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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/11/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.287/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
Dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
Dott. Riccardo MELE - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 287 del Ruolo Generale V.G. delle cause dell'anno
2025,
TRA
(C.F.: ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Walter Giacomo Caturano del Foro di Napoli, presso il cui studio in
Napoli, al C.so Umberto I n. 22, è elettivamente domicilia, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce all'atto di reclamo;
-RECLAMANTE-
contro
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Silvestrini del CP_1 C.F._1
Foro di Pistoia, presso il cui studio in Pistoia, al Largo Molinuzzo n. 13, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente procedimento;
-RECLAMATA-
e P.G.
- INTERVENTORE -
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza collegiale del 25.9.2025, previa acquisizione del parere del P.G. e del deposito di note di trattazione scritta, da parte dai procuratori delle parti costituite, nel termine loro assegnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 7/2025 del 23.1.2025, il Tribunale di Brindisi omologava la proposta del piano di ristrutturazione dei debiti avanzata da in data 11.5.2023, quale consumatore CP_1 sovraindebitato ex art. 2, lett. C, CCI, corredata dalla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, nella persona del Dott. . Persona_1
Con atto del 28.04.2025, IBL AN - premesso di essere creditrice di in virtù del CP_1 rapporto di finanziamento, rimborsabile mediante cessione di quote di pensione n. C277143, acceso in data 7.12.2022, con montante lordo di euro 39.600,00, concesso con la formula del rimborso mediante versamenti mensili da parte dell'Inps (cd. cessione del quinto); di aver appreso, solo in data
27.3.25, in virtù di una comunicazione pec dell'Inps di interruzione del rimborso in corso, che la debitrice aveva fatto ricorso allo strumento della ristrutturazione dei debiti del consumatore, ottenendo l'omologa della propria richiesta, ancorché il proprio credito non fosse stato incluso nel piano particolareggiato, né essa creditrice fosse stata destinataria di alcuna comunicazione ex art.70, co.1, CCI - richiedeva la revoca della predetta sentenza di omologa.
Segnatamente evidenziava come la propria esclusione dal novero dei creditori concorsuali, al di là della violazione del contraddittorio, implicasse un'ipotesi di diminuzione del passivo con colpa grave, nonché di sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo.
Con provvedimento dell'8.7.2025, il Tribunale di Brindisi dichiarava l'istanza di revoca inammissibile, per avere l'istante omesso ogni doverosa valutazione del merito creditizio (della
, così determinando l'aggravamento della situazione di sovraindebitamento con violazione CP_1 dell'art. 124- bis TU bancario;
pertanto, in analogia con quanto previsto dall'art. 69 comma 2 CCII, lo riteneva non legittimato a proporre la revoca dell'omologazione.
Con atto ex artt. 51 e 72 CCII del 6.08.2025, IBL AN ha presentato reclamo avverso detto provvedimento chiedendone la riforma
Instauratosi contraddittorio si è costituita la reclamata contestando l'ex adverso dedotto e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese del presente procedimento All'udienza del 25/9/25 la causa, acquisito il parere del P.M., è stata trattenuta per la decisione, previo deposito di memorie a cura delle parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di reclamo, IBL banca deduce “Erronea pronuncia di inammissibilità – erronea applicazione dell'interpretazione analogica – (presunta) violazione del merito creditizio – analogia “creativa” -inammissibilità”.
Segnatamente censura il provvedimento impugnato per avere il G.D. applicato analogicamente
«quanto previsto dall'art. 69 comma 2, CCII», in assenza dei presupposti.
Lamenta che il primo giudice ha introdotto una sanzione processuale non prevista dal legislatore, in assenza di una reale lacuna normativa, e ha omesso una effettiva valutazione circa il comportamento tenuto da IBL, che aveva correttamente istruito la pratica, al contrario della cliente che aveva fornito dichiarazioni mendaci, affermando nel c.d. “questionario sul merito creditizio”, preventivamente sottopostole, di non avere altri impegni finanziari oltre quelli risultanti in busta paga.
2.Con il secondo motivo di reclamo, la reclamante deduce “Nel merito – sulla opportunità di disporre la revoca/cessazione degli effetti del piano del consumatore”, ribadendo la sussistenza di tutti i presupposti per poter disporre la revoca della sentenza di omologazione.
Ritiene che il comportamento della debitrice possa essere considerato a tutti gli effetti un atto di frode in danno dei creditori, in quanto la richiesta ed il conseguimento di un finanziamento, nell'imminenza della presentazione del Piano, attesterebbe la piena consapevolezza, da parte della stessa, di non essere in grado di adempiere alle obbligazioni assunte.
3. La difesa della ricorrente evidenzia come la disciplina del c.c.i.i. impedisce al creditore corresponsabile del dissesto («che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385») di proporre opposizione o reclamo alla omologazione del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma soltanto qualora la contestazione riguardi «la convenienza della proposta»; non, invece, allorché l'opposizione e il successivo reclamo siano volti a contestare la legittimità della proposta del consumatore e, in particolare, come nel caso di specie, la meritevolezza del debitore, così come delineata dall'art. 69, comma 1, c.c.i.i. («Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se … ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode»).
Ed invero il primo giudice ha ritenuto inammissibile la richiesta di revoca ritenendo che «la società reclamante [id est: abbia colpevolmente determinato quantomeno l'aggravamento della Parte_1 situazione di sovraindebitamento» della consumatrice. E a tale accertamento ha fatto seguire, senza alcuna argomentazione ulteriore a sostegno, l'affermazione per cui IBL, “in analogia con quanto previsto dall'rat.69, comma 2, CCII, (dovesse) ritenersi non legittimato a proporre la revoca dell'omologazione.
In tal modo, il giudice a quo ha mal interpretato il disposto dell'art. 69, comma 2, c.c.i.i., secondo cui il creditore colpevole non può opporsi o reclamare per contestare «la convenienza della proposta», ovverosia per denunciare la lesione del proprio ed esclusivo interesse economico.
Letta al contrario, la disposizione fa invece salvo il potere, anche di questi creditori, di proporre in giudizio le loro difese contro l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per cd. motivi giuridici o di legittimità, ovverosia per la mancanza di uno o più dei requisiti che la legge richiede perché il consumatore possa accedere alla procedura volta alla soluzione del sovraindebitamento.
Sotto questo profilo occorre osservare che il testo dell'art. 69, comma 2, entrato in vigore il 15.7.2022, non è quello originario del d.lgs. n. 14 del 2019, bensì il risultato della modifica introdotta dall'art. 11, comma 3, del d.lgs. «correttivo» n. 147 del 2020. E la modifica è andata proprio nel senso di limitare la più ampia inibitoria che, nel testo originario, era estesa all'impossibilità di «far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore» (testo corrispondente a quello inserito e rimasto poi invariato nell'art. 12-bis, comma 3-bis, della legge n. 3 del 2012, come modificata dall'art.
4-ter del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020).
Il testo novellato è dunque chiaramente volto a distinguere opposizione e reclamo per ragioni di convenienza economica (inibiti al creditore colpevole) da opposizione e reclamo volti a contestare la legittimità della domanda (consentiti a tutti i creditori).
Sennonché, l'attuale reclamante, aveva richiesto la revoca dell'omologazione ritenendo che il comportamento della debitrice nei suoi confronti integrasse gli estremi di un «atto in frode», avendo così essa «consapevolmente aggravato la propria situazione di sovraindebitamento».
Pertanto, l'istanza di revoca e il presente reclamo non sono volti a contestare «la convenienza della proposta», bensì la sua legittimità.
Orbene, rileva il Collegio come – in disparte la contestazione circa l'applicabilità dell'art. 69, co.2, piuttosto che del 72 CCII, a seconda che il creditore contesti l'istanza di omologa, ovvero ne chieda la revoca, come nella fattispecie in oggetto – non è revocabile in dubbio che oggetto della controversia sia la dedotta mancanza dei requisiti, in capo alla debitrice, per accedere alla procedura di composizione della crisi de qua.
Ebbene, in punto di fatto, emerge come la tra la richiesta di finanziamento alla IBL e la effettiva CP_1 erogazione dello stesso, abbia contattato l'OCC onde accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti (il piano di ristrutturazione è stato depositato in data 11/5/23 ancorché l'OCC fosse stato contattato già nel 2020), omettendo di dichiarare la pendenza del piano di rientro concordato con la reclamante attraverso la cessione del quinto. Ed invero, emerge ex actis come la richiesta di finanziamento è stata sottoscritta dalla Cliente in data 23 settembre 2022, ed è stata accettata dalla AN in data 7 dicembre 2022; il mutuo è stato erogato in data 19 dicembre 2022, con versamento in favore della della somma di euro CP_1
12.295,45, mentre una parte del ricavato netto è stata utilizzata per estinguere un precedente finanziamento con “cessione del quinto”, già in essere con AN Sistema S.p.A., alla quale è stato versato l'importo di euro 14.686,25, (cfr. doc. 3 del fascicolo di prime cure); il rapporto è entrato in ammortamento a decorrere dal marzo 2023 ed i versamenti da parte dell'INPS si sono interrotti a marzo 2025, con esposizione residua lorda di euro 31.350,00, come da estratto conto (cfr. doc. 4 del fascicolo di prime cure.
È evidente come la debitrice non soltanto non potesse non essere consapevole della propria incapacità di far fronte a tale ulteriore impegno finanziario, ma abbia scientemente occultato tale ulteriore gravoso debito costituente un evidente aggravamento del proprio stato di insolvenza.
Ne consegue, in riforma dell'impugnato provvedimento – emesso dal G.D. in data 8/7/25 nel procedimento n.7-1/2025 R.G. L.G. – revoca l'omologa disposta con sentenza del Tribunale di
Brindisi n.7 del 2025.
Dichiara integralmente compensate le spese della procedura considerata la novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo depositato il 6/8/25, da in persona del l.r.p.t., avverso il decreto emesso in data Parte_1
8/7/25 dal Tribunale di Brindisi e, per l'effetto, in accoglimento dell'istanza proposta in data
28/4/2025 dalla reclamante, revoca la sentenza n. 7/2025 di omologa del piano di ristrutturazione proposto dalla CP_1 spese compensate.
Lecce 28/10/2025
Il Cons.rel. Il Presidente
dott.ssa Virginia Zuppetta dott.ssa Anna Rita Pasca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
Dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
Dott. Riccardo MELE - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 287 del Ruolo Generale V.G. delle cause dell'anno
2025,
TRA
(C.F.: ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Walter Giacomo Caturano del Foro di Napoli, presso il cui studio in
Napoli, al C.so Umberto I n. 22, è elettivamente domicilia, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce all'atto di reclamo;
-RECLAMANTE-
contro
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Silvestrini del CP_1 C.F._1
Foro di Pistoia, presso il cui studio in Pistoia, al Largo Molinuzzo n. 13, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente procedimento;
-RECLAMATA-
e P.G.
- INTERVENTORE -
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza collegiale del 25.9.2025, previa acquisizione del parere del P.G. e del deposito di note di trattazione scritta, da parte dai procuratori delle parti costituite, nel termine loro assegnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 7/2025 del 23.1.2025, il Tribunale di Brindisi omologava la proposta del piano di ristrutturazione dei debiti avanzata da in data 11.5.2023, quale consumatore CP_1 sovraindebitato ex art. 2, lett. C, CCI, corredata dalla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, nella persona del Dott. . Persona_1
Con atto del 28.04.2025, IBL AN - premesso di essere creditrice di in virtù del CP_1 rapporto di finanziamento, rimborsabile mediante cessione di quote di pensione n. C277143, acceso in data 7.12.2022, con montante lordo di euro 39.600,00, concesso con la formula del rimborso mediante versamenti mensili da parte dell'Inps (cd. cessione del quinto); di aver appreso, solo in data
27.3.25, in virtù di una comunicazione pec dell'Inps di interruzione del rimborso in corso, che la debitrice aveva fatto ricorso allo strumento della ristrutturazione dei debiti del consumatore, ottenendo l'omologa della propria richiesta, ancorché il proprio credito non fosse stato incluso nel piano particolareggiato, né essa creditrice fosse stata destinataria di alcuna comunicazione ex art.70, co.1, CCI - richiedeva la revoca della predetta sentenza di omologa.
Segnatamente evidenziava come la propria esclusione dal novero dei creditori concorsuali, al di là della violazione del contraddittorio, implicasse un'ipotesi di diminuzione del passivo con colpa grave, nonché di sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo.
Con provvedimento dell'8.7.2025, il Tribunale di Brindisi dichiarava l'istanza di revoca inammissibile, per avere l'istante omesso ogni doverosa valutazione del merito creditizio (della
, così determinando l'aggravamento della situazione di sovraindebitamento con violazione CP_1 dell'art. 124- bis TU bancario;
pertanto, in analogia con quanto previsto dall'art. 69 comma 2 CCII, lo riteneva non legittimato a proporre la revoca dell'omologazione.
Con atto ex artt. 51 e 72 CCII del 6.08.2025, IBL AN ha presentato reclamo avverso detto provvedimento chiedendone la riforma
Instauratosi contraddittorio si è costituita la reclamata contestando l'ex adverso dedotto e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese del presente procedimento All'udienza del 25/9/25 la causa, acquisito il parere del P.M., è stata trattenuta per la decisione, previo deposito di memorie a cura delle parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di reclamo, IBL banca deduce “Erronea pronuncia di inammissibilità – erronea applicazione dell'interpretazione analogica – (presunta) violazione del merito creditizio – analogia “creativa” -inammissibilità”.
Segnatamente censura il provvedimento impugnato per avere il G.D. applicato analogicamente
«quanto previsto dall'art. 69 comma 2, CCII», in assenza dei presupposti.
Lamenta che il primo giudice ha introdotto una sanzione processuale non prevista dal legislatore, in assenza di una reale lacuna normativa, e ha omesso una effettiva valutazione circa il comportamento tenuto da IBL, che aveva correttamente istruito la pratica, al contrario della cliente che aveva fornito dichiarazioni mendaci, affermando nel c.d. “questionario sul merito creditizio”, preventivamente sottopostole, di non avere altri impegni finanziari oltre quelli risultanti in busta paga.
2.Con il secondo motivo di reclamo, la reclamante deduce “Nel merito – sulla opportunità di disporre la revoca/cessazione degli effetti del piano del consumatore”, ribadendo la sussistenza di tutti i presupposti per poter disporre la revoca della sentenza di omologazione.
Ritiene che il comportamento della debitrice possa essere considerato a tutti gli effetti un atto di frode in danno dei creditori, in quanto la richiesta ed il conseguimento di un finanziamento, nell'imminenza della presentazione del Piano, attesterebbe la piena consapevolezza, da parte della stessa, di non essere in grado di adempiere alle obbligazioni assunte.
3. La difesa della ricorrente evidenzia come la disciplina del c.c.i.i. impedisce al creditore corresponsabile del dissesto («che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385») di proporre opposizione o reclamo alla omologazione del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma soltanto qualora la contestazione riguardi «la convenienza della proposta»; non, invece, allorché l'opposizione e il successivo reclamo siano volti a contestare la legittimità della proposta del consumatore e, in particolare, come nel caso di specie, la meritevolezza del debitore, così come delineata dall'art. 69, comma 1, c.c.i.i. («Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se … ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode»).
Ed invero il primo giudice ha ritenuto inammissibile la richiesta di revoca ritenendo che «la società reclamante [id est: abbia colpevolmente determinato quantomeno l'aggravamento della Parte_1 situazione di sovraindebitamento» della consumatrice. E a tale accertamento ha fatto seguire, senza alcuna argomentazione ulteriore a sostegno, l'affermazione per cui IBL, “in analogia con quanto previsto dall'rat.69, comma 2, CCII, (dovesse) ritenersi non legittimato a proporre la revoca dell'omologazione.
In tal modo, il giudice a quo ha mal interpretato il disposto dell'art. 69, comma 2, c.c.i.i., secondo cui il creditore colpevole non può opporsi o reclamare per contestare «la convenienza della proposta», ovverosia per denunciare la lesione del proprio ed esclusivo interesse economico.
Letta al contrario, la disposizione fa invece salvo il potere, anche di questi creditori, di proporre in giudizio le loro difese contro l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per cd. motivi giuridici o di legittimità, ovverosia per la mancanza di uno o più dei requisiti che la legge richiede perché il consumatore possa accedere alla procedura volta alla soluzione del sovraindebitamento.
Sotto questo profilo occorre osservare che il testo dell'art. 69, comma 2, entrato in vigore il 15.7.2022, non è quello originario del d.lgs. n. 14 del 2019, bensì il risultato della modifica introdotta dall'art. 11, comma 3, del d.lgs. «correttivo» n. 147 del 2020. E la modifica è andata proprio nel senso di limitare la più ampia inibitoria che, nel testo originario, era estesa all'impossibilità di «far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore» (testo corrispondente a quello inserito e rimasto poi invariato nell'art. 12-bis, comma 3-bis, della legge n. 3 del 2012, come modificata dall'art.
4-ter del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020).
Il testo novellato è dunque chiaramente volto a distinguere opposizione e reclamo per ragioni di convenienza economica (inibiti al creditore colpevole) da opposizione e reclamo volti a contestare la legittimità della domanda (consentiti a tutti i creditori).
Sennonché, l'attuale reclamante, aveva richiesto la revoca dell'omologazione ritenendo che il comportamento della debitrice nei suoi confronti integrasse gli estremi di un «atto in frode», avendo così essa «consapevolmente aggravato la propria situazione di sovraindebitamento».
Pertanto, l'istanza di revoca e il presente reclamo non sono volti a contestare «la convenienza della proposta», bensì la sua legittimità.
Orbene, rileva il Collegio come – in disparte la contestazione circa l'applicabilità dell'art. 69, co.2, piuttosto che del 72 CCII, a seconda che il creditore contesti l'istanza di omologa, ovvero ne chieda la revoca, come nella fattispecie in oggetto – non è revocabile in dubbio che oggetto della controversia sia la dedotta mancanza dei requisiti, in capo alla debitrice, per accedere alla procedura di composizione della crisi de qua.
Ebbene, in punto di fatto, emerge come la tra la richiesta di finanziamento alla IBL e la effettiva CP_1 erogazione dello stesso, abbia contattato l'OCC onde accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti (il piano di ristrutturazione è stato depositato in data 11/5/23 ancorché l'OCC fosse stato contattato già nel 2020), omettendo di dichiarare la pendenza del piano di rientro concordato con la reclamante attraverso la cessione del quinto. Ed invero, emerge ex actis come la richiesta di finanziamento è stata sottoscritta dalla Cliente in data 23 settembre 2022, ed è stata accettata dalla AN in data 7 dicembre 2022; il mutuo è stato erogato in data 19 dicembre 2022, con versamento in favore della della somma di euro CP_1
12.295,45, mentre una parte del ricavato netto è stata utilizzata per estinguere un precedente finanziamento con “cessione del quinto”, già in essere con AN Sistema S.p.A., alla quale è stato versato l'importo di euro 14.686,25, (cfr. doc. 3 del fascicolo di prime cure); il rapporto è entrato in ammortamento a decorrere dal marzo 2023 ed i versamenti da parte dell'INPS si sono interrotti a marzo 2025, con esposizione residua lorda di euro 31.350,00, come da estratto conto (cfr. doc. 4 del fascicolo di prime cure.
È evidente come la debitrice non soltanto non potesse non essere consapevole della propria incapacità di far fronte a tale ulteriore impegno finanziario, ma abbia scientemente occultato tale ulteriore gravoso debito costituente un evidente aggravamento del proprio stato di insolvenza.
Ne consegue, in riforma dell'impugnato provvedimento – emesso dal G.D. in data 8/7/25 nel procedimento n.7-1/2025 R.G. L.G. – revoca l'omologa disposta con sentenza del Tribunale di
Brindisi n.7 del 2025.
Dichiara integralmente compensate le spese della procedura considerata la novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo depositato il 6/8/25, da in persona del l.r.p.t., avverso il decreto emesso in data Parte_1
8/7/25 dal Tribunale di Brindisi e, per l'effetto, in accoglimento dell'istanza proposta in data
28/4/2025 dalla reclamante, revoca la sentenza n. 7/2025 di omologa del piano di ristrutturazione proposto dalla CP_1 spese compensate.
Lecce 28/10/2025
Il Cons.rel. Il Presidente
dott.ssa Virginia Zuppetta dott.ssa Anna Rita Pasca