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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/11/2025, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 357/2023 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 2684/2022 del Tribunale di Firenze, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Brini ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sesto Fiorentino (FI), via Giusti,
n° 19; APPELLANTE
E
in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Silvano Imbriaci e dall'avv. Marco Fallaci ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
distrettuale dell'Istituto in Firenze, viale Belfiore;
APPELLATA
All'udienza del 3.6.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
1 Part
< Pt_3
motivi esposti nel presente atto, la responsabilità dell' Controparte_2
convenuto per il danno patito e patiendo dal Sig.
[...] CP_1
e, per l'effetto, condannare l' medesimo, Parte_4 Controparte_3
alla refusione a favore dell'attore medesimo dell'importo pari ad € 33.894,00, o di quella maggiore somma che risulterà maturata, a titolo di indebite trattenute operate dall' convenuto sul trattamento pensionistico di cui Controparte_3
è titolare l'attore (n. 62797341 di gestione ex Inpdap), maggiorata di relativi interessi legali e rivalutazione monetaria, da dì del dovuto fino alla data di effettivo soddisfo;
b) accertata la responsabilità dell' per l'effetto CP_1
condannare lo stesso alla refusione a favore del Sig. CP_1 Parte_4
della somma di € 777,40, a titolo di spese sostenute per l'espletata attività di natura stragiudiziale, quale danno emergente patito dello Sig. Parte_4
in conseguenza del comportamento tenuto dal medesimo c)
[...] CP_1
condannare l' previo accertamento della relativa responsabilità e previa CP_1
dichiarata soccombenza, al pagamento in favore del Sig. di Parte_4
una somma equitativamente determinata, ex art. 96, 3° comma, c.p.c.. Con
vittoria di spese e onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio>>.
Per l <in tesi: dichiarare l'appello inammissibile e rigettarlo in toto;
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 357/2023 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 2684/2022 del Tribunale di Firenze, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Brini ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sesto Fiorentino (FI), via Giusti,
n° 19; APPELLANTE
E
in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Silvano Imbriaci e dall'avv. Marco Fallaci ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
distrettuale dell'Istituto in Firenze, viale Belfiore;
APPELLATA
All'udienza del 3.6.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
1 Part
< Pt_3
motivi esposti nel presente atto, la responsabilità dell' Controparte_2
convenuto per il danno patito e patiendo dal Sig.
[...] CP_1
e, per l'effetto, condannare l' medesimo, Parte_4 Controparte_3
alla refusione a favore dell'attore medesimo dell'importo pari ad € 33.894,00, o di quella maggiore somma che risulterà maturata, a titolo di indebite trattenute operate dall' convenuto sul trattamento pensionistico di cui Controparte_3
è titolare l'attore (n. 62797341 di gestione ex Inpdap), maggiorata di relativi interessi legali e rivalutazione monetaria, da dì del dovuto fino alla data di effettivo soddisfo;
b) accertata la responsabilità dell' per l'effetto CP_1
condannare lo stesso alla refusione a favore del Sig. CP_1 Parte_4
della somma di € 777,40, a titolo di spese sostenute per l'espletata attività di natura stragiudiziale, quale danno emergente patito dello Sig. Parte_4
in conseguenza del comportamento tenuto dal medesimo c)
[...] CP_1
condannare l' previo accertamento della relativa responsabilità e previa CP_1
dichiarata soccombenza, al pagamento in favore del Sig. di Parte_4
una somma equitativamente determinata, ex art. 96, 3° comma, c.p.c.. Con
vittoria di spese e onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio>>.
Per lCP_1
in ipotesi: rigettare l'appello nel merito respingendo ogni capo di domanda;
in dannata ipotesi e salvo gravame: limitare il risarcimento alle sole somme che possano ritenersi riferibili al comportamento dell' , determinate CP_3
comunque ai sensi dell'art. 2056 e 1227 comma 2 cc;
in via riconvenzionale subordinata, ove la domanda attrice dovesse essere inopinatamente accolta,
anche in parte, condannare il sig. a restituire all'Istituto le Parte_4
somme che l' fosse condannato a pagare, mediante trattenuta mensile sul CP_1
trattamento pensionistico e fino a concorrenza con le stesse, con decorrenza dalla
2 cessazione delle trattenute in corso di effettuazione per i creditori e Pt_5
In ogni caso respingere la domanda di condanna dell' ex art. Parte_6 CP_3
96 comma 3 cpc>>.
I FATTI DI CAUSA
Vibanca – , pignorava Parte_7
presso l' la pensione (nei limiti di 1/5) e il t.f.r. del proprio debitore CP_1 Parte_4
che non aveva soddisfatto il credito di € 154.712,01 intimato in precetto,
[...]
derivante da un finanziamento cambiario.
L' nel rendere la prescritta dichiarazione, comunicava che il CP_1
era titolare di pensione diretta, per un importo mensile di € 3.407,39, già Pt_3
gravata da precedente pignoramento a favore di , per il quale era CP_4
operata la trattenuta di 1/5 dal novembre 2012.
Con ordinanza del 9.1.2013 il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di
Firenze assegnava a la pensione di nei limiti di un Pt_5 Parte_4
quinto sino alla concorrenza di € 105.953,34 a decorrere dalla cessazione dei pagamenti dovuti per i precedenti pignoramenti.
Il 12.10.2016 a sua volta, pignorava presso l' la Controparte_5 CP_1
pensione del che non aveva pagato il credito di € 35.462,20 intimato in Pt_3
precetto.
L' rendeva la dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ., comunicando CP_1
che il era titolare di pensione diretta per un importo mensile di € Pt_3
3.363,61, facendo presente che: <su detta pensione non risultano pignoramenti,
cessioni o altri sequestri in atto e che l' provvederà alla trattenuta del quinto in CP_3
via cautelativa, sulla residua parte, dedotto il limite impignorabile introdotto dal d.l. n.
82 del 27 giugno 2015, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, con decorrenza Febbraio
2017 per un importo di euro 538,00 mensili>>.
3 Il giudice dell'esecuzione di Firenze con ordinanza in data 11.1.2017
assegnava a <un quinto del credito di verso Controparte_5 Parte_4
l' per pensione, fino alla concorrenza di euro 38.750,60>>, ordinando all' di CP_1 CP_1
pagare in favore del 1/5 della residua parte di quanto dovuto al Parte_6
debitore a titolo di pensione a decorrere dal mese successivo alla notificazione del pignoramento, fatto salvo il minimo garantito per legge.
adiva il Tribunale di Reggio Calabria lamentando che Parte_4
l' aveva reso una dichiarazione non veritiera circa l'assenza di precedenti CP_1
pignoramenti nell'ambito dell'esecuzione presso terzi iniziata dal Parte_6
con conseguente illegittimità della trattenuta mensile di € 1.076 operata dall CP_1
in suo favore in quanto eccedente i limiti di pignorabilità della pensione previsti dalla legge di cui chiedeva che fosse ordinata la cessazione dei pagamenti.
Chiedeva inoltre che, accertatane la responsabilità, l' fosse condannato a CP_1
rifondergli la somma di € 5.918,00 quale importo indebitamente trattenuto sulla pensione, oltre all'importo di € 777,40 per spese legali stragiudiziali.
Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 26.2.2019, qualificata la domanda come opposizione esecutiva, accoglieva l'eccezione sollevata dall' CP_1
e dichiarava l'incompetenza del giudice adito in favore del giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Firenze, dinanzi al quale rimetteva le parti,
compensando le spese.
Riassunto il giudizio, il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di
Firenze, con ordinanza del 30.6.2020, rigettava l'istanza di sospensione dell'ordinanza di assegnazione opposta e assegnava i termini per l'introduzione del giudizio di merito, compensando le spese del cautelare.
Introdotto il giudizio di merito, il Tribunale di Firenze, con sentenza n.
2684/2022, pubblicata il 28.9.2022, osservava che: <a prescindere da ogni
considerazione nel merito, anche sull'assunto danno patito dal debitore, deve
4 preliminarmente rilevarsi che l'ordinanza di assegnazione del credito, pronunciata dal
giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., è un provvedimento giurisdizionale
che, seppur non suscettibile di passare in giudicato, ha la forza e l'efficacia di tutti i
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e quindi ha efficacia esecutiva sino a quando non
venga rimosso dal mondo giuridico attraverso la sua impugnazione nelle forme e nei
termini previsti dalla legge>>. Di conseguenza riteneva che: <pacificamente, le
contestazioni avverso l'ordinanza di assegnazione si propongono con il rimedio di cui
all'art. 617 cpc e, cioè, con l'opposizione agli atti esecutivi, entro 20 giorni dalla
pronuncia dell'ordinanza stessa o, eventualmente, dalla conoscenza che le parti ne
abbiano avuto>> rimarcando che: <in mancanza di opposizione l'ordinanza di
assegnazione è irretrattabile>>. Reputava, quindi, che irritualmente il Pt_3
aveva introdotto un giudizio ordinario dinanzi al giudice del lavoro di Reggio
Calabria, rispetto al quale non poteva ravvisarsi alcuna competenza funzionale come giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, tardivamente rispetto ai termini previsti: <infatti l'ordinanza di assegnazione risale al gennaio 2017 è stata sicuramente
conosciuta dal debitore da giugno 2017 e dal terzo pignorato ancora prima, e non è CP_1
stata oggetto di opposizione sino all'aprile 2018>> e, per tali ragioni, così statuiva:
<respinge l'opposizione proposta da e, ricorrendo giustificati motivi, Parte_4
compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio>>.
Con citazione notificata in data 15.2.2023 quanto all' e il 2.3.2023 CP_1
quanto al proponeva appello per un unico Parte_6 Parte_4
articolato motivo, con il quale censurava la sentenza impugnata per avere respinto l'opposizione proposta, omettendo di pronunciarsi sulle domande risarcitorie pur avendo accertato che l' in esito al pignoramento promosso CP_1
dal aveva reso una dichiarazione non veritiera ed erronea. Illustrava Parte_6
che il quid pluris illegittimamente trattenuto sulla pensione dava luogo ad un danno ingiusto a lui causato dall' che doveva essergli risarcito: <anche a CP_1
5 voler prescindere da una mancata tempestiva opposizione ex art. 615 e/o 617 c.p.c. da
parte del sig. avendo egli subito una trattenuta mensile di € 1.076,00 Parte_4
sulla pensione, pari al doppio rispetto ai limiti di legge di 1/5 da applicarsi sul residuo del trattamento pensionistico, detratto il minimo garantito per legge.
Dettagliava l'ammontare delle somme illegittimamente trattenute concludeva come in epigrafe per la condanna dell' alla rifusione della somma di € CP_1
33.894, o diversa somma, a titolo di indebite trattenute operate sulla sua pensione,
oltre interessi e rivalutazione monetaria ed oltre alle spese per l'attività
stragiudiziale (€ 777,40) e a quelle processuali del doppio grado, con la condanna dell' al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.. CP_1
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità dell'appello e CP_1
contestando, in subordine, il danno ex art. 1227 cod. civ., in quanto auto –
provocato dallo stesso (che si era disinteressato del pignoramento Pt_3
promosso dal e non poteva pretendere dall' una diligenza Parte_6 CP_1
maggiore della propria) e comunque insussistente, posto che le somme contestate erano state destinate all'estinzione del credito del ei confronti dello Parte_6
stesso In ogni caso non era dovuta la rivalutazione monetaria, Pt_3
trattandosi di debito di valuta.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 3.6.2025, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni,
come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vi è da dichiarare la contumacia di già Controparte_5
contumace in primo grado, il quale non si è costituito nonostante la rituale
6 notificazione dell'appello, eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. il giorno
2.3.2023 per l'udienza del 15.6.2023 (v. a/r in atti e certificato di residenza).
L'appello non può essere accolto.
Il Tribunale di Reggio Calabria, nel dichiarare la propria incompetenza, ha affermato che l'azione proposta dal era qualificarsi come opposizione Pt_3
esecutiva e, sulla base di ciò, ha rimesso le parti dinanzi al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Firenze.
Il Tribunale di Firenze, dinanzi al quale la causa è stata riassunta, ha, a sua volta qualificato l'azione proposta dal come opposizione agli atti Pt_3
esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., della quale è stata rilevata la tardività siccome proposta oltre il termine di venti giorni previsto a pena di decadenza dalla citata disposizione normativa e dopo che l'ordinanza di assegnazione del credito aveva avuto esecuzione.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il primo giudice si è
pronunciato anche sulle domande risarcitorie, ritenendo che le stesse seguissero la stessa sorte dell'opposizione agli atti esecutivi e non dovessero, quindi, essere esaminate nel merito, stante la tardività del rimedio esperito, che assorbiva ogni valutazione al riguardo.
A tale qualificazione della domanda ex art. 617 cod. proc. civ. segue il regime dell'inammissibilità dell'appello per essere la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 618 cod. proc. civ. non impugnabile e ricorribile solo per cassazione.
Ciò anche con riguardo alle domande risarcitorie proposte dall'appellante,
siccome strettamente dipendenti e consequenziali al rimedio di cui all'art. 617
cod. proc. civ..
Infatti, il ha individuato il danno da lui asseritamente subito Pt_3
nella differenza tra le somme versate dall' al creditore istante e quelle che CP_1
7 avrebbe dovuto corrispondere al se fosse stato tenuto in Parte_6
considerazione il precedente pignoramento.
La domanda, così come proposta, si manifesta intrinsecamente conseguente all'accertamento dell'illegittimità dell'ordinanza di assegnazione, in modo che, in assenza di tale accertamento, che è precluso dalla tardività del rimedio esperito, alcun danno è prospettabile a carico del avendo Pt_3
l' pagato il in base ad un'ordinanza di assegnazione valida ed CP_1 Parte_6
efficace, siccome non tempestivamente opposta con il rimedio di cui all'art. 617
cod. proc. civ., e in adempimento di un dovere impostogli ex lege. Né, peraltro, è
poi concretamente prospettabile un danno risarcibile in favore del Pt_3
poiché quest'ultimo avrebbe potuto evitarlo usando l'ordinaria diligenza (art. 1227 comma 2, cod. civ.) senza poter pretendere dall' una diligenza CP_1
maggiore della propria.
Ne consegue che l'appello va dichiarato inammissibile.
Tenuto conto del fatto che la dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ. resa dall era inesatta, si ravvisano i presupposti per la compensazione delle CP_1
spese del grado come, peraltro, già disposto dal primo giudice senza motivi di censura sul punto.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_4
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del co. 1
bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_4
dell' e di con Controparte_1 Controparte_5
8 atto notificato in data 15.2.2023 e in data 2.3.2023 avverso la sentenza n. 2684/2022
del Tribunale di Firenze, pubblicata il 28.9.2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_5
2) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
3) compensa le spese del grado;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_4
quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 7.11.2025.
L'Estensore
IA MI
La Presidente
IE LO
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
9
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 357/2023 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 2684/2022 del Tribunale di Firenze, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Brini ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sesto Fiorentino (FI), via Giusti,
n° 19; APPELLANTE
E
in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Silvano Imbriaci e dall'avv. Marco Fallaci ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
distrettuale dell'Istituto in Firenze, viale Belfiore;
APPELLATA
All'udienza del 3.6.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
1 Part
< Pt_3
motivi esposti nel presente atto, la responsabilità dell' Controparte_2
convenuto per il danno patito e patiendo dal Sig.
[...] CP_1
e, per l'effetto, condannare l' medesimo, Parte_4 Controparte_3
alla refusione a favore dell'attore medesimo dell'importo pari ad € 33.894,00, o di quella maggiore somma che risulterà maturata, a titolo di indebite trattenute operate dall' convenuto sul trattamento pensionistico di cui Controparte_3
è titolare l'attore (n. 62797341 di gestione ex Inpdap), maggiorata di relativi interessi legali e rivalutazione monetaria, da dì del dovuto fino alla data di effettivo soddisfo;
b) accertata la responsabilità dell' per l'effetto CP_1
condannare lo stesso alla refusione a favore del Sig. CP_1 Parte_4
della somma di € 777,40, a titolo di spese sostenute per l'espletata attività di natura stragiudiziale, quale danno emergente patito dello Sig. Parte_4
in conseguenza del comportamento tenuto dal medesimo c)
[...] CP_1
condannare l' previo accertamento della relativa responsabilità e previa CP_1
dichiarata soccombenza, al pagamento in favore del Sig. di Parte_4
una somma equitativamente determinata, ex art. 96, 3° comma, c.p.c.. Con
vittoria di spese e onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio>>.
Per l <in tesi: dichiarare l'appello inammissibile e rigettarlo in toto;
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 357/2023 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 2684/2022 del Tribunale di Firenze, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Brini ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sesto Fiorentino (FI), via Giusti,
n° 19; APPELLANTE
E
in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Silvano Imbriaci e dall'avv. Marco Fallaci ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
distrettuale dell'Istituto in Firenze, viale Belfiore;
APPELLATA
All'udienza del 3.6.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
1 Part
< Pt_3
motivi esposti nel presente atto, la responsabilità dell' Controparte_2
convenuto per il danno patito e patiendo dal Sig.
[...] CP_1
e, per l'effetto, condannare l' medesimo, Parte_4 Controparte_3
alla refusione a favore dell'attore medesimo dell'importo pari ad € 33.894,00, o di quella maggiore somma che risulterà maturata, a titolo di indebite trattenute operate dall' convenuto sul trattamento pensionistico di cui Controparte_3
è titolare l'attore (n. 62797341 di gestione ex Inpdap), maggiorata di relativi interessi legali e rivalutazione monetaria, da dì del dovuto fino alla data di effettivo soddisfo;
b) accertata la responsabilità dell' per l'effetto CP_1
condannare lo stesso alla refusione a favore del Sig. CP_1 Parte_4
della somma di € 777,40, a titolo di spese sostenute per l'espletata attività di natura stragiudiziale, quale danno emergente patito dello Sig. Parte_4
in conseguenza del comportamento tenuto dal medesimo c)
[...] CP_1
condannare l' previo accertamento della relativa responsabilità e previa CP_1
dichiarata soccombenza, al pagamento in favore del Sig. di Parte_4
una somma equitativamente determinata, ex art. 96, 3° comma, c.p.c.. Con
vittoria di spese e onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio>>.
Per l
in ipotesi: rigettare l'appello nel merito respingendo ogni capo di domanda;
in dannata ipotesi e salvo gravame: limitare il risarcimento alle sole somme che possano ritenersi riferibili al comportamento dell' , determinate CP_3
comunque ai sensi dell'art. 2056 e 1227 comma 2 cc;
in via riconvenzionale subordinata, ove la domanda attrice dovesse essere inopinatamente accolta,
anche in parte, condannare il sig. a restituire all'Istituto le Parte_4
somme che l' fosse condannato a pagare, mediante trattenuta mensile sul CP_1
trattamento pensionistico e fino a concorrenza con le stesse, con decorrenza dalla
2 cessazione delle trattenute in corso di effettuazione per i creditori e Pt_5
In ogni caso respingere la domanda di condanna dell' ex art. Parte_6 CP_3
96 comma 3 cpc>>.
I FATTI DI CAUSA
Vibanca – , pignorava Parte_7
presso l' la pensione (nei limiti di 1/5) e il t.f.r. del proprio debitore CP_1 Parte_4
che non aveva soddisfatto il credito di € 154.712,01 intimato in precetto,
[...]
derivante da un finanziamento cambiario.
L' nel rendere la prescritta dichiarazione, comunicava che il CP_1
era titolare di pensione diretta, per un importo mensile di € 3.407,39, già Pt_3
gravata da precedente pignoramento a favore di , per il quale era CP_4
operata la trattenuta di 1/5 dal novembre 2012.
Con ordinanza del 9.1.2013 il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di
Firenze assegnava a la pensione di nei limiti di un Pt_5 Parte_4
quinto sino alla concorrenza di € 105.953,34 a decorrere dalla cessazione dei pagamenti dovuti per i precedenti pignoramenti.
Il 12.10.2016 a sua volta, pignorava presso l' la Controparte_5 CP_1
pensione del che non aveva pagato il credito di € 35.462,20 intimato in Pt_3
precetto.
L' rendeva la dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ., comunicando CP_1
che il era titolare di pensione diretta per un importo mensile di € Pt_3
3.363,61, facendo presente che: <su detta pensione non risultano pignoramenti,
cessioni o altri sequestri in atto e che l' provvederà alla trattenuta del quinto in CP_3
via cautelativa, sulla residua parte, dedotto il limite impignorabile introdotto dal d.l. n.
82 del 27 giugno 2015, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, con decorrenza Febbraio
2017 per un importo di euro 538,00 mensili>>.
3 Il giudice dell'esecuzione di Firenze con ordinanza in data 11.1.2017
assegnava a <un quinto del credito di verso Controparte_5 Parte_4
l' per pensione, fino alla concorrenza di euro 38.750,60>>, ordinando all' di CP_1 CP_1
pagare in favore del 1/5 della residua parte di quanto dovuto al Parte_6
debitore a titolo di pensione a decorrere dal mese successivo alla notificazione del pignoramento, fatto salvo il minimo garantito per legge.
adiva il Tribunale di Reggio Calabria lamentando che Parte_4
l' aveva reso una dichiarazione non veritiera circa l'assenza di precedenti CP_1
pignoramenti nell'ambito dell'esecuzione presso terzi iniziata dal Parte_6
con conseguente illegittimità della trattenuta mensile di € 1.076 operata dall CP_1
in suo favore in quanto eccedente i limiti di pignorabilità della pensione previsti dalla legge di cui chiedeva che fosse ordinata la cessazione dei pagamenti.
Chiedeva inoltre che, accertatane la responsabilità, l' fosse condannato a CP_1
rifondergli la somma di € 5.918,00 quale importo indebitamente trattenuto sulla pensione, oltre all'importo di € 777,40 per spese legali stragiudiziali.
Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 26.2.2019, qualificata la domanda come opposizione esecutiva, accoglieva l'eccezione sollevata dall' CP_1
e dichiarava l'incompetenza del giudice adito in favore del giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Firenze, dinanzi al quale rimetteva le parti,
compensando le spese.
Riassunto il giudizio, il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di
Firenze, con ordinanza del 30.6.2020, rigettava l'istanza di sospensione dell'ordinanza di assegnazione opposta e assegnava i termini per l'introduzione del giudizio di merito, compensando le spese del cautelare.
Introdotto il giudizio di merito, il Tribunale di Firenze, con sentenza n.
2684/2022, pubblicata il 28.9.2022, osservava che: <a prescindere da ogni
considerazione nel merito, anche sull'assunto danno patito dal debitore, deve
4 preliminarmente rilevarsi che l'ordinanza di assegnazione del credito, pronunciata dal
giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., è un provvedimento giurisdizionale
che, seppur non suscettibile di passare in giudicato, ha la forza e l'efficacia di tutti i
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e quindi ha efficacia esecutiva sino a quando non
venga rimosso dal mondo giuridico attraverso la sua impugnazione nelle forme e nei
termini previsti dalla legge>>. Di conseguenza riteneva che: <pacificamente, le
contestazioni avverso l'ordinanza di assegnazione si propongono con il rimedio di cui
all'art. 617 cpc e, cioè, con l'opposizione agli atti esecutivi, entro 20 giorni dalla
pronuncia dell'ordinanza stessa o, eventualmente, dalla conoscenza che le parti ne
abbiano avuto>> rimarcando che: <in mancanza di opposizione l'ordinanza di
assegnazione è irretrattabile>>. Reputava, quindi, che irritualmente il Pt_3
aveva introdotto un giudizio ordinario dinanzi al giudice del lavoro di Reggio
Calabria, rispetto al quale non poteva ravvisarsi alcuna competenza funzionale come giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, tardivamente rispetto ai termini previsti: <infatti l'ordinanza di assegnazione risale al gennaio 2017 è stata sicuramente
conosciuta dal debitore da giugno 2017 e dal terzo pignorato ancora prima, e non è CP_1
stata oggetto di opposizione sino all'aprile 2018>> e, per tali ragioni, così statuiva:
<respinge l'opposizione proposta da e, ricorrendo giustificati motivi, Parte_4
compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio>>.
Con citazione notificata in data 15.2.2023 quanto all' e il 2.3.2023 CP_1
quanto al proponeva appello per un unico Parte_6 Parte_4
articolato motivo, con il quale censurava la sentenza impugnata per avere respinto l'opposizione proposta, omettendo di pronunciarsi sulle domande risarcitorie pur avendo accertato che l' in esito al pignoramento promosso CP_1
dal aveva reso una dichiarazione non veritiera ed erronea. Illustrava Parte_6
che il quid pluris illegittimamente trattenuto sulla pensione dava luogo ad un danno ingiusto a lui causato dall' che doveva essergli risarcito: <anche a CP_1
5 voler prescindere da una mancata tempestiva opposizione ex art. 615 e/o 617 c.p.c. da
parte del sig. avendo egli subito una trattenuta mensile di € 1.076,00 Parte_4
sulla pensione, pari al doppio rispetto ai limiti di legge di 1/5 da applicarsi sul residuo del trattamento pensionistico, detratto il minimo garantito per legge.
Dettagliava l'ammontare delle somme illegittimamente trattenute concludeva come in epigrafe per la condanna dell' alla rifusione della somma di € CP_1
33.894, o diversa somma, a titolo di indebite trattenute operate sulla sua pensione,
oltre interessi e rivalutazione monetaria ed oltre alle spese per l'attività
stragiudiziale (€ 777,40) e a quelle processuali del doppio grado, con la condanna dell' al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.. CP_1
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità dell'appello e CP_1
contestando, in subordine, il danno ex art. 1227 cod. civ., in quanto auto –
provocato dallo stesso (che si era disinteressato del pignoramento Pt_3
promosso dal e non poteva pretendere dall' una diligenza Parte_6 CP_1
maggiore della propria) e comunque insussistente, posto che le somme contestate erano state destinate all'estinzione del credito del ei confronti dello Parte_6
stesso In ogni caso non era dovuta la rivalutazione monetaria, Pt_3
trattandosi di debito di valuta.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 3.6.2025, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni,
come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vi è da dichiarare la contumacia di già Controparte_5
contumace in primo grado, il quale non si è costituito nonostante la rituale
6 notificazione dell'appello, eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. il giorno
2.3.2023 per l'udienza del 15.6.2023 (v. a/r in atti e certificato di residenza).
L'appello non può essere accolto.
Il Tribunale di Reggio Calabria, nel dichiarare la propria incompetenza, ha affermato che l'azione proposta dal era qualificarsi come opposizione Pt_3
esecutiva e, sulla base di ciò, ha rimesso le parti dinanzi al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Firenze.
Il Tribunale di Firenze, dinanzi al quale la causa è stata riassunta, ha, a sua volta qualificato l'azione proposta dal come opposizione agli atti Pt_3
esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., della quale è stata rilevata la tardività siccome proposta oltre il termine di venti giorni previsto a pena di decadenza dalla citata disposizione normativa e dopo che l'ordinanza di assegnazione del credito aveva avuto esecuzione.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il primo giudice si è
pronunciato anche sulle domande risarcitorie, ritenendo che le stesse seguissero la stessa sorte dell'opposizione agli atti esecutivi e non dovessero, quindi, essere esaminate nel merito, stante la tardività del rimedio esperito, che assorbiva ogni valutazione al riguardo.
A tale qualificazione della domanda ex art. 617 cod. proc. civ. segue il regime dell'inammissibilità dell'appello per essere la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 618 cod. proc. civ. non impugnabile e ricorribile solo per cassazione.
Ciò anche con riguardo alle domande risarcitorie proposte dall'appellante,
siccome strettamente dipendenti e consequenziali al rimedio di cui all'art. 617
cod. proc. civ..
Infatti, il ha individuato il danno da lui asseritamente subito Pt_3
nella differenza tra le somme versate dall' al creditore istante e quelle che CP_1
7 avrebbe dovuto corrispondere al se fosse stato tenuto in Parte_6
considerazione il precedente pignoramento.
La domanda, così come proposta, si manifesta intrinsecamente conseguente all'accertamento dell'illegittimità dell'ordinanza di assegnazione, in modo che, in assenza di tale accertamento, che è precluso dalla tardività del rimedio esperito, alcun danno è prospettabile a carico del avendo Pt_3
l' pagato il in base ad un'ordinanza di assegnazione valida ed CP_1 Parte_6
efficace, siccome non tempestivamente opposta con il rimedio di cui all'art. 617
cod. proc. civ., e in adempimento di un dovere impostogli ex lege. Né, peraltro, è
poi concretamente prospettabile un danno risarcibile in favore del Pt_3
poiché quest'ultimo avrebbe potuto evitarlo usando l'ordinaria diligenza (art. 1227 comma 2, cod. civ.) senza poter pretendere dall' una diligenza CP_1
maggiore della propria.
Ne consegue che l'appello va dichiarato inammissibile.
Tenuto conto del fatto che la dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ. resa dall era inesatta, si ravvisano i presupposti per la compensazione delle CP_1
spese del grado come, peraltro, già disposto dal primo giudice senza motivi di censura sul punto.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_4
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del co. 1
bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_4
dell' e di con Controparte_1 Controparte_5
8 atto notificato in data 15.2.2023 e in data 2.3.2023 avverso la sentenza n. 2684/2022
del Tribunale di Firenze, pubblicata il 28.9.2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_5
2) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
3) compensa le spese del grado;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_4
quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 7.11.2025.
L'Estensore
IA MI
La Presidente
IE LO
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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