Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 05/06/2025, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01991/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00969/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 969 del 2025 proposto dalla Eurostrade Srl in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Mario Caliendo e con domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Autostrade per l’Italia – Direzione 2° Tronco - in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
AVR Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per
la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi in relazione alla mancata conclusione del procedimento sull’istanza volta ad ottenere il CEL presentata dalla ricorrente per i lavori su Autostrada Milano-Napoli tratto Milano Parma, A4 Torino-Trieste tratto Milano Brescia ovest e A8/9 Milano Laghi tratto Milano Brescia ovest e Lainate Como Chiasso - manutenzione ordinaria New Jersey Spartitraffico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di parte ricorrente di cessazione della materia del contendere a seguito della successiva emissione del CEL;
Visto l’art. 34, co.5 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 4 giugno 2025 la relazione del dott. Gabriele Nunziata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in epigrafe si espone di avere necessità di ottenere il CEL per i lavori su Autostrada Milano-Napoli tratto Milano Parma, A4 Torino-Trieste tratto Milano Brescia ovest e A8/9 Milano Laghi tratto Milano Brescia ovest e Lainate Como Chiasso - manutenzione ordinaria New Jersey Spartitraffico, dal momento che tale certificato consente di poter incrementare l’attestato SOA di cui è titolare e comunque rappresenta la prova curriculare per poter beneficiare di punteggi supplementari per specifiche gare di appalto, in quanto garantisce la ricostruzione della filiera dell’esecuzione e, di conseguenza, la tracciatura digitale dell’intero ciclo di vita del contratto. Tuttavia, anche dopo la richiesta di ottenimento del CEL e numerosi solleciti, tale documento non è stato ancora caricato telematicamente sul sito ANAC: di qui il presente ricorso contro il silenzio ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo o “c.p.a”), in cui si deduce circa la violazione dell’art.97 Cost., della Legge n.241/1990 e del principio di buon andamento.
1.1 Nessuno si è costituito in giudizio.
2. Alla Camera di consiglio del 4 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. La Sezione prende atto, ai fini della declaratoria della cessazione della materia del contendere, di richiesta in termini depositata da parte ricorrente a seguito della successiva emissione della certificazione richiesta.
4. In ragione di perplessità sulla giurisdizione di questo giudice, le spese vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO