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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 18/11/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N° R.A.C.L. 308/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Paolo Dau, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito dell'udienza del 18.11.2025, la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 24.06.2025 e distinta al n. 308/2025 R.A.C.L., promossa da:
elettivamente domiciliata a Nuoro, in Viale del Lavoro 15, presso lo studio Parte_1 del difensore, avv. Careddu Gianfranco, che la rappresenta e la difende per procura speciale in atti;
ricorrente contro
in persona del nonché Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in persona del Dirigente Generale, nonché ancora l' Controparte_3 CP_4
, in persona del Dirigente pro tempore, domiciliati a
[...] Controparte_5
Nuoro – Via Trieste 66, presso la sede dell' , rappresentati e difesi, Controparte_6 ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis c.p.c., dai funzionari dott. Giuseppe Zidda e dott.ssa Daniela Bande;
convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24.6.2025, ha evocato in giudizio, avanti al Tribunale Parte_1 di Nuoro, quale Giudice del Lavoro, il , esponendo (in sintesi): Controparte_1
§ di essere una docente precaria, con ultima sede di servizio presso l'I.C. “Soro Delitala” di GO (contratto con decorrenza dal 9.01.2025 al 30.6.2025);
§ che, se da un lato l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 (c.d. Buona Scuola), ha stabilito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui, per ciascuno anno scolastico”, il DPCM n. 32313 del 23.09.2015 ha precisato, all'art. 2, che tale importo può essere erogato solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” e, il successivo DPCM del 28.11.2016 ha confermato tale interpretazione restrittiva;
§ di non aver quindi percepito, a differenza dei docenti di ruolo (anche se part time, anche se in periodo di prova, anche se distaccati o fuori ruolo e, quindi, non impiegati in attività didattiche), e per il periodo detto (anno scolastico 2024/2025), il c.d. bonus di euro 500,00;
§ che, nello svolgimento del suo lavoro, la ricorrente ha offerto un servizio identico a quello degli altri docenti, assumendo su di sé oneri e responsabilità non inferiori a quelli degli insegnanti di ruolo;
§ che il Consiglio di Stato, con pronuncia n. 1842/2022, ha annullato il DPCM n. 32313 del 23.09.2015, e ciò in ragione di un'interpretazione costituzionalmente orientata che, a dire del Giudice Amministrativo, impone di riconoscere l'emolumento di cui si tratta anche al personale precario, dovendosi, in difetto, prendere atto della contrarietà dell'esclusione ai diversi precetti della Carta (artt. 3, 35 e 97) e del CCNL 29.11.2007 (artt. 29, 63 e 64, che, nel disciplinare gli obblighi formativi del personale scolastico, non distingue la posizione dei docenti di ruolo da quella dei precari);
§ che la stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha evidenziato il contrasto tra l'esclusione di cui si tratta e la ormai nota “clausola n. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso in data 18.03.1999 e allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 70/1999”, disposizione contenente il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e dipendenti a tempo indeterminato, principio direttamente applicabile negli Stati membri e che, in definitiva e in estrema sintesi, stabilisce che ai lavoratori precari non possono essere accordate, per il solo fatto di essere tali, condizioni di impiego e trattamento complessivamente meno favorevoli di quelle dei lavoratori stabili ad essi comparabili;
§ che qualunque norma di diritto interno confliggente con tale principio deve essere disapplicata;
§ di aver diritto, pertanto, per l' anno scolastico 2024/2025, al pagamento e/o riconoscimento del beneficio economico dovuto, in misura di euro 500,00, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del credito sino al saldo.
1.1. Il si è costituito con memoria difensiva depositata il 11.9.2025, invocando in via CP_1 principale la reiezione del ricorso e, in ogni caso, eccependo l'inammissibilità della domanda in quanto, per l'anno scolastico 2024/2025, la ricorrente è titolare di un contratto dal 09/01/2025 al 30/06/2025 e ha pertanto maturato solo n. 173 gg di servizio, inferiori ai 180 gg previsti per il riconoscimento della carta del docente;
1.2. La parte convenuta chiede inoltre la compensazione delle spese;
1.3. All'esito dell'udienza del 23.9.2025, il Giudice, ritenendo la causa sufficientemente istruita, ha rinviato per la discussione all'odierna udienza del 18.11.2025, all'esito della quale ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. La domanda avanzata da è fondata e, pertanto, va accolta. Parte_1
2.1. Premesso che questo giudizio si inserisce nell'alveo di un più vasto contenzioso, di tenore analogo, presente su tutto il territorio nazionale, ed ulteriormente evidenziato che gli elementi fattuali di causa sono pacifici e incontestati tra le parti, il Tribunale di Nuoro non intende discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale, ormai assolutamente dominante, andato via via consolidandosi a partire dall'ordinanza con cui la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il 18.5.2022, nell'ambito della causa n. 450/2021 (avente a oggetto domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausole 4.1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, formulata nell'ambito di un giudizio analogo al presente), ha osservato e statuito: a) che la richiamata clausola 4, punto 1, dell'Accordo, come già detto in premessa sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovino in una situazione comparabile, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
b) che, per quanto concerne la nozione di condizioni di impiego, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quella dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra lavoratore e datore di lavoro (il modo, cioè, in cui tale attività si svolge e si caratterizza), e che l'indennità ex art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 (ovvero, meglio, il fatto che la stessa venga o no riconosciuta) deve esser considerata condizione di impiego, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro;
c) che spetta al Giudice del merito, nel valutare i fatti, verificare e stabilire se il lavoratore, nei periodi in cui era alle dipendenze del in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, CP_1 si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori di ruolo (circostanza, quest'ultima, che nel caso specifico è da reputarsi, invero, incontestata, visto che la ricorrente ha allegato di aver svolto un servizio identico a quello dei docenti di ruolo e il , non costituendosi, ha di fatto CP_1 omesso di osservare e/o eccepire alcunché); d) che nell'ipotesi di specie non esiste ragione oggettiva che giustifichi la differenza di trattamento tra docenti stabilmente inseriti nell'organico del , ai quali la carta elettronica Controparte_1
è stata riconosciuta, e insegnanti assunti a tempo determinato, a cui il beneficio è stato, invece, negato (“la mera natura temporanea del lavoro … non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4”); e) che, dunque, “La clausola 4, punto 1, dell'Accodo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'Accordo quadro CES, UNICE, e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato de , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tal , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro CP_1
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazione e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi o attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
2.2. A tale orientamento si ritiene di aderire, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (in forza del quale, come noto, la motivazione del Giudice ben può consistere nel rinvio a precedenti conformi), sia in ossequio e rispetto della stessa funzione della Corte di Giustizia (che, lo si rammenta, nel caso di specie si è pronunciata su una questione pregiudiziale, disponendo in ordine a come debba essere interpretato il diritto dell'Unione, cioè la più volte citata clausola n. 4), sia, più sostanzialmente, perché si tratta di orientamento condivisibile, tanto più che lo stesso è stato successivamente confermato, a livello nazionale, dalla pressoché unanime giurisprudenza di merito (cfr., ad esempio, Tribunale Bergamo, sentenza n. 663 del 28.8.2023, e Tribunale di Milano, sentenza n. 4493 del 15.10.2024, da ultimo Tribunale di Roma, sentenza n. 8394/2025 del 16-7-2025) e di legittimità (cfr., Cass. Civ. Sez. Lav. n. 32104 del 31.10.2022 e, più di recente, Cass. Civ. Sez. Lav. n. 29961 del 27.10.2023).
2.3. Si osservi che parte ricorrente ha omesso di depositare le note a cui è stata autorizzata con ordinanza del 23.9.2025. Ciò, evidentemente, ritenendo di aver correttamente replicato alle avverse eccezioni in sede di udienza, allorché ha precisato che il parametro dei 180 giorni non rileva allorché, come nel caso di specie, sussista una condizione di “continuità didattica”. Osserva, il Tribunale, quanto segue. La Suprema Corte, nelle sentenze ricordate in precedenza (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 32104 del 31.10.2022; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 29961 del 27.10.2023), non ha affrontato direttamente la questione della spettanza del beneficio in relazione ai casi di supplenze temporanee conferite fino al termine delle lezioni o per periodi ancora più brevi. I Giudici della legittimità hanno comunque ritenuto insufficiente il parametro indicato dagli artt. 489 e 527 Legge n. 297/1994, per i quali il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato alla stregua di anno scolastico intero se (e solo se) abbia avuto durata di almeno 180 giorni, in quanto tali disposizioni <<… non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell' “annualità” di una “didattica …>>. Invero, la parificazione del periodo di servizio di 180 gg. all'anno scolastico è altresì contenuta nell'art. 11, comma 14, D.lgs. n. 124/1999 che reca disposizioni di vario tipo e più vasto oggetto, applicabili a diversi istituti nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro del personale scolastico. Potrebbe pertanto ritenersi che si tratti di un principio di carattere generale, principio che, ove si tratti di verificare il diritto al riconoscimento della carta docente, deve però essere coniugato con l'esigenza della partecipazione alla didattica annua. Tale partecipazione è riscontrabile unicamente se, oltre alla durata della prestazione lavorativa, vi sia anche l'identità dell'incarico presso il medesimo istituto e per lo stesso numero di ore, sì da poter reputare dimostrata la partecipazione dell'interessato alla programmazione didattica annuale. Solo in tale caso, si giustifica, a prescindere dal numero di giorni di effettivo impego, presi come tali, il riconoscimento del beneficio per cui è causa, la carta docente spettando, secondo il Tribunale, in tutte quelle ipotesi in cui la continuità della prestazione lavorativa sia tale da elidere qualsiasi differenza con il lavoro svolto dal docente di ruolo. Prospettazione, quella appena ivi enunciata, avallata dalla stessa Corte Giustizia UE sez. X, 03/07/2025, n. 268, a mente della quale “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica … ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva …” Ebbene, nel caso di specie non sussiste alcun elemento che induca a ritenere che la situazione lavorativa nella quale ha operato la ricorrente nel corso del 2025 meriti un trattamento differenziato rispetto a quella dei docenti di ruolo e/o dei precari che abbiano prestato servizio per un tempo almeno pari a 180 giorni: tanto più che è stata impiegata, pacificamente, per 173 giorni, Parte_1 in misura cioè significativamente prossima (e, quindi, sostanzialmente similare) alla soglia semestrale che lo stesso considera sufficiente al fine della maturazione del diritto. CP_1
2.4. In forza di tutto ciò, la normativa nazionale, ove incompatibile coi principi giurisprudenziali richiamati, deve essere disapplicata, e deve essere dichiarato il diritto della ricorrente, in relazione all' anno scolastico 2024/2025, a fruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la c.d.
“carta elettronica”. Consegue pertanto la condanna dell'Ente convenuto al pagamento, nelle forme previste dalla legge, in favore di della somma di € 500,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo Parte_1 effettivo.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d. m. 10 marzo 2014, n. 55 e ss. mm (cfr. da ultimo d. m. 147 del 13.08.2022), tenendo conto della materia, del valore della lite e dell'attività difensiva effettivamente svolta (l'istruttoria si è limitata all'esame dei documenti, e la fase decisionale, a sua volta, si è risolta nel richiamo agli atti introduttivi e nella formulazione di conclusioni orali), applicati parametri poco superiori ai minimi stante il carattere seriale e la non elevata complessità della causa.
3.1. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., si dispone la distrazione delle spese e dei compensi di cui al capo 3 in favore del procuratore della ricorrente, avendo egli dichiarato di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni altra domanda ed eccezione:
1) Accogliendo la domanda, dichiara che ha diritto, per il rapporto e periodo Parte_1 dedotto in ricorso (prestazioni lavorative rese nell'anno scolastico 2024/2025), di percepire la somma di € 500,00, tramite c.d. “carta elettronica” di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015;
2) Condanna, per l'effetto, il , a corrisponderle, per i titoli e le causali Controparte_1 di cui al capo 1), e nelle forme di Legge, il beneficio economico oggetto di lite, per la complessiva somma di euro 500,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
3) Condanna, altresì, il convenuto a pagare alla ricorrente, le spese di giudizio, liquidandole in euro 300,00 per compensi di avvocato, oltre il contributo unificato (euro 43,00), le spese generali al 15%, IVA e CPA come per Legge;
4) Dispone che le spese e i compensi di cui al capo 3 siano distratti, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore di parte ricorrente.
Nuoro, 18 novembre 2025
Il Giudice,
Dr. Paolo Dau