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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/10/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
II SEZIONE CIVILE – SEZIONE LAVORO
Verbale di udienza
Successivamente, il 29 ottobre '25, all'ora di rito è comparso per parte ricorrente l'avvocato
AL TO, che conclude come da ricorso introduttivo e nota conclusiva e osserva di aver messo, nelle note conclusive, la misura della retribuzione al lordo della ritenute fiscali (non previdenziali dato che i contributi risultano versati). Nessuno è comparso per la parte resistente rimasta contumace.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, dà lettura di sentenza contestualmente motivata che allega a verbale.
IL G.L.
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa di lavoro R.G. nr. 1529/2024 promossa da
, con l'avv. AL TO Parte_1 ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace Tribunale di Treviso
IN PUNTO: Risarcimento danni
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
Nel merito e in via principale: a) Per i motivi esposti in atti, accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra alla Parte_1 corresponsione di una retribuzione per l'attività da ella svolta presso la ditta individuale Il Tocco Giusto di LI di Facchin LI nel periodo ricompreso tra il 30.10.2019 ed il 29.01.2020 e, per l'effetto, condannare il Sig. , in qualità di titolare e firmatario della medesima predetta CP_1 ditta individuale, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo lordo pari ad € 3.186,20, ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria maturandi dalle singole scadenze di pagamento al saldo effettivo. b) Per i motivi esposti in atti, condannare il Sig. , in qualità di titolare e firmatario della CP_1 ditta individuale Il Tocco Giusto di LI di Facchin LI, al risarcimento di tutti i danni dallo stesso cagionati alla Sig.ra nella conduzione del rapporto di tirocinio con quest'ultima Parte_1 intercorso, da quantificare in misura pari alla somma di € 5.610,03, ovvero in quella diversa che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene alla nostra attenzione la riqualificazione che l'Ispettorato di Treviso ha Controparte_2 operato - quale ordinario contratto di lavoro - del tirocinio professionale che l'odierna ricorrente ha svolto per la ditta odierna resistente tra il 30.10.2019 e il 29.01.2020.
Riqualificazione indotta dal “mancato rispetto delle prescrizioni normative dettate in materia di salute
e sicurezza sul luogo di lavoro (nella specie, l'omessa redazione del D.V.R. in violazione degli art.li
17, lett. a, e 28 del D.Lgs N. 81/2008, che, come noto, configura anche un'ipotesi di reato ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del predetto testo normativo) ed il conseguente inadempimento realizzato anche con riferimento alle specifiche obbligazioni discendenti dal contratto di tirocinio” (v. ricorso in atti)1.
- 2 - Tribunale di Treviso
Risulta documentalmente come la decisione dell' di Treviso Controparte_3
(conversione del tirocinio in contratto di lavoro subordinato a tempo pieno) non sia mai stata oggetto di formale contestazione da parte dell'azienda destinataria della stessa, che non ha presentato alcun ricorso ex art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004, ma vi ha anzi spontaneamente ottemperato, versando i contributi previdenziali previsti per la tipologia e il carattere del “nuovo” rapporto di lavoro in tal modo andato ad instaurarsi, e determinando un mutamento dell'originario rapporto intercorso con l'odierna ricorrente.
Detta modifica - intervenuta per un preciso inadempimento agli obblighi contrattuali connessi alla stipula del contratto di tirocinio - ha comportato che al rapporto originariamente instaurato tra le parti si sia sostituito, con effetto retroattivo e in un momento in cui lo stesso contratto di tirocinio si era oramai esaurito per sua naturale scadenza, un altro rapporto a fronte del quale è subentrata la revoca CP_ della NA da parte dell
La domanda con la quale il lavoratore chieda le differenze di trattamento retributivo tra il primo e il secondo rapporto lavorativo e un ristoro per aver subito la revoca dell'indennità di disoccupazione
(compatibile con l'originario rapporto instaurato e non con il secondo), costituisce una domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale. Di guisa che il creditore, che agisce per l'accertamento dell'illegittimità della condotta del datore di lavoro e per la condanna dello stesso al pagamento del differenziale retributivo, può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, gravando invece sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
La ricorrente, che ha regolarmente svolto la prestazione durante lo svolgimento del tirocinio (doc. 4, 5
e 6), allega di non aver mai ricevuto la retribuzione spettante in base al contratto di lavoro costituitosi successivamente alle disposizioni impartite dall (doc. 7, 13 e 14). Controparte_3
Il Sig. – che pure, a seguito delle contestazioni dell'Ispettorato, ha ottemperato CP_1 all'obbligo di versamento dei contributi previdenziali (doc. 9 e 10) e ha emesso i cedolini corrispondenti alle buste-paga spettanti alla ricorrente (doc. 14) – scegliendo di rimanere contumace non ha assolto all'obbligo di dimostrare di aver correttamente eseguito il pagamento delle somme stipendiali dovute, pari all'importo netto complessivo di € 2.370,00 (e all'importo, quantificato al lordo delle ritenute fiscali, di € 3.186,20)
Si osserva sul punto che, per quanto l'assenza di prova di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto fatto valere dall'attrice (art. 2697.2 cc) non equivalga a una ficta confessio da parte del contumace, nondimeno essa evidenzia significativamente che, pur a fronte di allegazioni specifiche
(con conseguenti riscontri probatori) in merito alla fattispecie costitutiva del diritto attoreo (art. 2697.1 cc), la controparte non ha ritenuto di proporre alcuna eccezione, né comunque di opporre alcuna
- 3 - Tribunale di Treviso
difesa. Dunque tale condotta concorre ad avvalorare la fondatezza delle ragioni attoree, comunque adeguatamente provate per via documentale.
L'odierna ricorrente ha subito un ulteriore danno a causa della sopravvenuta conversione del rapporto di tirocinio, dal momento che a fronte dell'intervenuta riqualificazione del rapporto ad opera CP_ dell , ella ha dovuto rimborsare all le somme indebitamente Controparte_3 percepite a titolo di NA, pari a complessivi € 5.610,03.
Ne consegue che la ditta odierna convenuta, oltre a dover versare in favore della ricorrente l'importo complessivo, quantificato al lordo delle ritenute fiscali, pari ad € 3.186,20=, deve anche versare alla CP_ CP_ ricorrente la differenza tra la somma di € 5.610,03 (prima percepita dall e poi all restituita),
e le differenze retributive nette stipendiali (€ 5.610,03= - € 2.370,00=), e dunque l'ulteriore somma di euro 3.240,03=. Su detta somma, poiché nel caso di specie l'obbligazione ha ad oggetto il risarcimento del danno (debito di valore), si ammette il cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria.
Viene quindi accolto, in linea con la giurisprudenza prevalente, il c.d. metodo del cumulo congiunto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
a) accerta e dichiara il diritto della Sig.ra alla corresponsione di una retribuzione per Parte_1
l'attività da ella svolta presso la ditta individuale Il Tocco Giusto di LI di Facchin LI nel periodo ricompreso tra il 30.10.2019 ed il 29.01.2020 e, per l'effetto, condanna il Sig. CP_1
, in qualità di titolare e firmatario della medesima predetta ditta individuale, al pagamento
[...] in favore della ricorrente dell'importo complessivo, quantificato al lordo delle ritenute fiscali, pari ad € 3.186,20=, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturandi dalle singole scadenze di pagamento al saldo effettivo;
b) condanna altresì il Sig. , in qualità di titolare e firmatario della ditta individuale Il CP_1
Tocco Giusto di LI di Facchin LI, al rimborso, in favore della signora , per i titoli di Pt_1 cui al ricorso, della somma di € 3.240,03=, oltre interessi e rivalutazione;
c) condanna , in qualità di titolare e firmatario della ditta individuale Il Tocco Giusto CP_1 di LI di Facchin LI, a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento, liquidate in euro 4.700,00= per compensi professionali, oltre accessori di legge, e in euro 25,20 per anticipazioni.
Treviso, 29/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 4 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 nel provvedimento assunto dall' a definizione dell'istanza di accesso agli atti Controparte_3 ad esso rivolta dalla ricorrente (doc. 12), viene testualmente rappresentato che:
• “Dai successivi accertamenti è emerso che tra la Parte_2 di Treviso, quale Ente promotore e la ditta “Il Tocco Giusto di LI di ”, quale soggetto CP_1 ospitante, nel periodo compreso tra il 30.10.2019 e il 29.01.2020 è stato stipulato e sottoscritto un progetto formativo per l'impiego, con figura professionale di riferimento quale addetta alle funzioni di segreteria, per la tirocinante , nata a [...] il [...]. In calce a detto Parte_1 progetto formativo e relativa Convenzione di tirocinio era stato dichiarato che l' era in regola Pt_3 con la normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e con la normativa di cui alla Legge n. 68/1999”;
• “In virtù di quanto sopra esposto e in considerazione delle errate indicazioni riportate in calce ai predetti Atti Formativi e relative alla normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008, che ne rendono “nulle” dette scritture, si ritiene che il rapporto di tirocinio per , per il periodo compreso tra il Parte_1 30.10.2019 e il 29.01.2020, sia disconosciuto e ricondotto ad un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno”.
II SEZIONE CIVILE – SEZIONE LAVORO
Verbale di udienza
Successivamente, il 29 ottobre '25, all'ora di rito è comparso per parte ricorrente l'avvocato
AL TO, che conclude come da ricorso introduttivo e nota conclusiva e osserva di aver messo, nelle note conclusive, la misura della retribuzione al lordo della ritenute fiscali (non previdenziali dato che i contributi risultano versati). Nessuno è comparso per la parte resistente rimasta contumace.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, dà lettura di sentenza contestualmente motivata che allega a verbale.
IL G.L.
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa di lavoro R.G. nr. 1529/2024 promossa da
, con l'avv. AL TO Parte_1 ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace Tribunale di Treviso
IN PUNTO: Risarcimento danni
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
Nel merito e in via principale: a) Per i motivi esposti in atti, accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra alla Parte_1 corresponsione di una retribuzione per l'attività da ella svolta presso la ditta individuale Il Tocco Giusto di LI di Facchin LI nel periodo ricompreso tra il 30.10.2019 ed il 29.01.2020 e, per l'effetto, condannare il Sig. , in qualità di titolare e firmatario della medesima predetta CP_1 ditta individuale, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo lordo pari ad € 3.186,20, ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria maturandi dalle singole scadenze di pagamento al saldo effettivo. b) Per i motivi esposti in atti, condannare il Sig. , in qualità di titolare e firmatario della CP_1 ditta individuale Il Tocco Giusto di LI di Facchin LI, al risarcimento di tutti i danni dallo stesso cagionati alla Sig.ra nella conduzione del rapporto di tirocinio con quest'ultima Parte_1 intercorso, da quantificare in misura pari alla somma di € 5.610,03, ovvero in quella diversa che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene alla nostra attenzione la riqualificazione che l'Ispettorato di Treviso ha Controparte_2 operato - quale ordinario contratto di lavoro - del tirocinio professionale che l'odierna ricorrente ha svolto per la ditta odierna resistente tra il 30.10.2019 e il 29.01.2020.
Riqualificazione indotta dal “mancato rispetto delle prescrizioni normative dettate in materia di salute
e sicurezza sul luogo di lavoro (nella specie, l'omessa redazione del D.V.R. in violazione degli art.li
17, lett. a, e 28 del D.Lgs N. 81/2008, che, come noto, configura anche un'ipotesi di reato ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del predetto testo normativo) ed il conseguente inadempimento realizzato anche con riferimento alle specifiche obbligazioni discendenti dal contratto di tirocinio” (v. ricorso in atti)1.
- 2 - Tribunale di Treviso
Risulta documentalmente come la decisione dell' di Treviso Controparte_3
(conversione del tirocinio in contratto di lavoro subordinato a tempo pieno) non sia mai stata oggetto di formale contestazione da parte dell'azienda destinataria della stessa, che non ha presentato alcun ricorso ex art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004, ma vi ha anzi spontaneamente ottemperato, versando i contributi previdenziali previsti per la tipologia e il carattere del “nuovo” rapporto di lavoro in tal modo andato ad instaurarsi, e determinando un mutamento dell'originario rapporto intercorso con l'odierna ricorrente.
Detta modifica - intervenuta per un preciso inadempimento agli obblighi contrattuali connessi alla stipula del contratto di tirocinio - ha comportato che al rapporto originariamente instaurato tra le parti si sia sostituito, con effetto retroattivo e in un momento in cui lo stesso contratto di tirocinio si era oramai esaurito per sua naturale scadenza, un altro rapporto a fronte del quale è subentrata la revoca CP_ della NA da parte dell
La domanda con la quale il lavoratore chieda le differenze di trattamento retributivo tra il primo e il secondo rapporto lavorativo e un ristoro per aver subito la revoca dell'indennità di disoccupazione
(compatibile con l'originario rapporto instaurato e non con il secondo), costituisce una domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale. Di guisa che il creditore, che agisce per l'accertamento dell'illegittimità della condotta del datore di lavoro e per la condanna dello stesso al pagamento del differenziale retributivo, può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, gravando invece sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
La ricorrente, che ha regolarmente svolto la prestazione durante lo svolgimento del tirocinio (doc. 4, 5
e 6), allega di non aver mai ricevuto la retribuzione spettante in base al contratto di lavoro costituitosi successivamente alle disposizioni impartite dall (doc. 7, 13 e 14). Controparte_3
Il Sig. – che pure, a seguito delle contestazioni dell'Ispettorato, ha ottemperato CP_1 all'obbligo di versamento dei contributi previdenziali (doc. 9 e 10) e ha emesso i cedolini corrispondenti alle buste-paga spettanti alla ricorrente (doc. 14) – scegliendo di rimanere contumace non ha assolto all'obbligo di dimostrare di aver correttamente eseguito il pagamento delle somme stipendiali dovute, pari all'importo netto complessivo di € 2.370,00 (e all'importo, quantificato al lordo delle ritenute fiscali, di € 3.186,20)
Si osserva sul punto che, per quanto l'assenza di prova di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto fatto valere dall'attrice (art. 2697.2 cc) non equivalga a una ficta confessio da parte del contumace, nondimeno essa evidenzia significativamente che, pur a fronte di allegazioni specifiche
(con conseguenti riscontri probatori) in merito alla fattispecie costitutiva del diritto attoreo (art. 2697.1 cc), la controparte non ha ritenuto di proporre alcuna eccezione, né comunque di opporre alcuna
- 3 - Tribunale di Treviso
difesa. Dunque tale condotta concorre ad avvalorare la fondatezza delle ragioni attoree, comunque adeguatamente provate per via documentale.
L'odierna ricorrente ha subito un ulteriore danno a causa della sopravvenuta conversione del rapporto di tirocinio, dal momento che a fronte dell'intervenuta riqualificazione del rapporto ad opera CP_ dell , ella ha dovuto rimborsare all le somme indebitamente Controparte_3 percepite a titolo di NA, pari a complessivi € 5.610,03.
Ne consegue che la ditta odierna convenuta, oltre a dover versare in favore della ricorrente l'importo complessivo, quantificato al lordo delle ritenute fiscali, pari ad € 3.186,20=, deve anche versare alla CP_ CP_ ricorrente la differenza tra la somma di € 5.610,03 (prima percepita dall e poi all restituita),
e le differenze retributive nette stipendiali (€ 5.610,03= - € 2.370,00=), e dunque l'ulteriore somma di euro 3.240,03=. Su detta somma, poiché nel caso di specie l'obbligazione ha ad oggetto il risarcimento del danno (debito di valore), si ammette il cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria.
Viene quindi accolto, in linea con la giurisprudenza prevalente, il c.d. metodo del cumulo congiunto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
a) accerta e dichiara il diritto della Sig.ra alla corresponsione di una retribuzione per Parte_1
l'attività da ella svolta presso la ditta individuale Il Tocco Giusto di LI di Facchin LI nel periodo ricompreso tra il 30.10.2019 ed il 29.01.2020 e, per l'effetto, condanna il Sig. CP_1
, in qualità di titolare e firmatario della medesima predetta ditta individuale, al pagamento
[...] in favore della ricorrente dell'importo complessivo, quantificato al lordo delle ritenute fiscali, pari ad € 3.186,20=, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturandi dalle singole scadenze di pagamento al saldo effettivo;
b) condanna altresì il Sig. , in qualità di titolare e firmatario della ditta individuale Il CP_1
Tocco Giusto di LI di Facchin LI, al rimborso, in favore della signora , per i titoli di Pt_1 cui al ricorso, della somma di € 3.240,03=, oltre interessi e rivalutazione;
c) condanna , in qualità di titolare e firmatario della ditta individuale Il Tocco Giusto CP_1 di LI di Facchin LI, a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento, liquidate in euro 4.700,00= per compensi professionali, oltre accessori di legge, e in euro 25,20 per anticipazioni.
Treviso, 29/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 4 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 nel provvedimento assunto dall' a definizione dell'istanza di accesso agli atti Controparte_3 ad esso rivolta dalla ricorrente (doc. 12), viene testualmente rappresentato che:
• “Dai successivi accertamenti è emerso che tra la Parte_2 di Treviso, quale Ente promotore e la ditta “Il Tocco Giusto di LI di ”, quale soggetto CP_1 ospitante, nel periodo compreso tra il 30.10.2019 e il 29.01.2020 è stato stipulato e sottoscritto un progetto formativo per l'impiego, con figura professionale di riferimento quale addetta alle funzioni di segreteria, per la tirocinante , nata a [...] il [...]. In calce a detto Parte_1 progetto formativo e relativa Convenzione di tirocinio era stato dichiarato che l' era in regola Pt_3 con la normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e con la normativa di cui alla Legge n. 68/1999”;
• “In virtù di quanto sopra esposto e in considerazione delle errate indicazioni riportate in calce ai predetti Atti Formativi e relative alla normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008, che ne rendono “nulle” dette scritture, si ritiene che il rapporto di tirocinio per , per il periodo compreso tra il Parte_1 30.10.2019 e il 29.01.2020, sia disconosciuto e ricondotto ad un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno”.