Sentenza 14 giugno 2021
Parere definitivo 18 dicembre 2023
Accoglimento
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/02/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01083/2025REG.PROV.COLL.
N. 01160/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1160 del 2022, proposto dalla signora LE MA e da Mediterranean Ship Recycling S.C.A.R.L., rappresentati e difesi dagli avvocati Pier Giorgio Leoni e Giovanni Corbyons, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;
contro
Capitaneria di Porto di Ravenna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Ravenna, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Ponseggi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco CA in Roma, via Mario Montefusco n. 4;
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, non costituito in giudizio;
nei confronti
Signor LO IN, in proprio e in qualità di titolare della ditta individuale IN LO, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, Ausl della Romagna, Arpae - Sezione Provinciale di Ravenna, Mediterranean Ship Recycling Soc. Consortile A.R.L., Ministero della Transizione Ecologica, Ministero della Difesa, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero dell'Interno, Ministero della Cultura, Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia Regionale per la Prevenzione, L’Ambiente e L’Energia Dell’Emilia Romagna, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, n. 1028/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Capitaneria di Porto di Ravenna e del Comune di Ravenna;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 febbraio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati Pier Giorgio Leoni e Alessandra Ponseggi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Mediterranean Ship Recycling S.C.A.R.L e la signora LE MA hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto i loro ricorsi per ottenere l’annullamento: a. della nota del Capo Reparto Tecnico Amministrativo della Capitaneria di Porto di Ravenna in data 13 febbraio 2019 avente ad oggetto: “Porto di Ravenna relitto Berkan B - diffida ex legge n. 979/1982”; b. della nota dirigenziale del Capo Reparto Tecnico Amministrativo della Capitaneria di Porto di Ravenna in data 16 aprile 2018 ; c. dell'Ordinanza in data 27 settembre 2019, emessa congiuntamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 d.lgs.152/2006,dal Sindaco del Comune di Ravenna e dal Dirigente del Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna, avente ad oggetto la bonifica, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non e per il ripristino dello stato dei luoghi dell'area presso l'ormeggio C della banchina Piomboni del Porto di Ravenna entro 30 giorni dalla notifica della stessa.
2. Gli appellanti fanno presente che nel Porto di Ravenna, in corrispondenza del cd. Molo Piomboni, risulta ormeggiato sin dall'anno 2010 il relitto della Motonave “Berkan B” a seguito della previsione e della successiva esecuzione di un provvedimento “cautelare” di sequestro disposto dall’autorità giudiziaria penale, mai revocato.
Il relitto era stato acquistato dalla società ricorrente Mediterranean Ship Recycling nel 2016 è successivamente venduto il 17 novembre 2017 alla ditta individuale LO IN. L’Autorità portuale di Ravenna ha rilasciato vari atti di concessione alla società inerente lo specchio acqueo occupato dal relitto medesimo e della banchina ad essa parallela dal 2017 sino al 31 marzo 2018.
Con nota dell’Autorità Portuale del 13 febbraio 2019 alla società ricorrente veniva ordinata la bonifica ed il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art 12 l. 979/1982. Con note dell’Autorità Portuale del 30 marzo 2018 e della Capitaneria di Porto del 28 marzo 2018, la società veniva diffidata a prevenire forme di inquinamento in ogni modo causate dal relitto della nave Berkan B. Veniva avviato anche un procedimento penale a carico dei signori LE MA e LO IN e con successiva ordinanza in data 27 settembre 2019 a firma congiunta del Sindaco e del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente, il Comune di Ravenna ordinava alla Mediterranean Ship Recycling oltre alla ditta IN e all’Autorità Portuale - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del d.lgs. 152/2006 - la bonifica, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non e per il ripristino dello stato dei luoghi dell'area presso l'ormeggio C della banchina Piomboni del Porto di Ravenna entro 30 giorni dalla notifica.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso premettendo che la banchina era rimasta sempre nella disponibilità della società e non della ditta acquirente il relitto e che erano state provate le condotte di deposito incontrollato di rifiuti poi si sono concretizzate non solo nel versamento di idrocarburi nel porto ma anche nell’abbandono lungo la banchina data in concessione dei materiali di risulta dei lavori di demolizione del relitto al momento della scadenza della concessione della banchina in data 31 marzo 2018.
I lavori di rimozione e bonifica sono stati eseguiti dall’Autorità Portuale di Ravenna, la quale con nota in data 9 giugno 2020 ha intimato alla signora MA LE il rimborso delle spese anticipate.
La sentenza ha poi ritenuto provata la responsabilità colposa dell’inquinamento dovuto allo sversamento incontrollato di idrocarburi in mare del relitto ed oltretutto il concessionario di sgomberare a proprie spese le aree alla scadenza della concessione.
Ha ritenuto inoltre che il contraddittorio procedimentale era stato sostanzialmente assicurato poiché tra la società e le autorità amministrative coinvolte erano in atto da tempo contatti anche formali per il ripristino ambientale.
Infine non si è verificata la violazione del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e gestione amministrativa dal momento che il potere indicato dall'art. 192, d.lgs. n. 152/2006 costituisce norma sopravvenuta, speciale e derogatoria rispetto a quella recata dall'art. 107, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, di esclusiva spettanza del Sindaco e non del dirigente.
4. L’appello è affidato a due motivi.
4.1. Il primo motivo contesta l’erroneità della sentenza di primo grado per avere il TAR ritenuto sussistenti i presupposti previsti dalla normativa di settore e dal Codice Ambiente per invocare la propria responsabilità per l’abbandono incontrollato di rifiuti.
Infatti l’obbligo di bonifica delle aree portuali in esame è imputabile, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 11 e 12, della legge n. 979/1982, al comandante, all'armatore, e al proprietario di “una nave” che comunque non può risponderne se non è colpevole dell’inquinamento del sito o dell’immobile.
4.2. Il secondo motivo censura la violazione e la falsa applicazione dell'art. 192 del TU dell'Ambiente per la mancata preventiva partecipazione al procedimento benché non vi fosse alcuna documentata urgenza a provvedere e per essere stata firmata l’ordinanza anche dal dirigente di settore oltre al Sindaco.
5. Il Comune di Ravenna e la Capitaneria di Porto di Ravenna si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello è fondato.
6.1. Il primo motivo è fondato e la sua natura assorbente consente di non prendere in esame la seconda censura.
La sentenza penale di assoluzione dell’amministratrice della società appellante sottolinea due aspetti che hanno rilievo anche a livello della responsabilità amministrativa.
Il primo elemento posto a fondamento della sentenza è l’irrilevanza della titolarità della concessione per l’occupazione dell’rea e dello specchio acqueo dove si trovava il relitto da demolire dal momento che di tale demolizione si stava occupando la ditta IN al punto che aveva richiesto una nuova concessione dell’area dopo la scadenza della precedente concessione in favore della società appellante.
Il secondo aspetto ritenuto decisivo per escludere la responsabilità penale della signora MA riguarda la mancata prova di un’attività di supporto alla demolizione da parte della società appellante attraverso noli a caldo per le eventuali attrezzature di cui la ditta IN avesse avuto bisogno. Di fatto tale concorso era rimasto solo ipotetico perché non è stata fornita la prova che in qualche occasione si fosse ricorso a questi noli, senza peraltro alcun riferimento a quale scopo se ne fosse fatto uso.
In conclusione poiché la responsabilità per il reato contestato è anche di natura colposa, la distinzione tra l’illecito penale e l’illecito amministrativo, che spesso può condurre ad esiti diversi rispetto ad una vicenda comune, in questo caso non consente di giungere ad una conclusione difforme. In materia ambientale gli elementi che fondano la responsabilità penale sono i medesimi che consentono di attribuire una responsabilità amministrativa e pertanto in questa sede non si può ritenere fondata la responsabilità degli appellanti.
7. La particolarità della vicenda, tenuto conto che in sostanza la titolarità formale della concessione non coincideva con l’uso effettivo della stessa, consente di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO