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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/11/2024, n. 5882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5882 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3061/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3061/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Elena Maria Montanaro e dell'avv. Alasia Controparte_1
Alessandro, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Lucà Sandra, in virtù di procura speciale in Controparte_2 atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da note scritte depositate rispettivamente in data 23.10.2024 e in data 15.10.2024):
“Dato atto del consenso dei coniugi, dichiarare la separazione personale degli stessi, autorizzandoli a vivere separati;
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a Bangkok (Thailandia) in data 29.12.2006, trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Chieri al n. 12 P 2S C anno 2007, con la precisazione che la richiesta di divorzio sarà procedibile solo dopo decorso il termine di cui all'art.3 n. 2 lett. B legge 898/70 alle seguenti
CONDIZIONI CONGIUNTE
pagina 1 di 3 -Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Per_1 residenza anagrafica presso il padre, in Riva presso Chieri (TO), via G. Di Vittorio n. 4;
-La madre sarà libera di tenere con sè il figlio secondo gli accordi con il medesimo, stante l'età Per_1
(16 anni) ormai raggiunta dal minore, relativamente sia alle visite ordinarie, sia alle vacanze e alle festività;
-La madre contribuirà al mantenimento ordinario del figlio nella misura di € 100,00,00 mensili da versarsi al padre entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
le spese straordinarie saranno a carico della madre nella misura del 40% e del padre nella misura del
60%; in merito a tali spese, relativamente alla loro natura, concertazione e rimborso, si fa espresso richiamo al Protocollo d'intesa siglato tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino del 15/3/2016; l'A.U. verrà percepito nella misura del 100% dal padre;
-In merito al proprio mantenimento, i coniugi, allo stato, nulla richiedono reciprocamente a tale titolo, ritenendosi reciprocamente autonomi e, avendo già provveduto a risolvere le pregresse questioni economiche, dichiarano di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente per qualsiasi ragione, titolo o causa”.
Per il P.M.: nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Controparte_1 Controparte_2
Bangkok in data 29.12.2006, matrimonio trascritto in Italia.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 20.03.2008. Per_1
Con ricorso depositato il 20/02/2024 chiedeva a questo Tribunale di Controparte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi e, una volta decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio. Instava, inoltre, per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Con memoria difensiva depositata il 20.9.2024, si costituiva in giudizio
[...]
dando atto di aver raggiunto, nelle more dell'udienza, un accordo sulle condizioni di CP_2 separazione e divorzio, in particolare sul regime di affidamento del figlio minore , sul Per_1 mantenimento ordinario e straordinario del medesimo e sulla regolamentazione delle visite.
Con decreto del 5.10.2024, il Giudice Relatore disponeva la sostituzione dell'udienza ex art. 473bis 21 cpc con il deposito telematico di note scritte, assegnando alle parti termine perentorio fino al
23.10.2024 per il deposito delle stesse.
Le parti, nel termine perentorio loro assegnato, precisavano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe riportate ed il Giudice Relatore, autorizzate le parti a vivere separate, disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
**
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le prospettazioni difensive delle parti, il comportamento processuale delle stesse e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 c.c.
pagina 2 di 3 Il Collegio ritiene, per il resto, di provvedere in conformità all'accordo delle parti, apparendo rispondente al principio della bigenitorialità e nulla ostandovi in fatto ed in diritto.
Atteso che le parti, con le note di udienza depositate telematicamente, hanno chiesto altresì la pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. CP_2
DISPONE che il figlio minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso il padre, in Riva presso Chieri (TO), via G. Di
Vittorio n. 4;
DISPONE che la madre sia libera di tenere con sè il figlio secondo gli accordi con il medesimo, Per_1 stante l'età (16 anni) ormai raggiunta dal minore, relativamente sia alle visite ordinarie, sia alle vacanze e alle festività;
DISPONE che la madre contribuisca al mantenimento ordinario del figlio nella misura di € 100 mensili da versarsi al padre entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
le spese straordinarie saranno a carico della madre nella misura del 40% e del padre nella misura del
60%, dando atto che le parti concordano, in merito a tali spese, relativamente alla loro natura, concertazione e rimborso, di fare espresso richiamo al Protocollo d'intesa siglato tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino del 15/3/2016; l'A.U. verrà percepito nella misura del 100% dal padre;
DÀ ATTO che, in merito al proprio mantenimento, i coniugi, allo stato, dichiarano di non richiedere nulla reciprocamente a tale titolo, ritenendosi reciprocamente autonomi e, avendo già provveduto a risolvere le pregresse questioni economiche, dichiarano di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente per qualsiasi ragione, titolo o causa;
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 15.11.2024
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3061/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Elena Maria Montanaro e dell'avv. Alasia Controparte_1
Alessandro, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Lucà Sandra, in virtù di procura speciale in Controparte_2 atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da note scritte depositate rispettivamente in data 23.10.2024 e in data 15.10.2024):
“Dato atto del consenso dei coniugi, dichiarare la separazione personale degli stessi, autorizzandoli a vivere separati;
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a Bangkok (Thailandia) in data 29.12.2006, trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Chieri al n. 12 P 2S C anno 2007, con la precisazione che la richiesta di divorzio sarà procedibile solo dopo decorso il termine di cui all'art.3 n. 2 lett. B legge 898/70 alle seguenti
CONDIZIONI CONGIUNTE
pagina 1 di 3 -Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Per_1 residenza anagrafica presso il padre, in Riva presso Chieri (TO), via G. Di Vittorio n. 4;
-La madre sarà libera di tenere con sè il figlio secondo gli accordi con il medesimo, stante l'età Per_1
(16 anni) ormai raggiunta dal minore, relativamente sia alle visite ordinarie, sia alle vacanze e alle festività;
-La madre contribuirà al mantenimento ordinario del figlio nella misura di € 100,00,00 mensili da versarsi al padre entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
le spese straordinarie saranno a carico della madre nella misura del 40% e del padre nella misura del
60%; in merito a tali spese, relativamente alla loro natura, concertazione e rimborso, si fa espresso richiamo al Protocollo d'intesa siglato tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino del 15/3/2016; l'A.U. verrà percepito nella misura del 100% dal padre;
-In merito al proprio mantenimento, i coniugi, allo stato, nulla richiedono reciprocamente a tale titolo, ritenendosi reciprocamente autonomi e, avendo già provveduto a risolvere le pregresse questioni economiche, dichiarano di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente per qualsiasi ragione, titolo o causa”.
Per il P.M.: nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Controparte_1 Controparte_2
Bangkok in data 29.12.2006, matrimonio trascritto in Italia.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 20.03.2008. Per_1
Con ricorso depositato il 20/02/2024 chiedeva a questo Tribunale di Controparte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi e, una volta decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio. Instava, inoltre, per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Con memoria difensiva depositata il 20.9.2024, si costituiva in giudizio
[...]
dando atto di aver raggiunto, nelle more dell'udienza, un accordo sulle condizioni di CP_2 separazione e divorzio, in particolare sul regime di affidamento del figlio minore , sul Per_1 mantenimento ordinario e straordinario del medesimo e sulla regolamentazione delle visite.
Con decreto del 5.10.2024, il Giudice Relatore disponeva la sostituzione dell'udienza ex art. 473bis 21 cpc con il deposito telematico di note scritte, assegnando alle parti termine perentorio fino al
23.10.2024 per il deposito delle stesse.
Le parti, nel termine perentorio loro assegnato, precisavano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe riportate ed il Giudice Relatore, autorizzate le parti a vivere separate, disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
**
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le prospettazioni difensive delle parti, il comportamento processuale delle stesse e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 c.c.
pagina 2 di 3 Il Collegio ritiene, per il resto, di provvedere in conformità all'accordo delle parti, apparendo rispondente al principio della bigenitorialità e nulla ostandovi in fatto ed in diritto.
Atteso che le parti, con le note di udienza depositate telematicamente, hanno chiesto altresì la pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. CP_2
DISPONE che il figlio minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso il padre, in Riva presso Chieri (TO), via G. Di
Vittorio n. 4;
DISPONE che la madre sia libera di tenere con sè il figlio secondo gli accordi con il medesimo, Per_1 stante l'età (16 anni) ormai raggiunta dal minore, relativamente sia alle visite ordinarie, sia alle vacanze e alle festività;
DISPONE che la madre contribuisca al mantenimento ordinario del figlio nella misura di € 100 mensili da versarsi al padre entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
le spese straordinarie saranno a carico della madre nella misura del 40% e del padre nella misura del
60%, dando atto che le parti concordano, in merito a tali spese, relativamente alla loro natura, concertazione e rimborso, di fare espresso richiamo al Protocollo d'intesa siglato tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino del 15/3/2016; l'A.U. verrà percepito nella misura del 100% dal padre;
DÀ ATTO che, in merito al proprio mantenimento, i coniugi, allo stato, dichiarano di non richiedere nulla reciprocamente a tale titolo, ritenendosi reciprocamente autonomi e, avendo già provveduto a risolvere le pregresse questioni economiche, dichiarano di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente per qualsiasi ragione, titolo o causa;
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 15.11.2024
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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