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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/12/2025, n. 4794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4794 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 13257/2023
Il Giudice AL FR TO, all'udienza del 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to INSALATA Parte_1
PIETRO
ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento del diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico con prolungamento dei periodi di navigazione ex art. 24 della L.
n. 413/1984.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 15.12.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente rappresentava le seguenti circostanze: di essere titolare di trattamento pensionistico sin dal 2016; di aver presentato domanda all' di supplemento dell'assegno pensionistico per aver continuato CP_1
a svolgere attività lavorativa e che l' nella riliquidazione disposta CP_1 nel 2021, per il periodo fino al 31.12.1992 non aveva considerato i contributi da c.d. prolungamento dei periodi di navigazione ex art. 24 della L. n. 413/1984; di aver presentato all' nel 2022 domanda di CP_1 ricostituzione per motivi contributivi e che in assenza di risposta ne aveva sollecitato la definizione;
lamentando l'omessa valutazione dei contributi pari a n. 88 settimane prima del 31.12.1992 da c.d. prolungamento dei periodi di navigazione ex art. 24 della L. n.
413/1984 nel calcolo del rateo pensionistico spettante, erogato in misura ridotta, con diritto alla differenza di € 70,00 mensili, come da calcoli prodotti, agiva in giudizio per l'accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con valutazione di ulteriori
88 settimane contributive fino al 31.12.1992 e per la condanna dell' alla riliquidazione del trattamento pensionistico ed al CP_1 pagamento delle differenze sui ratei riscossi oltre interessi e per la condanna dell'istituto resistente al pagamento delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione.
Sebbene ritualmente convenuta non si costitutiva né compariva nel corso del giudizio la parte resistente Ne veniva dichiarata la CP_1 contumacia.
Nel corso del giudizio veniva espletata una consulenza tecnica disposta d'ufficio.
All'esito della discussione, maturato il convincimento dopo essersi ritirato in camera di consiglio, il decidente dava lettura della sentenza con motivazione contestuale.
Ebbene, le domande avanzate dalla parte ricorrente sono parzialmente fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione.
1. La L. n. 413/1984 sul c.d. prolungamento dei periodi di navigazione per i marittimi
Secondo quanto allegato in ricorso e provato con la produzione del c.d. libretto di navigazione emerge che il ricorrente in passato abbia
Pag. 2 di 8 lavorato come marittimo facendo alcuni periodi di navigazione e maturando contribuzione utile alla costituzione del diritto al trattamento pensionistico.
1.1. Nel caso in esame, pertanto, deve trovare applicazione la disciplina speciale dettata dall'art. 24 della L. n. 413/1984 che si riporta:
<
1. Nei confronti dei lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro, i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile, durante i quali sussiste
l'obbligo assicurativo secondo le disposizioni previste dall'articolo 4 della presente legge, ovvero per i quali risulti accreditata la contribuzione prevista dal titolo V, capo II della legge stessa, svolti successivamente al 31 dicembre
1979, vengono prolungati in successione temporale, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica, a quelli festivi trascorsi durante l'imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l'imbarco stesso, di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Tale prolungamento viene interrotto al verificarsi di attività lavorativa comportante l'obbligo assicurativo ovvero in presenza di contribuzioni comunque accreditate ma viene attribuito, nei limiti temporali del beneficio di cui al comma precedente, non appena vengono meno le cause che hanno dato luogo alla interruzione suddetta.
3. L'anzianità assicurativa complessiva, determinata tenendo conto anche del prolungamento di cui ai commi precedenti,
Pag. 3 di 8 non può in ogni caso superare il periodo intercorrente tra la data di inizio dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria e la data di decorrenza della pensione.
4. La retribuzione pensionabile relativa ad ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita sull'intero periodo comprensivo del prolungamento stesso.
5. Ai soli fini della determinazione della retribuzione pensionabile i prolungamenti dei periodi vengono neutralizzati quando l'assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.>>
Così recita, inoltre, l'art. 25 della stessa L. cit.:
<
1. Nei confronti dei lavoratori marittimi, già iscritti alle gestioni della soppressa Cassa, i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti anteriormente al
1° gennaio 1980, e coperti di contribuzione alle predette gestioni, vengono prolungati in successione temporale, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria, di un ulteriore periodo ottenuto maggiorando nella misura convenzionale del 40 per cento la durata dei periodi stessi.
2. Tale prolungamento viene sospeso in corrispondenza dei periodi di attività lavorativa che abbiano comportato obbligo assicurativo ovvero in presenza di contribuzioni comunque accreditate ma viene attribuito, fino a concorrenza del beneficio di cui al comma precedente, non appena vengono meno le cause che hanno dato luogo alla sospensione suddetta.
Pag. 4 di 8
3. L'anzianità assicurativa complessiva, determinata tenendo conto anche del prolungamento di cui ai commi precedenti, non può in ogni caso superare il periodo intercorrente tra la data di inizio dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria e la data di decorrenza della pensione.
4. La retribuzione pensionabile relativa ad ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita sull'intero periodo comprensivo del prolungamento stesso.
5. Ai soli fini della determinazione della retribuzione pensionabile i prolungamenti dei periodi vengono neutralizzati quando l'assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.
6. Il beneficio del prolungamento di cui al presente articolo non opera a favore di coloro che siano titolari di pensione a carico della soppressa Cassa con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980, ivi compresi i superstiti di pensionato già titolari di trattamento avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980 ovvero di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre
1979.
7. Il beneficio medesimo, inoltre, non opera a favore dei titolari di pensione a carico dell' che non possano far CP_1 valere un periodo di iscrizione alla predetta con CP_2 decorrenza successiva al 30 novembre 1979.>>
2. Le risultanze istruttorie
Il CTU incaricato, facendo corretta applicazione della disciplina appena sopra richiamata, previa verifica del periodo contributivo effetto di prolungamento, ha provveduto prima al calcolo delle settimane contributive di navigazione e, di conseguenza, alla
Pag. 5 di 8 determinazione del rateo pensionistico in ragione delle n. 337 settimane contributive di navigazione emerse.
2.1. All'esito dei calcoli operati il CTU ha determinato una differenza sul primo rateo del trattamento pensionistico erogato dall' pari ad CP_1
€ 24.15 spettante alla parte ricorrente.
Nessuna osservazione è stata mossa dalla parte ricorrente alle conclusioni rassegnate dal CTU.
Tanto conforta il parziale accoglimento del promosso ricorso.
Deve essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla valutazione di n. 337 settimane contributive di navigazione fino al
31.12.1992 per il calcolo del trattamento pensionistico e, per l'effetto, va condannato l' al ricalcolo ed alla riliquidazione del trattamento CP_1 pensionistico computando n. 337 settimane contributive di navigazione fino al 31.12.1992 ed al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze sui ratei riscossi pari ad € 24,15 mensili oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, della L. n. 412/1991.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M.
n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della parziale soccombenza. Tenuto conto della dichiarazione della parte ricorrente di esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di CTU andranno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Pag. 6 di 8 Il TRIBUNALE di BARI - in composizione monocratica nella persona del dott. AL FR SANTORO in funzione di GIUDICE del
LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciute n. 337 settimane contributive di navigazione fino al
31.12.1992 per il calcolo del trattamento pensionistico;
- condanna l' al ricalcolo ed alla riliquidazione del CP_1 trattamento pensionistico nella titolarità del ricorrente computando n. 337 settimane contributive di navigazione fino al 31.12.1992 ed al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze sui ratei riscossi pari ad € 24,15 mensili oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, della L. n. 412/1991 dalla maturazione del diritto sino al soddisfo;
- compensa per la metà tra le parti le spese di lite e condanna
l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore al CP_1 pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese del presente giudizio che, al netto di quelle appena compensate, liquida in complessivi € 655,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarsi;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate CP_1 come da separato provvedimento.
Bari,15/12/2025 Il Giudice del lavoro
Pag. 7 di 8 AL FR TO
Pag. 8 di 8
Sezione Lavoro
N.R.G. 13257/2023
Il Giudice AL FR TO, all'udienza del 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to INSALATA Parte_1
PIETRO
ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento del diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico con prolungamento dei periodi di navigazione ex art. 24 della L.
n. 413/1984.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 15.12.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente rappresentava le seguenti circostanze: di essere titolare di trattamento pensionistico sin dal 2016; di aver presentato domanda all' di supplemento dell'assegno pensionistico per aver continuato CP_1
a svolgere attività lavorativa e che l' nella riliquidazione disposta CP_1 nel 2021, per il periodo fino al 31.12.1992 non aveva considerato i contributi da c.d. prolungamento dei periodi di navigazione ex art. 24 della L. n. 413/1984; di aver presentato all' nel 2022 domanda di CP_1 ricostituzione per motivi contributivi e che in assenza di risposta ne aveva sollecitato la definizione;
lamentando l'omessa valutazione dei contributi pari a n. 88 settimane prima del 31.12.1992 da c.d. prolungamento dei periodi di navigazione ex art. 24 della L. n.
413/1984 nel calcolo del rateo pensionistico spettante, erogato in misura ridotta, con diritto alla differenza di € 70,00 mensili, come da calcoli prodotti, agiva in giudizio per l'accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con valutazione di ulteriori
88 settimane contributive fino al 31.12.1992 e per la condanna dell' alla riliquidazione del trattamento pensionistico ed al CP_1 pagamento delle differenze sui ratei riscossi oltre interessi e per la condanna dell'istituto resistente al pagamento delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione.
Sebbene ritualmente convenuta non si costitutiva né compariva nel corso del giudizio la parte resistente Ne veniva dichiarata la CP_1 contumacia.
Nel corso del giudizio veniva espletata una consulenza tecnica disposta d'ufficio.
All'esito della discussione, maturato il convincimento dopo essersi ritirato in camera di consiglio, il decidente dava lettura della sentenza con motivazione contestuale.
Ebbene, le domande avanzate dalla parte ricorrente sono parzialmente fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione.
1. La L. n. 413/1984 sul c.d. prolungamento dei periodi di navigazione per i marittimi
Secondo quanto allegato in ricorso e provato con la produzione del c.d. libretto di navigazione emerge che il ricorrente in passato abbia
Pag. 2 di 8 lavorato come marittimo facendo alcuni periodi di navigazione e maturando contribuzione utile alla costituzione del diritto al trattamento pensionistico.
1.1. Nel caso in esame, pertanto, deve trovare applicazione la disciplina speciale dettata dall'art. 24 della L. n. 413/1984 che si riporta:
<
1. Nei confronti dei lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro, i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile, durante i quali sussiste
l'obbligo assicurativo secondo le disposizioni previste dall'articolo 4 della presente legge, ovvero per i quali risulti accreditata la contribuzione prevista dal titolo V, capo II della legge stessa, svolti successivamente al 31 dicembre
1979, vengono prolungati in successione temporale, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica, a quelli festivi trascorsi durante l'imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l'imbarco stesso, di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Tale prolungamento viene interrotto al verificarsi di attività lavorativa comportante l'obbligo assicurativo ovvero in presenza di contribuzioni comunque accreditate ma viene attribuito, nei limiti temporali del beneficio di cui al comma precedente, non appena vengono meno le cause che hanno dato luogo alla interruzione suddetta.
3. L'anzianità assicurativa complessiva, determinata tenendo conto anche del prolungamento di cui ai commi precedenti,
Pag. 3 di 8 non può in ogni caso superare il periodo intercorrente tra la data di inizio dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria e la data di decorrenza della pensione.
4. La retribuzione pensionabile relativa ad ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita sull'intero periodo comprensivo del prolungamento stesso.
5. Ai soli fini della determinazione della retribuzione pensionabile i prolungamenti dei periodi vengono neutralizzati quando l'assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.>>
Così recita, inoltre, l'art. 25 della stessa L. cit.:
<
1. Nei confronti dei lavoratori marittimi, già iscritti alle gestioni della soppressa Cassa, i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti anteriormente al
1° gennaio 1980, e coperti di contribuzione alle predette gestioni, vengono prolungati in successione temporale, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria, di un ulteriore periodo ottenuto maggiorando nella misura convenzionale del 40 per cento la durata dei periodi stessi.
2. Tale prolungamento viene sospeso in corrispondenza dei periodi di attività lavorativa che abbiano comportato obbligo assicurativo ovvero in presenza di contribuzioni comunque accreditate ma viene attribuito, fino a concorrenza del beneficio di cui al comma precedente, non appena vengono meno le cause che hanno dato luogo alla sospensione suddetta.
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3. L'anzianità assicurativa complessiva, determinata tenendo conto anche del prolungamento di cui ai commi precedenti, non può in ogni caso superare il periodo intercorrente tra la data di inizio dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria e la data di decorrenza della pensione.
4. La retribuzione pensionabile relativa ad ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita sull'intero periodo comprensivo del prolungamento stesso.
5. Ai soli fini della determinazione della retribuzione pensionabile i prolungamenti dei periodi vengono neutralizzati quando l'assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.
6. Il beneficio del prolungamento di cui al presente articolo non opera a favore di coloro che siano titolari di pensione a carico della soppressa Cassa con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980, ivi compresi i superstiti di pensionato già titolari di trattamento avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980 ovvero di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre
1979.
7. Il beneficio medesimo, inoltre, non opera a favore dei titolari di pensione a carico dell' che non possano far CP_1 valere un periodo di iscrizione alla predetta con CP_2 decorrenza successiva al 30 novembre 1979.>>
2. Le risultanze istruttorie
Il CTU incaricato, facendo corretta applicazione della disciplina appena sopra richiamata, previa verifica del periodo contributivo effetto di prolungamento, ha provveduto prima al calcolo delle settimane contributive di navigazione e, di conseguenza, alla
Pag. 5 di 8 determinazione del rateo pensionistico in ragione delle n. 337 settimane contributive di navigazione emerse.
2.1. All'esito dei calcoli operati il CTU ha determinato una differenza sul primo rateo del trattamento pensionistico erogato dall' pari ad CP_1
€ 24.15 spettante alla parte ricorrente.
Nessuna osservazione è stata mossa dalla parte ricorrente alle conclusioni rassegnate dal CTU.
Tanto conforta il parziale accoglimento del promosso ricorso.
Deve essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla valutazione di n. 337 settimane contributive di navigazione fino al
31.12.1992 per il calcolo del trattamento pensionistico e, per l'effetto, va condannato l' al ricalcolo ed alla riliquidazione del trattamento CP_1 pensionistico computando n. 337 settimane contributive di navigazione fino al 31.12.1992 ed al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze sui ratei riscossi pari ad € 24,15 mensili oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, della L. n. 412/1991.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M.
n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della parziale soccombenza. Tenuto conto della dichiarazione della parte ricorrente di esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di CTU andranno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Pag. 6 di 8 Il TRIBUNALE di BARI - in composizione monocratica nella persona del dott. AL FR SANTORO in funzione di GIUDICE del
LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciute n. 337 settimane contributive di navigazione fino al
31.12.1992 per il calcolo del trattamento pensionistico;
- condanna l' al ricalcolo ed alla riliquidazione del CP_1 trattamento pensionistico nella titolarità del ricorrente computando n. 337 settimane contributive di navigazione fino al 31.12.1992 ed al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze sui ratei riscossi pari ad € 24,15 mensili oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, della L. n. 412/1991 dalla maturazione del diritto sino al soddisfo;
- compensa per la metà tra le parti le spese di lite e condanna
l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore al CP_1 pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese del presente giudizio che, al netto di quelle appena compensate, liquida in complessivi € 655,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarsi;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate CP_1 come da separato provvedimento.
Bari,15/12/2025 Il Giudice del lavoro
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