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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO SC, Presidente
CIANCIULLI TERESA, OR
D'AGOSTINO MONICA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 679/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Irpinia-Sannio
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220259000160349000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220259000160349000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220259000160349000 IRPEF-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220259000160349000 IRPEF-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220259000160349000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220259000160349000 IVA-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220259000160349000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220259000160349000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220259000160349000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220259000160349000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220259000160349000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220259000160349000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 3.6.25, la ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, notificata in data 9.5.25, in base ai crediti iscritti al ruolo riportati da n. 6e cartelle esattoriali ed un avviso di accertamento dell'AdE DP di Avellino, dettagliatamente indicati nell'elenco contenuto atto impugnato, per l'importo complessivo di € 60.996,31.
La ricorrente, deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento (unitamente all'accertamento dell'estinzione dei crediti iscritti al ruolo per prescrizione), in forza dei seguenti motivi: 1) omessa notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di accertamento, mai portati a conoscenza del contribuente;
-2) vizio di motivazione per assenza dei requisiti di cui agli artt 1 e 7 Decreto MEF n. 321/1999
e mancata allegazione degli atti presupposti con violazione dell'art. 7 della legge 212/2000; 3)estinzione per decadenza e prescrizione dei crediti iscritti al ruolo, attesa l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale con particolare riferimento alle somme relative a sanzioni ed interessi.
La resistente AD si costituiva in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo,
l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Depositava documentazione relativa alla notifica delle cartelle e di alcune intimazioni antecedenti a quella impugnata, quali atti idonei ad interrompere la decorrenza del termine di prescrizione.
L'AdE resistente si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando la propria carenza di legittimazione passiva circa le contestazioni attinenti alla notifica delle cartelle e degli atti della riscossione di competenza dell'AD; sottolineava che per i crediti erariali il termine di prescrizione era decennale ex art. 2946 c.c. e la relativa eccezione avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al giudice ordinario, munito di giurisdizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato, per i motivi che si passano ad illustrare.
In primo luogo, va detto che anche relativamente all'eccezione di prescrizione sussiste la giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di eccezione di merito attinente all'esistenza del credito tributario iscritto al ruolo sulla scorta dell'art. 2 D.lgs. 546/1992 (cfr. Cass. S.U. 15425/2004; Cass. 14831/2008).
Passando all'esame dei motivi di ricorso, va detto che essi sono, in parte, inammissibili ed, in parte, infondati per i motivi che si passano ad illustrare.
Giova, innanzitutto, evidenziare come la resistente AD ha depositato completa documentazione, da cui si evince sia la notifica delle cartelle esattoriali, sia la notifica a mezzo pec di ben quattro intimazioni di pagamento antecedenti a quella in esame, aventi ad oggetto richieste di pagamento dei medesimi crediti oggetto dell'intimazione impugnata con l'odierno ricorso e notificate nel periodo compreso tra l'anno 2020
e l'anno 2024.
Nessuna di tali intimazioni è stata oggetto di impugnazione da parte della ricorrente.
Le notifiche di due di tali atti sono state effettuate nell'anno 2023 secondo la procedura c.d. di irreperibilità assoluta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., dell'art. 26 co. 4 DPR 60271973 e dell'art. 60 co. 1 lett. e del DPR 600/73.
Le notifiche sono pienamente valide. Infatti, la procedura di notifica prescelta risulta rispettata.
L'agente notificatore ha effettuato il tentativo di notifica presso il domicilio della ricorrente (in Melito Irpino - AV- alla Indirizzo_1) e constatata sia l'assenza di qualsivoglia riferimento all'abitazione della ricorrente, sia, previa assunzione di informazioni, l'impossibilità di determinare il luogo di residenza, ha depositato l'atto presso la Casa Comunale. Poi, è stato legittimamente predisposto l'avviso di deposito all'Albo Pretorio del Comune come previsto dalla normativa sopra richiamata.
L'eccezione sollevata da parte ricorrente nella memoria illustrativa non ha pregio.
La ricorrente sostiene l'invalidità delle notifiche effettuate secondo la procedura descritta in forza del certificato storico di residenza, che certifica la residenza in Melito Irpino -AV- alla Indirizzo_1/ A, proprio nel luogo ove sono state vanamente tentate le notifiche fin dal 1986.
Tuttavia, la Corte rileva che le risultanze della certificazione anagrafica (quali sono quelle del certificato di residenza) hanno un valore meramente presuntivo ed indiziario e che tale lieve valore probatorio risulta ampiamente superato dal contenuto identico di ben tre relazioni di notifica delle intimazioni di pagamento antecedenti a quella impugnata depositate da AD, sopra meglio richiamate (cfr. Cass. ord. 3219/2024).
Del resto, è noto che l'attestazione dei fatti che l'agente notificatore relazione essere avvenuti alla sua presenza e/o da lui compiuti fa fede nel processo fino a querela di falso. Le dichiarazioni dell'agente notificatore relative all'esito delle sue ricerche devono ritenersi vere fino a querela di falso (cfr. per tutte
Cass. 21817 del 5.12.2012).
Proprio tale rafforzato valore probatorio della documentazione contestata consente anche di superare l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 25 bis co. 5 bis del d.lgs. 546/1992.
Orbene, l'accertamento della validità della notifica delle tre intimazioni di pagamento suindicate, notificate il 29.9.23 ed il 28.12.23, rende evidente l'inammissibilità del primo motivo di ricorso e l'infondatezza del secondo relativo all'estinzione per prescrizione dei crediti iscritti al ruolo. Non risulta, infatti, decorso neppure il termine di prescrizione quinquennale dalla notifica di tali intimazioni di pagamento.
Orbene, è noto, in punto di diritto, che l'art. 19 del D.lgs. 546/92, al terzo comma, prevede che “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Del resto, il processo tributario è caratterizzato da un rigido sistema di preclusioni e di decadenze: infatti, pur essendo un giudizio sul rapporto, è rigorosamente concepito come un giudizio di impugnazione di specifici atti, con conseguente formazione di preclusioni insuperabili ai fini dell'impugnazione di atti successivi (Cass.
2005/6293).
Infine, va rilevato che anche l'eccezione di difetto di motivazione è infondata.
Infatti, l'atto impugnato è corredato da completa motivazione, certamente idonea a garantire il diritto di difesa del contribuente, come reso evidente dal tempestivo ed articolato ricorso proposto.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese vengono compensate in considerazione della novità e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO SC, Presidente
CIANCIULLI TERESA, OR
D'AGOSTINO MONICA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 679/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Irpinia-Sannio
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220259000160349000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220259000160349000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220259000160349000 IRPEF-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220259000160349000 IRPEF-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220259000160349000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220259000160349000 IVA-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220259000160349000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220259000160349000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220259000160349000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220259000160349000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220259000160349000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220259000160349000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 3.6.25, la ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, notificata in data 9.5.25, in base ai crediti iscritti al ruolo riportati da n. 6e cartelle esattoriali ed un avviso di accertamento dell'AdE DP di Avellino, dettagliatamente indicati nell'elenco contenuto atto impugnato, per l'importo complessivo di € 60.996,31.
La ricorrente, deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento (unitamente all'accertamento dell'estinzione dei crediti iscritti al ruolo per prescrizione), in forza dei seguenti motivi: 1) omessa notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di accertamento, mai portati a conoscenza del contribuente;
-2) vizio di motivazione per assenza dei requisiti di cui agli artt 1 e 7 Decreto MEF n. 321/1999
e mancata allegazione degli atti presupposti con violazione dell'art. 7 della legge 212/2000; 3)estinzione per decadenza e prescrizione dei crediti iscritti al ruolo, attesa l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale con particolare riferimento alle somme relative a sanzioni ed interessi.
La resistente AD si costituiva in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo,
l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Depositava documentazione relativa alla notifica delle cartelle e di alcune intimazioni antecedenti a quella impugnata, quali atti idonei ad interrompere la decorrenza del termine di prescrizione.
L'AdE resistente si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando la propria carenza di legittimazione passiva circa le contestazioni attinenti alla notifica delle cartelle e degli atti della riscossione di competenza dell'AD; sottolineava che per i crediti erariali il termine di prescrizione era decennale ex art. 2946 c.c. e la relativa eccezione avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al giudice ordinario, munito di giurisdizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato, per i motivi che si passano ad illustrare.
In primo luogo, va detto che anche relativamente all'eccezione di prescrizione sussiste la giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di eccezione di merito attinente all'esistenza del credito tributario iscritto al ruolo sulla scorta dell'art. 2 D.lgs. 546/1992 (cfr. Cass. S.U. 15425/2004; Cass. 14831/2008).
Passando all'esame dei motivi di ricorso, va detto che essi sono, in parte, inammissibili ed, in parte, infondati per i motivi che si passano ad illustrare.
Giova, innanzitutto, evidenziare come la resistente AD ha depositato completa documentazione, da cui si evince sia la notifica delle cartelle esattoriali, sia la notifica a mezzo pec di ben quattro intimazioni di pagamento antecedenti a quella in esame, aventi ad oggetto richieste di pagamento dei medesimi crediti oggetto dell'intimazione impugnata con l'odierno ricorso e notificate nel periodo compreso tra l'anno 2020
e l'anno 2024.
Nessuna di tali intimazioni è stata oggetto di impugnazione da parte della ricorrente.
Le notifiche di due di tali atti sono state effettuate nell'anno 2023 secondo la procedura c.d. di irreperibilità assoluta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., dell'art. 26 co. 4 DPR 60271973 e dell'art. 60 co. 1 lett. e del DPR 600/73.
Le notifiche sono pienamente valide. Infatti, la procedura di notifica prescelta risulta rispettata.
L'agente notificatore ha effettuato il tentativo di notifica presso il domicilio della ricorrente (in Melito Irpino - AV- alla Indirizzo_1) e constatata sia l'assenza di qualsivoglia riferimento all'abitazione della ricorrente, sia, previa assunzione di informazioni, l'impossibilità di determinare il luogo di residenza, ha depositato l'atto presso la Casa Comunale. Poi, è stato legittimamente predisposto l'avviso di deposito all'Albo Pretorio del Comune come previsto dalla normativa sopra richiamata.
L'eccezione sollevata da parte ricorrente nella memoria illustrativa non ha pregio.
La ricorrente sostiene l'invalidità delle notifiche effettuate secondo la procedura descritta in forza del certificato storico di residenza, che certifica la residenza in Melito Irpino -AV- alla Indirizzo_1/ A, proprio nel luogo ove sono state vanamente tentate le notifiche fin dal 1986.
Tuttavia, la Corte rileva che le risultanze della certificazione anagrafica (quali sono quelle del certificato di residenza) hanno un valore meramente presuntivo ed indiziario e che tale lieve valore probatorio risulta ampiamente superato dal contenuto identico di ben tre relazioni di notifica delle intimazioni di pagamento antecedenti a quella impugnata depositate da AD, sopra meglio richiamate (cfr. Cass. ord. 3219/2024).
Del resto, è noto che l'attestazione dei fatti che l'agente notificatore relazione essere avvenuti alla sua presenza e/o da lui compiuti fa fede nel processo fino a querela di falso. Le dichiarazioni dell'agente notificatore relative all'esito delle sue ricerche devono ritenersi vere fino a querela di falso (cfr. per tutte
Cass. 21817 del 5.12.2012).
Proprio tale rafforzato valore probatorio della documentazione contestata consente anche di superare l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 25 bis co. 5 bis del d.lgs. 546/1992.
Orbene, l'accertamento della validità della notifica delle tre intimazioni di pagamento suindicate, notificate il 29.9.23 ed il 28.12.23, rende evidente l'inammissibilità del primo motivo di ricorso e l'infondatezza del secondo relativo all'estinzione per prescrizione dei crediti iscritti al ruolo. Non risulta, infatti, decorso neppure il termine di prescrizione quinquennale dalla notifica di tali intimazioni di pagamento.
Orbene, è noto, in punto di diritto, che l'art. 19 del D.lgs. 546/92, al terzo comma, prevede che “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Del resto, il processo tributario è caratterizzato da un rigido sistema di preclusioni e di decadenze: infatti, pur essendo un giudizio sul rapporto, è rigorosamente concepito come un giudizio di impugnazione di specifici atti, con conseguente formazione di preclusioni insuperabili ai fini dell'impugnazione di atti successivi (Cass.
2005/6293).
Infine, va rilevato che anche l'eccezione di difetto di motivazione è infondata.
Infatti, l'atto impugnato è corredato da completa motivazione, certamente idonea a garantire il diritto di difesa del contribuente, come reso evidente dal tempestivo ed articolato ricorso proposto.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese vengono compensate in considerazione della novità e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.