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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/05/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17802/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17802/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Banin Elena che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito civile in TROFARELLO il 07/06/2008.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TROFARELLO (atto n. 10 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 28/12/2006, nelle more del giudizio divenuto maggiorenne Per_1
(in data 28.12.2024). Anteriormente al matrimonio, il sig. ha adottato il figlio della signora Pt_1
nato a [...] il [...], maggiorenne ed Parte_2 Persona_2 economicamente indipendente.
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 16.9.2022, omologato dal Tribunale di Torino in data 16.9.2022.
Con ricorso depositato il 19/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla può essere disposto in punto affidamento, collocazione abitativa e regime di visita in riferimento al figlio , attesa l'assenza dei presupposti di legge (minore età del figlio), essendo lo stesso Per_1 divenuto maggiorenne nel corso del giudizio (il 28.12.2024).
Per il resto, vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TROFARELLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il figlio maggiorenne ed economicamente indipendente,
[...] vivrà presso la madre e concordano che il figlio avrà residenza Persona_2 Per_1 anagrafica presso la madre;
.
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale alla signora con tutti gli arredi che la Parte_2 compongono
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il signor si impegna a trasferire alla signora Parte_1
che si impegna a ricevere, la proprietà della casa coniugale, sita in Parte_3
Trofarello, Via San Giovanni D'Arena n.2/1, e precisamente formerà oggetto del trasferimento:
- al piano terra (primo fuori terra) appartamento composto da 3 vani e servizi;
al piano interrato un locale cantina ed un locale autorimessa. Detti locali sono censiti al N.C.E.U. Del Comune di Trofarello al figlio
19 – particella 525 – subalterno 4 – categoria A7/ - classe 1, vani 5 – rendita catastale €748,86 pagina 2 di 3 (l'abitazione e la cantina); al figlio 19 – particella 526 – subalterno 4 – categoria C/6 – classe 1 – consistenza mq 18 – rendita catastale €86,45 (l'autorimessa).
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il valore delle unità immobiliari viene concordato nella somma di
€ 190.000,00.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il trasferimento della proprietà del 50% della casa coniugale viene effettuato quale adempimento dell'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio da parte Per_1 del padre, di guisa che la signora corrisponde al signor quale valore del Parte_2 Pt_1 trasferimento, la somma di € 95.000,00, di cui:
- € 34.500,00 già in precedenza versati;
- € 60.500,00 a mezzo rate mensili di €400,00 ciascuna a decorrere dal mese di ottobre 2024 o dalla data del rogito notarile, ove anteriore, fino al saldo, senza interessi.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che l'atto notarile di trasferimento verrà formalizzato entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza di pronuncia dello scioglimento del matrimonio, avanti a Notaio scelto dalla signora che ne sosterrà le spese. Parte_2
DISPONE che il signor corrisponda alla signora assegno divorzile nella Pt_1 Parte_2 misura di €50,00 mensili, annualmente rivalutabile in base all'indice ISTAT.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico relativo al figlio sarà percepito Per_1 integralmente dalla signora Parte_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la cessione dell'immobile e le pattuizioni di carattere patrimoniale di cui al presente atto sono determinanti e funzionali ai fini della risoluzione del conflitto coniugale e chiedono applicarsi le esenzioni e i benefici di legge.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 29.4.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17802/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Banin Elena che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito civile in TROFARELLO il 07/06/2008.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TROFARELLO (atto n. 10 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 28/12/2006, nelle more del giudizio divenuto maggiorenne Per_1
(in data 28.12.2024). Anteriormente al matrimonio, il sig. ha adottato il figlio della signora Pt_1
nato a [...] il [...], maggiorenne ed Parte_2 Persona_2 economicamente indipendente.
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 16.9.2022, omologato dal Tribunale di Torino in data 16.9.2022.
Con ricorso depositato il 19/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla può essere disposto in punto affidamento, collocazione abitativa e regime di visita in riferimento al figlio , attesa l'assenza dei presupposti di legge (minore età del figlio), essendo lo stesso Per_1 divenuto maggiorenne nel corso del giudizio (il 28.12.2024).
Per il resto, vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TROFARELLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il figlio maggiorenne ed economicamente indipendente,
[...] vivrà presso la madre e concordano che il figlio avrà residenza Persona_2 Per_1 anagrafica presso la madre;
.
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale alla signora con tutti gli arredi che la Parte_2 compongono
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il signor si impegna a trasferire alla signora Parte_1
che si impegna a ricevere, la proprietà della casa coniugale, sita in Parte_3
Trofarello, Via San Giovanni D'Arena n.2/1, e precisamente formerà oggetto del trasferimento:
- al piano terra (primo fuori terra) appartamento composto da 3 vani e servizi;
al piano interrato un locale cantina ed un locale autorimessa. Detti locali sono censiti al N.C.E.U. Del Comune di Trofarello al figlio
19 – particella 525 – subalterno 4 – categoria A7/ - classe 1, vani 5 – rendita catastale €748,86 pagina 2 di 3 (l'abitazione e la cantina); al figlio 19 – particella 526 – subalterno 4 – categoria C/6 – classe 1 – consistenza mq 18 – rendita catastale €86,45 (l'autorimessa).
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il valore delle unità immobiliari viene concordato nella somma di
€ 190.000,00.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il trasferimento della proprietà del 50% della casa coniugale viene effettuato quale adempimento dell'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio da parte Per_1 del padre, di guisa che la signora corrisponde al signor quale valore del Parte_2 Pt_1 trasferimento, la somma di € 95.000,00, di cui:
- € 34.500,00 già in precedenza versati;
- € 60.500,00 a mezzo rate mensili di €400,00 ciascuna a decorrere dal mese di ottobre 2024 o dalla data del rogito notarile, ove anteriore, fino al saldo, senza interessi.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che l'atto notarile di trasferimento verrà formalizzato entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza di pronuncia dello scioglimento del matrimonio, avanti a Notaio scelto dalla signora che ne sosterrà le spese. Parte_2
DISPONE che il signor corrisponda alla signora assegno divorzile nella Pt_1 Parte_2 misura di €50,00 mensili, annualmente rivalutabile in base all'indice ISTAT.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico relativo al figlio sarà percepito Per_1 integralmente dalla signora Parte_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la cessione dell'immobile e le pattuizioni di carattere patrimoniale di cui al presente atto sono determinanti e funzionali ai fini della risoluzione del conflitto coniugale e chiedono applicarsi le esenzioni e i benefici di legge.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 29.4.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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