Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/06/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.
dott. Annarita Donofrio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 1563/2024 R. G.,
promosso da nato a [...] il [...] (CF ) Parte_1 C.F._1
ed ivi residente via Monteverdi 2, con il patrocinio dell'avv. Andrea Violi e dell'avv. Rolandino Guidotti.
- appellante -
Contro
nata a [...] il [...] (CF ) ed ivi P_ C.F._2
residente, con il patrocinio dell'avv. Gregorio Descovich Marcato.
- appellata -
IN PUNTO A: appello contro la sentenza n. 1368/2024 del 10-20 settembre 2024 del
Tribunale di MO.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Su ricorso di , il Tribunale di MO, con la sentenza n. 1368/2024 Parte_1
del 10-20 settembre 2024, dopo avere pronunciato, con precedente sentenza parziale n.
1752/2021, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dal predetto da il 5 maggio 2007, ha così statuito: Pt_1 P_
-ha affidato i figli minori , nato il [...], e , nata il Per_1 Per_2
28 novembre 2014, ad entrambi i genitori, disponendo che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute fossero assunte di comune accordo tra gli stessi;
-ha disposto che i genitori esercitassero separatamente la potestà in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che sarebbero state assunte da ognuno di essi nel periodo di permanenza dei figli presso di sé;
- ha disposto che i minori fossero collocati prevalentemente presso la madre e ha regolamentato la frequentazione con il padre;
-ha disposto che corrispondesse a , a titolo di Parte_1 P_
contributo per il mantenimento dei figli, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dall'ordinanza presidenziale del giudizio di separazione,
l'assegno mensile di 2.000,00 Euro (1.000,00 Euro per ciascun figlio), oltre che l'80%
delle spese straordinarie;
- ha disposto che il versasse alla , entro il giorno 10 di ogni mese, a Pt_1 P_
titolo di assegno divorzile, con decorrenza dal passaggio in giudicato della pronuncia pag. 2/16 sul vincolo n.1752/2021, la somma di 800,00 Euro, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
-ha integralmente compensato le spese di lite.
2. – , con ricorso depositato in data 22 ottobre 2024, ha proposto Parte_1
tempestivo appello avverso la sentenza predetta, affidandolo ai seguenti motivi:
A) Errata applicazione dell'art. 5 comma 6 della Legge n.898 del 1970, in ordine all' an e al quantum del contributo economico disposto in favore di , a titolo P_
di assegno divorzile- Errore di fatto nella valutazione dei presupposti- Omesso esame e omessa motivazione in ordine a componenti patrimoniali della;
P_
B) Errata applicazione dell'art.316 bis c.c. in ordine al quantum del contributo economico disposto a carico di esso appellante in favore dei figli.
Si è costituita e ha resistito all'impugnazione, invocandone il rigetto. P_
Non è intervenuto il Procuratore Generale, debitamente notiziato della pendenza del procedimento.
La causa è stata trattata con rito camerale e trattenuta in decisione all'udienza del 3
aprile 2025.
3. – Preme sottolineare, innanzitutto, che la presente controversia non è soggetta alle norme introdotte dalla riforma c. d. “Cartabia”, posto che il giudizio di primo grado è stato introdotto con ricorso depositato il 19 marzo 2021.
4- - Venendosi, quindi, al merito della controversia, tenuto conto delle censure rivolte dal alla sentenza appellata, appare opportuno ripercorrere le ragioni che il Tribunale ha Pt_1
posto a sostegno delle statuizioni in tema di assegno divorzile e di contributo per il mantenimento dei figli da porre a carico dell'odierno appellante.
pag. 3/16 Il Giudice di prime cure ha, in proposito, rilevato:
-che la situazione reddituale e patrimoniale delle parti era stata ampiamente esaminata e valutata nella recente sentenza di separazione emessa dal medesimo Tribunale di MO (sentenza n.
256/2023, depositata dalla il 14.3.23),dalla quale emergeva la evidente disparità P_
reddituale tra gli ex coniugi;
-che, nella sentenza menzionata, già si dava atto (pur non tenendosene conto ai fini di quella pronuncia per le ragioni ivi esplicitate), del mutamento, nel corso del giudizio, della situazione lavorativa della , assunta dal febbraio 2022 a tempo determinato dal P_ Controparte_2
, come applicata all'Ufficio del processo, presso il Tribunale di MO, con
[...]
stipendio di circa 1.800,00 € al mese;
-che, rispetto alla situazione ivi compiutamente descritta, unica distinzione era individuabile nella rinuncia, da parte del a partire dal febbraio 2020, del compenso percepito a titolo Pt_1
di amministratore delegato della Elettromeccanica NI S.r.l. (di cui era socio insieme ai propri familiari e tuttora dirigente), pari a circa 2.000,00 € mensili, così che oggi il suo reddito si attestava intorno ai 4.000,00 €. netti al mese per 13 mensilità;
-che si era, comunque, in presenza di circostanza che non poteva influire sulla determinazione dei contributi dovuti per il mantenimento dei figli minori e della moglie, atteso che la volontarietà dalle dimissioni dal ruolo di amministratore delegato escludeva che sussistessero i requisiti di oggettiva ed incolpevole incapacità a provvedere al versamento delle somme stabilite nella sentenza di separazione;
-che, con specifico riguardo al mantenimento dei minori, dovevano, dunque, essere integralmente confermati gli importi statuiti in quella sede, da ritenersi tuttora congrui anche a fronte dell'aumento delle esigenze di vita dei ragazzi in ragione dell'età, tenuto conto della pag. 4/16 rivalutazione ISTAT dovuta e della percentuale statuita in capo al i contribuzione alle Pt_1
spese straordinarie;
-che, quanto alla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente, alla stregua della giurisprudenza formatasi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, doveva,
anzitutto, essere valutata la funzione assistenziale dell'assegno, anche in via esclusiva, rispetto alle altre funzioni (perequativa, compensativa e retributiva);
-che il valore del reddito che consentiva una vita dignitosa doveva tendenzialmente parametrarsi a quello medio delle retribuzioni dei dipendenti, pari cioè a circa €. 1.000/1.200 al mese, sicché
quando la parte debole si fosse venuta a trovare incolpevolmente a non disporre di reale reddito minimo e vi fosse una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi,
avrebbe potuto essere preso in considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permaneva anche dopo lo scioglimento del vincolo;
-che, in aggiunta al criterio assistenziale, dovevano, poi, tenersi in considerazione i criteri compensativo-perequativo e quello risarcitorio in via residuale: il criterio compensativo richiedeva di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
-che il criterio perequativo richiedeva di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo dal coniuge richiedente;
-che, in ogni caso, l'applicazione dei criteri suddetti avrebbe dovuto evitare la duplicazione dei titoli presi in considerazione e che era onere della parte che domandava l'assegno quello di dare prova degli elementi costitutivi di esso;
-che, alla luce di quanto sopra, doveva procedersi a valutare: a) se vi fosse disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo pag. 5/16 matrimoniale;
b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole fosse in condizioni economiche tali da non consentirgli una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c)
se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche traesse origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso avrebbero operato il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio;
-che, nel caso di specie, non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile sotto il profilo assistenziale, risultando oggi la impiegata presso il cd “Ufficio P_
del Giudice” con retribuzione mensile di 1.800,00 €. mensili lordi, stipendio da ritenersi tale da consentirle di condurre una vita dignitosa, tenuto anche conto della disponibilità dell'immobile sito a MO, via Cardinale Morone, suscettibile di produrre reddito una volta estinto il mutuo residuo sullo stesso gravante (pari a circa 72.000,00 €, con rateo mensile di circa 617,00 € - doc.
26);
-che l'istruttoria espletata aveva, tuttavia, consentito di appurare che la , che, all'epoca P_
del matrimonio, esercitava la professione di avvocato presso un importante studio legale di
MO con reddito lordo pari a circa 40.000 €. annui, per scelta condivisa con il marito, dal momento della nascita del primogenito , nel 2012, aveva ridotto le ore lavorative Per_1
optando per un contratto part-time al fine dichiarato di occuparsi in maniera prevalente degli oneri familiari, essendo il sempre stato impegnatissimo nell'attività lavorativa svolta Pt_1
all'interno dell'impresa familiare;
-che, sul punto, potevano richiamarsi le testimonianze, univoche, rese all'udienza del 20/3/2023,
nel corso della quale i testimoni escussi avevano riconosciuto: che dal “2012 quanto è nato
, da qual momento lei ha sempre lavorato part time, da quando è rientrata dal parto” Per_1
pag. 6/16 ed ancora “c'era l'esigenza di seguire i bambini direttamente perché lavorava tutto il Pt_1
giorno e non voleva avvalersi di terzi” (così testualmente teste avv. ) ed Testimone_1
inoltre che la “necessità (del part time) era data dalla gestione dei figli e da un'incompatibilità
che c'era con gli orari d'ufficio, perché prima di partorire faceva molte ore giornaliere P_
di lavoro” (avv. Luigi Caselli);
-che la riduzione dell'orario lavorativo aveva comportato una rilevante diminuzione del reddito della resistente passato dagli oltre 41 mila Euro del 2010 ai circa 14 mila Euro annui dalla nascita del primo figlio agli attuali 22 mila Euro circa;
-che, inoltre, occorreva considerare i riflessi che tale decremento reddituale avrebbe avuto sull'aspettativa pensionistica della , la quale, con l'attuale metodo contributivo all'età P_
pensionabile, non poteva che attendersi una pensione poco al di sopra di quello che sarebbe stato l'assegno di sostentamento sociale;
-che, a fronte di tale sacrificio professionale della moglie, che indubbiamente aveva rinunciato alla carriera di libera professionista per occuparsi della famiglia, così consentendo al marito di concentrarsi al 100% nel lavoro, doveva essere riconosciuto alla un assegno divorzile P_
in ossequio al criterio perequativo-compensativo;
-che, nella determinazione dell'importo, occorreva considerare che le esigenze compensative dell'assegno erano già state parzialmente soddisfatte dal che, nel corso della vita Pt_1
matrimoniale, aveva contribuito, mediante un esborso di oltre € 124.000,00, all'acquisto da parte della , dell'immobile sito a MO, via Cardinale Morone, del valore di circa P_
200.000,00 €., così contribuendo alla formazione del suo patrimonio (sulla necessità di accertare se la formazione del patrimonio del coniuge richiedente l'assegno con apporto dei beni dell'altro - tenuto conto della composizione, dell'entità e dell'attitudine all'accrescimento di tale pag. 7/16 patrimonio – abbia già integralmente compensato il sacrificio delle aspettative professionali oltre che realizzato l'esigenza perequativa, cfr. Cassazione civile sez. I, 30/08/2019, n.21926);
-che occorreva, inoltre, considerare la natura e l'entità dell'apporto dato dal coniuge richiedente all'incremento della ricchezza dell'altro (indubbiamente solo parziale, a fronte della realtà
imprenditoriale in cui il era stato inserito dalla sua famiglia d'origine), la durata del Pt_1
matrimonio, le reali aspettative di guadagno della moglie (a fronte della nota crisi dell'avvocatura aggravatasi in maniera significativa negli anni della pandemia da Covid 19);
-che, considerati tutti gli elementi in esame, si riteneva congruo un assegno divorzile di 800 €.
mensili, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, importo superiore a quello determinato in via provvisoria e urgente dal G.I. con ordinanza del 13.12.22, intervenuta prima dell'espletamento dell'istruttoria;
-che l'assegno divorzile così determinato era dovuto con decorrenza dal passaggio in giudicato della pronuncia sul vincolo;
-che il complessivo esito del giudizio giustificava la compensazione integrale delle spese tra le parti.
5-Ciò premesso, risulta, intanto, infondato il secondo motivo del gravame di , Parte_1
con il quale l'appellante ha contestato l'entità del contributo, ordinario e straordinario, per il mantenimento dei due figli, posto a suo carico dal Giudice di prime cure.
Preme sottolineare, in proposito, che è sfuggita al la ragione fondamentale posta dal Pt_1
Tribunale a base della decisione adottata sul tema, da sola idonea a sostenerla.
Il primo Giudicante ha, infatti, evidenziato che nessun elemento nuovo, tale da incidere significativamente sulla situazione economica delle parti, era intervenuto in epoca successiva alla sentenza resa nel giudizio di separazione, con la quale era stato previsto che Pt_1
pag. 8/16 versasse alla la somma mensile di 2.000,00 Euro, a titolo di contributo per il Pt_1 P_
mantenimento ordinario dei due figli minorenni, e la partecipazione dell'odierno appellante alle spese straordinarie relative ai figli nella misura del 80%. Ha sottolineato, peraltro, che le maggiori esigenze dei minori, conseguenti all'età, potevano ritenersi soddisfatte in ragione degli importi ulteriori dovuti per rivalutazione e della misura della partecipazione del alle Pt_1
spese straordinarie.
Non può, del resto, considerarsi fatto idoneo a giustificare una modifica di tali statuizioni la rinuncia, da parte di , al compenso per la carica di amministratore di una delle Parte_1
società di famiglia (la ELETTROMECCANICA TIRONI SRL), della quale è, tuttavia, rimasto socio e dirigente. Tale circostanza non può, invero, considerarsi rilevante, essendo le dimissioni dalla carica suddetta atto volontario, non comportante una oggettiva ed incolpevole riduzione della propria capacità di far fronte al mantenimento dei figli. Nella sentenza di separazione si è,
peraltro, già tenuta presente la nuova situazione reddituale di , connessa al P_
conseguito impiego di funzionaria addetta all'Ufficio del processo presso il Tribunale di
MO, in forza del quale la stessa percepisce un reddito mensile lordo di 1.800,00 Euro circa.
Non può, comunque, non sottolinearsi che trattasi di impiego a tempo determinato, essendo fatto notorio, acquisito alla comune esperienza, che gli addetti all'Ufficio del processo cesseranno dall'incarico nel giugno 2026, essendo stati nominati per il perseguimento degli obiettivi del PNRR in materia di giustizia.
6-Appare, invece, fondato, nei limiti che verranno appresso evidenziati, il primo motivo dell'appello di , con il quale quest'ultimo ha censurato la statuizione della Parte_1
sentenza impugnata, contenente il riconoscimento di assegno divorzile in favore di P_
.
[...]
pag. 9/16 Occorre, intanto, soffermarsi sui principi espressi sul tema dalla sentenza delle Sezioni Unite
della Suprema Corte n.18287/2018.
Con la sentenza sopra citata, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo cui, ai sensi dell'art.5 comma 6 della Legge n.898 del 1970, dopo le modifiche introdotte dalla Legge n.n.74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari tempo compensativa e perequativa, richiede l'accertamento della inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. La Suprema
Corte ha, in particolare, sottolineato” ……..L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto,
essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma
anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita
familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per
una sola parte. Il superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri
determinativi dell'assegno di divorzio non determina, infine, un incremento
ingiustificato della discrezionalità del giudice di merito, perché tale superamento non
comporta la facoltà di fondare il riconoscimento del diritto soltanto su uno degli
indicatori contenuti nell'incipit dell'art. 5, comma 6, essendone necessaria una
pag. 10/16 valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla
comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause
che hanno determinato la situazione attuale di disparità. Inoltre è necessario procedere
ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori
sopraindicati sulla sperequazione determinatasi, ed, infine, la funzione equilibratrice
dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita
endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex
coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa
attuale. In conclusione, alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di
situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo. Il criterio individuato
proprio per la sua natura composita ha l'elasticità necessaria per adeguarsi alle
fattispecie concrete perché, a differenza di quelli che si sono in precedenza esaminati,
non ha quelle caratteristiche di generalità ed astrattezza variamente criticate in
dottrina………….”.
Tale orientamento è stato confermato anche di recente.
La Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato (vedi Cassazione civile sez. I - 21/02/2023,
n. 5395) che, in tema di assegno divorzile, il giudice del merito ha la possibilità di riconoscere e di quantificare il contributo con il fine di consentire al coniuge più debole non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, anche tenendo conto delle aspettative sacrificate e delle possibilità di miglioramento economico ancora esistenti. L'assegno divorzile può certo essere funzionale a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per pag. 11/16 avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio) al fine di contribuire ai bisogni della famiglia. È
il caso in cui gli ex coniugi abbiano, di comune accordo, convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie realistiche prospettive professionali-reddituali agli impegni casalinghi, così da ritrovarsi, a matrimonio finito, in una condizione menomata da questa scelta e diversa da quella a cui tale coniuge avrebbe potuto ambire. Il che non significa che l'assegno non possa essere riconosciuto, a prescindere dalla concordata rinuncia a occasioni professionali, anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare, la quale (salvo prova contraria) esprime una scelta comune, anche se tacita, compiuta nei fatti dai coniugi. Una simile definizione di ruoli all'interno della coppia necessita nella fase post coniugale che sia assicurato, in funzione perequativa, un adeguato riconoscimento del contributo (esclusivo o prevalente) fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge (anche sotto forma di risparmio), come espressamente prevede uno dei criteri pari ordinati previsti dall'art. 5, comma 6, L. 898/1970
(Cassazione civile sez. I - 19/02/2024, n. 4328)
7- Esposti i principi di diritto che disciplinano la materia, deve considerarsi pacifico, in fatto, che , all'epoca del matrimonio, esercitava la professione di P_
avvocato presso un importante studio legale di MO, con un reddito lordo pari a
40.000,00 Euro annui e che, dal 2012, dopo che era nato il figlio , l'appellata Per_1
abbia lavorato part time, stante l'esigenza di occuparsi dei figli, avendo, peraltro, la coppia avuto un'altra bambina, nata nel 2014. Inequivocabili sono, sul punto, le testimonianze dell'Avv. e dell'Avv. Luigi Caselli, i quali hanno Testimone_1
anche sottolineato che la scelta del part time era stata determinata dall'incompatibilità
pag. 12/16 tra la gestione dei figli e gli orari dell'ufficio, tenuto anche conto che il marito lavorava tutto il giorno.
Le circostanze che il fosse impegnato a tempo pieno nell'attività svolta per le Pt_1
imprese di famiglia e che la , proprio dopo la nascita del primo figlio, abbia P_
optato per una collaborazione part time con lo studio legale presso il quale esercitava la professione di avvocato prestando la propria collaborazione “a tempo pieno”, lasciano indubbiamente presumere che il ruolo assunto dalla appellata nella conduzione della vita familiare sia avvenuto quantomeno con il tacito consenso del marito.
Preme, in proposito, sottolineare che l'appellante ha del tutto omesso di confrontarsi con le risultanze del materiale probatorio acquisito in primo grado, da ultimo riportate,
che evidenziano che il ruolo assunto da nella organizzazione familiare P_
abbia ridimensionato l'attività professionale dalla stessa espletata in epoca precedente alla nascita dei figli.
Risulta, quindi, palese che la scelta della , avallata quantomeno tacitamente dal P_
di occuparsi dei figli, in misura prevalente rispetto al marito, abbia Pt_1
determinato una inevitabile contrazione di reddito, peraltro attestata dalla documentazione in atti, oltre che frustrato ogni aspettativa di crescita professionale,
tanto è vero che dal 2022 l'appellata, preso verosimilmente atto delle scarse possibilità
di ritornare a svolgere con la dovuta continuità l'attività in precedenza esercitata, ha addirittura cambiato addirittura lavoro, essendo stata assunta dal Controparte_3
quale funzionaria addetta all'Ufficio del Processo, peraltro con contratto di
[...]
lavoro a tempo determinato, circostanza quest'ultima che rende addirittura problematico pag. 13/16 il futuro espletamento di attività lavorativa, approssimandosi la all'età di 50 P_
anni, con evidenti conseguenze anche di carattere previdenziale.
Non pare, quindi, potersi dubitare che il ruolo assunto da nella P_
conduzione della vita familiare abbia inciso non poco sull'abbandono dell'attività
professionale di avvocato, trattandosi di professione, che, per la sua delicatezza e per l'impegno richiesto, presuppone una disponibilità di tempo non del tutto compatibile con le incombenze di carattere familiare, specie in presenza di figli in tenera età.
Non è, d'altra parte, provato, come pretenderebbe il che la abbia Pt_1 P_
volontariamente cessato di prestare la propria attività nello studio professionale con il quale collaborava, tanto è vero che l'appellata ha dovuto accontentarsi di un lavoro che,
pur coerente con le proprie competenze professionali, avrà termine nel giugno 2026,
posto che i funzionari addetti all'Ufficio del Processo sono stati assunti (è dato notorio acquisito alla comune esperienza) per agevolare il raggiungimento degli obiettivi del
PNRR in materia di giustizia, con le conseguenti ricadute di ordine previdenziale.
8- Risulta evidente che il sacrificio delle aspettative professionali di P_
esige di essere compensato, tanto più che, grazie al ruolo assunto dalla appellata nella organizzazione familiare, ha potuto continuare ad occuparsi a tempo Parte_1
pieno delle società commerciali nelle quali era inserito e consolidare, quindi, la sua posizione economica, comunque in buona parte riconducibile ad una realtà
imprenditoriale facente capo alla sua famiglia di origine.
In proposito, il Giudice di primo grado ha ritenuto che detto sacrificio sia stato, almeno in parte, compensato dal contributo di 124.000,00 Euro circa, che ha Parte_1
fornito alla per l'acquisto dell'immobile sito in MO via Cardinale Morone, P_
pag. 14/16 così ridimensionando la richiesta della appellata di conseguire assegno divorzile dell'importo di 2.000,00 Euro.
Sul punto, , parzialmente soccombente, non ha proposto appello P_
incidentale, con la conseguenza che il dato della parziale compensazione, già durante il matrimonio, del sacrificio delle sue aspettative professionali non può essere, in questa sede, rimesso in discussione in virtù delle mere contestazioni della appellata in comparsa di costituzione e risposta.
9-Va, poi, sottolineato che correttamente l'appellante ha evidenziato che il Giudice di prime cure non ha tenuto conto del fatto che l'immobile che la ha acquistato P_
con il considerevole contributo del marito sia bene idoneo a produrre reddito,
indipendentemente dalla data di estinzione del mutuo gravante sull'immobile.
Ne discende che l'importo dell'assegno divorzile, avuto anche riguardo durata del matrimonio (tredici anni, essendo i coniugi comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale, nel giudizio di separazione, in data 11 febbraio 2020), avrebbe dovuto essere determinato, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza sul vincolo, nella misura, che appare congrua, di 500,00 Euro mensili, somma da versarsi entro il giorno
10 di ogni mese da a e da rivalutarsi annualmente Parte_1 P_
secondo gli indici Istat.
10- In definitiva, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'assegno divorzile spettante a va determinato, con decorrenza dal passaggio in giudicato P_
della sentenza che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in
500,00 Euro, somma da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi pag. 15/16 annualmente secondo gli indici Istat, rimanendo assorbita, alla luce delle considerazioni in precedenza svolte, ogni ulteriore questione sollevata dall'appellante.
11- La riforma, anche se parziale, della sentenza impugnata impone al Giudice di appello di provvedere sulle spese di entrambi i gradi, tenendo conto dell'esito globale della lite.
Nella specie, la reciproca soccombenza delle parti induce all'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
I-In parziale riforma della sentenza n. 1368/2024 del 10-20 settembre 2024 del
Tribunale di MO, pone a carico di il versamento, in favore di Parte_1
, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, della P_
somma di 500,00 Euro, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita;
II- Ferma nel resto l'impugnata sentenza, dichiara compensate, tra le parti, le spese di entrambi i gradi.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 3 aprile 2025
il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Antonella Allegra
pag. 16/16