Sentenza breve 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 12/02/2026, n. 2692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2692 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02692/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14335/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14335 del 2025, proposto da
ES ES, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Ricciardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia a Islamabad, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
avverso il silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate
in ordine alle istanze presentate dalla ricorrente, per il rilascio del visto per motivi di studio, avente ad oggetto la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. DA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso per studio universitario.
2. L’intimato Ministero, costituitosi in giudizio, ha dedotto e documentato l’avvenuta fissazione, da parte della competente Sede diplomatica, di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto. Conseguentemente ha chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
3. All’udienza camerale del 10 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
4. Tutto ciò premesso, il Collegio ravvisa le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Ed invero, la circostanza dedotta dall’amministrazione – rappresentata, nello specifico, dall’intervenuta attivazione del procedimento volto al rilascio del visto di ingresso – integra il soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, alla stregua del combinato disposto degli articoli 34, co. 5, e 117 c.p.a., come del resto sostenuto in modo concorde da entrambe le parti.
5. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, deve essere valorizzato il comportamento operoso tenuto dall’amministrazione. In considerazione di tali circostanze, ritiene il Collegio che le spese di lite debbano essere compensate. È posta a carico dell’amministrazione resistente la restituzione alla parte ricorrente delle somme versate a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA AR, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
DA CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA CA | RA AR |
IL SEGRETARIO