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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 21/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 quinquies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 430 del R.G.A.C. dell'anno 2021 vertente
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi congiuntamente dagli Avv.ti Lorena Volpone e Maria C.F._2
D'Angelo, elettivamente domiciliati in Pescara, Via Arapietra n°38, presso lo studio dell'Avv.
Lorena Volpone, giusto mandato allegato all'atto di citazione
attori
CONTRO
( c.f. , rappresentato e difeso congiuntamente e Controparte_1 C.F._3
disgiuntamente dagli Avv.ti Giuseppe Martino e Alessandro Martino, elettivamente domiciliato in
Chieti, Via Pescara n°520, presso lo studio degli Avv.ti Martino, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
convenuto
Controparte_2
terzo chiamato deceduto
(c.f. ) e (c.f. Controparte_3 C.F._4 Parte_3
), elettivamente domiciliati in Caramanico Terme (PE), Piazza Costanzo C.F._5
Conti n°14, presso lo studio dell'Avv. Carlo Conti, che li rappresenta e difende, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
terzi chiamati
OGGETTO: proprietà
CONCLUSIONI: come da conclusioni rassegnate nel verbale di udienza del 3 Luglio 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione regolarmente notificato e , premesso di Parte_1 Parte_2
essere comproprietari di un fabbricato, sito in Caramanico Terme (PE), Via Giuseppe Verdi
n°4 (distinti in TO al foglio di mappa n.28/A, part. N. 555 sub 27 graffato con il sub 8
Categoria 3, Classe 2, di vani 7,5), con accessi sia da Via Giuseppe Verdi n°4, sia da Via
Vittorio Emanuele III n.36), giusto atto di compravendita per OT – del Per_1 Per_2
4/02/1976 ( rep. 2626; racc. n°903) ripassato con il dante causa degli attori Parte_4
, da cui si evince che gli attori avevano acquistato dal dante causa le scale interne ed
[...]
esterne con accesso dalla Via Vittorio Emanuele, nonché per effetto di testamento olografo di in favore di pubblicato in data 22.04.1986 dal Notaio Persona_3 Parte_1 Per_4
(n. rep.33937, racc. n.5301, nonché, infine, per atto di compravendita del 26/11/1988 per
OT ripassato tra il venditore e e , Per_4 Controparte_4 Parte_1 Parte_2
nelle rispettive qualità di usufruttuaria e nudo proprietario, premesso che in data 10/02/2011
aveva acquistato da l'immobile sito in Caramanico Controparte_1 Controparte_2
Terme, distinto in TO al foglio di mappa n.28 part. N. 555 sub 7 e sub graffato 26, Via
Giuseppe Verdi n.4 p.t.1, cat. 3 classe 1, vani 5 per atto di compravendita per OT
[...]
, da cui era evincersi “…omissis con ingressi dalla Via Giuseppe Verdi n.4 e Persona_5 dalla Via Vittorio Emanuele II..”, deducendo che non aveva diritto di Controparte_1 accesso dalla Via Vittorio Emanuele III, come dimostrabile dall'esame della planimetria depositata in TO (da cui era dato evincersi che l'ingresso all'appartamento sub 26 di proprietà è unicamente consentito da Via Giuseppe Verdi n.4, nonché dall'atto di CP_1 compravendita per TA , lamentando che il predetto , nel Persona_6 CP_1
ristrutturare il proprio appartamento si era fatto lecito di porre in essere attività illegittime in danno degli attori, consistite nella installazione di un contatore dell'acqua in una nicchia Contr preesistente derivando la nuova utenza all'adduzione realizzata per sul Parte_1 muro esterno di proprietà della medesima in prossimità dell'ingresso da via Vittorio
Emanuele III n.36, nella posa in opera di tubazione idrica di distribuzione e lampada derivata da altro impianto elettrico all'interno del vano scala di esclusiva proprietà degli attori, nella collocazione del citofono sul lato sx dell'ingresso di Via Vittorio Emanuele II
(oggi III) ad uso di sul muro esterno degli attori in prossimità Controparte_1 dell'ingresso da Via Vittorio Emanuele III n°36 e cassetta posta direttamente sul portone gli attori, nella collocazione della tubazione di scarico all'interno della “rua acquaria” esterna di proprietà comune, che ostruisce la finestra del bagnetto di servizio al monolocale sito al piano terra di proprietà degli attori, lamentando ancora che il D'SO avrebbe dovuto porre in essere tali opere unicamente sull'ingresso in comune di Via Verdi, come era dato evincersi dagli atti catastali delle parti a decorrere dal 1976 fino all'anno 2018, posti in essere dal p.i. nel 1976 e dal geom. e dagli atti di compravendita, lamentando CP_6 CP_7 altresì che il Notaio , rogante la compravendita di , avrebbe Persona_5 CP_1 dovuto concedere al unicamente l'ingresso di Via Verdi, CP_1 tanto premesso, convenivano in giudizio , per sentire : Controparte_1
“accertare e dichiarare il diritto di proprietà delle scale e dell'androne dell'immobile di proprietà degli attori con ingresso in Via Vittorio Emanuele II (oggi Via Vittorio Emanuele
III) unicamente in capo alla e ed escludere qualsiasi diritto Parte_1 Parte_2 reale in capo al per l'erronea attribuzione a suo favore nell'atto notarile Controparte_1
a pag. 1 laddove è indicato l'accesso su Via Vittorio Emanuele II in Caramanico Terme;
conseguentemente, ordinare la rimozione di tutte le opere sopra elencate e realizzate dal
sulla proprietà esclusiva della e;
Controparte_1 Parte_1 Parte_2
ordinare al conservatore di operare la rettifica escludendo ogni diritto reale sulla res de qua del sulla proprietà esclusiva della e ”. Controparte_1 Pt_1 Parte_2
2) A seguito di deposito di relativa comparsa, si costituiva , eccependo in Controparte_1 via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, deducendo, nel merito, la infondatezza e temerarietà della pretesa attorea, argomentando che le scale esterne ed interne con accesso da via Vittorio Emanuele di cui gli attori rivendicavano la proprietà esclusiva rientravano nelle parti comuni dell'edificio, per espressa previsione contenuta nel proprio atto di acquisto ed in quanto non erano state mai cedute ai danti causa degli attori dall'originario unico proprietario del fabbricato, deducendo inoltre la legittimità di tutte le opere eseguite, di cui alle doglianze degli attori e di cui era stata richiesta la rimozione. Chiedeva comunque, in via preliminare, di essere manlevato rispetto alla pretesa attorea dal proprio venditore e di differire Controparte_2 la prima udienza, onde consentirne, ai sensi dell'art.269 c.p.c., la chiamata in giudizio;
di dichiarare improcedibile la domanda per mancato espletamento della procedura di mediazione;
di rigettare la domanda, con vittoria delle spese del giudizio;
chiedeva in subordine di condannare il terzo chiamato a prestare la garanzia per l'evizione, con condanna di quest'ultimo alla riduzione del prezzo di vendita, nonché a risarcire i danni subiti nella misura ritenuta di giustizia.
3) Nel corso del giudizio, rilevato l'intervenuto decesso del terzo chiamato , Controparte_2 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio limitatamente alla domanda di garanzia proposta dal convenuta e rinviata la causa per l'eventuale riassunzione nei confronti degli eredi, con termine per promuovere la mediazione.
4) Il giudizio veniva riassunto nei confronti degli eredi del terzo chiamato, i quali, nella persona di e si costituivano in giudizio, aderendo alla Controparte_3 Controparte_8
domanda del convenuto chiamante, così chiedendo il rigetto della domanda attorea.
5) Espletata la mediazione con esito negativo, venivano concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art.183 co. VI c.p.c.
6) Mutato il G.I. titolare, assegnato il procedimento, con ordinanza in atti, ferme le produzioni documentali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
7) All'udienza del 3/07/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c.
8) La domanda attorea è destituita di ogni fondamento.
Con 9) Gli attori, stigmatizzando l'esecuzione di presunte opere illegittime ad opera del LF
, hanno rivendicato nei confronti del convenuto la proprietà esclusiva delle scale di CP_2
accesso esterne ed interne dalla Via Vittorio Emanuele. 10) Ciò nondimeno, la disamina dei titoli di acquisto versati in atti consente di superare ampiamente tale assunto difensivo.
11) Risulta per tabulas che in origine l'edificio è appartenuto ad un unico proprietario, tale
, il quale, per effetto di rogito di compravendita del 4/02/1976 (per OT Parte_4
- rep. n°2626, racc. n°903), ebbe a cedere la proprietà di una porzione di Persona_6
tale fabbricato, consistita in due unità immobiliari ( un monolocale con annesso w.c. ubicato al piano rialzato, riportato nel N.C.E.U. al foglio 28 particella n.1056 subalterno n.12 - ora part. 555 sub 28 per variazione identificativo per allineamento mappe) ed un appartamento ubicato al piano secondo e terzo riportato al N.C.E.U. al foglio 28 particella n.555 subalterno n.8 e particella 1056 subalterno n.11 - ora part. 555 sub.8 graffata al sub.27 per variazione identificativo per allineamento mappe) a e Persona_3 CP_9
Circa le parti comuni (descritte all'art. 1 di tale contratto, quarta facciata: “….Le porzioni immobiliari innanzi descritte vengono trasferite con gli accessi, le accessioni, le pertinenze, con le servitù attive e passive legalmente esistenti, con tutti i proporzionali diritti ed obblighi sulle parti, spazi ed impianti in comunione anche ai sensi dell'articolo 1117 e seguenti del Codice Civile…”), è dato evincersi in tale rogito che il notaio rogante ebbe ad inserire una postilla (“Aggiungere le parole: ivi espressamente comprese le scale interne ed esterne con accesso dalla Via Vittorio Emanuele” ), con tutta evidenza, resasi necessaria, non essendo stato in precedenza descritto l'accesso da via Vittorio Emanuele e relativa gradinata, postilla inserita sempre nell'ambito degli spazi in comune. Sicché ne consegue che ogni rivendicazione al riguardo di una proprietà ed un uso esclusivi in capo agli attori non trova riscontro.
12) A fortiori risulta pure sconfessato dalla disamina dell'atto di acquisto dell'immobile da parte del D (per OT in data 10.2.2011, rep. n°31.318 e racc. CP_1 Persona_5
n.12.074, ripassato da , erede di e l'odierno convenuto ) Controparte_2 Parte_4 in cui è stato previsto (all'art.1) che gli accessi alla unità immobiliare di proprietà D'SO sono appunto due, quello da via Giuseppe Verdi n.4 e quello da via Vittorio Emanuele, come del resto riportato nella planimetria catastale redatta dal tecnico in Persona_7
TO Fabbricati dall' 11/05/1976 . Risulta poi sempre che in una relazione di stima fatta redigere dal dante causa del convenuto ( ) in data 16/06/2009, il tecnico Controparte_2
incaricato arch. oltre a valutare altre due unità poi vendute dal predetto Persona_8
alla propria germana, ebbe ad effettuare le valutazioni del caso anche in relazione CP_2 all'appartamento del D'SO, individuando e misurando gli ingressi comuni a tale unità, sia su Via Verdi che su Via Vittorio Emanuele.
13) Risulta infine in atti una relazione di Ctu redatta in giudizio civile (iscritto al n. 200078/2011
RG Tribunale di Pescara) promosso da contro , in cui l'esperto CP_1 Parte_1 nominato dal Tribunale ha evidenziato nelle planimetrie i duplici ingressi all'appartamento del convenuto.
14) Alle medesime conclusioni occorre pervenire a riguardo dell'asserita illegittimità delle opere realizzate dal convenuto, oggetto S.C.I.A. depositata presso l'Ente locale interessato inerente lavori di manutenzione straordinaria per la messa a norma degli impianti idrico (tra cui la sostituzione del tubo di acqua esistente ubicato all'interno dell'ingresso in comune su
Via Vittorio Emanuele II, e precisamente dal contatore dell'acqua fino all'ingresso dell' appartamento del ), di riscaldamento ed elettrico (sostituzione del cavo elettrico CP_1 esistente collocato all'interno dell'ingresso in comune di Via Giuseppe Verdi, e precisamente dal contatore ENEL fino al nuovo quadro elettrico), giacché l'appartamento del convenuto, già in precedenza, era allacciato alle utenze di acqua, corrente elettrica e fogna (per la quale non è stata prevista una nuova colonna in quanto si utilizzava quella esistente in comune con l'unità sovrastante di ) : ogni doglianza al riguardo Parte_1
non ha trovato riscontro.
15) Né le ulteriori allegazioni consentono di pervenire a diverse conclusioni.
16) Né infine sussistono adeguati margini per una pronuncia ai sensi dell'art.96 co. 3 c.p.c.,
come invocato da parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni.
17) Le spese del giudizio, anche in relazione a quelle inerenti la parte terza chiamata, giusta garanzia per evizione, seguono la soccombenza (cfr. Cass. Civ. 14.05.2012, n°7431; conformi Cass. Civ.
20.08.2003, n°12235; Cass. Civ. 10.06.2005, n°12301; Cass. Civ. 8.04.2010, n°8363) e vengono liquidate (secondo D.M. n°55/2014 e s.m.i., fase studio, fase introduttiva, fase trattazione/istruttoria, fase decisionale, valori minimi, avuto riguardo ai parametri di cui all'art.4, co.I°, cennato decreto), come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - rigetta la domanda:
- per l'effetto, condanna gli attori, in solido tra loro, alla refusione delle spese del giudizio liquidate in favore di parte convenuta, in complessivi euro 4.327,00, di cui euro 518 per spese ed euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.) ed in favore della terza chiamata in complessivi euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 16 Gennaio 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi