Articolo 1 della Legge 23 agosto 1954, n. 867
Articolo 2
Versione
12 ottobre 1954
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei trasporti, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Entrata in vigore il 12 ottobre 1954