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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBL ICA I TAL IANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sig.ri Magistrati
dott. TT SC Presidente
dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
dott. Gianluca Antonio Peluso Consigliere rel. est.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 851/ 2022 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi;
PROMOSSA DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresento e difeso, per procura allegata all'atto di appello,
dall'Avv. Giuseppe Ferro;
appellante;
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello,
dagli Avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi;
appellata;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 27-11-2025, le parti concludevano come da note scritte depositate per via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di citazione, introduttivo del giudizio n°
641/2020, aveva spiegato opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n.143/2020 emesso il 13
maggio 2020 dal Tribunale di Sciacca con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di € 21.344,58, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale saldo debitore del contratto di finanziamento “CreditEsxpress Compact” n. 2672863
stipulato il 19 gennaio 2012 con la quale, a Controparte_2
sua volta, in data 13 aprile 2016, aveva ceduto alla società
opposta il credito oggetto di ingiunzione.
In particolare, l'opponente deduceva la nullità parziale del pag. 2/8 contratto di finanziamento per applicazione di interessi usurari ed eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto di credito ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.
Con sentenza n. 44/2022 depositata il 27.01.2022, il
Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando nel giudizio n° 641/2020 R.G., rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
143/2020 emesso dal Tribunale di Sciacca in data 13 maggio
2020, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Condannava, altresì, l'opponente al pagamento delle spese di lite, rigettando, tuttavia, la domanda ex art. 96 c.p.c.
formulata dall'opposta Controparte_1
Avverso detta sentenza proponeva appello Pt_1
[...]
Si costituiva resistendo al gravame ed Controparte_1
eccependone, preliminarmente, l'inammissibilità per tardività.
Disposta la trattazione scritta della causa e precisate le conclusioni con note scritte depositate per l'udienza del 27
novembre 2025, la causa veniva posta in decisione senza la riassegnazione di ulteriori termini ex art. 190 c.p.c. poiché
pag. 3/8 già assegnati con ordinanza del 16-05-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, anzitutto, esaminata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello sollevata da la quale Controparte_1
assume che la notifica dell'impugnazione sarebbe stata effettuata quando era già decorso il termine perentorio di cui all'art. 325 c.c.
L'eccezione è fondata.
È, infatti, documentalmente provato che la sentenza di primo grado, pubblicata il 27 gennaio 2022, venne notificata, via pec, dalla società opposta al procuratore costituito dell'opponente in data 1 aprile 2022.
(allegato n. 3 alla comparsa di costituzione in appello) ai fini della decorrenza del termine breve di trenta giorni per la proposizione dell'appello ex art. 325 c.p.c.
Ora, atteso che l'atto di citazione in appello del Pt_1
risulta notificato per mezzo pec al procuratore di
[...]
in data 6 maggio 2022, il predetto termine CP_1
perentorio di trenta giorni per la proposizione dell'impugnazione, a quella data, era già irrimediabilmente spirato.
pag. 4/8 Né assume rilievo in direzione contraria l'avvenuta notificazione del primo atto di appello del 29 aprile 2022
(privo di “vocatio in jus”) a cui l'appellante aveva espressamente rinunciato (cfr. all. 5 comparsa di costituzione in appello) atteso che, in ogni caso, la notificazione del secondo atto di appello in sostituzione del precedente viziato è avvenuta quando già il era Pt_1
decaduto dal potere di impugnare la sentenza in parola.
A tale riguardo, infatti, giova rammentare che “nel rito
ordinario, la notifica della citazione in appello, non seguita da
iscrizione della causa a ruolo o seguita da un'iscrizione tardiva e,
dunque, determinativa dell'improcedibilità dell'appello da essa
introdotto, non consuma il potere di impugnazione, perché l'art.
358 c.p.c. intende riferirsi, nel sancire la consumazione del
diritto di impugnazione, all'esistenza – al tempo della
proposizione della seconda impugnazione – della già avvenuta
declaratoria della improcedibilità del primo appello. Ne segue che,
quando tale declaratoria non sia ancora intervenuta, è consentita
la proposizione di un nuovo appello (di contenuto identico o
diverso) in sostituzione del precedente viziato, purché il termine
per l'esercizio del diritto di appellare non sia decorso. Per
pag. 5/8 la verifica della tempestività del secondo appello occorre aver
riguardo non al termine c.d. lungo di cui all'art. 327 c.p.c., ma a
quello breve di cui all'art. 325 c.p.c., il quale, solo in difetto
di notificazione della sentenza appellata anteriormente a quella
del primo appello in modo idoneo a farlo decorrere (art. 285
c.p.c.), decorre dalla data di perfezionamento per il destinatario
della notificazione della prima impugnazione, che equivale alla
conoscenza legale della decisione impugnata idonea a determinare
il decorso del termine breve" ( Cassazione civile, sez. unite, 5
agosto 2016 n. 16598).
Poiché, quindi, l'appellante ha esperito il secondo gravame quando il termine per impugnare era già decorso, ne segue la declaratoria di inammissibilità del proposto gravame.
2. Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto della natura
(in rito) della pronuncia e, in applicazione dei minimi tariffari, avuto riguardo al valore della causa (che è pari al valore della causa in primo grado, avendo l'appellante chiesto l'integrale riforma della decisione impugnata) e all'assenza di incombenti istruttori, mentre non si ritengono sussistenti i presupposti della condanna per lite pag. 6/8 temeraria ex art. 96 c.p.c. in considerazione, peraltro, della peculiarità della notificazione del primo atto di impugnazione, espressamente rinunciato dal Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando,
dichiara inammissibile l'appello proposto da Pt_1
nei confronti di avverso la
[...] Controparte_1
sentenza n. 44/2022 del Tribunale di Sciacca depositata il 27
gennaio 2022.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore della società appellata, delle spese del presente grado di giudizio liquidate in € 1.984,00, oltre spese generali, CPA e IVA
come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento,
da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 4-12-2025.
Il Consigliere rel. est.
pag. 7/8 Gianluca Antonio Peluso Il Presidente
TT SC
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sig.ri Magistrati
dott. TT SC Presidente
dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
dott. Gianluca Antonio Peluso Consigliere rel. est.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 851/ 2022 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi;
PROMOSSA DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresento e difeso, per procura allegata all'atto di appello,
dall'Avv. Giuseppe Ferro;
appellante;
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello,
dagli Avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi;
appellata;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 27-11-2025, le parti concludevano come da note scritte depositate per via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di citazione, introduttivo del giudizio n°
641/2020, aveva spiegato opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n.143/2020 emesso il 13
maggio 2020 dal Tribunale di Sciacca con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di € 21.344,58, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale saldo debitore del contratto di finanziamento “CreditEsxpress Compact” n. 2672863
stipulato il 19 gennaio 2012 con la quale, a Controparte_2
sua volta, in data 13 aprile 2016, aveva ceduto alla società
opposta il credito oggetto di ingiunzione.
In particolare, l'opponente deduceva la nullità parziale del pag. 2/8 contratto di finanziamento per applicazione di interessi usurari ed eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto di credito ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.
Con sentenza n. 44/2022 depositata il 27.01.2022, il
Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando nel giudizio n° 641/2020 R.G., rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
143/2020 emesso dal Tribunale di Sciacca in data 13 maggio
2020, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Condannava, altresì, l'opponente al pagamento delle spese di lite, rigettando, tuttavia, la domanda ex art. 96 c.p.c.
formulata dall'opposta Controparte_1
Avverso detta sentenza proponeva appello Pt_1
[...]
Si costituiva resistendo al gravame ed Controparte_1
eccependone, preliminarmente, l'inammissibilità per tardività.
Disposta la trattazione scritta della causa e precisate le conclusioni con note scritte depositate per l'udienza del 27
novembre 2025, la causa veniva posta in decisione senza la riassegnazione di ulteriori termini ex art. 190 c.p.c. poiché
pag. 3/8 già assegnati con ordinanza del 16-05-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, anzitutto, esaminata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello sollevata da la quale Controparte_1
assume che la notifica dell'impugnazione sarebbe stata effettuata quando era già decorso il termine perentorio di cui all'art. 325 c.c.
L'eccezione è fondata.
È, infatti, documentalmente provato che la sentenza di primo grado, pubblicata il 27 gennaio 2022, venne notificata, via pec, dalla società opposta al procuratore costituito dell'opponente in data 1 aprile 2022.
(allegato n. 3 alla comparsa di costituzione in appello) ai fini della decorrenza del termine breve di trenta giorni per la proposizione dell'appello ex art. 325 c.p.c.
Ora, atteso che l'atto di citazione in appello del Pt_1
risulta notificato per mezzo pec al procuratore di
[...]
in data 6 maggio 2022, il predetto termine CP_1
perentorio di trenta giorni per la proposizione dell'impugnazione, a quella data, era già irrimediabilmente spirato.
pag. 4/8 Né assume rilievo in direzione contraria l'avvenuta notificazione del primo atto di appello del 29 aprile 2022
(privo di “vocatio in jus”) a cui l'appellante aveva espressamente rinunciato (cfr. all. 5 comparsa di costituzione in appello) atteso che, in ogni caso, la notificazione del secondo atto di appello in sostituzione del precedente viziato è avvenuta quando già il era Pt_1
decaduto dal potere di impugnare la sentenza in parola.
A tale riguardo, infatti, giova rammentare che “nel rito
ordinario, la notifica della citazione in appello, non seguita da
iscrizione della causa a ruolo o seguita da un'iscrizione tardiva e,
dunque, determinativa dell'improcedibilità dell'appello da essa
introdotto, non consuma il potere di impugnazione, perché l'art.
358 c.p.c. intende riferirsi, nel sancire la consumazione del
diritto di impugnazione, all'esistenza – al tempo della
proposizione della seconda impugnazione – della già avvenuta
declaratoria della improcedibilità del primo appello. Ne segue che,
quando tale declaratoria non sia ancora intervenuta, è consentita
la proposizione di un nuovo appello (di contenuto identico o
diverso) in sostituzione del precedente viziato, purché il termine
per l'esercizio del diritto di appellare non sia decorso. Per
pag. 5/8 la verifica della tempestività del secondo appello occorre aver
riguardo non al termine c.d. lungo di cui all'art. 327 c.p.c., ma a
quello breve di cui all'art. 325 c.p.c., il quale, solo in difetto
di notificazione della sentenza appellata anteriormente a quella
del primo appello in modo idoneo a farlo decorrere (art. 285
c.p.c.), decorre dalla data di perfezionamento per il destinatario
della notificazione della prima impugnazione, che equivale alla
conoscenza legale della decisione impugnata idonea a determinare
il decorso del termine breve" ( Cassazione civile, sez. unite, 5
agosto 2016 n. 16598).
Poiché, quindi, l'appellante ha esperito il secondo gravame quando il termine per impugnare era già decorso, ne segue la declaratoria di inammissibilità del proposto gravame.
2. Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto della natura
(in rito) della pronuncia e, in applicazione dei minimi tariffari, avuto riguardo al valore della causa (che è pari al valore della causa in primo grado, avendo l'appellante chiesto l'integrale riforma della decisione impugnata) e all'assenza di incombenti istruttori, mentre non si ritengono sussistenti i presupposti della condanna per lite pag. 6/8 temeraria ex art. 96 c.p.c. in considerazione, peraltro, della peculiarità della notificazione del primo atto di impugnazione, espressamente rinunciato dal Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando,
dichiara inammissibile l'appello proposto da Pt_1
nei confronti di avverso la
[...] Controparte_1
sentenza n. 44/2022 del Tribunale di Sciacca depositata il 27
gennaio 2022.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore della società appellata, delle spese del presente grado di giudizio liquidate in € 1.984,00, oltre spese generali, CPA e IVA
come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento,
da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 4-12-2025.
Il Consigliere rel. est.
pag. 7/8 Gianluca Antonio Peluso Il Presidente
TT SC
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