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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/02/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 06/02/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1544 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a Parte_1
IC (ME) , Cod. Fisc. , elettivamente C.F._1
domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. GULLOTTI SARA
MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF , CP_1
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La IG.ra ha promosso azione giudiziale al Parte_1
fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento emesso dall' in data 27 gennaio 2016, ricevuto il 15 febbraio 2016, con cui si è CP_1
richiesto il rimborso di una somma percepita nel 2005 a titolo di indennità di disoccupazione agricola. La domanda attorea si fonda sull'eccezione di prescrizione del diritto dell' a richiedere la restituzione delle somme CP_1
erogate. La ricorrente sottolinea come tale richiesta sia intervenuta tardivamente, oltre i termini prescrizionali previsti dalla normativa vigente. Specifica, inoltre, di aver percepito legittimamente l'indennità contestata, in quanto maturata in conformità ai requisiti stabiliti per la categoria dei lavoratori agricoli.
Rilevato in diritto Ai sensi dell'art. 2946 c.c., il termine ordinario di prescrizione è decennale, salva diversa previsione normativa. Tuttavia, per le pretese di restituzione inerenti a prestazioni previdenziali indebite, si applica il termine quinquennale di cui all'art. 47-bis del d.P.R. n. 639/1970. Tale termine decorre dalla data di erogazione delle prestazioni, salvo la presenza di atti interruttivi.
Dall'analisi degli atti emerge che l'ultima erogazione risale all'anno 2005 e che la richiesta dell' è stata avanzata soltanto nel 2016, senza che siano stati CP_1
prodotti o documentati atti interruttivi del termine prescrizionale da parte dell'ente resistente. Va altresì osservato che il decorso della prescrizione assume rilevanza preminente nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, in quanto mira a garantire la certezza del diritto e la stabilità delle posizioni giuridiche.
Sulla contumacia della parte resistente
La parte resistente, regolarmente citata, è rimasta contumace senza fornire alcuna giustificazione. In conformità a quanto stabilito dall'art. 115 c.p.c. e alla giurisprudenza consolidata, la mancata costituzione in giudizio del convenuto può costituire presunzione semplice a favore delle allegazioni della parte attrice. In particolare, dalla mancata risposta della resistente senza giustificato motivo può ritenersi provato quanto richiesto dalla parte ricorrente, essendo manifesto che la resistente non ha nulla da eccepire in ordine alla domanda attrice;
essa va quindi accolta.
Giurisprudenza rilevante
Si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il termine quinquennale per la ripetizione di prestazioni indebite non può essere superato in assenza di atti interruttivi. Inoltre, la giurisprudenza riconosce che la contumacia del convenuto, in assenza di elementi contrari, può costituire un valido presupposto presuntivo per l'accoglimento della domanda.
Considerazioni ulteriori
Alla luce di quanto esposto, si ritiene opportuno evidenziare che l'applicazione del termine prescrizionale quinquennale rappresenta una garanzia fondamentale per il cittadino, evitando che pretese avanzate dagli enti previdenziali possano incidere in maniera sproporzionata su posizioni consolidate nel tempo. Tale principio trova riscontro anche nella normativa comunitaria, la quale enfatizza l'importanza di assicurare un equilibrio tra gli interessi dell'amministrazione e i diritti dei privati.
In assenza di elementi che possano giustificare una diversa valutazione del caso, la pretesa avanzata dall' non può che essere dichiarata illegittima. CP_1
Conclusioni
In applicazione dei principi giuridici esposti, si rileva che la richiesta dell' CP_1
è intervenuta oltre il termine quinquennale di prescrizione. Pertanto, il provvedimento del 27 gennaio 2016 deve essere dichiarato illegittimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
1. Dichiara la contumacia dell' . CP_1
2. Dichiara l'illegittimità del provvedimento dell' del 27 gennaio CP_1
2016 per intervenuta prescrizione del diritto di ripetizione della somma di
€1.681,20.
3. Dichiara che la IG.ra non è tenuta alla Parte_1
restituzione della predetta somma.
4. Condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio, che si CP_1
determinano forfettariamente in euro 700,00 oltre spese generali, iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente.
Così deciso in Patti 06/02/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo