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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/10/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
PROC. R.G. n. 2290/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 08.10.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2290/2024 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ER TT domiciliato come in atti;
RICORRENTE E
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento TA EN (legge n. 107 del 13.07.2015)
CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Il ricorrente ha dedotto di aver prestato servizio, in favore dell'amministrazione resistente, quale docente con incarico a tempo determinato nell'a.s. 2019/2020 presso la scuola I.C. De Amicis – LI (contratto a t.d. dal 23.09.2019 al 30.06.2020, 24h settimanali) e di non aver ricevuto l'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente). Ha, quindi, agito in giudizio chiedendo: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, Dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, di accertare e dichiarare il diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “TA elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2019/2020, e conseguentemente condannarsi il al Controparte_1 riconoscimento del beneficio stesso;
in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “TA elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2019/2020 e, di conseguenza, condannarsi il
[...]
al pagamento della somma di €500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di Controparte_1
1 giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; il tutto con vittoria di spese e onorari da distrarsi.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio. Occorre premettere che il ricorrente ha indicato sin dal ricorso introduttivo parte resistente nel
, in persona del Ministro pro tempore, difeso per legge Controparte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Roma. Orbene, con decreto del 17/06/2024 il precedente giudice ha fissato la prima udienza del 09/04/2025, da trattarsi in modalità cartolare;
nelle note di trattazione depositate il 07.04.2025 parte ricorrente ha chiesto un termine per rinotificare il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione stante l'impossibilità, per motivi tecnici, di depositare prova della notifica. Il precedente giudice, quindi, con ordinanza del 17/04/2025 ha onerato il ricorrente a rinnovare la notifica alla controparte ai sensi dell'art. 291 cpc nei termini di legge, fissando per la discussione l'udienza del 08/10/2025. Nonostante ciò, dalla relata di notifica e dai messaggi di consegna della notifica effettuata a mezzo pec emerge che il ricorrente ha provveduto ad effettuare la rinotifica del ricorso al presso CP_1
l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Roma, all'indirizzo pec Email_1
Parte ricorrente, dunque, non ha provveduto correttamente alla rinotifica nei confronti del CP_1 convenuto nel termine concesso, come disposto con ordinanza del 17/04/2025: invero la rinotifica doveva essere effettuata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro. Ciò sulla base dell'art. 11 del R.D. 1611/1933 (secondo cui “Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente. Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa
o che ha pronunciato la sentenza. Le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio”) nonché dell'art. 144 c.p.c. (che prevede la domiciliazione ex lege delle amministrazioni dello Stato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato) e dell'art 25 c.p.c. (che prevede che per le cause nelle quali è parte un' amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell' Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie). Deve, pertanto, trovare applicazione il combinato disposto di cui agli artt. 291 ultimo comma e 307, co. 3, c.p.c. In particolare, tale ultima disposizione prevede che “oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo…”. Ebbene, secondo il dato letterale dell'art. 307 c.p.c. nonché in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1483/2015, Cass. 4529/2000, e Cass. 10295/1998) il termine concesso per la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 291, ultimo
2 comma, c.p.c. ha natura perentoria e il suo mancato rispetto, anche nel rito del lavoro, determina l'estinzione del giudizio con la conseguente cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307, co. 3 c.p.c. Tale meccanismo opera sia nel caso di mancata rinnovazione che nel caso in cui la rinnovazione tempestiva sia effettuata con modalità tali da comportarne la nullità. Secondo la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 1226/2013) “invero, nell'ipotesi in cui sia stata disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione per un vizio implicante la nullità della stessa, la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso. (Cass. 3497 del 10.4.99; conf, Cass. n. 13285 del 2000 e 12385 del 2001). La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (Cass. n. 15062 del 2004)”. La ratio decidendi risulta applicabile anche nel caso di nullità della rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo di primo grado, con la differenza che, non trattandosi di atto di impugnazione, l'effetto consequenziale non può essere rappresentato dall'inammissibilità, ma dall'estinzione ex art. 307, co. 3 c.p.c. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c. l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio. Tale norma, riferita al giudizio in cui il Tribunale decide in composizione collegiale, deve essere interpretata nel senso che nei giudizi il cui il Tribunale decide in composizione monocratica l'estinzione deve essere dichiarata sempre con sentenza. Le spese di lite restano a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. DICHIARA l'estinzione del giudizio e dispone cancellarsi la causa dal ruolo;
2. NULLA sulle spese;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Castrovillari il 28.10.2025. Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 08.10.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2290/2024 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ER TT domiciliato come in atti;
RICORRENTE E
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento TA EN (legge n. 107 del 13.07.2015)
CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Il ricorrente ha dedotto di aver prestato servizio, in favore dell'amministrazione resistente, quale docente con incarico a tempo determinato nell'a.s. 2019/2020 presso la scuola I.C. De Amicis – LI (contratto a t.d. dal 23.09.2019 al 30.06.2020, 24h settimanali) e di non aver ricevuto l'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente). Ha, quindi, agito in giudizio chiedendo: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, Dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, di accertare e dichiarare il diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “TA elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2019/2020, e conseguentemente condannarsi il al Controparte_1 riconoscimento del beneficio stesso;
in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “TA elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2019/2020 e, di conseguenza, condannarsi il
[...]
al pagamento della somma di €500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di Controparte_1
1 giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; il tutto con vittoria di spese e onorari da distrarsi.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio. Occorre premettere che il ricorrente ha indicato sin dal ricorso introduttivo parte resistente nel
, in persona del Ministro pro tempore, difeso per legge Controparte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Roma. Orbene, con decreto del 17/06/2024 il precedente giudice ha fissato la prima udienza del 09/04/2025, da trattarsi in modalità cartolare;
nelle note di trattazione depositate il 07.04.2025 parte ricorrente ha chiesto un termine per rinotificare il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione stante l'impossibilità, per motivi tecnici, di depositare prova della notifica. Il precedente giudice, quindi, con ordinanza del 17/04/2025 ha onerato il ricorrente a rinnovare la notifica alla controparte ai sensi dell'art. 291 cpc nei termini di legge, fissando per la discussione l'udienza del 08/10/2025. Nonostante ciò, dalla relata di notifica e dai messaggi di consegna della notifica effettuata a mezzo pec emerge che il ricorrente ha provveduto ad effettuare la rinotifica del ricorso al presso CP_1
l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Roma, all'indirizzo pec Email_1
Parte ricorrente, dunque, non ha provveduto correttamente alla rinotifica nei confronti del CP_1 convenuto nel termine concesso, come disposto con ordinanza del 17/04/2025: invero la rinotifica doveva essere effettuata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro. Ciò sulla base dell'art. 11 del R.D. 1611/1933 (secondo cui “Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente. Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa
o che ha pronunciato la sentenza. Le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio”) nonché dell'art. 144 c.p.c. (che prevede la domiciliazione ex lege delle amministrazioni dello Stato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato) e dell'art 25 c.p.c. (che prevede che per le cause nelle quali è parte un' amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell' Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie). Deve, pertanto, trovare applicazione il combinato disposto di cui agli artt. 291 ultimo comma e 307, co. 3, c.p.c. In particolare, tale ultima disposizione prevede che “oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo…”. Ebbene, secondo il dato letterale dell'art. 307 c.p.c. nonché in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1483/2015, Cass. 4529/2000, e Cass. 10295/1998) il termine concesso per la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 291, ultimo
2 comma, c.p.c. ha natura perentoria e il suo mancato rispetto, anche nel rito del lavoro, determina l'estinzione del giudizio con la conseguente cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307, co. 3 c.p.c. Tale meccanismo opera sia nel caso di mancata rinnovazione che nel caso in cui la rinnovazione tempestiva sia effettuata con modalità tali da comportarne la nullità. Secondo la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 1226/2013) “invero, nell'ipotesi in cui sia stata disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione per un vizio implicante la nullità della stessa, la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso. (Cass. 3497 del 10.4.99; conf, Cass. n. 13285 del 2000 e 12385 del 2001). La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (Cass. n. 15062 del 2004)”. La ratio decidendi risulta applicabile anche nel caso di nullità della rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo di primo grado, con la differenza che, non trattandosi di atto di impugnazione, l'effetto consequenziale non può essere rappresentato dall'inammissibilità, ma dall'estinzione ex art. 307, co. 3 c.p.c. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c. l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio. Tale norma, riferita al giudizio in cui il Tribunale decide in composizione collegiale, deve essere interpretata nel senso che nei giudizi il cui il Tribunale decide in composizione monocratica l'estinzione deve essere dichiarata sempre con sentenza. Le spese di lite restano a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. DICHIARA l'estinzione del giudizio e dispone cancellarsi la causa dal ruolo;
2. NULLA sulle spese;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Castrovillari il 28.10.2025. Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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