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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/11/2024, n. 4755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4755 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 15341/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 15341/2023
R.G. instaurato da
) con l'avv. SARABELLI MONICA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. MARTINAZZI ANNA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come confermate nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate rispettivamente in data 13.10.2024 e 15.10.2024.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 12.02.1994 a Maclodio (BS) ordinando al competente
Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
2) la casa coniugale in Maclodio (BS)
Via Partigiani 8 è assegnata in via esclusiva al proprietario signor che, in quanto Parte_2
intestatario, resta l'unico soggetto obbligato al pagamento delle rate del mutuo e delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della casa, mentre la GN resterà nella propria Pt_1
1 abitazione, facendosi carico delle relative spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per le utenze;
3) il Signor si impegna a vendere la casa entro e non oltre il 31.12.2025, ad Pt_2
estinguere integralmente a proprie spese il mutuo, e a eseguire tutte le attività necessarie per la cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli sull'immobile, ivi compresa la garanzia prestata dalla IG;
4) i coniugi si danno atto di aver già concordato e fatto la divisione dei beni Parte_1
mobili; 5) i coniugi si danno atto reciprocamente che i figli maggiorenni sono indipendenti economicamente e pertanto non prevedono alcun versamento di alcun contributo;
6) i coniugi si danno atto reciprocamente di essere economicamente autosufficienti, e, che, pertanto, non prevedono alcun versamento di alcun contributo per sé, fatta eccezione per la somma di € 28.500,00 (euro ventottomilacinquecento/00) che si impegna a versare, in sede di divorzio, e a titolo Parte_2 di una tantum divorzile, a con le seguenti modalità: € 10.000,00 (euro diecimila/00) Parte_1 entro e non oltre il 28.2.2024, quattro rate semestrali dell'importo di € 1.800,00 ciascuna (con scadenza giugno e dicembre), e il residuo per € 11.300,00, entro e non oltre il 31.12.2025. Qualora
l'immobile del signor fosse venduto prima del 31.12.2025, il medesimo liquiderà in via Pt_2
definitiva prima di tale data ed entro e non oltre quindici giorni dalla stipula del rogito Parte_1
con la parte acquirente. La GN , ove nell'arco del biennio versi somme ulteriori, Pt_1 Pt_2
dichiara sin d'ora di accettare tali somme a titolo di acconto sulla maxi-rata del 31.12.2025. Il Sig. quindi si impegna anche ad avvisare la IG dell'eventuale rogito e comunque, Pt_2
bimestralmente, della situazione della casa. Versata la somma descritta a titolo di una tantum divorzile, le parti nulla avranno più reciprocamente a pretendere;
7) la GN Parte_1
proprietaria del veicolo, Fiat Panda Tg: GP 051 EA, ne manterrà la proprietà e il possesso. 8) Le spese legali e di procedimento sono integralmente compensate tra le parti e i procuratori, con la sottoscrizione della domanda, rinunciano alla solidarietà professionale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 12.2.1994, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Maclodio (BS) (atto n. 1, parte II, serie A, anno 1994).
Dall'unione sono nati i figli (n. 2.7.1994) e (n. 12.2.1999) ora maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente indipendenti.
Le parti risultano separate dal 22.2.2024, data di emissione della sentenza di separazione del
Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
2 Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 17.10.2024.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 15341/2023
R.G. instaurato da
) con l'avv. SARABELLI MONICA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. MARTINAZZI ANNA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come confermate nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate rispettivamente in data 13.10.2024 e 15.10.2024.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 12.02.1994 a Maclodio (BS) ordinando al competente
Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
2) la casa coniugale in Maclodio (BS)
Via Partigiani 8 è assegnata in via esclusiva al proprietario signor che, in quanto Parte_2
intestatario, resta l'unico soggetto obbligato al pagamento delle rate del mutuo e delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della casa, mentre la GN resterà nella propria Pt_1
1 abitazione, facendosi carico delle relative spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per le utenze;
3) il Signor si impegna a vendere la casa entro e non oltre il 31.12.2025, ad Pt_2
estinguere integralmente a proprie spese il mutuo, e a eseguire tutte le attività necessarie per la cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli sull'immobile, ivi compresa la garanzia prestata dalla IG;
4) i coniugi si danno atto di aver già concordato e fatto la divisione dei beni Parte_1
mobili; 5) i coniugi si danno atto reciprocamente che i figli maggiorenni sono indipendenti economicamente e pertanto non prevedono alcun versamento di alcun contributo;
6) i coniugi si danno atto reciprocamente di essere economicamente autosufficienti, e, che, pertanto, non prevedono alcun versamento di alcun contributo per sé, fatta eccezione per la somma di € 28.500,00 (euro ventottomilacinquecento/00) che si impegna a versare, in sede di divorzio, e a titolo Parte_2 di una tantum divorzile, a con le seguenti modalità: € 10.000,00 (euro diecimila/00) Parte_1 entro e non oltre il 28.2.2024, quattro rate semestrali dell'importo di € 1.800,00 ciascuna (con scadenza giugno e dicembre), e il residuo per € 11.300,00, entro e non oltre il 31.12.2025. Qualora
l'immobile del signor fosse venduto prima del 31.12.2025, il medesimo liquiderà in via Pt_2
definitiva prima di tale data ed entro e non oltre quindici giorni dalla stipula del rogito Parte_1
con la parte acquirente. La GN , ove nell'arco del biennio versi somme ulteriori, Pt_1 Pt_2
dichiara sin d'ora di accettare tali somme a titolo di acconto sulla maxi-rata del 31.12.2025. Il Sig. quindi si impegna anche ad avvisare la IG dell'eventuale rogito e comunque, Pt_2
bimestralmente, della situazione della casa. Versata la somma descritta a titolo di una tantum divorzile, le parti nulla avranno più reciprocamente a pretendere;
7) la GN Parte_1
proprietaria del veicolo, Fiat Panda Tg: GP 051 EA, ne manterrà la proprietà e il possesso. 8) Le spese legali e di procedimento sono integralmente compensate tra le parti e i procuratori, con la sottoscrizione della domanda, rinunciano alla solidarietà professionale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 12.2.1994, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Maclodio (BS) (atto n. 1, parte II, serie A, anno 1994).
Dall'unione sono nati i figli (n. 2.7.1994) e (n. 12.2.1999) ora maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente indipendenti.
Le parti risultano separate dal 22.2.2024, data di emissione della sentenza di separazione del
Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
2 Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 17.10.2024.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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