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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/12/2025, n. 5102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5102 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1978/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del G OP, dott. IO SP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. r.g. 1978/2021 promossa da:
, c.f. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LU ST, (c.f. ), ; C.F._2 Email_1
ATTORE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. c.f. , con il CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Luca Veglia, (c.f. , C.F._3 Email_2
CONVENUTA
, e nella qualità di Controparte_2 Controparte_3 CP_4 eredi del sig. c.f. deceduto in data Persona_1 C.F._4
28.02.2018, CONVENUTI CONTUMACI
in persona del legale rappresentante p.t., c.f. Controparte_5
, con il patrocinio dell'avv. (c.f. ) e P.IVA_2 Parte_2 C.F._5 dell'avv. (c.f. ), Parte_3 C.F._6
.salerno.it Email_3 CP_6
INTERVENTRICE
*****
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. ha citato in Parte_1 giudizio la e i sigg. e CP_1 Controparte_3 Controparte_2 [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «voglia l'Ill.mo CP_7
Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione reiette, così decidere: 1.
Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di in persona Persona_1 pagina 1 di 13 dei suoi eredi p.t., in ordine alla produzione del sinistro in premessa e per lo effetto, ai sensi del vigente codice delle assicurazioni private, condannare i medesimi e la
in persona del legale rappresentante p.t. , in solido tra loro al CP_1 risarcimento in favore dell'istante della residua somma di € 255 per spese di immatricolazione autovettura Toyota Yaris tg CG066JJ, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
2. Condannare altresì i medesimi convenuti in solido tra loro al pagamento della residua somma di € 33413, per invalidità permanente a titolo di danno biologico, invalidità temporanea dal
15.11.2017 al 11.04.18, spese mediche pari ad € 790,23, ovvero della somma diversa, minore o maggiore ritenuta di giustizia anche a seguito di ctu medica, con congrua rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al soddisfo. Entrambe le domande si contengono in euro 35000; 3. Condannare, infine, i medesimi convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese e compensi del giudizio, maggiorato del
15% di rimborso forfettario, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art 93 cpc, oltre refusione spese di CTU ».
A fondamento della propria domanda, la parte attorea ha dedotto che:
- in data 15.11.2017, alle ore 06.30, circa, mentre percorreva la via Olmo in Bellizzi, in direzione dello stabilimento della ditta “Stanzione LU”, in qualità di conducente del proprio veicolo Fiat UN tg BS533BD, veniva coinvolta in un sinistro stradale provocato dal conducente del veicolo Mercedes CLK tg V1, sig. Per_1
che, mentre era fermo sul margine destro della carreggiata, si immetteva
[...] nel flusso della circolazione per eseguire una manovra di inversione di marcia, senza attivare gli indicatori di direzione e senza concedere la dovuta precedenza;
- in seguito al violento urto, il veicolo di proprietà di esso attore riportava ingenti danni mentre lo stesso riportava gravi lesioni personali tanto da richiedere l'intervento di un'ambulanza che provvedeva al trasporto presso l'Ospedale San Luca di Vallo della Lucania, per ricevere le prime cure del caso;
- che in particolar modo, lo stesso riportava una “frattura scomposta avambraccio sx con prognosi di gg 30”, con necessità di ricovero per intervento chirurgico;
- che trattandosi d'infortunio in itinere, aveva già ottenuto dall' il pagamento CP_8 dell'importo di € 11.345,57, di cui € 8.213,22 a titolo di danno biologico;
- che, complessivamente, il danno biologico riportato nell'evento del 15.11.2017, poteva essere quantificato nella misura del 12 -13%;
- che la in fase stragiudiziale, aveva liquidato, per Controparte_5 quanto riguarda le lesioni subite, l'importo di € 2.999,00, a solo titolo di invalidità temporanea, mentre, in relazione al danno riportato dal veicolo Fiat UN tg pagina 2 di 13 BS533BD, ritenendo la riparazione del veicolo antieconomica, aveva liquidato l'importo di € 990,00 di cui € 90,00 per spese di traino.
Il sig. ha adito in giudizio, quindi, l ai sensi dell'art 148 Parte_1 Controparte_9 del D.Lgs. 209/2005, in quanto le lesioni riportat e dallo stesso non sono configurabili come microlesioni, come ipotizzato in sede di costituzione in mora, per cui non risultava esperibile l'azione di indennizzo diretto. Tuttavia, ha evidenziato di aver inviato anche comunicazione all in tal senso, nei cui confronti era anche CP_1 stata inviata, per conoscenza, richiesta risarcimento danni, in uno alla
[...]
Controparte_5
Si è costituita in giudizio l' in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 con comparsa depositata in data 08.06.2021, la quale, impugnato l'avverso atto introduttivo, ha chiesto rigettarsi la domanda attorea per le seguenti motivazioni :
- preliminarmente, la domanda doveva essere ritenuta improcedibile e/o inammissibile, in quanto, avendo la parte attorea ottenuto , tramite la procedura di indennizzo diretto, un risarcimento dei danni, non potrebbe più utilizzare l'azione ordinaria, al fine di ottenere eventuale integrazione degli importi dovuti;
- di non esser mai stata regolarmente costituita in mora, in quanto la richiesta di risarcimento danni del 16.11.2017, risultava esser stata inviata per conoscenza, mentre successivamente la parte attorea non aveva mai provveduto ad una nuova costituzione in mora, ma aveva provveduto ad inviare solo l'invito ad una negoziazione assistita e altre comunicazioni varie;
- ha evidenziato, inoltre, che grava sulla parte attorea, in ogni caso, l'onere di provare la reale dinamica degli eventi, non essendo sufficiente in tal senso il rapporto redatto dalle Autorità intervenute successivamente all'evento;
- l'importo corrisposto, in ogni caso, era da ritenere assolutamente congruo.
Pertanto, ha concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «che l'On.le
Tribunale voglia: preliminarmente dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda nei confronti della NI -nel merito, rigettare la domanda CP_1 perché infondata in fatto in diritto. Con vittoria di spese ».
Si è costituita nel presente giudizio, con atto d'intervento depositato in data
15.06.2021, la quale mandataria di al Controparte_5 CP_1 solo fine di gestire la domanda rivolta nei confronti di quest'ultima, per ottenere il risarcimento del maggior importo dovuto nei confronti del sig. quali oneri Parte_1 per l'immatricolazione di un nuovo veicolo.
Quest'ultima rileva, essenzialmente, di aver già corrisposto ne i confronti della parte attorea l'importo di € 997,60, di cui 97,60 per soccorso stradale, per cui il predetto pagina 3 di 13 importo era da ritenere assolutamente congruo a risarcire i danni subiti dal veicolo
Fiat UN tg BS533BD. Infatti, essendo la riparazione del predetto veicolo del tutto antieconomica, era stato risarcito l'importo corrispondente al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro (€ 1.000,00), tenendo conto del valore del relitto (€
200,00). Pertanto, l'importo di € 900,00 era da considerare satisfattivo di ogni pretesa, relativa al veicolo di proprietà del sig. , ritenendo che allo stesso Parte_1 spettasse il solo valore commerciale del veicolo e nessun altro importo .
In relazione alle lesioni, riteneva correttamente proposta nei confronti di CP_1 la domanda, trattandosi, secondo prospettazione attorea, di lesioni
[...] macropermanenti.
Pertanto, ha concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis rejectis via preliminare autorizzare e dichiarare legittima e rituale la costituzione spiegata da Controparte_5 nel presente processo essendo applicabile al sinistro in esame la procedura di
[...] indennizzo diretto con riferimento al danno al veicolo di proprietà dell'attore; in via principale rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto rispetto al risarcimento del danno al veicolo, accertando la congruità della somma versata da ante causam per il danno al veicolo;
in via Controparte_5 subordinata condannare al risarcimento della minor Controparte_5 somma ritenuta di giustizia, tenuto conto dell'importo già versato pari ad Euro
997,60; con vittoria di spese del giudizio, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed
i.v.a come per legge ».
Alla prima udienza di comparizione, tenutasi in data 16.06.2021, in modalità cartolare, stante la costituzione con atto di intervento in data 15.05.2021 della il Giudice Designato, rinviava , in prosieguo, Controparte_5 all'udienza del 08.09.2021. Alla predetta udienza, la parte attorea chiedeva l'ammissione della prova testimoniale così come indicata nell'atto di citazione e con il teste ivi indicato. Le parti convenute insistevano sulle eccezioni preliminari, chiedendo rinvio per la precisazione delle conclusioni. Nessuna delle parti chiedeva, quindi, la concessione dei termini di cui all'art 183, VI° comma, c.p.c.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, è stata ammessa la prova testimoniale e, quindi, alla successiva udienza del 26.05.2022, è stato escusso il teste di parte attorea sig. ; all'esito è stata disposta CTU medico legale, con Testimone_1 incarico conferito all'udienza del 15.09.2022, al dott. , al fine di Persona_2 valutare le lesioni riportate dal sig. nell'evento del 15.11.2017. Parte_1
Depositata la Consulenza, la causa è stata rinviata, dopo alcuni differimenti dovuti pagina 4 di 13 ad esigenze di ruolo, per la discussione orale all'udienza del 04.12.2025, con la concessione di termine per il deposito di note conclusive, regolarmente depositate da tutte le parti. La causa è stata quindi trattenuta in decisione con termini di cui all'art
281 sexies, ult.c.
******
1 Sulle eccezioni preliminari e sulla proponibilità del giudizio.
1.1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per le lesioni riportate dal sig. nel sinistro verificatosi in data Parte_1
15.11.2017, alla via Olmo in Bellizzi (SA), tra il veicolo Fiat UN tg BS533BD di proprietà e condotto dal predetto attore, e il veicolo Mercedes tg V1 di proprietà del sig. (defunto prima dell'instaurazione del presente Persona_1 giudizio). La domanda deve ritenersi proposta ai sensi dell'artt. 145 e 148 del D.Lgs.
209/2005, trattandosi di lesioni superiori al 9% per cui non risulta applicabile la disciplina dell'indennizzo diretto, prevista dall'art 149 della medesima normativa.
Allo stesso tempo, l'odierno attore chiede il riconoscimento delle spese di immatricolazione sostenute per l'acquisto di un nuovo veicolo, atteso che la propria
NI assicurativa aveva provveduto al solo rimborso del valore commerciale del veicolo e delle spese di traino.
1.2. In via preliminare, devono essere rigettate le eccezioni preliminari di inammissibilità e improcedibilità della domanda formulate dalla convenuta CP_1
Quest'ultima, infatti, ha evidenziato che il presente giudizio non sarebbe stato
[...] preceduto da una regolare costituzione in mora della stessa. Infatti, la richiesta di risarcimento danni inviata dalla parte attorea in data 16.11.2017 era stata inviata all' solo per conoscenza, ritenendosi applicabile la procedura di indennizzo CP_1 diretto. Solo successivamente, l'odierno attore, ritenendo che le lesioni subite superassero la soglia del 9% , aveva comunicato, ad entrambe le Compagnie assicurative coinvolte, l'intenzione di procedere ai sensi dell'art 148 del D.Lgs
209/2005.
1.3. Orbene, in primo luogo, è pacifico , come ammesso dalla medesima convenuta, che l'attore, anteriormente all'instaurazione del giudizio, abbia inoltrato una richiesta risarcitoria relativa al sinistro oggetto del presente giudizio , e che la stessa sia stata inviata, non solo alla propria compagnia assicuratrice (
[...]
, ma anche all'assicuratore del responsabile civile ovvero Controparte_5 CP_10
(cfr. ricevute richiesta risarcimento del 16.11.2017) . La circostanza che la
[...] predetta richiesta sia stata inviata ai sensi dell'art 149 del D.Lgs 209/2005, mentre poi il presente giudizio risulta instaurato ai sensi dell'art. 148, non rende la domanda pagina 5 di 13 improcedibile né tanto meno inammissibile.
Il sistema delineato dal d.lgs. n. 209 del 2005 de ve essere letto avendo come bussola la maggiore tutela del danneggiato e le connesse esigenze di semplificazione che derivano dalla circostanza secondo cui è più semplice trattare con la propria assicurazione che non con quella del veicolo antagonista. La predetta normativa, ricalcando nelle sue linee di fondo quanto previsto dalla Legge 24 dicembre 1969, n.
990, prevede, nel tentativo di favorire la deflazione del contenzioso infortunistico stradale, che la parte danneggiata abbia l'obbligo di formulare una richiesta risarcitoria alla società di assicurazione, consentendo in tal modo a questa di valutarne la fondatezza, di svolgere la necessaria istruttoria e di formulare l'eventuale offerta.
1.4. Il problema che si pone nel nostro caso consiste nello stabilire se, essendo stata inviata la richiesta risarcitoria alla propria società di assicurazione e, "per conoscenza", anche all'assicurazione del danneggiante, il danneggiato possa poi promuovere il giudizio nei confronti anche di quest'ultima, ovvero sia vincolato ad agire solo nei confronti della prima, seguendo il modello delineato dall'art. 149 più volte richiamato.
In tal senso la Suprema Corte ha osservato che : “l'art. 145, comma 1. nel regolare
l'azione diretta del danneggiato - cioè la classica azione già prevista dalla legge n.
990 del 1969 - afferma che essa può essere proposta una volta decorso il periodo di tempo di sessanta o novanta giorni dalla richiesta di risarcimento del danno all'impresa di assicurazione (del danneggiante), inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, «anche se inviata per conoscenza». Il comma 2 dell'art. 145, in coerenza col comma 1, stabilisce che nella procedura di cui all'art. 149 cit. il danneggiato può promuovere il giudizio dopo il decorso di analogo termine dall'invio della richiesta alla propria impresa di assicurazione,
«inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto».
Precisazione, quest'ultima, coerente con la previsione del comma 6 dell'art. 149 già richiamata, che consente all'assicuratore del responsabile di intervenire in causa e di estromettere l'altra impresa. Ciò significa, dando per pacifico che le parole della legge abbiano un senso ed una loro intrinseca coerenza, che una lettera inviata "per conoscenza" è sufficiente a mettere in moto il meccanismo che poi consente al danneggiato di intraprendere l'azione giudiziaria contro l'una o l'altra impresa di assicurazione. I due commi dell'art. 145 cit. rendono chiaro il disegno del legislatore: chi opta per il risarcimento diretto in sede stragiudiziale, deve informare anche l'impresa debitrice con la lettera raccomandata;
ma se, rivelatasi
pagina 6 di 13 infruttuosa la trattativa, la vittima decide di convenire in giudizio l'assicuratore del responsabile, quella lettera che gli era stata inviata "per conoscenza" sarà sufficiente a rendere proponibile la domanda” (Cass. 24548/2018).
1.5. A ciò bisogna aggiungere che la parte attorea, anche se non mediante l'invio di un'ulteriore richiesta di risarcimento, ha comunicato a mezzo posta certificata
(comunicazione del 18.10.2018) l'intenzione di procedere secondo la procedura ordinaria prevista dall'art 148 del Codice delle Assicurazioni. La Società convenuta avrebbe avuto tutto il tempo per istruire, qualora fosse stato necessario, il sinistro e chiedere l'integrazione di documentazione. In tal senso occorre evidenziare che il presente giudizio risulta esser stato introdotto in data 01.03.2021 (ovvero oltre due anni dopo), per cui l avrebbe potuto richiedere ai sensi del 5 comma Controparte_1 dell'art. 148, medesima normativa, l'integrazione di documentazione. Di ciò non vi è prova in atti (Cass. 32919/2022). La domanda è da ritenere, quindi, del tutto ammissibile e proponibile.
1.6. In relazione all'atto di intervento proposto dalla Controparte_5 quale mandataria di per gestire la richiesta di risarcimento dei danni CP_1 subiti dal veicolo attoreo, e in particolar modo la differenza richiesta per la immatricolazione di un nuovo veicolo, si ritiene senz'altro ammissibile il suo intervento nel predetto giudizio. E, invero, pur nel contrasto giurisprudenziale esistente in materia, tenendo conto del dettato e della disciplina dettata dalla
Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD), questo giudice ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario e di recente condiviso anche dal giudice di legittimità, che riconosce l'ammissibilità della costituzione della
Società del danneggiato in nome e per conto della compagnia di assicurazione del danneggiante (cfr. ex multis Cass. civ., 28/08/2019, n. 21761; Cass. civ., 14/02/2019,
n. 4305; Cass. civ., 11/12/2018, n. 31965; Cass. civ., 01/08/2018, n. 20383; Cass. civ., ord. 01/03/2017, n. 5267; Cass. civ., 11/10/2016, n. 20408) . Sul punto la S.C. ha chiarito, però, che la NI mandataria agisc e a tutela di un diritto della mandante e non in proprio e, pertanto, le conseguenze di un'eventuale sentenza di condanna si produrranno solo nella sfera giuridica della mandante. Né si può ritenere, prosegue la S.C., che “la costituzione nel processo della mandataria, compagnia del danneggiato, pregiudichi il diritto del medesimo (individuato dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 180/2009) di scegliere il soggetto nei confronti del quale far valere la sua pretesa, in quanto la pronuncia di condanna spiega comunque i suoi effetti nei confronti del soggetto individuato dal danneggiato”. Ne consegue che, ferma l'ammissibilità dell'intervento, le eventuali pagina 7 di 13 conseguenze negative si produrranno nei confronti della NI direttamente evocata in giudizio.
2. Nel merito
2.1. Analizzando il merito della domanda, è incontestato e pacifico tra le parti che, in data 15.11.2017, si sia verificato un sinistro tra il veicolo Fiat UN tg BS533BD, condotto e di proprietà dall'odierno attore, e il veicolo Mercedes tg V1, di proprietà e condotto dal sig. (v. anche “relazione Carabinieri di Persona_1
Battipaglia” all.to al fascicolo parte attorea).
2.2. Occorre, quindi, verificare le singole responsabilità dei conducenti dei due veicoli nella produzione del sinistro e se la parte attorea, nel caso di specie, è esente da qualsiasi responsabilità nel predetto evento atteso che in assenza di prova in tal senso, l'incidente va ascritto alla responsabilità di entrambi in via presuntiva , ai sensi dell'art. 2054, comma II, c.c.
2.3. Per provare la dinamica del sinistro, l a parte attorea, oltre al deposito della relazione dell'incidente redatta dai Carabinieri intervenuti successivamente sul luogo del sinistro, ha articolato prova testimoniale indicando a teste il sig. . Testimone_1
2.4. Orbene, la dichiarazione di quest'ultimo, conferma in maniera alquanto precisa la dinamica degli eventi, così come indicata sia nell'atto introduttivo che nella relazione dell'incidente stradale redatta dalla Pubblica Autorità intervenuta successivamente sul luogo del sinistro. Lo stesso ha, infatti, descritto, in maniera chiara la dinamica dell'evento e non risultano elementi da cui si possa ravvisare una inattendibilità dello stesso. All'udienza del 26.05.2022 lo stesso ha dichiarato che:
«Io ero ad una distanza che mi consentiva di vedere la dinamica del sinistro. Ho visto che una macchina marca Mercedes era ferma sul lato della strada alla mia sinistra, da tale macchina è scesa una signora e, all'improvviso, quest'auto ha fatto un'inversione. Preciso che nei pressi in cui si era fermata la Mercedes c'era un'impresa agricola che si chiama La signora si stava approssimando ad Pt_4 entrare in questa impresa agricola e già la Mercedes aveva iniziato in modo repentino una manovra di inversione. Mentre la Mercedes stava girando ho visto sopraggiungere la UN del sig. e si sono urtati» . Ha inoltre precisato Parte_1 dove si fosse fermato il conducente del veicolo Mercedes al fine di consentire che la moglie scendesse dall'auto per entrare nella “ : «Preciso che la Mercedes Pt_4 era parcheggiata in uno spazio adiacente la carreggiata e, per fare inversione, ha invaso la carreggiata sulla quale anche io stavo viaggiando nell'altro senso di marcia». In relazione alla osservazione di parte convenuta , in base alla quale il teste non sarebbe stato nemmeno in grado di riconoscere tutti i danni, ad avviso di questo pagina 8 di 13 giudice, si ritiene che la risposta fornita dal sig. nella circostanza, sia sintomo Tes_1 della genuinità delle dichiarazioni rese. Lo stesso, infatti, previa correzione del modello del veicolo indicato nel capo di prova articolato (indicato per errore materiale in Fiat Panda) ha dichiarato che: «Preciso che la Fiat del signor Parte_1 era una Fiat UN e non Panda come indicato nella circostanza. Non posso confermare che ci siano stati tutti i danni indicati nella circostanza ma posso solo confermare che la Fiat UN è andata ad impattare con la parte anteriore sinistra contro la parte laterale sinistra della Mercedes che era in fase di manovra» ; ha, quindi, precisato i punti di urto in maniera chiara e precisa. Tenendo conto che la dinamica prospettata è quella indicata anche nella relazione dei Carabinieri e che alcun elemento probatorio in senso opposto risulta esser stato fornito dalle parti convenute, si ritiene che sia stata superata la presunzione di corresponsabilità ex art
2054, II comma.
3. Sulla quantificazione dei danni
3.1. In merito alla quantificazione dei danni , iniziando dalle lesioni riportate dalla parte attorea nel sinistro del 15.11.2017, Il C.T.U. nominato, dott. Per_2
, ha ritenuto che il danno biologico permanente accertato, come
[...] conseguenza diretta dell'evento, sia valutabile nella misura del 9%, con una invalidità temporanea di 147 g iorni complessivi, di cui 17 di ITT al 100%, 60 gg. al
75%, 35 al 50% ed ulteriori 35 al 25%. Allo stesso tempo sono state ri scontrate spese mediche complessive, per € 742,91, e le stesse sono state ritenute congrue.
3.2. Orbene, tenendo conto della tabella di riferimento 2025 -2026, si provvede in questi termini: Età del danneggiato alla data del sinistro 37 anni;
Percentuale
d'invalidità permanente 9%; UN base danno permanente € 963,40; UN base indennità giornaliera € 56,18; Danno biologico permanente 17.250,16; Invalidità temporanea totale: € 955,06 (17 giorni); invalidità temporanea parziale al 75% (60 giorni) € 2.528,10; Invalidità temporanea parziale al 50% ( 35 giorni) € 983,15;
Invalidità temporanea parziale al 25% ( 35 giorni) € 491,58. Quindi il danno biologico temporaneo totale è pari a € 4.957,89; il danno biologico risarcibile € 17.250,16, a cui bisogna aggiungere le spese mediche documentate, a titolo di danno patrimoniale, per € 742,91. Il totale generale del risarcimento dovuto alla parte attorea è pari quindi a € 22.950,96.
3.3. Il sinistro per cui è causa, tuttavia, risulta essersi verificatosi mentre il sig.
si recava al proprio luogo di lavoro per cui ha ottenuto il Parte_1 versamento da parte dell' dell'importo complessivo di €11.345,57, di cui € CP_8
8.213,22 a titolo di danno biologico. Orbene, occorre chiarire che per calcolare il pagina 9 di 13 danno differenziale spettante all'odierno attore dall'importo totale dovuto non andrà detratto l'intero importo ricevuto dall'Istituto, ma solo il danno biologico atteso che l'invalidità giornaliera versata da quest'ultimo, ha natura diversa rispetto a quella liquidata e conteggiata in tale sede.
Al fine di eseguire tale calcolo, il criterio maggiormente accreditato è quello “per poste”, confermato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 3694 del
07/02/2023) che recita testualmente: “In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del D. Lgs. n. 38 CP_8 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall' istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto CP_8 indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale”.
3.4. Pertanto, nel caso di specie , dall'importo complessivo dovuto, pari ad €
22.950,96, di cui € 17.250,16 a titolo di danno biologico, andrà detratto l'importo di
€ 8.213,22 già liquidato per tale voce dall' . Come noto l'indennità giornaliera, CP_8 versata da quest'ultimo è una prestazione economica che sostituisce la retribuzione del lavoratore impossibilitato a lavorare a causa di un infortunio sul lavoro o malattia professionale, calcolata in base a percentuali prefissate della retribuzione.
Risarcisce il danno economico subito per la perdita di reddito durante il periodo di incapacità lavorativa. L'indennità giornaliera, in questo caso, è un risarcimento economico, una compensazione economica per il danno patrimoniale subito.
3.5. L'invalidità temporanea, totale e parziale, stimata in 14 7 giorni dal Consulente
d'Ufficio, risarcisce, invece, la limitazione fisica o psicologica che impedisce al danneggiato, in modo assoluto (es. allettamento, ricovero) o parziale (es. uso di collare, limitazioni nelle attività quotidiane), di svolgere le normali attività di vita e lavoro dopo un incidente, fino alla completa guarigione clinica, e dà diritto a un risarcimento calcolato in base ai giorni e alla percentuale di inabilità ; è una valutazione medico-legale del danno fisico e non una compensazione economica diretta per la perdita di reddito (a differenza dell'indennità giornaliera liquidata dall' ). CP_8
3.6. Pertanto, per le lesioni riportate nell'evento del 15.11.2017, alla parte attorea, detraendo anche l'importo di € 2.999,00 ricevuto dalla Controparte_5
pagina 10 di 13 a titolo di invalidità temporanea , spetta l'ulteriore importo di € 10.995,83, oltre ad €
742,91 a titolo di danno patrimoniale, per le spese mediche. Ovvero dall'importo di €
17.250,16, occorre detrarre l'importo di € 8.213,22 ricevuto a titolo di danno CP_1 biologico;
all'importo così determinato, pari a € 9.036,94, occorre CP_8 aggiungere l'importo ancora residuo a titolo di invalidità temporanea ovvero €
1.958,89 (€4.957,89 detratto acconto ricevuto per € 2.999,00).
3.7. Non può essere riconosciuto alcun ristoro ulteriore a titolo di sofferenza soggettiva, non essendo stata data alcuna prova al riguardo. In relazione al danno morale, non è stata allegata dall'attore alcuna circostanza specifica del cd. pretium doloris e quest'ultimo non è più liquidabile dal giudice in re ipsa (v. Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 16/04/2018, n. 9385), secondo cui i l danno non patrimoniale da lesione della reputazione, alla stregua degli altri danni da lesione di diritti fondamentali, è un tipico danno -conseguenza e, perciò, non coincide con la lesione dell'interesse
(ovvero non è in re ipsa); deve, pertanto, essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento . Nel caso di specie nulla è stato provato.
3.8. Sull'importo così determinato, spetta all'attore la rivalutazione monetaria: la somma liquidata dovrà essere devalutata al momento del sinistro e rivalutata anno per anno agli indici istat -foi, ciò fino alla data di pubblicazione della presente sentenza – con conseguente conversione del debito di valore in debito di valuta fino al saldo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 10/03/2025 e Sez. 3 , Ordinanza n. 18564 del 13/07/2018), mentre non si riconoscono gli interessi compensativi.
3.9. In relazione, infine, alla richiesta di parte attorea d el riconoscimento delle spese d'immatricolazione del nuovo veicolo, la domanda appare essere fondata. È alquanto pacifico in giurisprudenza e la S.C. con Sentenza n.10686/2023 lo ha di recente ribadito, che se il danneggiato opta per il risarcimento per equivalente
(denaro) rispetto alla riparazione in forma specifica , devono essere inclusi anche i costi accessori per la sostituzione, come spese di rottamazione, immatricolazione nuova e bollo non goduto, per garantire un ristoro completo. Afferma, infatti, la stessa: “l'opzione del giudice in favore del criterio liquidativo per equivalente deve necessariamente comportare il riconoscimento di tutte le voci di danno che sarebbero spettate al danneggiato se non avesse scelto di riparare il mezzo e, quindi, anche di costi che non siano stati effettivamente sostenuti, ma che sono necessariamente da considerare nell'ambito di una liquidazione per equivalente che, per essere tale, deve comprendere tutti gli importi occorrenti per elidere il danno mediante la sostituzione del veicolo danneggiato”. Anzi la recente Sentenza ha chiarito che il danneggiato ha diritto al pieno risarcimento in forma specifica pagina 11 di 13 (riparazione) anche se i costi superano il valore ante -sinistro del veicolo , a condizione, però, che non ci sia un eccessivo arricchimento e che il danneggiato abbia valide ragioni per preferire la riparazione (es. difficoltà a trovare un mezzo analogo). Nel caso di specie, tuttavia, la parte attorea ha chiesto il solo riconoscimento delle spese d'immatricolazione del nuovo veicolo, per € 255,00, che devono essere quindi riconosciute per intero , oltre interessi compensativi sulla predetta somma devalutata al verificarsi dell'evento di danno e rivalutata anno per anno agli indici ed ulteriori interessi sulla somma così complessivamente determinata alla data di pubblicazione della presente sentenza – con conseguente conversione del debito di valore in debito di valuta – fino al saldo.
4. Sulle spese giudiziali.
4.1. Le spese seguono la soccombenza (valore tra € 5.200,00 ed € 26.000,00) ai medi per le prime due fasi e ai minimi per le successive non essendo stati richiesti i termini di cui all'art 183 VI comma c.p.c., e tenendo conto che l'importo riconosciuto
è inferiore a quello richiesto in citazione , e, pertanto, con condanna da parte CP_1
al pagamento in favore della parte attorea dell'importo di € CP_1
3.387,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, nonché € 300,00 per spese esenti.
4.2. Le spese di C.T.U. vengono poste integralmente a carico di parte convenuta, con diritto alla restituzione degli importi già corrisposti dall'attore per € 500,00.
4.3. Vengono interamente compensate , invece, le spese tra la Controparte_5
e tutte le parti.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta assorbita e rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
A) Accertata la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo tg V1 , nella produzione del sinistro del 15.11.2017;
B) accoglie la domanda attorea di risarcimento del danno per le lesioni riportate nel predetto evento e, di conseguenza, condanna l' in solido con le parti CP_1 convenute quali eredi del sig. al pagamento in suo favore Persona_1 dell'ulteriore importo di € 10.995,83, oltre ad € 742,91, per spese mediche, quale danno differenziale rispetto a quanto già ricevuto dall' nonché a titolo di CP_8 acconto dalla oltre rivalutazione come indicata in Controparte_5 parte motiva;
C) condanna l' al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € CP_1
255,00 per spese relative ad immatricolazione di nuovo veicolo, oltre interessi e pagina 12 di 13 rivalutazione come indicati;
D) compensa integralme nte le spese del giudizio tra la Controparte_5
e tutte le parti del giudizio;
E) Condanna altresì l al pagamento delle spese di lite, che si liquidano Controparte_1 in € 300,00 per spese vive, € 3.387,00 compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
F) Pone le spese di c.t.u. a carico dell' per cui la condanna alla Controparte_1 restituzione dell'importo di € 500,00 in favore della parte attorea, per averne fatto anticipo.
14 dicembre 2025
Il GOP
IO SP
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del G OP, dott. IO SP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. r.g. 1978/2021 promossa da:
, c.f. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LU ST, (c.f. ), ; C.F._2 Email_1
ATTORE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. c.f. , con il CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Luca Veglia, (c.f. , C.F._3 Email_2
CONVENUTA
, e nella qualità di Controparte_2 Controparte_3 CP_4 eredi del sig. c.f. deceduto in data Persona_1 C.F._4
28.02.2018, CONVENUTI CONTUMACI
in persona del legale rappresentante p.t., c.f. Controparte_5
, con il patrocinio dell'avv. (c.f. ) e P.IVA_2 Parte_2 C.F._5 dell'avv. (c.f. ), Parte_3 C.F._6
.salerno.it Email_3 CP_6
INTERVENTRICE
*****
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. ha citato in Parte_1 giudizio la e i sigg. e CP_1 Controparte_3 Controparte_2 [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «voglia l'Ill.mo CP_7
Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione reiette, così decidere: 1.
Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di in persona Persona_1 pagina 1 di 13 dei suoi eredi p.t., in ordine alla produzione del sinistro in premessa e per lo effetto, ai sensi del vigente codice delle assicurazioni private, condannare i medesimi e la
in persona del legale rappresentante p.t. , in solido tra loro al CP_1 risarcimento in favore dell'istante della residua somma di € 255 per spese di immatricolazione autovettura Toyota Yaris tg CG066JJ, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
2. Condannare altresì i medesimi convenuti in solido tra loro al pagamento della residua somma di € 33413, per invalidità permanente a titolo di danno biologico, invalidità temporanea dal
15.11.2017 al 11.04.18, spese mediche pari ad € 790,23, ovvero della somma diversa, minore o maggiore ritenuta di giustizia anche a seguito di ctu medica, con congrua rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al soddisfo. Entrambe le domande si contengono in euro 35000; 3. Condannare, infine, i medesimi convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese e compensi del giudizio, maggiorato del
15% di rimborso forfettario, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art 93 cpc, oltre refusione spese di CTU ».
A fondamento della propria domanda, la parte attorea ha dedotto che:
- in data 15.11.2017, alle ore 06.30, circa, mentre percorreva la via Olmo in Bellizzi, in direzione dello stabilimento della ditta “Stanzione LU”, in qualità di conducente del proprio veicolo Fiat UN tg BS533BD, veniva coinvolta in un sinistro stradale provocato dal conducente del veicolo Mercedes CLK tg V1, sig. Per_1
che, mentre era fermo sul margine destro della carreggiata, si immetteva
[...] nel flusso della circolazione per eseguire una manovra di inversione di marcia, senza attivare gli indicatori di direzione e senza concedere la dovuta precedenza;
- in seguito al violento urto, il veicolo di proprietà di esso attore riportava ingenti danni mentre lo stesso riportava gravi lesioni personali tanto da richiedere l'intervento di un'ambulanza che provvedeva al trasporto presso l'Ospedale San Luca di Vallo della Lucania, per ricevere le prime cure del caso;
- che in particolar modo, lo stesso riportava una “frattura scomposta avambraccio sx con prognosi di gg 30”, con necessità di ricovero per intervento chirurgico;
- che trattandosi d'infortunio in itinere, aveva già ottenuto dall' il pagamento CP_8 dell'importo di € 11.345,57, di cui € 8.213,22 a titolo di danno biologico;
- che, complessivamente, il danno biologico riportato nell'evento del 15.11.2017, poteva essere quantificato nella misura del 12 -13%;
- che la in fase stragiudiziale, aveva liquidato, per Controparte_5 quanto riguarda le lesioni subite, l'importo di € 2.999,00, a solo titolo di invalidità temporanea, mentre, in relazione al danno riportato dal veicolo Fiat UN tg pagina 2 di 13 BS533BD, ritenendo la riparazione del veicolo antieconomica, aveva liquidato l'importo di € 990,00 di cui € 90,00 per spese di traino.
Il sig. ha adito in giudizio, quindi, l ai sensi dell'art 148 Parte_1 Controparte_9 del D.Lgs. 209/2005, in quanto le lesioni riportat e dallo stesso non sono configurabili come microlesioni, come ipotizzato in sede di costituzione in mora, per cui non risultava esperibile l'azione di indennizzo diretto. Tuttavia, ha evidenziato di aver inviato anche comunicazione all in tal senso, nei cui confronti era anche CP_1 stata inviata, per conoscenza, richiesta risarcimento danni, in uno alla
[...]
Controparte_5
Si è costituita in giudizio l' in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 con comparsa depositata in data 08.06.2021, la quale, impugnato l'avverso atto introduttivo, ha chiesto rigettarsi la domanda attorea per le seguenti motivazioni :
- preliminarmente, la domanda doveva essere ritenuta improcedibile e/o inammissibile, in quanto, avendo la parte attorea ottenuto , tramite la procedura di indennizzo diretto, un risarcimento dei danni, non potrebbe più utilizzare l'azione ordinaria, al fine di ottenere eventuale integrazione degli importi dovuti;
- di non esser mai stata regolarmente costituita in mora, in quanto la richiesta di risarcimento danni del 16.11.2017, risultava esser stata inviata per conoscenza, mentre successivamente la parte attorea non aveva mai provveduto ad una nuova costituzione in mora, ma aveva provveduto ad inviare solo l'invito ad una negoziazione assistita e altre comunicazioni varie;
- ha evidenziato, inoltre, che grava sulla parte attorea, in ogni caso, l'onere di provare la reale dinamica degli eventi, non essendo sufficiente in tal senso il rapporto redatto dalle Autorità intervenute successivamente all'evento;
- l'importo corrisposto, in ogni caso, era da ritenere assolutamente congruo.
Pertanto, ha concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «che l'On.le
Tribunale voglia: preliminarmente dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda nei confronti della NI -nel merito, rigettare la domanda CP_1 perché infondata in fatto in diritto. Con vittoria di spese ».
Si è costituita nel presente giudizio, con atto d'intervento depositato in data
15.06.2021, la quale mandataria di al Controparte_5 CP_1 solo fine di gestire la domanda rivolta nei confronti di quest'ultima, per ottenere il risarcimento del maggior importo dovuto nei confronti del sig. quali oneri Parte_1 per l'immatricolazione di un nuovo veicolo.
Quest'ultima rileva, essenzialmente, di aver già corrisposto ne i confronti della parte attorea l'importo di € 997,60, di cui 97,60 per soccorso stradale, per cui il predetto pagina 3 di 13 importo era da ritenere assolutamente congruo a risarcire i danni subiti dal veicolo
Fiat UN tg BS533BD. Infatti, essendo la riparazione del predetto veicolo del tutto antieconomica, era stato risarcito l'importo corrispondente al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro (€ 1.000,00), tenendo conto del valore del relitto (€
200,00). Pertanto, l'importo di € 900,00 era da considerare satisfattivo di ogni pretesa, relativa al veicolo di proprietà del sig. , ritenendo che allo stesso Parte_1 spettasse il solo valore commerciale del veicolo e nessun altro importo .
In relazione alle lesioni, riteneva correttamente proposta nei confronti di CP_1 la domanda, trattandosi, secondo prospettazione attorea, di lesioni
[...] macropermanenti.
Pertanto, ha concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis rejectis via preliminare autorizzare e dichiarare legittima e rituale la costituzione spiegata da Controparte_5 nel presente processo essendo applicabile al sinistro in esame la procedura di
[...] indennizzo diretto con riferimento al danno al veicolo di proprietà dell'attore; in via principale rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto rispetto al risarcimento del danno al veicolo, accertando la congruità della somma versata da ante causam per il danno al veicolo;
in via Controparte_5 subordinata condannare al risarcimento della minor Controparte_5 somma ritenuta di giustizia, tenuto conto dell'importo già versato pari ad Euro
997,60; con vittoria di spese del giudizio, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed
i.v.a come per legge ».
Alla prima udienza di comparizione, tenutasi in data 16.06.2021, in modalità cartolare, stante la costituzione con atto di intervento in data 15.05.2021 della il Giudice Designato, rinviava , in prosieguo, Controparte_5 all'udienza del 08.09.2021. Alla predetta udienza, la parte attorea chiedeva l'ammissione della prova testimoniale così come indicata nell'atto di citazione e con il teste ivi indicato. Le parti convenute insistevano sulle eccezioni preliminari, chiedendo rinvio per la precisazione delle conclusioni. Nessuna delle parti chiedeva, quindi, la concessione dei termini di cui all'art 183, VI° comma, c.p.c.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, è stata ammessa la prova testimoniale e, quindi, alla successiva udienza del 26.05.2022, è stato escusso il teste di parte attorea sig. ; all'esito è stata disposta CTU medico legale, con Testimone_1 incarico conferito all'udienza del 15.09.2022, al dott. , al fine di Persona_2 valutare le lesioni riportate dal sig. nell'evento del 15.11.2017. Parte_1
Depositata la Consulenza, la causa è stata rinviata, dopo alcuni differimenti dovuti pagina 4 di 13 ad esigenze di ruolo, per la discussione orale all'udienza del 04.12.2025, con la concessione di termine per il deposito di note conclusive, regolarmente depositate da tutte le parti. La causa è stata quindi trattenuta in decisione con termini di cui all'art
281 sexies, ult.c.
******
1 Sulle eccezioni preliminari e sulla proponibilità del giudizio.
1.1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per le lesioni riportate dal sig. nel sinistro verificatosi in data Parte_1
15.11.2017, alla via Olmo in Bellizzi (SA), tra il veicolo Fiat UN tg BS533BD di proprietà e condotto dal predetto attore, e il veicolo Mercedes tg V1 di proprietà del sig. (defunto prima dell'instaurazione del presente Persona_1 giudizio). La domanda deve ritenersi proposta ai sensi dell'artt. 145 e 148 del D.Lgs.
209/2005, trattandosi di lesioni superiori al 9% per cui non risulta applicabile la disciplina dell'indennizzo diretto, prevista dall'art 149 della medesima normativa.
Allo stesso tempo, l'odierno attore chiede il riconoscimento delle spese di immatricolazione sostenute per l'acquisto di un nuovo veicolo, atteso che la propria
NI assicurativa aveva provveduto al solo rimborso del valore commerciale del veicolo e delle spese di traino.
1.2. In via preliminare, devono essere rigettate le eccezioni preliminari di inammissibilità e improcedibilità della domanda formulate dalla convenuta CP_1
Quest'ultima, infatti, ha evidenziato che il presente giudizio non sarebbe stato
[...] preceduto da una regolare costituzione in mora della stessa. Infatti, la richiesta di risarcimento danni inviata dalla parte attorea in data 16.11.2017 era stata inviata all' solo per conoscenza, ritenendosi applicabile la procedura di indennizzo CP_1 diretto. Solo successivamente, l'odierno attore, ritenendo che le lesioni subite superassero la soglia del 9% , aveva comunicato, ad entrambe le Compagnie assicurative coinvolte, l'intenzione di procedere ai sensi dell'art 148 del D.Lgs
209/2005.
1.3. Orbene, in primo luogo, è pacifico , come ammesso dalla medesima convenuta, che l'attore, anteriormente all'instaurazione del giudizio, abbia inoltrato una richiesta risarcitoria relativa al sinistro oggetto del presente giudizio , e che la stessa sia stata inviata, non solo alla propria compagnia assicuratrice (
[...]
, ma anche all'assicuratore del responsabile civile ovvero Controparte_5 CP_10
(cfr. ricevute richiesta risarcimento del 16.11.2017) . La circostanza che la
[...] predetta richiesta sia stata inviata ai sensi dell'art 149 del D.Lgs 209/2005, mentre poi il presente giudizio risulta instaurato ai sensi dell'art. 148, non rende la domanda pagina 5 di 13 improcedibile né tanto meno inammissibile.
Il sistema delineato dal d.lgs. n. 209 del 2005 de ve essere letto avendo come bussola la maggiore tutela del danneggiato e le connesse esigenze di semplificazione che derivano dalla circostanza secondo cui è più semplice trattare con la propria assicurazione che non con quella del veicolo antagonista. La predetta normativa, ricalcando nelle sue linee di fondo quanto previsto dalla Legge 24 dicembre 1969, n.
990, prevede, nel tentativo di favorire la deflazione del contenzioso infortunistico stradale, che la parte danneggiata abbia l'obbligo di formulare una richiesta risarcitoria alla società di assicurazione, consentendo in tal modo a questa di valutarne la fondatezza, di svolgere la necessaria istruttoria e di formulare l'eventuale offerta.
1.4. Il problema che si pone nel nostro caso consiste nello stabilire se, essendo stata inviata la richiesta risarcitoria alla propria società di assicurazione e, "per conoscenza", anche all'assicurazione del danneggiante, il danneggiato possa poi promuovere il giudizio nei confronti anche di quest'ultima, ovvero sia vincolato ad agire solo nei confronti della prima, seguendo il modello delineato dall'art. 149 più volte richiamato.
In tal senso la Suprema Corte ha osservato che : “l'art. 145, comma 1. nel regolare
l'azione diretta del danneggiato - cioè la classica azione già prevista dalla legge n.
990 del 1969 - afferma che essa può essere proposta una volta decorso il periodo di tempo di sessanta o novanta giorni dalla richiesta di risarcimento del danno all'impresa di assicurazione (del danneggiante), inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, «anche se inviata per conoscenza». Il comma 2 dell'art. 145, in coerenza col comma 1, stabilisce che nella procedura di cui all'art. 149 cit. il danneggiato può promuovere il giudizio dopo il decorso di analogo termine dall'invio della richiesta alla propria impresa di assicurazione,
«inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto».
Precisazione, quest'ultima, coerente con la previsione del comma 6 dell'art. 149 già richiamata, che consente all'assicuratore del responsabile di intervenire in causa e di estromettere l'altra impresa. Ciò significa, dando per pacifico che le parole della legge abbiano un senso ed una loro intrinseca coerenza, che una lettera inviata "per conoscenza" è sufficiente a mettere in moto il meccanismo che poi consente al danneggiato di intraprendere l'azione giudiziaria contro l'una o l'altra impresa di assicurazione. I due commi dell'art. 145 cit. rendono chiaro il disegno del legislatore: chi opta per il risarcimento diretto in sede stragiudiziale, deve informare anche l'impresa debitrice con la lettera raccomandata;
ma se, rivelatasi
pagina 6 di 13 infruttuosa la trattativa, la vittima decide di convenire in giudizio l'assicuratore del responsabile, quella lettera che gli era stata inviata "per conoscenza" sarà sufficiente a rendere proponibile la domanda” (Cass. 24548/2018).
1.5. A ciò bisogna aggiungere che la parte attorea, anche se non mediante l'invio di un'ulteriore richiesta di risarcimento, ha comunicato a mezzo posta certificata
(comunicazione del 18.10.2018) l'intenzione di procedere secondo la procedura ordinaria prevista dall'art 148 del Codice delle Assicurazioni. La Società convenuta avrebbe avuto tutto il tempo per istruire, qualora fosse stato necessario, il sinistro e chiedere l'integrazione di documentazione. In tal senso occorre evidenziare che il presente giudizio risulta esser stato introdotto in data 01.03.2021 (ovvero oltre due anni dopo), per cui l avrebbe potuto richiedere ai sensi del 5 comma Controparte_1 dell'art. 148, medesima normativa, l'integrazione di documentazione. Di ciò non vi è prova in atti (Cass. 32919/2022). La domanda è da ritenere, quindi, del tutto ammissibile e proponibile.
1.6. In relazione all'atto di intervento proposto dalla Controparte_5 quale mandataria di per gestire la richiesta di risarcimento dei danni CP_1 subiti dal veicolo attoreo, e in particolar modo la differenza richiesta per la immatricolazione di un nuovo veicolo, si ritiene senz'altro ammissibile il suo intervento nel predetto giudizio. E, invero, pur nel contrasto giurisprudenziale esistente in materia, tenendo conto del dettato e della disciplina dettata dalla
Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD), questo giudice ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario e di recente condiviso anche dal giudice di legittimità, che riconosce l'ammissibilità della costituzione della
Società del danneggiato in nome e per conto della compagnia di assicurazione del danneggiante (cfr. ex multis Cass. civ., 28/08/2019, n. 21761; Cass. civ., 14/02/2019,
n. 4305; Cass. civ., 11/12/2018, n. 31965; Cass. civ., 01/08/2018, n. 20383; Cass. civ., ord. 01/03/2017, n. 5267; Cass. civ., 11/10/2016, n. 20408) . Sul punto la S.C. ha chiarito, però, che la NI mandataria agisc e a tutela di un diritto della mandante e non in proprio e, pertanto, le conseguenze di un'eventuale sentenza di condanna si produrranno solo nella sfera giuridica della mandante. Né si può ritenere, prosegue la S.C., che “la costituzione nel processo della mandataria, compagnia del danneggiato, pregiudichi il diritto del medesimo (individuato dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 180/2009) di scegliere il soggetto nei confronti del quale far valere la sua pretesa, in quanto la pronuncia di condanna spiega comunque i suoi effetti nei confronti del soggetto individuato dal danneggiato”. Ne consegue che, ferma l'ammissibilità dell'intervento, le eventuali pagina 7 di 13 conseguenze negative si produrranno nei confronti della NI direttamente evocata in giudizio.
2. Nel merito
2.1. Analizzando il merito della domanda, è incontestato e pacifico tra le parti che, in data 15.11.2017, si sia verificato un sinistro tra il veicolo Fiat UN tg BS533BD, condotto e di proprietà dall'odierno attore, e il veicolo Mercedes tg V1, di proprietà e condotto dal sig. (v. anche “relazione Carabinieri di Persona_1
Battipaglia” all.to al fascicolo parte attorea).
2.2. Occorre, quindi, verificare le singole responsabilità dei conducenti dei due veicoli nella produzione del sinistro e se la parte attorea, nel caso di specie, è esente da qualsiasi responsabilità nel predetto evento atteso che in assenza di prova in tal senso, l'incidente va ascritto alla responsabilità di entrambi in via presuntiva , ai sensi dell'art. 2054, comma II, c.c.
2.3. Per provare la dinamica del sinistro, l a parte attorea, oltre al deposito della relazione dell'incidente redatta dai Carabinieri intervenuti successivamente sul luogo del sinistro, ha articolato prova testimoniale indicando a teste il sig. . Testimone_1
2.4. Orbene, la dichiarazione di quest'ultimo, conferma in maniera alquanto precisa la dinamica degli eventi, così come indicata sia nell'atto introduttivo che nella relazione dell'incidente stradale redatta dalla Pubblica Autorità intervenuta successivamente sul luogo del sinistro. Lo stesso ha, infatti, descritto, in maniera chiara la dinamica dell'evento e non risultano elementi da cui si possa ravvisare una inattendibilità dello stesso. All'udienza del 26.05.2022 lo stesso ha dichiarato che:
«Io ero ad una distanza che mi consentiva di vedere la dinamica del sinistro. Ho visto che una macchina marca Mercedes era ferma sul lato della strada alla mia sinistra, da tale macchina è scesa una signora e, all'improvviso, quest'auto ha fatto un'inversione. Preciso che nei pressi in cui si era fermata la Mercedes c'era un'impresa agricola che si chiama La signora si stava approssimando ad Pt_4 entrare in questa impresa agricola e già la Mercedes aveva iniziato in modo repentino una manovra di inversione. Mentre la Mercedes stava girando ho visto sopraggiungere la UN del sig. e si sono urtati» . Ha inoltre precisato Parte_1 dove si fosse fermato il conducente del veicolo Mercedes al fine di consentire che la moglie scendesse dall'auto per entrare nella “ : «Preciso che la Mercedes Pt_4 era parcheggiata in uno spazio adiacente la carreggiata e, per fare inversione, ha invaso la carreggiata sulla quale anche io stavo viaggiando nell'altro senso di marcia». In relazione alla osservazione di parte convenuta , in base alla quale il teste non sarebbe stato nemmeno in grado di riconoscere tutti i danni, ad avviso di questo pagina 8 di 13 giudice, si ritiene che la risposta fornita dal sig. nella circostanza, sia sintomo Tes_1 della genuinità delle dichiarazioni rese. Lo stesso, infatti, previa correzione del modello del veicolo indicato nel capo di prova articolato (indicato per errore materiale in Fiat Panda) ha dichiarato che: «Preciso che la Fiat del signor Parte_1 era una Fiat UN e non Panda come indicato nella circostanza. Non posso confermare che ci siano stati tutti i danni indicati nella circostanza ma posso solo confermare che la Fiat UN è andata ad impattare con la parte anteriore sinistra contro la parte laterale sinistra della Mercedes che era in fase di manovra» ; ha, quindi, precisato i punti di urto in maniera chiara e precisa. Tenendo conto che la dinamica prospettata è quella indicata anche nella relazione dei Carabinieri e che alcun elemento probatorio in senso opposto risulta esser stato fornito dalle parti convenute, si ritiene che sia stata superata la presunzione di corresponsabilità ex art
2054, II comma.
3. Sulla quantificazione dei danni
3.1. In merito alla quantificazione dei danni , iniziando dalle lesioni riportate dalla parte attorea nel sinistro del 15.11.2017, Il C.T.U. nominato, dott. Per_2
, ha ritenuto che il danno biologico permanente accertato, come
[...] conseguenza diretta dell'evento, sia valutabile nella misura del 9%, con una invalidità temporanea di 147 g iorni complessivi, di cui 17 di ITT al 100%, 60 gg. al
75%, 35 al 50% ed ulteriori 35 al 25%. Allo stesso tempo sono state ri scontrate spese mediche complessive, per € 742,91, e le stesse sono state ritenute congrue.
3.2. Orbene, tenendo conto della tabella di riferimento 2025 -2026, si provvede in questi termini: Età del danneggiato alla data del sinistro 37 anni;
Percentuale
d'invalidità permanente 9%; UN base danno permanente € 963,40; UN base indennità giornaliera € 56,18; Danno biologico permanente 17.250,16; Invalidità temporanea totale: € 955,06 (17 giorni); invalidità temporanea parziale al 75% (60 giorni) € 2.528,10; Invalidità temporanea parziale al 50% ( 35 giorni) € 983,15;
Invalidità temporanea parziale al 25% ( 35 giorni) € 491,58. Quindi il danno biologico temporaneo totale è pari a € 4.957,89; il danno biologico risarcibile € 17.250,16, a cui bisogna aggiungere le spese mediche documentate, a titolo di danno patrimoniale, per € 742,91. Il totale generale del risarcimento dovuto alla parte attorea è pari quindi a € 22.950,96.
3.3. Il sinistro per cui è causa, tuttavia, risulta essersi verificatosi mentre il sig.
si recava al proprio luogo di lavoro per cui ha ottenuto il Parte_1 versamento da parte dell' dell'importo complessivo di €11.345,57, di cui € CP_8
8.213,22 a titolo di danno biologico. Orbene, occorre chiarire che per calcolare il pagina 9 di 13 danno differenziale spettante all'odierno attore dall'importo totale dovuto non andrà detratto l'intero importo ricevuto dall'Istituto, ma solo il danno biologico atteso che l'invalidità giornaliera versata da quest'ultimo, ha natura diversa rispetto a quella liquidata e conteggiata in tale sede.
Al fine di eseguire tale calcolo, il criterio maggiormente accreditato è quello “per poste”, confermato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 3694 del
07/02/2023) che recita testualmente: “In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del D. Lgs. n. 38 CP_8 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall' istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto CP_8 indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale”.
3.4. Pertanto, nel caso di specie , dall'importo complessivo dovuto, pari ad €
22.950,96, di cui € 17.250,16 a titolo di danno biologico, andrà detratto l'importo di
€ 8.213,22 già liquidato per tale voce dall' . Come noto l'indennità giornaliera, CP_8 versata da quest'ultimo è una prestazione economica che sostituisce la retribuzione del lavoratore impossibilitato a lavorare a causa di un infortunio sul lavoro o malattia professionale, calcolata in base a percentuali prefissate della retribuzione.
Risarcisce il danno economico subito per la perdita di reddito durante il periodo di incapacità lavorativa. L'indennità giornaliera, in questo caso, è un risarcimento economico, una compensazione economica per il danno patrimoniale subito.
3.5. L'invalidità temporanea, totale e parziale, stimata in 14 7 giorni dal Consulente
d'Ufficio, risarcisce, invece, la limitazione fisica o psicologica che impedisce al danneggiato, in modo assoluto (es. allettamento, ricovero) o parziale (es. uso di collare, limitazioni nelle attività quotidiane), di svolgere le normali attività di vita e lavoro dopo un incidente, fino alla completa guarigione clinica, e dà diritto a un risarcimento calcolato in base ai giorni e alla percentuale di inabilità ; è una valutazione medico-legale del danno fisico e non una compensazione economica diretta per la perdita di reddito (a differenza dell'indennità giornaliera liquidata dall' ). CP_8
3.6. Pertanto, per le lesioni riportate nell'evento del 15.11.2017, alla parte attorea, detraendo anche l'importo di € 2.999,00 ricevuto dalla Controparte_5
pagina 10 di 13 a titolo di invalidità temporanea , spetta l'ulteriore importo di € 10.995,83, oltre ad €
742,91 a titolo di danno patrimoniale, per le spese mediche. Ovvero dall'importo di €
17.250,16, occorre detrarre l'importo di € 8.213,22 ricevuto a titolo di danno CP_1 biologico;
all'importo così determinato, pari a € 9.036,94, occorre CP_8 aggiungere l'importo ancora residuo a titolo di invalidità temporanea ovvero €
1.958,89 (€4.957,89 detratto acconto ricevuto per € 2.999,00).
3.7. Non può essere riconosciuto alcun ristoro ulteriore a titolo di sofferenza soggettiva, non essendo stata data alcuna prova al riguardo. In relazione al danno morale, non è stata allegata dall'attore alcuna circostanza specifica del cd. pretium doloris e quest'ultimo non è più liquidabile dal giudice in re ipsa (v. Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 16/04/2018, n. 9385), secondo cui i l danno non patrimoniale da lesione della reputazione, alla stregua degli altri danni da lesione di diritti fondamentali, è un tipico danno -conseguenza e, perciò, non coincide con la lesione dell'interesse
(ovvero non è in re ipsa); deve, pertanto, essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento . Nel caso di specie nulla è stato provato.
3.8. Sull'importo così determinato, spetta all'attore la rivalutazione monetaria: la somma liquidata dovrà essere devalutata al momento del sinistro e rivalutata anno per anno agli indici istat -foi, ciò fino alla data di pubblicazione della presente sentenza – con conseguente conversione del debito di valore in debito di valuta fino al saldo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 10/03/2025 e Sez. 3 , Ordinanza n. 18564 del 13/07/2018), mentre non si riconoscono gli interessi compensativi.
3.9. In relazione, infine, alla richiesta di parte attorea d el riconoscimento delle spese d'immatricolazione del nuovo veicolo, la domanda appare essere fondata. È alquanto pacifico in giurisprudenza e la S.C. con Sentenza n.10686/2023 lo ha di recente ribadito, che se il danneggiato opta per il risarcimento per equivalente
(denaro) rispetto alla riparazione in forma specifica , devono essere inclusi anche i costi accessori per la sostituzione, come spese di rottamazione, immatricolazione nuova e bollo non goduto, per garantire un ristoro completo. Afferma, infatti, la stessa: “l'opzione del giudice in favore del criterio liquidativo per equivalente deve necessariamente comportare il riconoscimento di tutte le voci di danno che sarebbero spettate al danneggiato se non avesse scelto di riparare il mezzo e, quindi, anche di costi che non siano stati effettivamente sostenuti, ma che sono necessariamente da considerare nell'ambito di una liquidazione per equivalente che, per essere tale, deve comprendere tutti gli importi occorrenti per elidere il danno mediante la sostituzione del veicolo danneggiato”. Anzi la recente Sentenza ha chiarito che il danneggiato ha diritto al pieno risarcimento in forma specifica pagina 11 di 13 (riparazione) anche se i costi superano il valore ante -sinistro del veicolo , a condizione, però, che non ci sia un eccessivo arricchimento e che il danneggiato abbia valide ragioni per preferire la riparazione (es. difficoltà a trovare un mezzo analogo). Nel caso di specie, tuttavia, la parte attorea ha chiesto il solo riconoscimento delle spese d'immatricolazione del nuovo veicolo, per € 255,00, che devono essere quindi riconosciute per intero , oltre interessi compensativi sulla predetta somma devalutata al verificarsi dell'evento di danno e rivalutata anno per anno agli indici ed ulteriori interessi sulla somma così complessivamente determinata alla data di pubblicazione della presente sentenza – con conseguente conversione del debito di valore in debito di valuta – fino al saldo.
4. Sulle spese giudiziali.
4.1. Le spese seguono la soccombenza (valore tra € 5.200,00 ed € 26.000,00) ai medi per le prime due fasi e ai minimi per le successive non essendo stati richiesti i termini di cui all'art 183 VI comma c.p.c., e tenendo conto che l'importo riconosciuto
è inferiore a quello richiesto in citazione , e, pertanto, con condanna da parte CP_1
al pagamento in favore della parte attorea dell'importo di € CP_1
3.387,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, nonché € 300,00 per spese esenti.
4.2. Le spese di C.T.U. vengono poste integralmente a carico di parte convenuta, con diritto alla restituzione degli importi già corrisposti dall'attore per € 500,00.
4.3. Vengono interamente compensate , invece, le spese tra la Controparte_5
e tutte le parti.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta assorbita e rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
A) Accertata la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo tg V1 , nella produzione del sinistro del 15.11.2017;
B) accoglie la domanda attorea di risarcimento del danno per le lesioni riportate nel predetto evento e, di conseguenza, condanna l' in solido con le parti CP_1 convenute quali eredi del sig. al pagamento in suo favore Persona_1 dell'ulteriore importo di € 10.995,83, oltre ad € 742,91, per spese mediche, quale danno differenziale rispetto a quanto già ricevuto dall' nonché a titolo di CP_8 acconto dalla oltre rivalutazione come indicata in Controparte_5 parte motiva;
C) condanna l' al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € CP_1
255,00 per spese relative ad immatricolazione di nuovo veicolo, oltre interessi e pagina 12 di 13 rivalutazione come indicati;
D) compensa integralme nte le spese del giudizio tra la Controparte_5
e tutte le parti del giudizio;
E) Condanna altresì l al pagamento delle spese di lite, che si liquidano Controparte_1 in € 300,00 per spese vive, € 3.387,00 compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
F) Pone le spese di c.t.u. a carico dell' per cui la condanna alla Controparte_1 restituzione dell'importo di € 500,00 in favore della parte attorea, per averne fatto anticipo.
14 dicembre 2025
Il GOP
IO SP
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