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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/12/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 458/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Barbara BORTOT Presidente
Gaetano CAMPO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
, nato a [...] il [...], residente a [...], c.f. Parte_1
, con gli Avvocati Marta Capuzzo (c.f.: ) e C.F._1 C.F._2 Per_1
(C. F. ), proc. e dom. in forza di procura alle liti in atti, con domicilio
[...] CodiceFiscale_3
eletto presso il loro studio in Mestre – Venezia, via Pacinotti n. 4, i quali hanno chiesto di ricevere le comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica certificata: Email_1
Email_2
Parte appellante contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Ufficio Legale della sede dell di Vicenza, in CP_1
Vicenza, C.so SS. Felice e Fortunato n. 163, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti del 22.3.2024 Repertorio 37875 Raccolta n. 7313 Dr. Notaio in Fiumicino, dall'avv. Persona_2
1 AN EL ( ), che ai sensi degli artt. 125, comma 1, cpc e 16, comma C.F._4
1-bis, del D.Lgs. n. 546/1992 ha indicato i seguenti recapiti: fax n° 0444995896 – PEC
t Email_3
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 53/2023 del Tribunale di VICENZA – sezione lavoro
IN PUNTO: risarcimento del danno da erronea certificazione CP_1
Conclusioni:
Per parte appellante:
“in riforma della sentenza di primo grado del Giudice del lavoro di Vicenza impugnata, voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello adita accogliere integralmente le domande proposte dall'odierno
appellante nel giudizio di primo grado, da intendersi trascritte.
Con rifusione di spese, rimborso forfetario spese generali e compensi professionali di entrambi i
gradi di giudizio come per legge e con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori che si
dichiarano antistatari.”
Per parte appellata:
“
1 - In principalità: rigettare l'appello proposto da e confermare integralmente la Parte_1
sentenza appellata.
2 - In subordine: rideterminare il risarcimento del danno in ragione del concorso di colpa del
ricorrente nella misura del 50% o nella misura ritenuta di giustizia.
3 - Spese di lite rifuse o in denegata ipotesi compensate in tutto o in parte.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha rigettato le domande del sig. volte Pt_1
ad ottenere il risarcimento del danno per erronea certificazione, da parte dell , della sua CP_1
posizione contributiva. Ha, altresì, compensato tra le parti le spese di lite.
1.1. Il sig. a fronte dell'estratto conto certificativo rilasciato dall in data 27.6.2017, Pt_1 CP_1
ha presentato domanda di pensione in data 1°.
7.2019 con decorrenza 1°.10.2019.
Il sulla base delle risultanze del predetto estratto conto contributivo, ha rassegnato al Pt_1
datore di lavoro le proprie dimissioni a far data dal 30.9.2019.
2 Con comunicazione dell'8.11.2019, l ha accolto la domanda di pensione con CP_1
decorrenza 1°.11.2019 invece che 1°.10.2019.
Il sig. a instaurato la presente causa al fine di ottenere il risarcimento del danno pari Pt_1
a € 1.898,73 per la retribuzione non percepita in ottobre 2019, a causa delle dimissioni rassegnate un mese prima della decorrenza del trattamento pensionistico (a seguito della correzione da parte
CP_ dell di un errore contenuto nell'estratto contributivo, correzione avvenuta solo in fase di liquidazione del trattamento pensionistico).
1.2. Il primo giudice ha rigettato le domande del ricorrente.
Ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia.
Ha condiviso la tesi dell e ha osservato che il sig. per determinare diligentemente CP_1 Pt_1
il giorno di maturazione del requisito per l'accesso al trattamento pensionistico, avrebbe dovuto chiedere un chiarimento in merito alla ritenuta oggettiva anomalia presente nell'estratto contributivo.
Ha, in particolare, evidenziato che, in detto estratto, in relazione al periodo 1°.3.1979 – 31.12.1979,
risultano due righe riportanti il numero “40” nella colonna “contributi registrati negli archivi” e che nelle colonne a fianco (settimane utili a pensione – retribuzione/reddito) compaiono indicazioni incongrue in corrispondenza delle predette due righe (rispettivamente, 40 settimane e 3 settimane nella colonna “settimane utili a pensione” e, per entrambe, 546,4120 nella colonna retribuzione
/reddito) e tali diversità sono prive di giustificazioni.
Ha concluso che, pertanto, il sig. vrebbe dovuto trarre un “ragionevole dubbio” dai dati Pt_1
forniti dall , anche alla luce della nota 4 che avvertiva di una possibile riduzione dei contributi, CP_1
ove non spettanti.
Ha rilevato che, dal prospetto redatto dall , non emerge alcun dato che legittimi CP_1
l'affidamento, sicché ha ritenuto addebitabile al sig. ex art. 1227, comma 2, c.c. la Pt_1
responsabilità per il danno lamentato.
Ha compensato le spese di lite in considerazione dell'anomalia della vicenda e dell'inaffidabilità dell'estratto redatto dall . CP_1
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello il sig. ulla base di un unico Pt_1
articolato motivo. Ribadisce che la diversa decorrenza della prestazione pensionistica è dovuta a
3 un errore dell'ente previdenziale, il quale nell'estratto conto certificativo ha indicato 3 settimane di contribuzione che sono poi state annullate nel successivo prospetto di liquidazione della pensione.
Con il motivo di appello, il sig. ha impugnato la sentenza per essere viziata sotto più Pt_1
profili.
L'appellante lamenta che il primo giudice: - ha attribuito al pensionato un inesistente onere di verifica dei dati trasmessi dall mediante l'estratto conto certificativo;
- ha omesso di valutare CP_1
le motivazioni dell circa l'errore dell'indicazione di 3 settimane;
- ha interpretato le risultanze CP_1
probatorie in modo confliggente con il dato testuale;
- ha omesso di considerare che non vi era alcun onere di segnalare l'anomalia all prima di presentare la domanda di pensione. CP_1
L'appellante precisa che la nota 4 dell che indicava la possibilità di riduzione dei CP_2
contributi ove non spettanti, non riguardava la sua specifica posizione, in quanto si tratta di una indicazione di carattere generale.
L'appellante osserva che l'eco-cert fornito dall conteneva due errori (duplicazione CP_1
dell'indicazione di 40 settimane in due righe nella prima colonna “contributi registrati” e indicazione,
nelle corrispondenti righe della seconda colonna “settimane utili a pensione”, nella prima riga di 40
e nella seconda riga di 3 settimane utili ai fini pensionistici) e che egli ha rilevato il primo errore ma non poteva accorgersi del secondo (le 3 settimane erano prive di copertura contributiva effettiva).
Infatti l , nella memoria di costituzione (pag. 2), ha ammesso di aver verificato la consistenza CP_1
della situazione contributiva soltanto in sede di liquidazione della pensione e non in sede di
CP_ emissione dell'eco-cert, come avrebbe dovuto. Solo in sede di liquidazione l si è avveduto che le settimane di contribuzione versate (all'epoca l'onere contributivo per gli apprendisti artigiani era,
in base alla legge, a totale carico dello Stato che vi provvedeva tramite il fondo per l'addestramento professionale) erano solo 40 e non 43, per cui le tre settimane di contributi indicate nella seconda riga dell'estratto contributivo non spettavano per mancanza di copertura e, pertanto, dovevano essere annullate. Rileva che solo l poteva conoscere i dati necessari per il calcolo della CP_1
contribuzione utile ai fini pensionistici e richiama giurisprudenza al riguardo.
L'appellante afferma che l risulta gravemente inadempiente sicché è il solo CP_1
responsabile del danno, in quanto – secondo le regole del procedimento amministrativo – l'ente era
4 tenuto a segnalare eventuali anomalie e irregolarità della domanda amministrativa e comunque avrebbe dovuto comunicare la giusta decorrenza della pensione entro 30 giorni dalla domanda
(presentata l'1.7.2019).
3. Si è costituito l contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
L'ente ribadisce l'assenza della copertura contributiva delle 3 settimane in contestazione e,
quanto agli errori nell'eco-cert, ribadisce che proprio il fatto che le 52 settimane dell'anno di riferimento fossero frazionate (9, 40, 3) costituisce elemento che evidenziava l'anomalia rilevata con riferimento alle righe relative al periodo di lavoro svolto con contratto di apprendistato.
Quanto all'onere di segnalazione, l'ente osserva che il sig. veva un onere di diligenza Pt_1
a fronte dell'anomalia nei dati contributivi e dell'errore riconoscibile.
L eccepisce poi la novità dell'eccezione circa la violazione dei termini del procedimento CP_1
amministrativo; precisa comunque che la domanda di pensione è stata esaminata solo dopo la maturazione del requisito della cessazione del rapporto di lavoro (30.9.2019) e richiama giurisprudenza di legittimità sul punto.
4. All'udienza del 27.11.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è fondato e deve essere accolto per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni altra questione.
6. Il Collegio condivide, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo stati addotti in questa sede argomenti tali da indurre a discostarsene, l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione,
CP_ secondo cui, v. Cass. 26620/24: “Nell'ipotesi in cui l abbia fornito al lavoratore una erronea
indicazione della posizione contributiva e lo stesso sia stato collocato in mobilità sulla base di detto
erroneo presupposto, l'ente previdenziale è tenuto a risarcire il danno sofferto dall'interessato per il
mancato conseguimento del diritto a pensione, a titolo di responsabilità contrattuale, fondata
sull'inadempimento dell'obbligo legale gravante sugli enti pubblici, dotati di poteri di indagine e
certificazione, di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni
essenziali della vita (quali quelli garantiti dall'art. 38 cost.), ancorché le informazioni erronee siano
5 state fornite mediante il rilascio di estratti-conto assicurativi non richiesti dall'interessato e inidonei a
rivestire efficacia certificativa” (v. anche Cass. nn. 23050/17, 21454/13).
Quanto al possibile concorso di colpa dell'interessato, si richiama Cass. 23114/19: “L' CP_1
risponde delle erronee comunicazioni della posizione contributiva rese all'assicurato, a seguito di
specifica domanda di quest'ultimo, a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., potendo
tuttavia il giudice limitare il risarcimento dovuto nell'ipotesi in cui l'assicurato medesimo - non
essendosi attivato per interrompere il processo produttivo dell'evento dannoso, così rassegnando le
proprie dimissioni malgrado l'evidente erroneità, riscontrabile sulla base dell'ordinaria diligenza, dei
dati contributivi a lui comunicati - abbia concorso al verificarsi del predetto evento, ai sensi dell'art.
1227, comma 1, c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'omesso controllo, ad opera
dell'interessato, dei dati forniti dall' non potesse ritenersi di per sé solo causa del danno, ai CP_1
sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., ed escludere la responsabilità dell' , in quanto la CP_1
sussistenza di un obbligo di informazione dell'ente pubblico ed il legittimo affidamento dell'assicurato
in ordine all'esattezza dei dati comunicatigli dalla pubblica amministrazione determinano
l'applicazione del principio dell'equivalenza delle condizioni ex art. 41, comma 1, c.p.)”.
6.1. Nel caso di specie, con riferimento al periodo lavorato sulla base di un contratto di apprendistato (43 settimane da marzo a dicembre 1979), l'estratto contributivo indica due righe: nella prima, sotto la colonna “settimane utili a pensione” il numero di settimane è 40 (diritto/maggiore anzianità/misura), nella seconda il numero di settimane è 3 (diritto/maggiore anzianità/misura).
Tuttavia, in sede di liquidazione, queste 3 settimane sono state eliminate non perché non lavorate,
CP_ ma perché l si è accorto, solo in sede di liquidazione, che mancava la relativa copertura
CP_ contributiva. L non contesta che l'eliminazione delle 3 settimane in questione sia imputabile alla mancanza di copertura contributiva scoperta solo in sede di liquidazione della prestazione, ma sostiene che il vrebbe potuto diligentemente rendersi conto dell'errore contenuto nell'estratto Pt_1
contributivo.
CP_ La prospettazione dell non può essere accolta.
Ed invero, la mancanza di copertura contributiva delle tre settimane in questione non emerge
CP_ in alcun modo dall'estratto contributivo in atti, tanto che lo stesso se ne è avveduto solo in sede
6 delle verifiche svolte in sede di liquidazione della prestazione (tanto che in sede di estratto contributivo ha indicato le tre settimane in questione). Sicchè, posto che non è in contestazione che il bbia svolto, nel 1979, 43 settimane di apprendistato, è ragionevole ritenere, in assenza di Pt_1
elementi evidenti emergenti dall'estratto contributivo, che egli confidasse nell'accredito contributivo anche delle tre settimane in contestazione in questa sede.
Né il avrebbe potuto desumere la sussistenza di un errore per il solo fatto che Pt_1
nell'estratto contributivo era inserita la generica e standardizzata dicitura relativa alla possibilità di correzioni/rettifiche da parte dell , indicazione che, invero, non contiene elementi in relazione CP_1
alla specifica posizione del Pt_1
L'unico errore evidente dalla lettura dell'estratto contributivo è che, sia nel rigo corrispondente all'indicazione 40 settimane sia nel rigo corrispondente all'indicazione delle 3 settimane (sub colonna
“settimane utili”), c'era in entrambi i casi l'indicazione (nella colonna “contributi registrati”) di 40 e tale
CP_ errore (l'unico evidente dal certificato) è stato pacificamente segnalato dal ll . Ma da tale Pt_1
errore (apparentemente un errore materiale: nella colonna “contributi” per due righi di seguito c'è
l'indicazione 40, mentre nel secondo rigo l'indicazione avrebbe dovuto essere 3, in coerenza con le
“settimane utili a pensione”) non emerge affatto la carenza di copertura contributiva in relazione alle tre settimane in contestazione (che è il reale motivo per cui non sono state conteggiate in sede di liquidazione), anzi: emergono più “contributi registrati” (40) che “settimane utili” (3).
Non sussiste, quindi, alcuna (cor)responsabilità del ex art. 1227 c.c., posto che Pt_1
dall'estratto contributivo non era in alcun modo evincibile la carenza di accredito contributivo per le
CP_ tre settimane in questione, né sussiste un onere per l'istante di controllare i dati in possesso dell ,
in difetto, per l'appunto, di anomalie evidenti emergenti dall'estratto contributivo.
Il danno consiste pacificamente nella perdita della retribuzione del mese di novembre 2019,
mese non coperto né da retribuzione, né da pensione. Il risarcimento del danno deve essere,
dunque, liquidato in € 1.898,73 per la retribuzione non percepita dal ell'ottobre 2019, a causa Pt_1
delle dimissioni rassegnate un mese prima della decorrenza del trattamento pensionistico.
7. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere accertato e dichiarato il diritto di
7 l risarcimento del danno per cui è causa da parte di , pari a euro 1.898,73, Parte_1 CP_1
CP_ oltre ad accessori di legge. Conseguentemente l deve essere condannato a corrispondere a il predetto importo, oltre accessori di legge. Parte_1
8. Quanto alle spese di lite di entrambi i gradi, in applicazione del principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico della parte soccombente . CP_1
Sicché, l deve essere condannato alla rifusione in favore di elle CP_1 Parte_1
spese di lite di entrambi i gradi, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod., in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre a rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, accerta e dichiara il diritto di l risarcimento del danno per cui è causa da parte di , pari a euro Parte_1 CP_1
1.898,73, oltre ad accessori di legge;
CP_ 2) conseguentemente condanna l a corrispondere a l'importo Parte_1
indicato al punto che precede oltre accessori di legge;
3) condanna alla refusione in favore di delle spese di lite di CP_1 Parte_1
entrambi i gradi che liquida, quanto al primo grado, in euro 2.059,00, e quanto al presente grado in
euro 1.923,00, oltre rimborso forfettario IVA e CPA, come per legge, con distrazione delle spese in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Venezia, il giorno 27.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Silvia Burelli Barbara Bortot
8