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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1577/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1577/2023 promossa da:
C.F. , dipendente con mansioni di autista di CP_1 C.F._1 [...]
con sede in Forlì (FC) e Controparte_2
C.F.: in qualità di legale rappresentante della CP_3 C.F._2 [...]
con sede in Controparte_2 CP_2 entrambi con il patrocinio degli avv.ti MARCO MARTINES (C.F.: e CodiceFiscale_3
PIETRO MARTINES (C.F.: C.F._4
APPELLANTI contro
PR DI RL CE , con il patrocinio dell'avv. DACCI P.IVA_1
GIAMPAOLO e LIVERINI ALESSANDRA ) C.F._5
APPELLATA
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno concluso come da atto di appello L'appellata ha concluso come da comparsa di costituzione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In fatto: nell'ambito di indagini delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, si è accertato che la ditta “ ”, che esercita anche attività di servizi di Controparte_2 espurgo pozzi neri, fogne o condutture, dalle ore 15 circa del 7/09/2017 aveva effettuato lavori di espurgo in via Braldo 6, nel Comune di presso l'abitazione di , consistenti nella CP_2 Persona_1 raccolta e trasporto di rifiuti urbani non pericolosi costituiti da fanghi delle fosse settiche (codice EER
200304) per destinarli a successivo smaltimento, per un totale di 1.070 kg., accompagnando il trasporto con il prescritto formulario d'identificazione dei rifiuti previsto ex art. 193 D. Lgs. 152/2006, ovvero con F.I.R. nr. DUA796562/17 emesso in data 7/09/2017, compilato con indicazioni formalmente incomplete ed inesatte poiché: nella casella del formulario destinata all'indicazione del produttore o pagina 1 di 5 detentore del rifiuto, non era stato indicato il cliente, ma l'impresa di autospurgo
[...]
” e non era stata rilasciata copia del formulario al vero produttore/detentore del Controparte_2 rifiuto.
In esito alle indagini veniva quindi notificato agli odierni appellanti trasgressore, e CP_1
, obbligato in solido, il processo verbale di infrazione amministrativa, n. 126/2018 del CP_3
24/08/2018, emesso dalla Regione Carabinieri Forestale “Emilia-Romagna” – Sezione di e gli CP_2 interessati si difendevano, richiamando tra l'altro la norma interpretativa che, interpolando l'art. 230, co. 5, aveva “considerato” le attività di pulizia descritte tra quelle i cui rifiuti “si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva” (art. 35 Legge 29 luglio 2021, n. 108).
Le difese non venivano accolte, e la , Controparte_4 emetteva ordinanza-ingiunzione n. 44/A/2022 prot. N. 23542 del 10/10/2022, ex art. 18 L. n. 689 del 1981 per l'importo complessivo di € 570,57 comprensivo di spese, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la presunta violazione degli artt. 193 e 188 bis, D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e D.M. 01.04.1998 nr. 145 del Ministero dell'Ambiente, punita dall'art. 258, co. 5 D. Lgs. 152/2006.
L'opposizione proposta tempestivamente dagli ingiunti veniva respinta dal Tribunale di Forlì, che confermava l'ordinanza-ingiunzione e condannava i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte resistente le spese di lite.
Avverso tale decisione hanno proposto appello autista, e , legale CP_1 CP_3 rappresentante della società, articolando sei motivi;
si è costituita la Provincia, resistendo, e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Verificata la instaurazione del contraddittorio, e disposto un rinvio chiesto dalle difese, in attesa di leggere le motivazioni di alcune sentenze già rese dalla Corte di Appello in fattispecie analoghe, la causa è stata discussa e decisa alla udienza del 10 gennaio 2025, con lettura del dispositivo.
*****
Tra i diversi motivi di appello, è assorbente il secondo, con cui gli appellanti lamentano che il
Tribunale abbia omesso di considerare la norma invocata dalla difesa opponente, ovvero l'art. 35 d.l.
31.5.2021 n. 77, che laddove, modificando in più punti l'art.230 comma 5 del Dlgsvo 152 del 2006, ha anche esplicitato l'inclusione delle fosse settiche nel sistema delle reti fognarie, ha fornito, per questo specifico aspetto, la interpretazione autentica del disposto dell'art. 230 5° comma previgente, e quindi deve ritenersi di applicazione retroattiva.
La norma, infatti, non ha innovato la disciplina, ma ha avallato una delle possibili interpretazioni dell'art. 230, co. 5 d. lgs. 152/2006 nella versione letterale preesistente, che non prevedendo esclusioni di sorta, ragionevolmente già identificava il “produttore dei rifiuti” nell'impresa di autospurgo, (come indicato nel formulario), in tutti i casi di pulizia del sistema fognario, correttamente inteso come comprensivo delle fosse settiche o biologiche.
A queste conclusioni si perviene esaminando la disciplina in materia, e in particolare l'art.230 del Dlgsvo 152 del 2006 (testo unico sull'ambiente), per cui i rifiuti derivanti dalla manutenzione di reti fognarie si considerano prodotti da chi esegue l'opera, quindi la ditta di autospurghi: in particolare la norma, nella stesura vigente all'epoca dei fatti recitava: “I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.
I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell'articolo dell'art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia
pagina 2 di 5 manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.”
L'art.35 del D.L. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. 108 del 29 luglio 2021, n. 108, ha provveduto a sostituire il testo letterale del comma 5 dell'art.230 con il seguente: "
5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma
5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298”.
Come ha scritto in precedenti decisioni questa Corte, (vedi tra le altre le sentenze 1571 del 2023 e 2247 del 2024) dalla cui estesa ed analitica motivazione si attinge largamente, già il testo dell'art. 230 5° comma vigente ratione temporis consentiva tale interpretazione, laddove faceva riferimento ai rifiuti della pulizia di reti fognarie «di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati», perché la definizione di rete fognaria contenuta all'art.74 1° comma lett.dd "rete fognaria": è estensiva, facendo generalissimo riferimento a “un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane”.
Le fosse settiche e imhoff sono invero manufatti interni ad una rete fognaria asservita a edifici non pubblici, posti a valle di condotte affluenti e a monte di condotte effluenti nella fognatura comunale o in corpi superficiali;
costituiscono, quindi, una tipologia di rete fognaria mista, dinamica nella canalizzazione e statica nella raccolta.
Le fosse settiche non sono meri contenitori di residui organici che l'impresa di autospurgo preleva e smaltisce, ma si articolano in pozzi degrassatori e vasche di sedimentazione e filtraggio dei sedimenti insolubili, a loro volta collegati alla fognatura: depurando i liquami, necessitano di una pulitura periodica, che scioglie i sedimenti e le incrostazioni in modo da renderli aspirabili, non diversamente dall'opera di spurgo del filtro di un sistema di fognatura di acque reflue. In entrambi i casi la pulizia manutentiva conserva l'idoneità dell'impianto al suo scopo di drenaggio.
Poichè le fosse settiche devono essere considerate infrastrutture fognarie statiche, come tali ricomprese nel concetto utilizzato all'art.230 Dlgsvo 152 del 2006 (testo unico sull'ambiente), di “reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati”, l'art.35 del D.L. 77 del 31 maggio
2021 deve essere letta come norma di interpretazione autentica, tale essendo, secondo la giurisprudenza costituzionale (Cost. 10.2.2023 n. 18), quella che ha per oggetto una proposizione normativa polisemica suscettibile di esprimere una pluralità di precetti secondo gli ordinari criteri di interpretazione della legge, e si limita ad estrarre dal testo interpretato una delle sue varianti di senso (C. Cost. 10.3.2022 n. 61; C: Cost.
6.7.2020 n. 133) senza innovarlo, e allo scopo di comporre eventuali dubbi ermeneutici (C. Cost. 18.4.1991 n. 163 e 7.4.1988 n. 413) o di rimediare ad orientamenti della giurisprudenza divergenti dall'obiettivo di politica del diritto sotteso alla legge (ex pluribus C. Cost. 26.1.1994 n. 6; 3.12.1993 n. 424; 18.11.1993 n. 402).
pagina 3 di 5 In particolare, la Corte Costituzionale ha reiteratamente affermato (ex pluribus sent. 10.2.1993 n. 39;
13.11.1992 n. 440; 17.11.1992 nn. 454 e 455; 31.7.1990 n. 380) che deve qualificarsi interpretativa la legge avente lo scopo obiettivo di individuare il senso di norme preesistenti, escludendone o enucleandone uno dei contenuti ragionevolmente riconducibili al suo testo, in modo da cristallizzarne uno specifico valore semantico.
È inconferente, invece, l'eventuale definizione che la legge si attribuisca (C. Cost.
3.12.1994 n. 424; 23.11.1994 n. 397); non sono, perciò, ostative né la denominazione del d.l. 31.5.2021 n. 77 («Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure») né la sua testuale finalità
«di imprimere un impulso decisivo allo snellimento delle procedure amministrative» negli ambiti interessati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (reg. UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio 12.2.2021; d.l.
6.5.2021 n. 59), né l'eventuale portata innovativa dell'equiparazione alle reti fognarie dei sistemi individuali ex art. 1003 TuA e dei bagni mobili («nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili»), ciò denotando unicamente la diversità delle autonome norme contenute nell'art. 35 d.l. 31.5.2021 n. 77, che per le fosse settiche adotta, non a caso, una diversa terminologia («compresi le fosse settiche e manufatti analoghi»).
Rientrano, quindi, e fin dalla vigenza originaria della norma, nell'ambito applicativo dell'art.230 del Dlgsvo 152 del 2006 non solo convogliamenti fissi di condotte che collegano la fonte di produzione alla rete fognaria urbana e ne ricevono gli scarichi, ma tutte le reti fognarie, ossia i sistemi di drenaggio urbano formati da «condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane» (art. 741 lett. dd TuA), comprensive delle fosse settiche.
La diversità della fonte dei rifiuti ne comporta una diversa classificazione (CER 20.03.04 per i fanghi da serbatoi settici e CER 20.03.06 per tutti i rifiuti da pulizia delle fognature), ma non implica una loro diversa modalità di produzione: entrambi si formano con lo spurgo che ne consente il prelievo: finché non sono estratti dalle fosse settiche, non sono oggetti di cui disfarsi e, se non sono rifiuti, il cliente non può esserne il produttore, ma solo il titolare della sua fonte, ragion per cui ER s.p.a., proprietaria o gerente dei depuratori di e Cesena, ha sempre chiesto ai conferenti di indicare come produttore CP_2 dei rifiuti l'impresa di autospurgo (doc. 2 ric.).
Inoltre, in conformità a questa definizione di rifiuti la giurisprudenza esclude da tempo che il committente, pur se proprietario dell'area su cui è realizzata l'opera, sia titolare di un obbligo di garanzia del loro corretto smaltimento da parte dell'appaltatore (CP III 25.5.2011 n. 25041; CP III 28.1.2003 n. 15165), poiché il produttore dei rifiuti, normalmente, è l'appaltatore, tenuto ad eseguire le prestazioni dedotte in contratto a proprio rischio e con l'organizzazione delle risorse necessarie (CP III 16.3.2015 n. 11029).
Conclusivamente, non vi sono i presupposti per applicare la sanzione e l'ordinanza ingiunzione va revocata.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, in riforma della sentenza impugnata:
1- accoglie l'opposizione e revoca l'ordinanza ingiunzione;
2- dichiara compensate le spese processuali del doppio grado in ragione di un mezzo e condanna l'appellata al pagamento in favore degli appellanti della quota residua, liquidandole per l'intero in € 70,00 ed € 91,50 per esborsi, € 500,00 ed € 600,00 per compensi oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
pagina 4 di 5 Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 10 gennaio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1577/2023 promossa da:
C.F. , dipendente con mansioni di autista di CP_1 C.F._1 [...]
con sede in Forlì (FC) e Controparte_2
C.F.: in qualità di legale rappresentante della CP_3 C.F._2 [...]
con sede in Controparte_2 CP_2 entrambi con il patrocinio degli avv.ti MARCO MARTINES (C.F.: e CodiceFiscale_3
PIETRO MARTINES (C.F.: C.F._4
APPELLANTI contro
PR DI RL CE , con il patrocinio dell'avv. DACCI P.IVA_1
GIAMPAOLO e LIVERINI ALESSANDRA ) C.F._5
APPELLATA
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno concluso come da atto di appello L'appellata ha concluso come da comparsa di costituzione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In fatto: nell'ambito di indagini delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, si è accertato che la ditta “ ”, che esercita anche attività di servizi di Controparte_2 espurgo pozzi neri, fogne o condutture, dalle ore 15 circa del 7/09/2017 aveva effettuato lavori di espurgo in via Braldo 6, nel Comune di presso l'abitazione di , consistenti nella CP_2 Persona_1 raccolta e trasporto di rifiuti urbani non pericolosi costituiti da fanghi delle fosse settiche (codice EER
200304) per destinarli a successivo smaltimento, per un totale di 1.070 kg., accompagnando il trasporto con il prescritto formulario d'identificazione dei rifiuti previsto ex art. 193 D. Lgs. 152/2006, ovvero con F.I.R. nr. DUA796562/17 emesso in data 7/09/2017, compilato con indicazioni formalmente incomplete ed inesatte poiché: nella casella del formulario destinata all'indicazione del produttore o pagina 1 di 5 detentore del rifiuto, non era stato indicato il cliente, ma l'impresa di autospurgo
[...]
” e non era stata rilasciata copia del formulario al vero produttore/detentore del Controparte_2 rifiuto.
In esito alle indagini veniva quindi notificato agli odierni appellanti trasgressore, e CP_1
, obbligato in solido, il processo verbale di infrazione amministrativa, n. 126/2018 del CP_3
24/08/2018, emesso dalla Regione Carabinieri Forestale “Emilia-Romagna” – Sezione di e gli CP_2 interessati si difendevano, richiamando tra l'altro la norma interpretativa che, interpolando l'art. 230, co. 5, aveva “considerato” le attività di pulizia descritte tra quelle i cui rifiuti “si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva” (art. 35 Legge 29 luglio 2021, n. 108).
Le difese non venivano accolte, e la , Controparte_4 emetteva ordinanza-ingiunzione n. 44/A/2022 prot. N. 23542 del 10/10/2022, ex art. 18 L. n. 689 del 1981 per l'importo complessivo di € 570,57 comprensivo di spese, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la presunta violazione degli artt. 193 e 188 bis, D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e D.M. 01.04.1998 nr. 145 del Ministero dell'Ambiente, punita dall'art. 258, co. 5 D. Lgs. 152/2006.
L'opposizione proposta tempestivamente dagli ingiunti veniva respinta dal Tribunale di Forlì, che confermava l'ordinanza-ingiunzione e condannava i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte resistente le spese di lite.
Avverso tale decisione hanno proposto appello autista, e , legale CP_1 CP_3 rappresentante della società, articolando sei motivi;
si è costituita la Provincia, resistendo, e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Verificata la instaurazione del contraddittorio, e disposto un rinvio chiesto dalle difese, in attesa di leggere le motivazioni di alcune sentenze già rese dalla Corte di Appello in fattispecie analoghe, la causa è stata discussa e decisa alla udienza del 10 gennaio 2025, con lettura del dispositivo.
*****
Tra i diversi motivi di appello, è assorbente il secondo, con cui gli appellanti lamentano che il
Tribunale abbia omesso di considerare la norma invocata dalla difesa opponente, ovvero l'art. 35 d.l.
31.5.2021 n. 77, che laddove, modificando in più punti l'art.230 comma 5 del Dlgsvo 152 del 2006, ha anche esplicitato l'inclusione delle fosse settiche nel sistema delle reti fognarie, ha fornito, per questo specifico aspetto, la interpretazione autentica del disposto dell'art. 230 5° comma previgente, e quindi deve ritenersi di applicazione retroattiva.
La norma, infatti, non ha innovato la disciplina, ma ha avallato una delle possibili interpretazioni dell'art. 230, co. 5 d. lgs. 152/2006 nella versione letterale preesistente, che non prevedendo esclusioni di sorta, ragionevolmente già identificava il “produttore dei rifiuti” nell'impresa di autospurgo, (come indicato nel formulario), in tutti i casi di pulizia del sistema fognario, correttamente inteso come comprensivo delle fosse settiche o biologiche.
A queste conclusioni si perviene esaminando la disciplina in materia, e in particolare l'art.230 del Dlgsvo 152 del 2006 (testo unico sull'ambiente), per cui i rifiuti derivanti dalla manutenzione di reti fognarie si considerano prodotti da chi esegue l'opera, quindi la ditta di autospurghi: in particolare la norma, nella stesura vigente all'epoca dei fatti recitava: “I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.
I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell'articolo dell'art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia
pagina 2 di 5 manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.”
L'art.35 del D.L. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. 108 del 29 luglio 2021, n. 108, ha provveduto a sostituire il testo letterale del comma 5 dell'art.230 con il seguente: "
5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma
5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298”.
Come ha scritto in precedenti decisioni questa Corte, (vedi tra le altre le sentenze 1571 del 2023 e 2247 del 2024) dalla cui estesa ed analitica motivazione si attinge largamente, già il testo dell'art. 230 5° comma vigente ratione temporis consentiva tale interpretazione, laddove faceva riferimento ai rifiuti della pulizia di reti fognarie «di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati», perché la definizione di rete fognaria contenuta all'art.74 1° comma lett.dd "rete fognaria": è estensiva, facendo generalissimo riferimento a “un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane”.
Le fosse settiche e imhoff sono invero manufatti interni ad una rete fognaria asservita a edifici non pubblici, posti a valle di condotte affluenti e a monte di condotte effluenti nella fognatura comunale o in corpi superficiali;
costituiscono, quindi, una tipologia di rete fognaria mista, dinamica nella canalizzazione e statica nella raccolta.
Le fosse settiche non sono meri contenitori di residui organici che l'impresa di autospurgo preleva e smaltisce, ma si articolano in pozzi degrassatori e vasche di sedimentazione e filtraggio dei sedimenti insolubili, a loro volta collegati alla fognatura: depurando i liquami, necessitano di una pulitura periodica, che scioglie i sedimenti e le incrostazioni in modo da renderli aspirabili, non diversamente dall'opera di spurgo del filtro di un sistema di fognatura di acque reflue. In entrambi i casi la pulizia manutentiva conserva l'idoneità dell'impianto al suo scopo di drenaggio.
Poichè le fosse settiche devono essere considerate infrastrutture fognarie statiche, come tali ricomprese nel concetto utilizzato all'art.230 Dlgsvo 152 del 2006 (testo unico sull'ambiente), di “reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati”, l'art.35 del D.L. 77 del 31 maggio
2021 deve essere letta come norma di interpretazione autentica, tale essendo, secondo la giurisprudenza costituzionale (Cost. 10.2.2023 n. 18), quella che ha per oggetto una proposizione normativa polisemica suscettibile di esprimere una pluralità di precetti secondo gli ordinari criteri di interpretazione della legge, e si limita ad estrarre dal testo interpretato una delle sue varianti di senso (C. Cost. 10.3.2022 n. 61; C: Cost.
6.7.2020 n. 133) senza innovarlo, e allo scopo di comporre eventuali dubbi ermeneutici (C. Cost. 18.4.1991 n. 163 e 7.4.1988 n. 413) o di rimediare ad orientamenti della giurisprudenza divergenti dall'obiettivo di politica del diritto sotteso alla legge (ex pluribus C. Cost. 26.1.1994 n. 6; 3.12.1993 n. 424; 18.11.1993 n. 402).
pagina 3 di 5 In particolare, la Corte Costituzionale ha reiteratamente affermato (ex pluribus sent. 10.2.1993 n. 39;
13.11.1992 n. 440; 17.11.1992 nn. 454 e 455; 31.7.1990 n. 380) che deve qualificarsi interpretativa la legge avente lo scopo obiettivo di individuare il senso di norme preesistenti, escludendone o enucleandone uno dei contenuti ragionevolmente riconducibili al suo testo, in modo da cristallizzarne uno specifico valore semantico.
È inconferente, invece, l'eventuale definizione che la legge si attribuisca (C. Cost.
3.12.1994 n. 424; 23.11.1994 n. 397); non sono, perciò, ostative né la denominazione del d.l. 31.5.2021 n. 77 («Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure») né la sua testuale finalità
«di imprimere un impulso decisivo allo snellimento delle procedure amministrative» negli ambiti interessati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (reg. UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio 12.2.2021; d.l.
6.5.2021 n. 59), né l'eventuale portata innovativa dell'equiparazione alle reti fognarie dei sistemi individuali ex art. 1003 TuA e dei bagni mobili («nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili»), ciò denotando unicamente la diversità delle autonome norme contenute nell'art. 35 d.l. 31.5.2021 n. 77, che per le fosse settiche adotta, non a caso, una diversa terminologia («compresi le fosse settiche e manufatti analoghi»).
Rientrano, quindi, e fin dalla vigenza originaria della norma, nell'ambito applicativo dell'art.230 del Dlgsvo 152 del 2006 non solo convogliamenti fissi di condotte che collegano la fonte di produzione alla rete fognaria urbana e ne ricevono gli scarichi, ma tutte le reti fognarie, ossia i sistemi di drenaggio urbano formati da «condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane» (art. 741 lett. dd TuA), comprensive delle fosse settiche.
La diversità della fonte dei rifiuti ne comporta una diversa classificazione (CER 20.03.04 per i fanghi da serbatoi settici e CER 20.03.06 per tutti i rifiuti da pulizia delle fognature), ma non implica una loro diversa modalità di produzione: entrambi si formano con lo spurgo che ne consente il prelievo: finché non sono estratti dalle fosse settiche, non sono oggetti di cui disfarsi e, se non sono rifiuti, il cliente non può esserne il produttore, ma solo il titolare della sua fonte, ragion per cui ER s.p.a., proprietaria o gerente dei depuratori di e Cesena, ha sempre chiesto ai conferenti di indicare come produttore CP_2 dei rifiuti l'impresa di autospurgo (doc. 2 ric.).
Inoltre, in conformità a questa definizione di rifiuti la giurisprudenza esclude da tempo che il committente, pur se proprietario dell'area su cui è realizzata l'opera, sia titolare di un obbligo di garanzia del loro corretto smaltimento da parte dell'appaltatore (CP III 25.5.2011 n. 25041; CP III 28.1.2003 n. 15165), poiché il produttore dei rifiuti, normalmente, è l'appaltatore, tenuto ad eseguire le prestazioni dedotte in contratto a proprio rischio e con l'organizzazione delle risorse necessarie (CP III 16.3.2015 n. 11029).
Conclusivamente, non vi sono i presupposti per applicare la sanzione e l'ordinanza ingiunzione va revocata.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, in riforma della sentenza impugnata:
1- accoglie l'opposizione e revoca l'ordinanza ingiunzione;
2- dichiara compensate le spese processuali del doppio grado in ragione di un mezzo e condanna l'appellata al pagamento in favore degli appellanti della quota residua, liquidandole per l'intero in € 70,00 ed € 91,50 per esborsi, € 500,00 ed € 600,00 per compensi oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
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Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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