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Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 651/2025 V.G.
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione terza civile - Settore procedure concorsuali
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Camilla Ovi;
letto il ricorso proposto in data 20/2/2025 ai sensi degli artt. 18, 19 CCII, con cui Pt_1
(C.F. E P.I. , con sede in Bastiglia (Mo) Via dei Mestieri, 4/6/8 in
[...] P.IVA_1
persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Dante Pola del Foro di
Modena ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Finale Emilia (MO) via A. Saffi
n.5, ha chiesto la conferma e/o la modifica delle misure protettive e/o la adozione dei provvedimenti cautelari indicati;
letti gli atti e sentiti le parti e gli interessati;
a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 2/4/2025; ha emesso la presente
ORDINANZA
***
La ricorrente ha depositato in data 20/2/2025 il ricorso in intestazione, con rispetto dei profili formali e di tempistica.
Tanto preliminarmente chiarito, l'istante ha chiesto, ai sensi dell'art. 18, CCII di:
“IN VIA PRINCIPALE: Confermare le misure protettive per la durata di 120 giorni o per la diversa durata ritenuta dal Tribunale, con espressa riserva di proroga, verso tutti i creditori:
• divieto di richiedere e conseguentemente pronunciare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Società ex art.18 comma 4
• inibitoria alla pronuncia della sentenza di liquidazione giudiziale.
• divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati
• divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio. • divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio della Società o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa.
• divieto di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione della presente istanza nel registro delle imprese, secondo quanto riportato in narrativa.
IN SUBORDINE: Confermare le misure protettive richieste in via principale per la durata di 120 giorni o per la diversa durata ritenuta dal Tribunale, con espressa riserva di proroga nei confronti dei creditori a cui è stata specificamente richiesta l'applicazione delle “Misure protettive”, ed anche a i primi dieci creditori per ammontare indicati negli allegati prodotti
(Docc . nn. 7 -8)
IN ULTERIORE VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della conferma delle misure protettive avanzate nei confronti dei creditori indicati in via principale ed in via subordinata, si chiede la conferma delle misure protettive richieste in via principale per la durata di 120 giorni o per la diversa durata ritenuta dal Tribunale nei confronti dei creditori che hanno ricevuto rituale e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza e nei confronti di coloro che hanno già avviato azioni esecutive (vedasi Agenzia Entrate Doc.15.)
IN VIA CAUTELARE: Si chiede disporre l'adozione delle seguenti ulteriori misure protettive e/o cautelari atipiche, fino al termine delle trattative:
1)- inibizione nei confronti delle HE CP_1 Controparte_2
, , di sospendere e/o revocare gli
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
affidamenti e le linee di credito già utilizzate., e se del caso già sospese e/o revocate ordinarne il ripristino. Tale condotta deve ritenersi già inibita ex lege ai sensi dell'art. 18 comma 5
CCII ma anche dall'art. 16 comma 5 CCII. fatta salva la disciplina di vigilanza prudenziale.
2)- Qualora il Tribunale ritenga che la misura protettiva della prosecuzione forzosa dei contratti pendenti non ricomprenda anche i contratti di affidamento bancario, , Parte_1
chiede che venga concessa specifica misura caute lare ex art. 19 commi 4-7 CCII, avente ad oggetto l'obbligo delle HE, Controparte_6
, di consentire l'utilizzo delle linee
[...] Controparte_4 CP_5 operative, fissando se del caso una indennità per il ritardo nell' inadempimento, di dare esecuzione al contratto e riattivazione delle linee. 3)- Divieto per le HE , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_2
, di ridurre o estinguere, in qualunque Controparte_3 Controparte_4 CP_5
forma contrattualmente prevista ed in particolare tramite addebito sul conto corrente, la propria posizione creditoria avente titolo o causa in contratti di mutuo o comunque di finanziamenti (diversi dagli affidamenti autoliquidanti e di cassa) per rate o importi dovuti dalla data di pubblicazione del ricorso per la conferma delle misure protettive o, al più tardi, dalla data di concessione dei provvedimenti qui richiesti.
4)- Inibitoria alle HE , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_2
, di procedere con la segnalazione a Controparte_3 Controparte_4 CP_5 sofferenza o incaglio del nominativo dell'istante, per il tempo necessario allo sviluppo delle trattative nella composizione negoziale e ove già effettuate di disporre la cancellazione.
5)- Inibire agli istituti di credito , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_2
, di dichiarare la decadenza dai benefici Controparte_3 Controparte_4 CP_5
del termine di pagamento delle rate a scadere e/o di risolvere i contratti di finanziamento e/o
i rapporti fiduciari in essere con la società istante.
Si chiede di estendere a , l'opponibilità delle misure Parte_2
protettive e cautelari richieste.
Si chiede di dichiarare e confermare ai sensi dell'art. 20 CCII, che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata o alla pubblicazione nel registro delle imprese del provvedimento con il quale il Tribunale dichiara l'inefficacia delle misure richieste o ne dispone la revoca, siano sospesi gli obbli ghi e le cause di scioglimento di cui di cui agli articoli 2482 ter e 2484 c.c.”.
Con decreto del 23/2/2025 veniva fissata l'udienza del 2/4/2025 (tenutasi in videoconferenza)
e, contestualmente, si provvedeva alla nomina dell'Ausiliario, nella persona della Dott.ssa
Persona_1
Il ricorso, unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza, è stato notificato dalla ricorrente all'Esperto, ai creditori indicati nel doc. 22 (depositato il 28/2/2025), secondo le modalità prescritte nel decreto di fissazione udienza. Le notifiche sono state effettuate a mezzo PEC e si sono regolarmente perfezionate.
In data 17/3/2025 l'Esperto provvedeva a depositare il proprio parere, come richiesto nel decreto di fissazione udienza;
parimenti, in data 25/3/2025 l'Ausiliario nominato depositava la propria relazione, sulla base del quesito formulato dal Giudicante. In vista dell'udienza si sono costituiti i creditori ., Controparte_7 Controparte_8
LK NK GM, ,
[...] Controparte_9 Controparte_6
All'udienza venivano sentiti gli interessati, tra cui i creditori costituiti e un creditore non costituito ( LK NK GM, Controparte_7 Controparte_8
, ) - i quali si rimettevano pressoché Controparte_9 Controparte_6 CP_10
tutti a giustizia in ordine alle misure protettive, opponendosi i creditori bancari alla concessione delle misure cautelari, con l'eccezione di e , che CP_6 Controparte_4
chiedevano di “disporre la revoca delle misure cautelari e protettive o, in subordine, abbreviarne la durata ai minimi termini”, pur non opponendosi all'avvio di trattative - oltre all'Esperto ed all'Ausiliario.
***
1. Tanto preliminarmente chiarito, la ricorrente ha dedotto nel proprio ricorso di attraversare un momento di crisi finanziaria e di liquidità, derivante tanto da fattori esogeni (aumento dei costi energetici e delle materie prime), che OG (perdita della qualifica di concessionario per la vendita con conseguente riduzione del fatturato, posizione finanziaria netta eccessivamente gravosa rispetto ai volumi di attività).
Alla luce di ciò, il progetto di risanamento che intende sottoporre ai creditori prevede essenzialmente:
1. la concessione in affitto a dell'azienda (contratto sottoscritto Controparte_11
in data 10/2/2025) funzionale all'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e autovetture fino a 3,5 tonnellate di peso e di officina meccanica per la riparazione di autoveicoli;
2. Successiva cessione dell'azienda mediante procedura competitiva sulla base della proposta irrevocabile formulata dall'affittuaria (per un importo di 550.000 euro1);
3. Apprensione di finanza esterna derivante dalle somme ricavabili dalla vendita di un immobile di proprietà del Sig. , socio della Ricorrente, valutato, in sede di Parte_3
stima sommaria, in un importo pari ad Euro 400.000;
4. Cessione delle rimanenze finali;
5. Liquidazione della cassa, delle giacenze attive di conto corrente e dei crediti verso clienti.
L'attivo realizzabile (di complessivi euro 1.149.475,87) con la manovra prospettata è così formato:
Dette risorse verrebbero, in prima battuta, riallocate secondo il seguente prospetto: Considerando un passivo complessivo di € 3.682.031,62, il piano prevederebbe una soddisfazione integrale dei creditori ipotecari e privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 c.c., del 20% dei restanti creditori privilegiati e del 10 % dei creditori chirografari.
In conseguenza di ciò, ha richiesto la conferma delle misure protettive tipiche (pagg. 17-18 ricorso), nei confronti di tutti i creditori, in subordine nei confronti di quelli a cui è stata specificamente richiesta l'applicazione delle misure protettive ed anche ai primi dieci per ammontare (elencati nei docc. 7 e 8), in ulteriore subordine, nei confronti dei creditori che hanno ricevuto tempestiva e rituale notifica del ricorso, al fine di evitare azioni dei creditori che possano pregiudicare le trattative in corso con i creditori stessi e il buon esito delle iniziative assunte per il superamento della crisi, per il termine massimo di 120 giorni. Inoltre, la ricorrente ha richiesto altresì ulteriori misure cautelari (pagg. 18-19 ricorso) nei confronti di , , , Controparte_6 CP_6 CP_3 [...]
segnatamente: 1) “inibizione nei confronti CP_2 Controparte_12
delle HE , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_2 CP_3
, di sospendere e/o revocare gli affidamenti e le linee di
[...] Controparte_4 CP_5
credito già utilizzate., e se del caso già sospese e/o revocate ordinarne il ripristino”; 2)
“Qualora il Tribunale ritenga che la misura protettiva della prosecuzione forzosa dei contratti pendenti non ricomprenda anche i contratti di affidamento bancario, , Parte_1
chiede che venga concessa specifica misura cautelare ex art. 19 commi 4-7 CCII, avente ad oggetto l'obbligo delle HE, , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_2
, di consentire l'utilizzo delle linee Controparte_3 Controparte_4 CP_5 operative, fissando se del caso una indennità per il ritardo nell' inadempimento, di dare esecuzione al contratto e riattivazione delle linee.
3)”Divieto per le HE , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_2
, di ridurre o estinguere, in qualunque Controparte_3 Controparte_4 CP_5
forma contrattualmente prevista ed in particolare tramite addebito sul conto corrente, la propria posizione creditoria avente titolo o causa in contratti di mutuo o comunque di finanziamenti (diversi dagli affidamenti autoliquidanti e di cassa) per rate o importi dovuti dalla data di pubblicazione del ricorso per la conferma delle misure protettive o, al più tardi, dalla data di concessione dei provvedimenti qui richiesti.
4) “Inibitoria alle HE , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_2
, di procedere con la segnalazione a Controparte_3 Controparte_4 CP_5 sofferenza o incaglio del nominativo dell'istante, per il tempo necessario allo sviluppo delle trattative nella composizione negoziale e ove già effettuate di disporre la cancellazione.
5) “inibire agli istituti di credito , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_2
, di dichiarare la decadenza dai benefici Controparte_3 Controparte_4 CP_5
del termine di pagamento delle rate a scadere e/o di risolvere i contratti di finanziamento e/o
i rapporti fiduciari in essere con la società istante”. Con la richiesta di estendere a
[...]
l'opponibilità delle misure protettive e cautelari. Parte_2
2. L'Esperto, nel suo parere depositato in data 17/3/2025 (al cui contenuto si rimanda integralmente), ha precisato che le trattative con i creditori non hanno ancora avuto inizio e ha formulato le seguenti conclusioni: “1) che la società attualmente versi in un Parte_1
grave disequilibrio economico - reddituale, patrimoniale e finanziario, caratterizzato da una insolvenza generalizzata, che ne pregiudica la gestione futura sotto tutti gli aspetti;
2) che comunque fino ad ora sia stata preservata la continuità aziendale, attraverso l'offerta di servizi di service per clienti sulla piazza di Mirandola e zone limitrofe, e siano stati salvaguardati i livelli occupazionali, situazioni strumentali l'una all'altra;
3) che debba essere valutata ed adottata una delle possibili strategie per il risanamento previste dal CCII;
4) che il Piano presentato rappresenti una “ragionevole prospettiva di risanamento”, mantenendo in vita senza interruzioni l'esercizio dell'impresa e mantenendo i livelli occupazionali attuali di sette unità, elemento meritevole di interesse come anche previsto dalla versione post D. Lgs. 136/2024 a seguito della integrazione all'art. 12 comma 2 CCII. Il Piano prevede e necessita della continuità aziendale, che avverrà secondo le intenzioni, con modalità indiretta, tramite una prima fase con contratto di affitto d'azienda ed una seconda fase con cessione dell'intera azienda ed una fase autonoma di vendita dell'immobile messo a disposizione da terzi al verificarsi della condizione di esito positivo delle trattative, con destinazione del ricavato alla procedura;
5) di essere favorevole al trasferimento dell'intera azienda con applicazione dell'art. 2560 comma 2 CCII, previa autorizzazione del Tribunale;
6) che la CNC così come prospettata sia una via percorribile, in totale discontinuità con il passato;
7) di esprimere “parere favorevole” e di condividere le motivazioni e le richieste indicate nel ricorso, per la conferma di misure protettive erga omnes, ritenendole, non solo in linea con le intenzioni del Legislatore di favorire un risultato positivo della negoziazione, ma anche necessarie per trovarsi in una situazione di assenza di azioni individuali dei creditori durante le trattative, da porre in essere durante le prossime settimane;
8) che, come richiesto dall'imprenditore, la durata delle misure protettive erga omnes possa essere di 120 giorni o di una durata diversa in base a quello che deciderà il Tribunale, con riserva di proroga;
9) che la richiesta delle misure cautelari nei confronti praticamente di tutti gli istituti di credito ( , , Controparte_4 CP_1 Controparte_2 Controparte_2 CP_3
Contr
con l'eventuale estensione al Mediocredito Centrale, sia assolutamente necessaria:
10) che la durata delle misure cautelari fino al termine delle trattative, sia necessaria e funzionale;
11) che le misure protettive e cautelari non appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori;
12) che, visto i contenuti del Piano che prevede come passaggio finale la cessione del magazzino, la cessione dell'azienda, oltre la vendita di un immobile messo a disposizione di un terzo, le eventuali aggressioni patrimoniali dei creditori sul patrimonio della società oggetto di cessione, avrebbero effetti disgreganti non solo sulla continuità aziendale, ma anche sul valore intrinseco dell'azienda e sulla concreata realizzazione del Piano”.
3. In data 25/3/2025 l'Ausiliario ha depositato la relazione richiesta (cui si rimanda integralmente), sottolineando talune carenze documentali, che si traducono anche in criticità del piano stesso. Pur ritenendo non implausibile il progetto di piano, non ha mancato di sottolineare: a) l'assenza di idonee formalità – come segnalato anche dall'Esperto – in ordine alla scrittura di messa a disposizione dell'immobile da parte di terzi;
b) la mancata formalizzazione del contratto di vendita per merci e ricambi con rotazione negli ultimi 12 mesi e del contratto estimatorio per merci e ricambi senza rotazione negli ultimi 12 mesi;
c) che la proposta irrevocabile di acquisto prevede che il valore attribuito all'azienda, pari ad
Euro 550.000, venga decurtato dei debiti verso dipendenti e del debito residuo per mutuo con garanzia ipotecaria sull'immobile quantificati in Euro 550.000, con un saldo tra poste attive e passive pari a zero;
tuttavia la proposta di acquisto include anche il capannone di proprietà della società, ad uso commerciale/artigianale attualmente utilizzato come mostra, il cui valore
è stato stimato in via sommaria in un importo pari ad Euro 725.000. In considerazione del fatto che a tutt'oggi non è stata disposta la stima dell'azienda, non si hanno elementi per poter valutare la convenienza dal punto di vista economico dell'offerta irrevocabile di acquisto del complesso aziendale comprendente anche l'immobile di proprietà.
Alla luce delle considerazioni esposte, e sulla base della documentazione a disposizione, ha concluso che “allo stato attuale non pare vi siano motivi per considerare implausibile il progetto di piano di risanamento, non potendosi escludere l'avvio di trattative, anche con
l'assistenza dell'Esperto, che consentano di individuare una soluzione idonea a garantire la continuità aziendale, ancorchè in via indiretta, mediante il trasferimento dell'azienda”.
Quanto alle possibilità di risanamento, l'Ausiliario ha concluso nel senso che “le probabilità di addivenire ad una soluzione risanatoria, ancorché mediante una continuità indiretta, non paiono meramente astratte ma denotino taluni connotati di concretezza, in quanto corroborate da elementi oggettivi e in parte riscontrabili tali da fondare una probabilità di successo non trascurabile”, pur segnalando, quale ulteriore criticità, il mancato avvio di trattative.
Infine, quanto alle misure protettive e cautelari, si è espressa in senso favorevole circa la conferma delle misure protettive, mentre quanto alle misure cautelari, le ha ritenute non idonee e/o utili ad assicurare il buon esito delle trattative e sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori, stante la continuità indiretta e l'assenza di prosecuzione dell'attività imprenditoriale e gestione operativa dell'attività di impresa, che saranno affidate alla conduttrice, con la sola eccezione della misura del “Divieto per le HE , CP_1
, , , Controparte_2 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
di ridurre o estinguere, in qualunque forma contrattualmente prevista ed in CP_5 particolare tramite addebito sul conto corrente, la propria posizione creditoria avente titolo
o causa in contratti di mutuo o comunque di finanziamenti (diversi dagli affidamenti autoliquidanti e di cassa) per rate o importi dovuti dalla data di pubblicazione del ricorso per la conferma delle misure protettive o, al più tardi, dalla data di concessione dei provvedimenti qui richiesti”, al fine di evitare che gli istituti di credito, in totale autonomia, possano utilizzare eventuali incassi pervenuti sui conti correnti per andare a ridurre la loro esposizione creditoria.
4. All'udienza del 2/4/2025 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla richiesta di misure cautelari di cui ai punti 1, 2 (pag. 18), 4 (pag. 19) del ricorso, insistendo per il resto per l'accoglimento del ricorso. Ha altresì precisato che, quanto alla vendita delle merci, non è ancora avvenuta in quanto l'inventario va fatto in contraddittorio tra le parti;
è stato iniziato la settimana scorsa ma non ancora ultimato;
lo stesso vale per il contratto estimatorio. Quanto
a , la messa a disposizione dell'immobile avverrà con autentica notarile, per Parte_3
ragioni di salute ciò non è stato ancora possibile. È stato nominato un commercialista per la stima dell'azienda e verosimilmente in un paio di settimane dovrebbe consegnare la perizia.
L'Esperto e l'Ausiliario si sono riportati al contenuto del parere e della propria relazione in atti.
I creditori presenti all'udienza, laddove destinatari di misure cautelari ( Controparte_7
LK NK GM, , si sono
[...] Controparte_8 Controparte_6
opposti alla loro concessione, rimettendosi perlopiù a giustizia in ordine alla conferma delle misure protettive, nessuno comunque opponendosi all'avvio di trattative.
* * *
5. Il ricorso merita parziale accoglimento, nei termini che si andranno di seguito ad esporre.
6. Al fine di confermare le misure protettive e concedere le misure cautelari, nell'ambito della composizione negoziata della crisi, il giudice competente deve anzitutto verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi che il ricorrente deve dimostrare per accedere alla procedura: a) la qualità di imprenditore commerciale o agricolo necessaria al fine di avvalersi della procedura di composizione negoziata della crisi, indipendentemente dai requisiti dimensionali;
b) non essere soggetto a procedure concorsuali;
c) non aver avviato altra procedura di composizione negoziata conclusasi con archiviazione da meno di un anno.
7. Positivamente riscontrati gli elementi summenzionati, occorre a questo punto chiarire il vaglio demandato al Tribunale per la conferma delle misure protettive e la concessione delle misure cautelari, sotto il versante oggettivo.
In primis, secondo il disposto dell'attuale art. 12 CCII, la nomina di un esperto può essere richiesta laddove l'imprenditore commerciale o agricolo si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma1, lett. a) (crisi) o b) CCII (insolvenza), oppure anche quando si trovi anche soltanto in condizioni di squilibrio economico patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, fermo restando che il superamento della situazione di crisi o insolvenza può avvenire anche mediante il trasferimento dell'azienda o rami di essa (art. 12, comma 2, CCII).
L'esperto, dal canto suo, dopo aver convocato l'imprenditore deve verificare, come previsto dall'art. 17 CCII (comma 5), l'esistenza di concrete prospettive di risanamento.
Le misure protettive devono essere inoltre funzionali a garantire il buon esito delle trattative, come in più parti l'art. 19 CCII ribadisce, trattative che sono evidentemente finalizzate al risanamento dell'impresa (e non fini a se stesse2). Tali misure non possono inoltre essere sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti, dovendo in tal caso essere prontamente revocate (art. 19, comma 6, CCII).
Il Giudice è quindi chiamato ad operare un delicato bilanciamento tra l'interesse del debitore alla soluzione negoziale della propria crisi e quello dei creditori a non subire un pregiudizio irreparabile dall'applicazione delle misure.
Il perimetro di valutazione che compete, allora, al Giudice ai fini della conferma delle misure richieste e alla concessione delle misure cautelari, attiene alla funzionalità delle medesime a garantire il soddisfacimento degli obiettivi propri della procedura di composizione negoziata, che vanno individuati, da un lato, nel risanamento dell'attività di impresa, dall'altro, nel buon esito delle trattative che consenta la risoluzione della crisi. È quindi evidente che non possa il Tribunale omettere una verifica in ordine ad una concreta e ragionevole prospettiva di risanamento, da compiersi secondo criteri di congruità logica e ragionevolezza, condizione imprescindibile perché la procedura di composizione possa proseguire anziché giungere all'immediata archiviazione.
La necessità di un tale vaglio è confermata dalla possibilità per il Tribunale di avvalersi di un
Ausiliario, la cui funzione è precipuamente collegata alla verifica della ragionevole esistenza di prospettive di risanamento.
Come condivisibilmente sostenuto dalla giurisprudenza di merito, la “concretezza” delle prospettive di ripristino delle condizioni di equilibrio patrimoniale, economico e finanziario deve essere calibrata in relazione alla natura, all'origine e alla gravità degli squilibri manifestati dall'impresa e deve essere giudicata principalmente tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione: “(i) grado di chiarezza, completezza e coerenza del progetto di piano di risanamento predisposto secondo le linee guida indicate all'art. 13, comma 2, CCII;
(ii) risultati del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
(iii) adesione alle trattative di uno o più creditori che rappresentano la maggioranza del debito da ristrutturare;
(iv) stato di avanzamento delle trattative ed eventuale formulazione di proposte alle parti interessate;
(v) disponibilità del sostegno finanziario dei soci o di terzi investitori (o presenza di manifestazioni di interesse all'acquisto dell'azienda in ipotesi di continuità indiretta); (vi) sostenibilità finanziaria del progetto di risanamento risultante dal piano finanziario per i sei mesi successivi al deposito della domanda” (sul punto, Tribunale
Lecco, 2 Gennaio 2023, in www.dirittodellacrisi.it).
Il Giudice deve, in definitiva, valutare: la sussistenza di una ragionevole prospettiva di risanamento della crisi dell'impresa preminentemente sulla base del progetto di piano presentato;
l'effettiva disponibilità dei creditori a partecipare alle trattative;
l'utilità delle misure protettive e cautelari richieste per lo svolgimento delle trattative;
l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure protettive e cautelari richiese rispetto all'obiettivo di risanamento dell'impresa.
8. Nel caso di specie, sembrano sussistere la maggior parte dei criteri di valutazione sopra elencati (par. 7). Il progetto di piano di risanamento (cfr. supra 7, i) ha ricevuto un vaglio sostanzialmente positivo tanto da parte dell'Esperto, quanto da parte dell'Ausiliario, sebbene quest'ultimo abbia evidenziato alcune criticità, in parte già risolte (si veda, ad esempio, doc. 60, atto notarile di avveramento della condizione sospensiva), in parte a cui la ricorrente dovrà far fronte.
Questo Giudice condivide, tuttavia, le valutazioni critiche dell'Ausiliario relative al progetto di piano (pagg. 16-20 relazione, che si intendono quivi richiamate) in ordine, in primis, alla necessità di procedere quanto prima ad una stima (non sommaria) del compendio aziendale nonché dell'immobile incluso nell'offerta ricevuta, anche per comprendere se l'operazione di cessione dell'azienda possa effettivamente corrispondere alla miglior soddisfazione del ceto creditorio. Sul punto non si possono che rimarcare le considerazioni dell'Ausiliario (pagg.
17-18, punto e), la quale evidenzia che la liquidazione atomistica (in ragione del valore prospettato dell'immobile) potrebbe essere maggiormente conveniente rispetto alla cessione del compendio aziendale, non rispondendo in tal caso quest'ultima operazione ai requisiti di cui all'art. 22, comma 1, CCII.
Dovranno, inoltre, essere predisposti quanto prima i contratti di vendita per merci e ricambi con rotazione negli ultimi 12 mesi ed il contratto estimatorio per merci e ricambi senza rotazione ultimi 12 mesi.
A ciò si aggiunga che il contratto di affitto prevede una clausola potenzialmente lesiva della competizione, in quanto consente all'attuale affittuario di computare a titolo di acconto in canoni di affitto maturati (art. 5). Nell'ottica di un'eventuale cessione d'azienda la ricorrente dovrà garantire una competizione libera da eventuali vantaggi riconosciuti ai potenziali aggiudicatari. Inoltre, le stesse modalità di pagamento, dovranno essere coerenti con il piano predisponendo e con l'accordo che si intende raggiungere con i creditori.
Ancora, il piano sembra allo stato prevedere uno stralcio del debito nei confronti tanto del
Fondo di Garanzia, quanto dell'Erario, ma la ricorrente non ha fatto cenno di essersi attivata né per raggiungere un accordo transattivo ex art. 23, comma 2 bis, CCII, né per una transazione con il gestore del Fondo di Garanzia, disciplinata dalle “Disposizioni operative”
(cfr. pag. 65 delle stesse, reperibili sul sito istituzionale del Fondo PMI).
Quanto all'adesione dei creditori alle trattative (cfr. supra 7, iii-iv), considerato anche il breve lasso di tempo trascorso, bisogna registrare la disponibilità manifestata dai soggetti che hanno presenziato all'udienza. Certamente le trattative dovranno subire una decisa accelerazione, posto che il ricorso risulta depositato in data 20/2/2025 e le stesse, come confermato dall'Esperto, non sono ancora effettivamente iniziate. Infine, sembra sussistere la volontà dei soci ad immettere risorse (cfr. supra 7, v), oltre al già concretizzatosi interessamento da parte dell'affittuario di azienda all'acquisto della stessa. Sul punto, sebbene la disponibilità del socio di destinare un immobile alla Parte_3
soddisfazione dei creditori debba essere valutata positivamente3, si rende necessario garantire tramite un atto notarile (eventualmente mediante un vincolo di destinazione) detta disponibilità.
È d'uopo sin da ora rimarcare che se le criticità e carenze evidenziate dall'Ausiliario nonché nel presente provvedimento non verranno meno e le trattative con i creditori non subiranno un deciso acceleramento, la concreta percorribilità del progetto di risanamento sarà difficilmente ipotizzabile.
9. Tanto chiarito in ordine all'esistenza del fumus circa la concreta risanabilità dell'impresa, prima di verificare la concedibilità in concreto delle misure protettive, occorre interrogarsi sulle misure cautelari richieste (pagg. 18 e 19 del ricorso).
In limine occorre precisare che non ci si pronuncerà sulle domande cautelari richieste alle pagg. 18-19 di cui ai punti 1, 2, 4 in quanto oggetto di espressa rinuncia all'udienza del
2/4/2025.
Ai sensi dell'art. 2 lett. q) CCII, le misure cautelari sono definite come quei “provvedimenti emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che 3 Soccorrono, al fine di effettuare tale giudizio, una serie di parametri che lo stesso decreto dirigenziale del direttore generale degli affari interni 28 settembre 2021, così come aggiornato dal D.M. 21 marzo 2023, (previsto dal d.l. 118/2021 e richiamato dallo stesso art. 13 CCII) individua con lo scopo di verificare la prognosi in ordine alla reversibilità della crisi o insolvenza. In particolare, nella SEZIONE III, è previsto che “si terrà conto del fatto che, a fronte (i) di una continuità aziendale che distrugge risorse, (ii) dell'indisponibilità dell'imprenditore a immettere nuove risorse, (iii) dell'assenza di valore del compendio aziendale, le probabilità che l'insolvenza sia reversibile sono assai remote indipendentemente dalle scelte dei creditori, e dunque che in questi casi è inutile avviare le trattative.
2.5. Si raccomanda all'esperto, in qualunque momento reputi che non vi siano o siano venute meno le prospettive di risanamento, di darne notizia all'imprenditore e al Segretario generale della Camera di commercio competente perché venga disposta l'archiviazione del fascicolo (v. anche il punto 2.8 della presente Sezione).
2.6. Si suggerisce di tenere conto del fatto che, quando l'esito del test online indica che il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative che si intendono adottare in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa (iniziative industriali, modifiche del modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese), l'esperto, prima di sciogliere la propria riserva, compie gli opportuni approfondimenti esaminando il progetto di piano di risanamento o il piano di risanamento nel frattempo predisposto (v. successivo paragrafo 3 della presente Sezione).
2.7. In ogni caso, qualora l'esperto reputi che il risanamento possa avere luogo in via indiretta attraverso la cessione dell'azienda o di rami di essa, dovrà tenere conto delle concrete manifestazioni di interesse eventualmente ricevute dall'imprenditore o da terzi, delle ragionevoli stime delle risorse realizzabili pur in assenza degli effetti dell'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, e della loro adeguatezza a consentire il raggiungimento di un accordo con i creditori”. appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni”. L'art. 19, comma 1, CCII meglio precisa, nell'ambito della composizione negoziata, che i provvedimenti cautelari devono essere “necessari per condurre a termine le trattative”.
Trattasi di provvedimenti che si collocano in un contesto parzialmente diverso rispetto alle previsioni del codice di rito civile, se non fosse altro per la peculiare declinazione della strumentalità, che non richiede l'instaurazione di un giudizio di merito (art. 19, comma 7,
CCII). Le misure cautelari devono essere funzionali a tutelare le trattative, al fine di portare a compimento il percorso di risanamento iniziato, pertanto il periculum si declina in termini di rischio che la mancata concessione possa pregiudicare l'andamento e il buon esito delle trattative e, di conseguenza, il risanamento dell'impresa. Come la giurisprudenza di merito ha già sostenuto (Trib. Catania, 25/7/2022, in www.dirittodellacrisi.it), con la misura cautelare l'imprenditore non può ottenere risultati ulteriori e diversi rispetto alla propria ristrutturazione.
Procedendo con ordine, quanto alla domanda di cui a pag. 19, punto 3)”- Divieto per le
HE , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_2 Controparte_3
, di ridurre o estinguere, in qualunque forma contrattualmente Controparte_4 CP_5
prevista ed in particolare tramite addebito sul conto corrente, la propria posizione creditoria avente titolo o causa in contratti di mutuo o comunque di finanziamenti (diversi dagli affidamenti autoliquidanti e di cassa) per rate o importi dovuti dalla data di pubblicazione del ricorso per la conferma delle misure protettive o, al più tardi, dalla data di concessione dei provvedimenti qui richiesti”, non merita accoglimento.
In primis, per stessa ammissione della ricorrente, tale misura è finalizzata ad agevolare la continuità aziendale diretta della società, di fatto già interrotta, posto che l'azienda è attualmente oggetto di affitto. Non è quindi stato assolto l'onere di indicare specificamente la funzionalità di tali eventuali risorse additive a favore del conseguimento dell'obiettivo di risanamento e senza sproporzionati sacrifici a carico del finanziatore. Ed anzi, misura richiesta non pare strumentale all'obiettivo indicato.
In secundis, la misura de qua è inammissibile per genericità, non essendo dato sapere quali siano i singoli rapporti contrattuali interessati e le relative previsioni. Non è, infatti, revocabile in dubbio che, laddove i crediti fossero stati ceduti alla banca nel rispetto delle previsioni contrattuali, questa potrebbe pacificamente incassarli anche nell'ambito di un'eventuale liquidazione giudiziale. In tali casi, non potrebbe impedirsi alla banca, esclusiva titolare del credito ceduto, di riscuoterlo, compensando il debito maturato. È precipuo onere della ricorrente indicare, specificamente, i rapporti suddetti, precisando per ciascuno quale sia l'esposizione maturata e fino a quale momento, nonché produrre i relativi contratti.
Quanto alla domanda di cui a pag. 19, punto 4, ”Inibire agli istituti di credito , CP_1
, , , Controparte_2 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
di dichiarare la decadenza dai benefici del termine di pagamento delle rate a scadere CP_5
e/o di risolvere i contratti di finanziamento e/o i rapporti fiduciari in essere con la società istante”, non merita parimenti accoglimento.
Detta misura risulta in parte assorbita dagli effetti tipici delle misure protettive di cui all'art. 18, commi 5 e 5 bis, in parte non idonea e/o utile ad assicurare il buon esito delle trattative e sproporzionata rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori, posto che l'azienda è attualmente condotta in affitto da un soggetto terzo e, pertanto, non si rende necessario agevolare una continuità diretta. In ogni caso, la ricorrente non precisa nemmeno, nel proprio ricorso, a cosa dovrebbe essere funzionale tale misura.
10. Infine, quanto all'estensione delle misure protettive (assorbita ogni domanda cautelare a seguito di rinuncia o mancata concessione) a , sebbene sia noto Parte_2
l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “sin dalla costituzione della garanzia da Contro parte di sorge il diritto di regresso del medesimo -già connotato dal privilegio- sospensivamente condizionato all'escussione della garanzia da parte delle banche garantite che costituisce unicamente la condizione di esigibilità del diritto di credito già sorto” (Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 18148 del 26/06/2023; Ordinanza n. 13152 del 15/05/2023), ciò non significa che detta misura si appalesi funzionale ad assicurare il buon esito delle trattative.
Indipendentemente dal fatto che si accolga la tesi suindicata o quella secondo la quale il diritto
Contro di rivalsa del garante (ad esempio o sorge solo dopo l'escussione della garanzia CP_14
e il pagamento della somma garantita, con la conseguenza che fino al pagamento, le banche restano titolari del credito come chirografari o quella per cui il credito del garante sorge con il semplice rilascio della garanzia, sebbene sia condizionato sospensivamente all'eventuale inadempimento della società, la quale implica che il garante sia titolare del credito anche prima dell'escussione, la domanda deve essere rigettata. Nel primo caso, avrebbe natura cautelare e difetterebbe il requisito della funzionalità alle trattative, nel secondo caso, avrebbe natura di misura protettiva, ma difetterebbe, parimenti, la funzionalità, in quanto si tratta di un credito non esigibile e non sussisterebbe alcun pericolo che le trattative siano ostacolate da azioni esecutive, non possibili.
11. Tanto chiarito in ordine alle misure cautelari richieste, occorre a questo punto passare all'esame della conferma delle misure protettive.
Costituisce dato pacifico che la ricorrente abbia notificato gli atti introduttivi ai creditori e agli interessati indicati nel doc. 22 allegato alla nota del 28/2/2025, nei confronti dei quali dovranno ritenersi estese le misure protettive, con l'eccezione di CC (su cui infra).
I soggetti non notiziati, pertanto, dovrebbero in ogni caso ed indipendentemente dalla presente decisione ritenersi radicalmente esclusi dalla applicazione delle misure protettive (cfr. Trib.
Modena del 16/7/2022 in www.ilcaso.it). Si precisa, a scanso di equivoci, che le misure protettive non interessano i diritti di credito lavoratori, espressamente estromessi tra i destinatari delle misure (art. 18, comma 1, secondo periodo).
Limitare la operatività delle misure protettive ai soggetti concretamente coinvolti è sicuramente percorribile in base al dato normativo (disseminato di previsioni che consentono al ricorrente ed al Tribunale di discriminare, tra i creditori, coloro che vengono incisi dallo stay, e coloro che ne rimangono estranei), indicativo di una voluntas legis inequivoca.
12. Circa la funzionalità delle misure ad assicurare il buon esito delle trattative, la necessità di preservare il valore dell'azienda che la società intende cedere, e dunque garantirne la continuità (anche indiretta), rende le misure protettive funzionali non solo all'espletamento delle trattative, ma anche ad assicurare la realizzabilità del piano prospettato senza il rischio di minare la continuità aziendale, nonché di alterare la par condicio creditorum mediante la precostituzione di diritti in capo a taluni, evenienze ben possibili, posto che sono già state intraprese azioni esecutive, sebbene da parte di un solo creditore.
L'inibizione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, infatti, impediscono ai creditori di acquisire “vantaggi” processuali e sostanziali nella delicata fase della composizione negoziata, permettendo alla società di proseguire nelle trattative senza il pericolo che iniziative individuali compromettano l'equilibrio dei rapporti tra le parti.
Le misure permettono inoltre di proseguire l'attività aziendale senza che l'operatività degli stessi venga bloccata da esecuzioni o provvedimenti cautelari. 13. Quanto ai soggetti nei confronti dei quali sono state richieste le misure protettive, essi rappresentano la quasi totalità del ceto creditorio (cfr. doc.22), il che risulta coerente con la scelta effettuata circa il percorso di risanamento, in un contesto nel quale comunque, in base a quanto documentato (doc. 15) un solo creditore ha allo stato intrapreso azioni esecutive o cautelari. Appare evidente che laddove i creditori assumessero iniziative potenzialmente lesive del patrimonio della ricorrente, in difetto di misure protettive, le trattative condotte pur con l'ausilio dell'Esperto verrebbero vanificate, così come la prospettiva della cessione dell'azienda a terzi.
14. L'applicazione delle misure protettive tipiche (divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa) comporta anche l'operatività di alcuni effetti legali (art. 18, commi 4 e 5, 5-bis CCII).
Deve poi darsi atto che la società ha espressamente dichiarato nell'istanza di nomina dell'esperto che fino alla conclusione delle trattative sono sospesi gli obblighi e delle cause di scioglimento ai sensi dell'art. 20, CCII, e dunque opera la disapplicazione nei suoi confronti, per il predetto periodo, degli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5
e 6, e 2482.ter, c.c., e della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4) e 2545-duodecies, c.c., e ha chiesto la conferma di tale ulteriore effetto. Quanto agli effetti di cui all'art. 20, comma 1, CCII (pag.
19 ricorso), non è richiesto un provvedimento di questo Giudice, trattandosi di procedimento ed effetti disciplinati direttamente dalla legge sulla base delle dichiarazioni rese dall'imprenditore.
Tutto quanto sopra premesso, devono ritenersi adeguate e funzionali al buon esito delle trattative e al possibile risanamento dell'impresa le misure protettive semi-automatiche, che pertanto devono essere confermate, così come gli effetti automatici connessi alle stesse.
15. Venendo ora alla durata delle misure protettive, in un contesto di incertezza nel quale occorre verificare se effettivamente le criticità segnalate dall'Ausiliario verranno a breve termine sanate e in cui le trattative non sono di fatto ancora iniziate, la concessione delle misure protettive non può estendersi alla durata massima di centoventi giorni e dovrà essere circoscritta ad un periodo di tempo limitato, funzionale a consentire all'Esperto e all'Ausiliario (il quale dovrà essere costantemente aggiornato dalla ricorrente e dall'Esperto) di vagliare la bontà del progetto di risanamento e ai creditori di intavolare un serio percorso di trattative, fatta salva la possibilità di disporre la revoca delle misure o l'abbreviazione del termine laddove in primis l'Esperto si avveda che le misure non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori.
***
Per i motivi sopra esposti, devono essere confermate le misure protettive richieste, secondo il contenuto di legge, nei confronti dei creditori di cui al doc. 22 (con l'eccezione di
[...]
per quanto supra segnalato), ritualmente evocati in giudizio. Pt_2
La durata, considerato il “pre-goduto”, può essere fissata al 21/5/2025, ossia per un periodo di 90 giorni in ragione delle criticità riscontrate dall'Ausiliario e nel presente provvedimento che impongono una verifica in un orizzonte temporale ridotto in ordine allo svolgimento delle trattative e alla bontà del piano di risanamento proposto. Il termine concesso decorre dall'iscrizione dell'istanza nel registro delle imprese (20/2/2025), atteso che sin da quel momento essa ha prodotto provvisoriamente i suoi effetti.
Si invita sin da ora l'Esperto a segnalare prontamente non solo l'eventuale archiviazione dell'istanza, ma altresì la sopravvenuta inutilità delle misure a soddisfare l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o l'eventuale sproporzione del pregiudizio arrecato ai creditori, circostanze che impongono la revoca delle misure concesse.
***
Le spese del presente giudizio vengono compensate tra la ricorrente e ogni soggetto costituito, posto che il ricorso ha trovato (parziale) accoglimento, nonché per la assoluta novità di gran parte delle questioni, in assenza di precedenti di legittimità univoci.
Nulla per le spese nei confronti dei soggetti non costituiti.
Tutto ciò premesso
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: - RIGETTA la richiesta di concessione delle misure cautelari, non oggetto di rinuncia, nei confronti di , , CP_1 Controparte_2 Controparte_7 [...]
, ; CP_3 Controparte_4 CP_5
- CONFERMA, quanto ai creditori (indicati nel doc. 22 depositato il 28/2/2025), con eccezione di ) e ritualmente evocati in giudizio, sino al 21/5/2025, le Parte_2
misure protettive di cui all'art. 18, comma 1, CCII, ferme le ulteriori misure protettive previste ed operanti ex lege;
- RAMMENTA all'Esperto, all'Ausiliario nominato e ai creditori, visto l'art. 19, comma 6, CCII, la facoltà di segnalazione a questo Giudice dei presupposti di legge per la revoca o l'abbreviazione della durata delle misure disposte.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite, all'Ausiliario, all'Esperto e al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito.
Modena 10/4/2025.
Il Giudice
Camilla Ovi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 di cui: a. Euro 150.000 per attrezzature;
b. Euro 50.000 per avviamento;
c. Euro 350.000. Il pagamento del prezzo potrà avvenire tramite accollo di cui: Euro 450.000 per debiti verso dipendenti;
Euro 100.000 per residuo mutuo con ipoteca sull'immobile. 2 Come la giurisprudenza di merito ha già avuto modo di affermare, “se infatti le garanzie concesse al soggetto che ricorra al procedimento di negoziazione assistita, e per quanto qui interessi la possibilità dell'imprenditore di avvalersi di meccanismi di protezione del suo patrimonio, sono strumentali a consentire il proficuo svolgimento delle trattative il cui scopo finale è quello del risanamento dell'impresa, appare evidente la necessità di verifica, da parte dell'autorità giudiziaria cui è stata rimessa la conferma o revoca delle misure suddette, circa l'esistenza di ragionevoli possibilità di superamento dello stato di squilibrio patrimoniale o economico -finanziario dell'impresa e la prosecuzione della sua attività” (Trib. Bergamo, II sezione civile, 30 marzo 2022, in www.dirittodellacrisi.it).
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione terza civile - Settore procedure concorsuali
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Camilla Ovi;
letto il ricorso proposto in data 20/2/2025 ai sensi degli artt. 18, 19 CCII, con cui Pt_1
(C.F. E P.I. , con sede in Bastiglia (Mo) Via dei Mestieri, 4/6/8 in
[...] P.IVA_1
persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Dante Pola del Foro di
Modena ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Finale Emilia (MO) via A. Saffi
n.5, ha chiesto la conferma e/o la modifica delle misure protettive e/o la adozione dei provvedimenti cautelari indicati;
letti gli atti e sentiti le parti e gli interessati;
a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 2/4/2025; ha emesso la presente
ORDINANZA
***
La ricorrente ha depositato in data 20/2/2025 il ricorso in intestazione, con rispetto dei profili formali e di tempistica.
Tanto preliminarmente chiarito, l'istante ha chiesto, ai sensi dell'art. 18, CCII di:
“IN VIA PRINCIPALE: Confermare le misure protettive per la durata di 120 giorni o per la diversa durata ritenuta dal Tribunale, con espressa riserva di proroga, verso tutti i creditori:
• divieto di richiedere e conseguentemente pronunciare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Società ex art.18 comma 4
• inibitoria alla pronuncia della sentenza di liquidazione giudiziale.
• divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati
• divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio. • divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio della Società o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa.
• divieto di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione della presente istanza nel registro delle imprese, secondo quanto riportato in narrativa.
IN SUBORDINE: Confermare le misure protettive richieste in via principale per la durata di 120 giorni o per la diversa durata ritenuta dal Tribunale, con espressa riserva di proroga nei confronti dei creditori a cui è stata specificamente richiesta l'applicazione delle “Misure protettive”, ed anche a i primi dieci creditori per ammontare indicati negli allegati prodotti
(Docc . nn. 7 -8)
IN ULTERIORE VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della conferma delle misure protettive avanzate nei confronti dei creditori indicati in via principale ed in via subordinata, si chiede la conferma delle misure protettive richieste in via principale per la durata di 120 giorni o per la diversa durata ritenuta dal Tribunale nei confronti dei creditori che hanno ricevuto rituale e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza e nei confronti di coloro che hanno già avviato azioni esecutive (vedasi Agenzia Entrate Doc.15.)
IN VIA CAUTELARE: Si chiede disporre l'adozione delle seguenti ulteriori misure protettive e/o cautelari atipiche, fino al termine delle trattative:
1)- inibizione nei confronti delle HE CP_1 Controparte_2
, , di sospendere e/o revocare gli
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
affidamenti e le linee di credito già utilizzate., e se del caso già sospese e/o revocate ordinarne il ripristino. Tale condotta deve ritenersi già inibita ex lege ai sensi dell'art. 18 comma 5
CCII ma anche dall'art. 16 comma 5 CCII. fatta salva la disciplina di vigilanza prudenziale.
2)- Qualora il Tribunale ritenga che la misura protettiva della prosecuzione forzosa dei contratti pendenti non ricomprenda anche i contratti di affidamento bancario, , Parte_1
chiede che venga concessa specifica misura caute lare ex art. 19 commi 4-7 CCII, avente ad oggetto l'obbligo delle HE, Controparte_6
, di consentire l'utilizzo delle linee
[...] Controparte_4 CP_5 operative, fissando se del caso una indennità per il ritardo nell' inadempimento, di dare esecuzione al contratto e riattivazione delle linee. 3)- Divieto per le HE , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_2
, di ridurre o estinguere, in qualunque Controparte_3 Controparte_4 CP_5
forma contrattualmente prevista ed in particolare tramite addebito sul conto corrente, la propria posizione creditoria avente titolo o causa in contratti di mutuo o comunque di finanziamenti (diversi dagli affidamenti autoliquidanti e di cassa) per rate o importi dovuti dalla data di pubblicazione del ricorso per la conferma delle misure protettive o, al più tardi, dalla data di concessione dei provvedimenti qui richiesti.
4)- Inibitoria alle HE , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_2
, di procedere con la segnalazione a Controparte_3 Controparte_4 CP_5 sofferenza o incaglio del nominativo dell'istante, per il tempo necessario allo sviluppo delle trattative nella composizione negoziale e ove già effettuate di disporre la cancellazione.
5)- Inibire agli istituti di credito , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_2
, di dichiarare la decadenza dai benefici Controparte_3 Controparte_4 CP_5
del termine di pagamento delle rate a scadere e/o di risolvere i contratti di finanziamento e/o
i rapporti fiduciari in essere con la società istante.
Si chiede di estendere a , l'opponibilità delle misure Parte_2
protettive e cautelari richieste.
Si chiede di dichiarare e confermare ai sensi dell'art. 20 CCII, che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata o alla pubblicazione nel registro delle imprese del provvedimento con il quale il Tribunale dichiara l'inefficacia delle misure richieste o ne dispone la revoca, siano sospesi gli obbli ghi e le cause di scioglimento di cui di cui agli articoli 2482 ter e 2484 c.c.”.
Con decreto del 23/2/2025 veniva fissata l'udienza del 2/4/2025 (tenutasi in videoconferenza)
e, contestualmente, si provvedeva alla nomina dell'Ausiliario, nella persona della Dott.ssa
Persona_1
Il ricorso, unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza, è stato notificato dalla ricorrente all'Esperto, ai creditori indicati nel doc. 22 (depositato il 28/2/2025), secondo le modalità prescritte nel decreto di fissazione udienza. Le notifiche sono state effettuate a mezzo PEC e si sono regolarmente perfezionate.
In data 17/3/2025 l'Esperto provvedeva a depositare il proprio parere, come richiesto nel decreto di fissazione udienza;
parimenti, in data 25/3/2025 l'Ausiliario nominato depositava la propria relazione, sulla base del quesito formulato dal Giudicante. In vista dell'udienza si sono costituiti i creditori ., Controparte_7 Controparte_8
LK NK GM, ,
[...] Controparte_9 Controparte_6
All'udienza venivano sentiti gli interessati, tra cui i creditori costituiti e un creditore non costituito ( LK NK GM, Controparte_7 Controparte_8
, ) - i quali si rimettevano pressoché Controparte_9 Controparte_6 CP_10
tutti a giustizia in ordine alle misure protettive, opponendosi i creditori bancari alla concessione delle misure cautelari, con l'eccezione di e , che CP_6 Controparte_4
chiedevano di “disporre la revoca delle misure cautelari e protettive o, in subordine, abbreviarne la durata ai minimi termini”, pur non opponendosi all'avvio di trattative - oltre all'Esperto ed all'Ausiliario.
***
1. Tanto preliminarmente chiarito, la ricorrente ha dedotto nel proprio ricorso di attraversare un momento di crisi finanziaria e di liquidità, derivante tanto da fattori esogeni (aumento dei costi energetici e delle materie prime), che OG (perdita della qualifica di concessionario per la vendita con conseguente riduzione del fatturato, posizione finanziaria netta eccessivamente gravosa rispetto ai volumi di attività).
Alla luce di ciò, il progetto di risanamento che intende sottoporre ai creditori prevede essenzialmente:
1. la concessione in affitto a dell'azienda (contratto sottoscritto Controparte_11
in data 10/2/2025) funzionale all'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e autovetture fino a 3,5 tonnellate di peso e di officina meccanica per la riparazione di autoveicoli;
2. Successiva cessione dell'azienda mediante procedura competitiva sulla base della proposta irrevocabile formulata dall'affittuaria (per un importo di 550.000 euro1);
3. Apprensione di finanza esterna derivante dalle somme ricavabili dalla vendita di un immobile di proprietà del Sig. , socio della Ricorrente, valutato, in sede di Parte_3
stima sommaria, in un importo pari ad Euro 400.000;
4. Cessione delle rimanenze finali;
5. Liquidazione della cassa, delle giacenze attive di conto corrente e dei crediti verso clienti.
L'attivo realizzabile (di complessivi euro 1.149.475,87) con la manovra prospettata è così formato:
Dette risorse verrebbero, in prima battuta, riallocate secondo il seguente prospetto: Considerando un passivo complessivo di € 3.682.031,62, il piano prevederebbe una soddisfazione integrale dei creditori ipotecari e privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 c.c., del 20% dei restanti creditori privilegiati e del 10 % dei creditori chirografari.
In conseguenza di ciò, ha richiesto la conferma delle misure protettive tipiche (pagg. 17-18 ricorso), nei confronti di tutti i creditori, in subordine nei confronti di quelli a cui è stata specificamente richiesta l'applicazione delle misure protettive ed anche ai primi dieci per ammontare (elencati nei docc. 7 e 8), in ulteriore subordine, nei confronti dei creditori che hanno ricevuto tempestiva e rituale notifica del ricorso, al fine di evitare azioni dei creditori che possano pregiudicare le trattative in corso con i creditori stessi e il buon esito delle iniziative assunte per il superamento della crisi, per il termine massimo di 120 giorni. Inoltre, la ricorrente ha richiesto altresì ulteriori misure cautelari (pagg. 18-19 ricorso) nei confronti di , , , Controparte_6 CP_6 CP_3 [...]
segnatamente: 1) “inibizione nei confronti CP_2 Controparte_12
delle HE , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_2 CP_3
, di sospendere e/o revocare gli affidamenti e le linee di
[...] Controparte_4 CP_5
credito già utilizzate., e se del caso già sospese e/o revocate ordinarne il ripristino”; 2)
“Qualora il Tribunale ritenga che la misura protettiva della prosecuzione forzosa dei contratti pendenti non ricomprenda anche i contratti di affidamento bancario, , Parte_1
chiede che venga concessa specifica misura cautelare ex art. 19 commi 4-7 CCII, avente ad oggetto l'obbligo delle HE, , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_2
, di consentire l'utilizzo delle linee Controparte_3 Controparte_4 CP_5 operative, fissando se del caso una indennità per il ritardo nell' inadempimento, di dare esecuzione al contratto e riattivazione delle linee.
3)”Divieto per le HE , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_2
, di ridurre o estinguere, in qualunque Controparte_3 Controparte_4 CP_5
forma contrattualmente prevista ed in particolare tramite addebito sul conto corrente, la propria posizione creditoria avente titolo o causa in contratti di mutuo o comunque di finanziamenti (diversi dagli affidamenti autoliquidanti e di cassa) per rate o importi dovuti dalla data di pubblicazione del ricorso per la conferma delle misure protettive o, al più tardi, dalla data di concessione dei provvedimenti qui richiesti.
4) “Inibitoria alle HE , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_2
, di procedere con la segnalazione a Controparte_3 Controparte_4 CP_5 sofferenza o incaglio del nominativo dell'istante, per il tempo necessario allo sviluppo delle trattative nella composizione negoziale e ove già effettuate di disporre la cancellazione.
5) “inibire agli istituti di credito , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_2
, di dichiarare la decadenza dai benefici Controparte_3 Controparte_4 CP_5
del termine di pagamento delle rate a scadere e/o di risolvere i contratti di finanziamento e/o
i rapporti fiduciari in essere con la società istante”. Con la richiesta di estendere a
[...]
l'opponibilità delle misure protettive e cautelari. Parte_2
2. L'Esperto, nel suo parere depositato in data 17/3/2025 (al cui contenuto si rimanda integralmente), ha precisato che le trattative con i creditori non hanno ancora avuto inizio e ha formulato le seguenti conclusioni: “1) che la società attualmente versi in un Parte_1
grave disequilibrio economico - reddituale, patrimoniale e finanziario, caratterizzato da una insolvenza generalizzata, che ne pregiudica la gestione futura sotto tutti gli aspetti;
2) che comunque fino ad ora sia stata preservata la continuità aziendale, attraverso l'offerta di servizi di service per clienti sulla piazza di Mirandola e zone limitrofe, e siano stati salvaguardati i livelli occupazionali, situazioni strumentali l'una all'altra;
3) che debba essere valutata ed adottata una delle possibili strategie per il risanamento previste dal CCII;
4) che il Piano presentato rappresenti una “ragionevole prospettiva di risanamento”, mantenendo in vita senza interruzioni l'esercizio dell'impresa e mantenendo i livelli occupazionali attuali di sette unità, elemento meritevole di interesse come anche previsto dalla versione post D. Lgs. 136/2024 a seguito della integrazione all'art. 12 comma 2 CCII. Il Piano prevede e necessita della continuità aziendale, che avverrà secondo le intenzioni, con modalità indiretta, tramite una prima fase con contratto di affitto d'azienda ed una seconda fase con cessione dell'intera azienda ed una fase autonoma di vendita dell'immobile messo a disposizione da terzi al verificarsi della condizione di esito positivo delle trattative, con destinazione del ricavato alla procedura;
5) di essere favorevole al trasferimento dell'intera azienda con applicazione dell'art. 2560 comma 2 CCII, previa autorizzazione del Tribunale;
6) che la CNC così come prospettata sia una via percorribile, in totale discontinuità con il passato;
7) di esprimere “parere favorevole” e di condividere le motivazioni e le richieste indicate nel ricorso, per la conferma di misure protettive erga omnes, ritenendole, non solo in linea con le intenzioni del Legislatore di favorire un risultato positivo della negoziazione, ma anche necessarie per trovarsi in una situazione di assenza di azioni individuali dei creditori durante le trattative, da porre in essere durante le prossime settimane;
8) che, come richiesto dall'imprenditore, la durata delle misure protettive erga omnes possa essere di 120 giorni o di una durata diversa in base a quello che deciderà il Tribunale, con riserva di proroga;
9) che la richiesta delle misure cautelari nei confronti praticamente di tutti gli istituti di credito ( , , Controparte_4 CP_1 Controparte_2 Controparte_2 CP_3
Contr
con l'eventuale estensione al Mediocredito Centrale, sia assolutamente necessaria:
10) che la durata delle misure cautelari fino al termine delle trattative, sia necessaria e funzionale;
11) che le misure protettive e cautelari non appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori;
12) che, visto i contenuti del Piano che prevede come passaggio finale la cessione del magazzino, la cessione dell'azienda, oltre la vendita di un immobile messo a disposizione di un terzo, le eventuali aggressioni patrimoniali dei creditori sul patrimonio della società oggetto di cessione, avrebbero effetti disgreganti non solo sulla continuità aziendale, ma anche sul valore intrinseco dell'azienda e sulla concreata realizzazione del Piano”.
3. In data 25/3/2025 l'Ausiliario ha depositato la relazione richiesta (cui si rimanda integralmente), sottolineando talune carenze documentali, che si traducono anche in criticità del piano stesso. Pur ritenendo non implausibile il progetto di piano, non ha mancato di sottolineare: a) l'assenza di idonee formalità – come segnalato anche dall'Esperto – in ordine alla scrittura di messa a disposizione dell'immobile da parte di terzi;
b) la mancata formalizzazione del contratto di vendita per merci e ricambi con rotazione negli ultimi 12 mesi e del contratto estimatorio per merci e ricambi senza rotazione negli ultimi 12 mesi;
c) che la proposta irrevocabile di acquisto prevede che il valore attribuito all'azienda, pari ad
Euro 550.000, venga decurtato dei debiti verso dipendenti e del debito residuo per mutuo con garanzia ipotecaria sull'immobile quantificati in Euro 550.000, con un saldo tra poste attive e passive pari a zero;
tuttavia la proposta di acquisto include anche il capannone di proprietà della società, ad uso commerciale/artigianale attualmente utilizzato come mostra, il cui valore
è stato stimato in via sommaria in un importo pari ad Euro 725.000. In considerazione del fatto che a tutt'oggi non è stata disposta la stima dell'azienda, non si hanno elementi per poter valutare la convenienza dal punto di vista economico dell'offerta irrevocabile di acquisto del complesso aziendale comprendente anche l'immobile di proprietà.
Alla luce delle considerazioni esposte, e sulla base della documentazione a disposizione, ha concluso che “allo stato attuale non pare vi siano motivi per considerare implausibile il progetto di piano di risanamento, non potendosi escludere l'avvio di trattative, anche con
l'assistenza dell'Esperto, che consentano di individuare una soluzione idonea a garantire la continuità aziendale, ancorchè in via indiretta, mediante il trasferimento dell'azienda”.
Quanto alle possibilità di risanamento, l'Ausiliario ha concluso nel senso che “le probabilità di addivenire ad una soluzione risanatoria, ancorché mediante una continuità indiretta, non paiono meramente astratte ma denotino taluni connotati di concretezza, in quanto corroborate da elementi oggettivi e in parte riscontrabili tali da fondare una probabilità di successo non trascurabile”, pur segnalando, quale ulteriore criticità, il mancato avvio di trattative.
Infine, quanto alle misure protettive e cautelari, si è espressa in senso favorevole circa la conferma delle misure protettive, mentre quanto alle misure cautelari, le ha ritenute non idonee e/o utili ad assicurare il buon esito delle trattative e sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori, stante la continuità indiretta e l'assenza di prosecuzione dell'attività imprenditoriale e gestione operativa dell'attività di impresa, che saranno affidate alla conduttrice, con la sola eccezione della misura del “Divieto per le HE , CP_1
, , , Controparte_2 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
di ridurre o estinguere, in qualunque forma contrattualmente prevista ed in CP_5 particolare tramite addebito sul conto corrente, la propria posizione creditoria avente titolo
o causa in contratti di mutuo o comunque di finanziamenti (diversi dagli affidamenti autoliquidanti e di cassa) per rate o importi dovuti dalla data di pubblicazione del ricorso per la conferma delle misure protettive o, al più tardi, dalla data di concessione dei provvedimenti qui richiesti”, al fine di evitare che gli istituti di credito, in totale autonomia, possano utilizzare eventuali incassi pervenuti sui conti correnti per andare a ridurre la loro esposizione creditoria.
4. All'udienza del 2/4/2025 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla richiesta di misure cautelari di cui ai punti 1, 2 (pag. 18), 4 (pag. 19) del ricorso, insistendo per il resto per l'accoglimento del ricorso. Ha altresì precisato che, quanto alla vendita delle merci, non è ancora avvenuta in quanto l'inventario va fatto in contraddittorio tra le parti;
è stato iniziato la settimana scorsa ma non ancora ultimato;
lo stesso vale per il contratto estimatorio. Quanto
a , la messa a disposizione dell'immobile avverrà con autentica notarile, per Parte_3
ragioni di salute ciò non è stato ancora possibile. È stato nominato un commercialista per la stima dell'azienda e verosimilmente in un paio di settimane dovrebbe consegnare la perizia.
L'Esperto e l'Ausiliario si sono riportati al contenuto del parere e della propria relazione in atti.
I creditori presenti all'udienza, laddove destinatari di misure cautelari ( Controparte_7
LK NK GM, , si sono
[...] Controparte_8 Controparte_6
opposti alla loro concessione, rimettendosi perlopiù a giustizia in ordine alla conferma delle misure protettive, nessuno comunque opponendosi all'avvio di trattative.
* * *
5. Il ricorso merita parziale accoglimento, nei termini che si andranno di seguito ad esporre.
6. Al fine di confermare le misure protettive e concedere le misure cautelari, nell'ambito della composizione negoziata della crisi, il giudice competente deve anzitutto verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi che il ricorrente deve dimostrare per accedere alla procedura: a) la qualità di imprenditore commerciale o agricolo necessaria al fine di avvalersi della procedura di composizione negoziata della crisi, indipendentemente dai requisiti dimensionali;
b) non essere soggetto a procedure concorsuali;
c) non aver avviato altra procedura di composizione negoziata conclusasi con archiviazione da meno di un anno.
7. Positivamente riscontrati gli elementi summenzionati, occorre a questo punto chiarire il vaglio demandato al Tribunale per la conferma delle misure protettive e la concessione delle misure cautelari, sotto il versante oggettivo.
In primis, secondo il disposto dell'attuale art. 12 CCII, la nomina di un esperto può essere richiesta laddove l'imprenditore commerciale o agricolo si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma1, lett. a) (crisi) o b) CCII (insolvenza), oppure anche quando si trovi anche soltanto in condizioni di squilibrio economico patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, fermo restando che il superamento della situazione di crisi o insolvenza può avvenire anche mediante il trasferimento dell'azienda o rami di essa (art. 12, comma 2, CCII).
L'esperto, dal canto suo, dopo aver convocato l'imprenditore deve verificare, come previsto dall'art. 17 CCII (comma 5), l'esistenza di concrete prospettive di risanamento.
Le misure protettive devono essere inoltre funzionali a garantire il buon esito delle trattative, come in più parti l'art. 19 CCII ribadisce, trattative che sono evidentemente finalizzate al risanamento dell'impresa (e non fini a se stesse2). Tali misure non possono inoltre essere sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti, dovendo in tal caso essere prontamente revocate (art. 19, comma 6, CCII).
Il Giudice è quindi chiamato ad operare un delicato bilanciamento tra l'interesse del debitore alla soluzione negoziale della propria crisi e quello dei creditori a non subire un pregiudizio irreparabile dall'applicazione delle misure.
Il perimetro di valutazione che compete, allora, al Giudice ai fini della conferma delle misure richieste e alla concessione delle misure cautelari, attiene alla funzionalità delle medesime a garantire il soddisfacimento degli obiettivi propri della procedura di composizione negoziata, che vanno individuati, da un lato, nel risanamento dell'attività di impresa, dall'altro, nel buon esito delle trattative che consenta la risoluzione della crisi. È quindi evidente che non possa il Tribunale omettere una verifica in ordine ad una concreta e ragionevole prospettiva di risanamento, da compiersi secondo criteri di congruità logica e ragionevolezza, condizione imprescindibile perché la procedura di composizione possa proseguire anziché giungere all'immediata archiviazione.
La necessità di un tale vaglio è confermata dalla possibilità per il Tribunale di avvalersi di un
Ausiliario, la cui funzione è precipuamente collegata alla verifica della ragionevole esistenza di prospettive di risanamento.
Come condivisibilmente sostenuto dalla giurisprudenza di merito, la “concretezza” delle prospettive di ripristino delle condizioni di equilibrio patrimoniale, economico e finanziario deve essere calibrata in relazione alla natura, all'origine e alla gravità degli squilibri manifestati dall'impresa e deve essere giudicata principalmente tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione: “(i) grado di chiarezza, completezza e coerenza del progetto di piano di risanamento predisposto secondo le linee guida indicate all'art. 13, comma 2, CCII;
(ii) risultati del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
(iii) adesione alle trattative di uno o più creditori che rappresentano la maggioranza del debito da ristrutturare;
(iv) stato di avanzamento delle trattative ed eventuale formulazione di proposte alle parti interessate;
(v) disponibilità del sostegno finanziario dei soci o di terzi investitori (o presenza di manifestazioni di interesse all'acquisto dell'azienda in ipotesi di continuità indiretta); (vi) sostenibilità finanziaria del progetto di risanamento risultante dal piano finanziario per i sei mesi successivi al deposito della domanda” (sul punto, Tribunale
Lecco, 2 Gennaio 2023, in www.dirittodellacrisi.it).
Il Giudice deve, in definitiva, valutare: la sussistenza di una ragionevole prospettiva di risanamento della crisi dell'impresa preminentemente sulla base del progetto di piano presentato;
l'effettiva disponibilità dei creditori a partecipare alle trattative;
l'utilità delle misure protettive e cautelari richieste per lo svolgimento delle trattative;
l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure protettive e cautelari richiese rispetto all'obiettivo di risanamento dell'impresa.
8. Nel caso di specie, sembrano sussistere la maggior parte dei criteri di valutazione sopra elencati (par. 7). Il progetto di piano di risanamento (cfr. supra 7, i) ha ricevuto un vaglio sostanzialmente positivo tanto da parte dell'Esperto, quanto da parte dell'Ausiliario, sebbene quest'ultimo abbia evidenziato alcune criticità, in parte già risolte (si veda, ad esempio, doc. 60, atto notarile di avveramento della condizione sospensiva), in parte a cui la ricorrente dovrà far fronte.
Questo Giudice condivide, tuttavia, le valutazioni critiche dell'Ausiliario relative al progetto di piano (pagg. 16-20 relazione, che si intendono quivi richiamate) in ordine, in primis, alla necessità di procedere quanto prima ad una stima (non sommaria) del compendio aziendale nonché dell'immobile incluso nell'offerta ricevuta, anche per comprendere se l'operazione di cessione dell'azienda possa effettivamente corrispondere alla miglior soddisfazione del ceto creditorio. Sul punto non si possono che rimarcare le considerazioni dell'Ausiliario (pagg.
17-18, punto e), la quale evidenzia che la liquidazione atomistica (in ragione del valore prospettato dell'immobile) potrebbe essere maggiormente conveniente rispetto alla cessione del compendio aziendale, non rispondendo in tal caso quest'ultima operazione ai requisiti di cui all'art. 22, comma 1, CCII.
Dovranno, inoltre, essere predisposti quanto prima i contratti di vendita per merci e ricambi con rotazione negli ultimi 12 mesi ed il contratto estimatorio per merci e ricambi senza rotazione ultimi 12 mesi.
A ciò si aggiunga che il contratto di affitto prevede una clausola potenzialmente lesiva della competizione, in quanto consente all'attuale affittuario di computare a titolo di acconto in canoni di affitto maturati (art. 5). Nell'ottica di un'eventuale cessione d'azienda la ricorrente dovrà garantire una competizione libera da eventuali vantaggi riconosciuti ai potenziali aggiudicatari. Inoltre, le stesse modalità di pagamento, dovranno essere coerenti con il piano predisponendo e con l'accordo che si intende raggiungere con i creditori.
Ancora, il piano sembra allo stato prevedere uno stralcio del debito nei confronti tanto del
Fondo di Garanzia, quanto dell'Erario, ma la ricorrente non ha fatto cenno di essersi attivata né per raggiungere un accordo transattivo ex art. 23, comma 2 bis, CCII, né per una transazione con il gestore del Fondo di Garanzia, disciplinata dalle “Disposizioni operative”
(cfr. pag. 65 delle stesse, reperibili sul sito istituzionale del Fondo PMI).
Quanto all'adesione dei creditori alle trattative (cfr. supra 7, iii-iv), considerato anche il breve lasso di tempo trascorso, bisogna registrare la disponibilità manifestata dai soggetti che hanno presenziato all'udienza. Certamente le trattative dovranno subire una decisa accelerazione, posto che il ricorso risulta depositato in data 20/2/2025 e le stesse, come confermato dall'Esperto, non sono ancora effettivamente iniziate. Infine, sembra sussistere la volontà dei soci ad immettere risorse (cfr. supra 7, v), oltre al già concretizzatosi interessamento da parte dell'affittuario di azienda all'acquisto della stessa. Sul punto, sebbene la disponibilità del socio di destinare un immobile alla Parte_3
soddisfazione dei creditori debba essere valutata positivamente3, si rende necessario garantire tramite un atto notarile (eventualmente mediante un vincolo di destinazione) detta disponibilità.
È d'uopo sin da ora rimarcare che se le criticità e carenze evidenziate dall'Ausiliario nonché nel presente provvedimento non verranno meno e le trattative con i creditori non subiranno un deciso acceleramento, la concreta percorribilità del progetto di risanamento sarà difficilmente ipotizzabile.
9. Tanto chiarito in ordine all'esistenza del fumus circa la concreta risanabilità dell'impresa, prima di verificare la concedibilità in concreto delle misure protettive, occorre interrogarsi sulle misure cautelari richieste (pagg. 18 e 19 del ricorso).
In limine occorre precisare che non ci si pronuncerà sulle domande cautelari richieste alle pagg. 18-19 di cui ai punti 1, 2, 4 in quanto oggetto di espressa rinuncia all'udienza del
2/4/2025.
Ai sensi dell'art. 2 lett. q) CCII, le misure cautelari sono definite come quei “provvedimenti emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che 3 Soccorrono, al fine di effettuare tale giudizio, una serie di parametri che lo stesso decreto dirigenziale del direttore generale degli affari interni 28 settembre 2021, così come aggiornato dal D.M. 21 marzo 2023, (previsto dal d.l. 118/2021 e richiamato dallo stesso art. 13 CCII) individua con lo scopo di verificare la prognosi in ordine alla reversibilità della crisi o insolvenza. In particolare, nella SEZIONE III, è previsto che “si terrà conto del fatto che, a fronte (i) di una continuità aziendale che distrugge risorse, (ii) dell'indisponibilità dell'imprenditore a immettere nuove risorse, (iii) dell'assenza di valore del compendio aziendale, le probabilità che l'insolvenza sia reversibile sono assai remote indipendentemente dalle scelte dei creditori, e dunque che in questi casi è inutile avviare le trattative.
2.5. Si raccomanda all'esperto, in qualunque momento reputi che non vi siano o siano venute meno le prospettive di risanamento, di darne notizia all'imprenditore e al Segretario generale della Camera di commercio competente perché venga disposta l'archiviazione del fascicolo (v. anche il punto 2.8 della presente Sezione).
2.6. Si suggerisce di tenere conto del fatto che, quando l'esito del test online indica che il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative che si intendono adottare in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa (iniziative industriali, modifiche del modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese), l'esperto, prima di sciogliere la propria riserva, compie gli opportuni approfondimenti esaminando il progetto di piano di risanamento o il piano di risanamento nel frattempo predisposto (v. successivo paragrafo 3 della presente Sezione).
2.7. In ogni caso, qualora l'esperto reputi che il risanamento possa avere luogo in via indiretta attraverso la cessione dell'azienda o di rami di essa, dovrà tenere conto delle concrete manifestazioni di interesse eventualmente ricevute dall'imprenditore o da terzi, delle ragionevoli stime delle risorse realizzabili pur in assenza degli effetti dell'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, e della loro adeguatezza a consentire il raggiungimento di un accordo con i creditori”. appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni”. L'art. 19, comma 1, CCII meglio precisa, nell'ambito della composizione negoziata, che i provvedimenti cautelari devono essere “necessari per condurre a termine le trattative”.
Trattasi di provvedimenti che si collocano in un contesto parzialmente diverso rispetto alle previsioni del codice di rito civile, se non fosse altro per la peculiare declinazione della strumentalità, che non richiede l'instaurazione di un giudizio di merito (art. 19, comma 7,
CCII). Le misure cautelari devono essere funzionali a tutelare le trattative, al fine di portare a compimento il percorso di risanamento iniziato, pertanto il periculum si declina in termini di rischio che la mancata concessione possa pregiudicare l'andamento e il buon esito delle trattative e, di conseguenza, il risanamento dell'impresa. Come la giurisprudenza di merito ha già sostenuto (Trib. Catania, 25/7/2022, in www.dirittodellacrisi.it), con la misura cautelare l'imprenditore non può ottenere risultati ulteriori e diversi rispetto alla propria ristrutturazione.
Procedendo con ordine, quanto alla domanda di cui a pag. 19, punto 3)”- Divieto per le
HE , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_2 Controparte_3
, di ridurre o estinguere, in qualunque forma contrattualmente Controparte_4 CP_5
prevista ed in particolare tramite addebito sul conto corrente, la propria posizione creditoria avente titolo o causa in contratti di mutuo o comunque di finanziamenti (diversi dagli affidamenti autoliquidanti e di cassa) per rate o importi dovuti dalla data di pubblicazione del ricorso per la conferma delle misure protettive o, al più tardi, dalla data di concessione dei provvedimenti qui richiesti”, non merita accoglimento.
In primis, per stessa ammissione della ricorrente, tale misura è finalizzata ad agevolare la continuità aziendale diretta della società, di fatto già interrotta, posto che l'azienda è attualmente oggetto di affitto. Non è quindi stato assolto l'onere di indicare specificamente la funzionalità di tali eventuali risorse additive a favore del conseguimento dell'obiettivo di risanamento e senza sproporzionati sacrifici a carico del finanziatore. Ed anzi, misura richiesta non pare strumentale all'obiettivo indicato.
In secundis, la misura de qua è inammissibile per genericità, non essendo dato sapere quali siano i singoli rapporti contrattuali interessati e le relative previsioni. Non è, infatti, revocabile in dubbio che, laddove i crediti fossero stati ceduti alla banca nel rispetto delle previsioni contrattuali, questa potrebbe pacificamente incassarli anche nell'ambito di un'eventuale liquidazione giudiziale. In tali casi, non potrebbe impedirsi alla banca, esclusiva titolare del credito ceduto, di riscuoterlo, compensando il debito maturato. È precipuo onere della ricorrente indicare, specificamente, i rapporti suddetti, precisando per ciascuno quale sia l'esposizione maturata e fino a quale momento, nonché produrre i relativi contratti.
Quanto alla domanda di cui a pag. 19, punto 4, ”Inibire agli istituti di credito , CP_1
, , , Controparte_2 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
di dichiarare la decadenza dai benefici del termine di pagamento delle rate a scadere CP_5
e/o di risolvere i contratti di finanziamento e/o i rapporti fiduciari in essere con la società istante”, non merita parimenti accoglimento.
Detta misura risulta in parte assorbita dagli effetti tipici delle misure protettive di cui all'art. 18, commi 5 e 5 bis, in parte non idonea e/o utile ad assicurare il buon esito delle trattative e sproporzionata rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori, posto che l'azienda è attualmente condotta in affitto da un soggetto terzo e, pertanto, non si rende necessario agevolare una continuità diretta. In ogni caso, la ricorrente non precisa nemmeno, nel proprio ricorso, a cosa dovrebbe essere funzionale tale misura.
10. Infine, quanto all'estensione delle misure protettive (assorbita ogni domanda cautelare a seguito di rinuncia o mancata concessione) a , sebbene sia noto Parte_2
l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “sin dalla costituzione della garanzia da Contro parte di sorge il diritto di regresso del medesimo -già connotato dal privilegio- sospensivamente condizionato all'escussione della garanzia da parte delle banche garantite che costituisce unicamente la condizione di esigibilità del diritto di credito già sorto” (Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 18148 del 26/06/2023; Ordinanza n. 13152 del 15/05/2023), ciò non significa che detta misura si appalesi funzionale ad assicurare il buon esito delle trattative.
Indipendentemente dal fatto che si accolga la tesi suindicata o quella secondo la quale il diritto
Contro di rivalsa del garante (ad esempio o sorge solo dopo l'escussione della garanzia CP_14
e il pagamento della somma garantita, con la conseguenza che fino al pagamento, le banche restano titolari del credito come chirografari o quella per cui il credito del garante sorge con il semplice rilascio della garanzia, sebbene sia condizionato sospensivamente all'eventuale inadempimento della società, la quale implica che il garante sia titolare del credito anche prima dell'escussione, la domanda deve essere rigettata. Nel primo caso, avrebbe natura cautelare e difetterebbe il requisito della funzionalità alle trattative, nel secondo caso, avrebbe natura di misura protettiva, ma difetterebbe, parimenti, la funzionalità, in quanto si tratta di un credito non esigibile e non sussisterebbe alcun pericolo che le trattative siano ostacolate da azioni esecutive, non possibili.
11. Tanto chiarito in ordine alle misure cautelari richieste, occorre a questo punto passare all'esame della conferma delle misure protettive.
Costituisce dato pacifico che la ricorrente abbia notificato gli atti introduttivi ai creditori e agli interessati indicati nel doc. 22 allegato alla nota del 28/2/2025, nei confronti dei quali dovranno ritenersi estese le misure protettive, con l'eccezione di CC (su cui infra).
I soggetti non notiziati, pertanto, dovrebbero in ogni caso ed indipendentemente dalla presente decisione ritenersi radicalmente esclusi dalla applicazione delle misure protettive (cfr. Trib.
Modena del 16/7/2022 in www.ilcaso.it). Si precisa, a scanso di equivoci, che le misure protettive non interessano i diritti di credito lavoratori, espressamente estromessi tra i destinatari delle misure (art. 18, comma 1, secondo periodo).
Limitare la operatività delle misure protettive ai soggetti concretamente coinvolti è sicuramente percorribile in base al dato normativo (disseminato di previsioni che consentono al ricorrente ed al Tribunale di discriminare, tra i creditori, coloro che vengono incisi dallo stay, e coloro che ne rimangono estranei), indicativo di una voluntas legis inequivoca.
12. Circa la funzionalità delle misure ad assicurare il buon esito delle trattative, la necessità di preservare il valore dell'azienda che la società intende cedere, e dunque garantirne la continuità (anche indiretta), rende le misure protettive funzionali non solo all'espletamento delle trattative, ma anche ad assicurare la realizzabilità del piano prospettato senza il rischio di minare la continuità aziendale, nonché di alterare la par condicio creditorum mediante la precostituzione di diritti in capo a taluni, evenienze ben possibili, posto che sono già state intraprese azioni esecutive, sebbene da parte di un solo creditore.
L'inibizione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, infatti, impediscono ai creditori di acquisire “vantaggi” processuali e sostanziali nella delicata fase della composizione negoziata, permettendo alla società di proseguire nelle trattative senza il pericolo che iniziative individuali compromettano l'equilibrio dei rapporti tra le parti.
Le misure permettono inoltre di proseguire l'attività aziendale senza che l'operatività degli stessi venga bloccata da esecuzioni o provvedimenti cautelari. 13. Quanto ai soggetti nei confronti dei quali sono state richieste le misure protettive, essi rappresentano la quasi totalità del ceto creditorio (cfr. doc.22), il che risulta coerente con la scelta effettuata circa il percorso di risanamento, in un contesto nel quale comunque, in base a quanto documentato (doc. 15) un solo creditore ha allo stato intrapreso azioni esecutive o cautelari. Appare evidente che laddove i creditori assumessero iniziative potenzialmente lesive del patrimonio della ricorrente, in difetto di misure protettive, le trattative condotte pur con l'ausilio dell'Esperto verrebbero vanificate, così come la prospettiva della cessione dell'azienda a terzi.
14. L'applicazione delle misure protettive tipiche (divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa) comporta anche l'operatività di alcuni effetti legali (art. 18, commi 4 e 5, 5-bis CCII).
Deve poi darsi atto che la società ha espressamente dichiarato nell'istanza di nomina dell'esperto che fino alla conclusione delle trattative sono sospesi gli obblighi e delle cause di scioglimento ai sensi dell'art. 20, CCII, e dunque opera la disapplicazione nei suoi confronti, per il predetto periodo, degli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5
e 6, e 2482.ter, c.c., e della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4) e 2545-duodecies, c.c., e ha chiesto la conferma di tale ulteriore effetto. Quanto agli effetti di cui all'art. 20, comma 1, CCII (pag.
19 ricorso), non è richiesto un provvedimento di questo Giudice, trattandosi di procedimento ed effetti disciplinati direttamente dalla legge sulla base delle dichiarazioni rese dall'imprenditore.
Tutto quanto sopra premesso, devono ritenersi adeguate e funzionali al buon esito delle trattative e al possibile risanamento dell'impresa le misure protettive semi-automatiche, che pertanto devono essere confermate, così come gli effetti automatici connessi alle stesse.
15. Venendo ora alla durata delle misure protettive, in un contesto di incertezza nel quale occorre verificare se effettivamente le criticità segnalate dall'Ausiliario verranno a breve termine sanate e in cui le trattative non sono di fatto ancora iniziate, la concessione delle misure protettive non può estendersi alla durata massima di centoventi giorni e dovrà essere circoscritta ad un periodo di tempo limitato, funzionale a consentire all'Esperto e all'Ausiliario (il quale dovrà essere costantemente aggiornato dalla ricorrente e dall'Esperto) di vagliare la bontà del progetto di risanamento e ai creditori di intavolare un serio percorso di trattative, fatta salva la possibilità di disporre la revoca delle misure o l'abbreviazione del termine laddove in primis l'Esperto si avveda che le misure non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori.
***
Per i motivi sopra esposti, devono essere confermate le misure protettive richieste, secondo il contenuto di legge, nei confronti dei creditori di cui al doc. 22 (con l'eccezione di
[...]
per quanto supra segnalato), ritualmente evocati in giudizio. Pt_2
La durata, considerato il “pre-goduto”, può essere fissata al 21/5/2025, ossia per un periodo di 90 giorni in ragione delle criticità riscontrate dall'Ausiliario e nel presente provvedimento che impongono una verifica in un orizzonte temporale ridotto in ordine allo svolgimento delle trattative e alla bontà del piano di risanamento proposto. Il termine concesso decorre dall'iscrizione dell'istanza nel registro delle imprese (20/2/2025), atteso che sin da quel momento essa ha prodotto provvisoriamente i suoi effetti.
Si invita sin da ora l'Esperto a segnalare prontamente non solo l'eventuale archiviazione dell'istanza, ma altresì la sopravvenuta inutilità delle misure a soddisfare l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o l'eventuale sproporzione del pregiudizio arrecato ai creditori, circostanze che impongono la revoca delle misure concesse.
***
Le spese del presente giudizio vengono compensate tra la ricorrente e ogni soggetto costituito, posto che il ricorso ha trovato (parziale) accoglimento, nonché per la assoluta novità di gran parte delle questioni, in assenza di precedenti di legittimità univoci.
Nulla per le spese nei confronti dei soggetti non costituiti.
Tutto ciò premesso
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: - RIGETTA la richiesta di concessione delle misure cautelari, non oggetto di rinuncia, nei confronti di , , CP_1 Controparte_2 Controparte_7 [...]
, ; CP_3 Controparte_4 CP_5
- CONFERMA, quanto ai creditori (indicati nel doc. 22 depositato il 28/2/2025), con eccezione di ) e ritualmente evocati in giudizio, sino al 21/5/2025, le Parte_2
misure protettive di cui all'art. 18, comma 1, CCII, ferme le ulteriori misure protettive previste ed operanti ex lege;
- RAMMENTA all'Esperto, all'Ausiliario nominato e ai creditori, visto l'art. 19, comma 6, CCII, la facoltà di segnalazione a questo Giudice dei presupposti di legge per la revoca o l'abbreviazione della durata delle misure disposte.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite, all'Ausiliario, all'Esperto e al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito.
Modena 10/4/2025.
Il Giudice
Camilla Ovi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 di cui: a. Euro 150.000 per attrezzature;
b. Euro 50.000 per avviamento;
c. Euro 350.000. Il pagamento del prezzo potrà avvenire tramite accollo di cui: Euro 450.000 per debiti verso dipendenti;
Euro 100.000 per residuo mutuo con ipoteca sull'immobile. 2 Come la giurisprudenza di merito ha già avuto modo di affermare, “se infatti le garanzie concesse al soggetto che ricorra al procedimento di negoziazione assistita, e per quanto qui interessi la possibilità dell'imprenditore di avvalersi di meccanismi di protezione del suo patrimonio, sono strumentali a consentire il proficuo svolgimento delle trattative il cui scopo finale è quello del risanamento dell'impresa, appare evidente la necessità di verifica, da parte dell'autorità giudiziaria cui è stata rimessa la conferma o revoca delle misure suddette, circa l'esistenza di ragionevoli possibilità di superamento dello stato di squilibrio patrimoniale o economico -finanziario dell'impresa e la prosecuzione della sua attività” (Trib. Bergamo, II sezione civile, 30 marzo 2022, in www.dirittodellacrisi.it).