Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/03/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
19.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado n. 194/2022 R.G. e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1 C.F._1
Massimo Grande
Ricorrente
E
(C.F. , rappresentato e difeso PA C.F._2 dall'avv. Silvia Margherita
Resistenti
OGGETTO: lavoro subordinato e retribuzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente esponeva: - di aver Parte_1
lavorato come colf e badante alle dipendenze della defunta , madre di Persona_1
, presso la di lei abitazione sita in Siracusa, via Monteforte n. 42/D, PA dall'01.09.2017 al 20.07.2020, senza regolare contratto, osservando un orario lavorativo di
34 ore settimanali, dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00, la domenica dalle 8.30 alle 10.30, con due turni settimanali serali aggiuntivi dalle 20.00 alle 22.30; - che la era persona non autosufficiente e, quindi, la ricorrente si occupava della pulizia Per_1 personale dell'assistita, di somministrare le terapie farmacologiche necessarie, di cucinare e di alimentare l'assistita, fare la spesa, rassettare e pulire casa quando necessario, nonché preparare la per la notte quando effettuava il turno serale;
- di aver percepito una Per_1 retribuzione mensile netta di € 600,00, inferiore a quella prevista se avesse avuto un regolare contratto di lavoro inquadrata al livello C super del CCNL Colf e Badanti e di non aver mai goduto di ferie e permessi, né percepito tredicesime e quattordicesime mensilità,
- di essere, pertanto, creditrice nei confronti di (figlio della PA
) della somma complessiva pari a € 20.403,71 (di cui € 10.211,89 per differenze Per_1 paga, € 7.346,74 per tredicesima e quattordicesima mensilità e € 2.845,08 per TFR), come da conteggi allegati al ricorso.
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro: Parte_1
1) “Accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha svolto l'attività di colf e badante, senza regolare ingaggio, presso l'abitazione del convenuto al fine di assistere la madre non autosufficiente, sig.ra , secondo i seguenti orari: dal lunedì al sabato Persona_1
dalle 08:30 alle 13:00, la domenica dalle 08:30 alle 10:30, e due volte a settimana dalle
20:00 alle 22:30, percependo una retribuzione pari ad €.600,00 nette mensili”; 2)
“Accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente è, pertanto, creditrice della parte resistente della somma pari ad euro 20.403,71 o di quell'altra somma, maggiore o minore, che verrà accertata a mezzo di CTU contabile o che, infine, potrà essere liquidata dal
Giudice secondo equità, ai sensi dell'art. 36 Cost.”; 3) “Conseguentemente, condannare il resistente sig. al pagamento delle differenze retributive maturate PA dalla ricorrente, come meglio specificate in fatto, e pari complessivamente ad € 20.403,71,
o a quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria e/o della CTU contabile o che, infine, potrà essere liquidata dal Giudice secondo equità, ai sensi dell'art. 36 Cost.”.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio , il quale PA
contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto in quanto infondato sia in fatto che in diritto, deducendo, in particolare: - che effettivamente la aveva prestato la propria Parte_1
attività lavorativa in favore di , defunta madre dell'odierno resistente, Persona_1
affetta da grave demenza senile, oltre che da altre gravi patologie che non le permettevano di soddisfare da sola i propri bisogni anche primari;
- che, stante la gravità delle condizioni di salute dell'anziana madre, il resistente decideva di trasferire il domicilio e la residenza della propria famiglia (moglie e figli) presso l'abitazione della madre, in modo da accudirla e fornirle assistenza continua, con il supporto di una badante, appunto la
- che la aveva iniziato a lavorare presso l'abitazione della Parte_1 Parte_1 Per_1
in data 18.09.2017 (e non come affermato in ricorso in data 01.09.2017), osservando un orario lavorativo, dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00, con una paga di € 7,00
l'ora, e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 10.00, con una paga di € 10,00 l'ora, per un totale di 28 ore settimanali;
- che veniva, inoltre, concordato che la ricorrente non avrebbe mai espletato lavoro straordinario notturno e, in caso di necessità, avrebbe espletato lavoro straordinario diurno per una paga di € 8,00 l'ora nei giorni feriali ed € 10,00 l'ora nei giorni festivi e, inoltre, che le ferie ed i permessi orari sarebbero stati anch'essi retribuiti, così come le festività e con ratei di tredicesima, quattordicesima e TFR erogati mensilmente;
- che la veniva pagata settimanalmente, per un totale di almeno € Parte_1
200,00 settimanali, di talché, la retribuzione mensile era pari ad almeno € 800,00, poi maggiorato nei mesi di dicembre 2017, aprile, luglio e settembre 2018, marzo, giugno, settembre e dicembre 2019, marzo e maggio 2020, nei quali la retribuzione corrisposta alla ricorrente raggiungeva le € 1.000,00 mensili;
- che, a far data dall'01.01.2018, la ricorrente modificava il proprio orario di lavoro, prestando la propria attività dalle ore 9:00 alle ore
13:00 durante la settimana, mantenendo invariato l'orario di lavoro della domenica, per un totale di 25 ore settimanali;
- che, a far data dall'01.07.2018 fino alla cessazione del rapporto di lavoro, l'orario veniva ulteriormente ridotto di mezz'ora al giorno (dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.30, mantenendo l'ora della domenica), per un totale di 22 ore settimanali;
- che, nonostante la diminuzione delle ore lavorate, la retribuzione era rimasta invariata e pari a € 200,00 settimanali;
- che, dunque, la retribuzione percepita dalla ricorrente per tutta la durata dell'attività lavorativa era stata di gran lunga superiore rispetto a quella che le sarebbe spettata se fosse stato applicato il CCNL di categoria (€ 6,70 l'ora);
- che, difatti, per come risultante dalla relazione di C.T.P. allegata alla memoria di costituzione, la suddetta lavoratrice aveva percepito ben € 4.697,87 in più rispetto alla paga prevista dal CCNL medesimo e che, quindi, la richiesta economica della e i Parte_1
conteggi allegati al ricorso erano destituiti di ogni fondamento;
- che la mancata formalizzazione dell'impiego non era in alcun modo addebitabile alla responsabilità del resistente, che aveva più volte tentato di convincere la a stipulare un regolare Parte_1
contratto di lavoro, senza tuttavia riuscirci, in quanto la ricorrente rifiutava categoricamente di sottoscrivere alcun contratto, adducendo la preoccupazione che le venisse pignorato lo stipendio a causa di debiti non pagati;
- che i rapporti tra la Parte_1
e il resistente erano diventati più tesi nell'anno 2020, quando, a seguito di un'aggressione subita dal e della moglie da parte di (indicato dalla CP_1 Persona_2
ricorrente quale teste nell'odierno procedimento), i coniugi avevano richiesto alla di testimoniare nel procedimento penale quanto a sua conoscenza relativamente Parte_1
alla predetta aggressione e la stessa, più volte compulsata a testimoniare, aveva minacciato il che avrebbe presentato una vertenza di lavoro;
- che si era verificata, in CP_1 subordine, l'intervenuta prescrizione della domanda di pagamento di tutte le retribuzioni e/o differenze retributive dovute alla ricorrente per il periodo dal settembre 2017 al gennaio 2019, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2956 c.c., in quanto la domanda giudiziale (del 25.01.2022) non era stata preceduta da alcuna lettera di diffida e messa in mora.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, escussi i testimoni ammessi, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 19.03.2025.
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Preliminarmente, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, va rilevato che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dal 1° gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nel merito, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento della sussistenza o meno del diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive (sulla Parte_1 paga base in riferimento all'effettivo orario di lavoro osservato, tredicesime e quattordicesime mensilità e TFR), dalla stessa quantificate, per mezzo di conteggi effettuati dall'ASPI di Siracusa, in € 20.403,71, per l'attività lavorativa svolta in regime di subordinazione, ma senza regolare contratto, in favore di , defunta madre Persona_1 del resistente , dall'01.09.2017 al 20.07.2020, con mansioni di colf - PA badante dell'anziana donna non autosufficiente, inquadrabile al livello CS del CCNL Colf-
Badanti, avendo la stessa dedotto di aver osservato un orario lavorativo pari a 34 ore settimanali (dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.00, la domenica dalle 8.30 alle 10.30 e due volte a settimana dalle 20.00 alle 22.30), con una retribuzione mensile pari a € 600,00
(senza 13^ e 14^ mensilità né TFR), senza aver mai goduto di ferie e permessi. Ciò posto, giova precisare che il lavoratore che agisce in giudizio per far valere il proprio diritto alla corresponsione delle differenze retributive maturate per l'attività di lavoro svolta in regime di subordinazione, senza regolare contratto, ha l'onere di allegare e provare l'esistenza del rapporto di lavoro e la sua natura, la durata, le mansioni esplicate, nonché l'effettivo orario di lavoro osservato.
Nella fattispecie non risulta contestata l'esistenza del rapporto di lavoro né le mansioni dedotte, in quanto confermate anche dal resistente;
risulta tuttavia contestato l'orario di lavoro dedotto dalla in ricorso, nonché le conseguenti pretese differenze Parte_1
retributive e gli assunti della ricorrente, i quali non hanno, invero, trovato idoneo e totale riscontro né nelle allegazioni, avendo la stessa prodotto a supporto della domanda solo i conteggi e il CCNL applicabile, né all'esito dell'istruttoria.
Infatti i testi escussi di parte ricorrente ( e ) hanno Tes_1 Persona_2
genericamente confermato gli articolati di prova, senza tuttavia fornire elementi idonei e specifici in ordine all'esatto periodo di lavoro, né sull'orario di lavoro dedotto, né ancora sui turni serali asseritamente svolti dalla ricorrente.
In particolare, la teste amica di vecchia data della sentita a Tes_1 Parte_1
prova diretta sugli articolati a, b e c del ricorso, ne ha confermato le circostanze, così precisando: - sull'art. a che “Si è vero, ha lavorato per questo signore per tanti anni, non so riferire esattamente gli anni, ma ricordo anche il 2018. So che lavorava per la mamma del sig. come badante”; - sull'art. b, che “Si, è vero;
so che lavorava dal CP_1
lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 13.00, e la domenica dalle 8.30 alle 10.30. Non posso riferire se lavorava anche due volte a settimana dalle 20.00 alle 22.30. La domenica
l'aspettavo dalle 10.00 perché ogni tanto andavamo a mare insieme”; sull'art. c, che
“Siccome questo lavoro lo faccio anch'io, penso che la signora si occupasse della nonnina
(sig.ra ), di tutto ciò che le serviva. Non so se la signora facesse in Persona_1
concreto queste mansioni, ma poiché so che faceva la badante della immagino Per_1
che si occupasse di tutto quello che la badante fa. Io di specifico sulle sue mansioni nulla posso riferire perché non ero dentro questa casa”. La teste, poi, sentita su domanda a chiarimento sull'articolato b (inerente all'orario di lavoro della ha dichiarato Parte_1 che “Io ogni tanto accompagnavo la signora alle 8.30 e altre volte la Parte_1
prendevo, sempre alle 13.00. Ciò accadeva quando la mia amica ne aveva bisogno, ad esempio perché aveva la macchina rotta, altre volte quando dovevamo andare a mare” e, su domanda a chiarimento del Giudice delegato per la prova, ha precisato che “Non sono mai salita a casa del sig. . So che la casa dove lavorava la per CP_1 Parte_1 si trovava a Siracusa in via Monteforte, di fronte al bar 'MIO'. In quegli anni CP_1
io facevo la badante, lavoravo dalle 8.30/9.00. Non mi ricordo in quel periodo in che giorni lavoravo e che orari lavoravo;
può essere che lavoravo di notte. Non mi ricordo neppure la persona per cui lavoravo”.
Il secondo teste di parte ricorrente, ha dichiarato che “Conosco il Persona_2
resistente perché all'epoca abitava nell'appartamento sotto il mio e conosco la ricorrente, che vedo in aula, di vista”; poi sentito a prova diretta sugli articolati a, b e c del ricorso ha così riferito: - sull'art. a, che “Si è vero, non ricordo con esattezza il periodo, ma ricordo per circa tre anni”; - sull'art. b, che “Si, è vero, per il lavoro settimanale e domenicale, tuttavia non posso confermare per il lavoro di sera, perché non ricordo di averla vista di sera;
mi ricordo invece di averla vista iniziare alle 8.30 e di uscire alle 13,00 durante la settimana, e la domenica mi è capitato di essere sveglio quando iniziava sempre alle 8.30,
e quelle volte che ero a casa mi è capitato di vederla uscire dal lavoro alle 10.30. mi capitava di vederla dal balcone o in altri casi quando mi portavo fuori da casa mia”; - sull'art. c, che “Ricordo che prima della si occupasse della mamma di Parte_1
un'altra badante, poi ha cominciato a lavorare la . Lei stessa mi CP_1 Parte_1
disse che lavorava come badante. Non so esattamente cosa facesse la poiché Parte_1 non sono mai stato dentro la casa del ”. Il teste, poi, su domanda a CP_1 chiarimento in merito all'episodio dell'aggressione indicato dal resistente in memoria, ha riferito che “Ho presentato una denuncia contro e sua moglie, per Controparte_2 un'aggressione fisica e verbale mia, di mio figlio, di mia figlia e del mio nipotino. Anzi preciso che il nome è salvatore. Il procedimento penale non è ancora iniziato. CP_1
So che c'è una situazione civile perché ho chiesto il risarcimento dei danni morali per i fatti di cui in querela”.
Di contro, i testi di parte resistente, e , rispettivamente Testimone_2 Testimone_3
figlio convivente e moglie di , sentiti a prova diretta sugli artt. 1, 2 e PA
3 della memoria di costituzione, hanno confermato le circostanze ivi riportate , con la sola precisazione di che “Conosco le circostanze perché vivo con mio Testimone_2 padre e l'ho sentito dallo stesso, non ho mai visto il contratto”.
Dalla prova testimoniale espletata, dunque, le circostanze dedotte dalla ricorrente risultano solo parzialmente confermate ma le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente, in maniera generica, imprecisa, talvolta contraddittoria e de relato, non hanno provato con tranquillante certezza né l'esatto periodo di lavoro né l'orario di lavoro dedotto dalla ricorrente, in quanto nessuno dei testi ha confermato né riferito nulla in merito ai due turni serali indicati dalla ricorrente, mentre i testi di parte resistente hanno confermato interamente gli assunti difensivi del . CP_1
Tuttavia, il resistente, confermando l'esistenza del rapporto lavorativo, ha anche affermato che la per il periodo dal 18.09.2017 (dedotto dalla ricorrente a far data Parte_1 dall'01.09.2017) al 31.12.2017, aveva osservato un orario lavorativo di 28 ore settimanali, dall'01.01.2018 al 30.06.2018, pari a 25 ore settimanali e, dall'01.07.2018 fino al
20.07.2020, pari a 22 ore settimanali. Appare, dunque, necessario verificare se, a fronte dell'orario lavorativo accertato, la abbia ricevuto una retribuzione adeguata a Parte_1
quanto previsto dal CCNL di riferimento per il livello CS, accordabile nella vicenda in esame, in quanto lo stesso resistente, nella memoria di costituzione, non ha specificamente contestato le mansioni dedotte in ricorso e ha affermato che “Non essendo la predetta
Sig.ra in grado di espletare da sola nemmeno le incombenze più basilari, come Per_1
lavarsi, mangiare o andare in bagno, si rendeva ben presto necessario l'ausilio di una badante, che supportasse il Sig. e la sua famiglia nell'accudimento CP_1 dell'anziana madre”; quindi, anche se la fosse stata assunta a supporto dei Parte_1 familiari nell'assistenza all'anziana donna, ciò non fa venire meno l'inquadrabilità della stessa nel livello “C Super”, il cui profilo prevede: “Assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze di vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”.
Inoltre, la ricorrente ha dedotto di aver ricevuto una paga mensile pari ad € 600,00 netti, mentre, di contro, il resistente ha asserito di aver versato € 200,00 alla settimana per un totale mensile di € 800,00, oltre maggiori somme versate in determinati periodi, senza però fornire un'idonea prova in merito, atteso che la documentazione prodotta in allegato alle note conclusive del 14.1.2025, oltre ad essere tardiva, non appare decisiva in ordine al corretto pagamento della retribuzione, in quanto trattasi di un file redatto dallo stesso resistente e riepilogativo di prelievi bancari dai quali non può desumersi con tranquillante certezza né a che titolo siano stati prelevati né l'importo poi effettivamente corrisposto alla
Parte_1
Sul punto, giova ricordare che ove il lavoratore lamenti di aver ricevuto una paga inferiore al dovuto, o di non averla ricevuta affatto, l'onere della prova dell'avvenuto e corretto pagamento della retribuzione, ricade interamente sul datore di lavoro, che dovrà provare l'avvenuta corresponsione per mezzo di assegni bancari o bonifici, o per lo meno di ricevute controfirmate dal lavoratore. Nella fattispecie tale prova non è stata fornita e, dunque, andrà accertata la congruità della paga ricevuta per come dichiarata dalla ricorrente (€ 600,00 mensili) rispetto all'orario di lavoro effettivo e alle previsioni del CCNL applicabile.
Il CCNL Colf e Badanti, all'art. 34, non fissa un orario minimo di lavoro, rimettendolo alla determinazione delle parti;
dunque, ai fini della verifica sulla congruità della retribuzione percepita dalla non essendo stato provata l'attività secondo l'orario dedotto Parte_1
dalla ricorrente stessa, dovrà quantificarsi la retribuzione alla stessa spettante per l'orario di lavoro settimanale accertato (28, 25 o 22 ore settimanali), applicando la retribuzione minima tabellare prevista appunto dal Contratto Nazionale per il livello CS (6,70 €/h per l'anno 2017, € 6,74 per l'anno 2018, € 6,82 per l'anno 2019 e € 6,83 per l'anno 2020).
In applicazione di quanto sopra, risulta quanto segue:
- dal 18.09.2017 al 31.12.2017 orario lavorativo di 28 ore settimanali, retribuzione mensile dovuta da CCNL pari a € 750,40 (28 x € 6,70 x 4 settimane= € 750,40). Avendo, quindi, la lavoratrice percepito la somma mensile pari a € 600,00, la stessa ha diritto alla differenza mensile pari a € 150,40, pari per il periodo di riferimento a complessivi € 526,40;
- dall'01.01.2018 al 30.06.2018 pari a 25 ore settimanali, retribuzione mensile dovuta da
CCNL pari a € 674 (25 x € 6,74 x 4 settimane), residuando una differenza retributiva mensile, rispetto a quanto percepito (€ 600,00), pari a € 74 mensili, per una differenza per l'intero periodo pari a € 444,00;
- per il periodo dall'01.07.2018 al 20.07.2020, pari a 22 ore settimanali, retribuzione mensile dovuta da CCNL dall'01.07.2018 al 31.12.2018 pari a € 591,36 (22 x € 6,74 x 4 settimane), dal 01.01.2019 al 31.12.2019, pari a € 600,16 (22 x € 6,82 x 4 settimane) e dall'01.01.2020 al 20.07.2020, pari a € 601,04, maturando così una differenza complessiva per il periodo pari a € 8,85.
La in sintesi, in applicazione dei minimi retributivi previsti dal CCNL Parte_1 sull'orario di lavoro non contestato, ha maturato complessivi € 979,25 a titolo di differenze retributive sulla paga base a cui devono essere aggiunte le mensilità di 13^ e 14^ mensilità, nonché il TFR, dedotti come non percepiti, e in assenza di prova contraria fornita dal datore di lavoro, pari a complessivi € 3.316,81 a titolo di 13^ e 14^ mensilità (di cui €
250,13 per 13^ anno 2017, € 632,68 per 13^ anno 2018, € 632,68 per 14^ anno 2018, €
600,16 per 13^ anno 2019, € 600,16 per 14^ anno 2018, € 300,50 per 13^ anno 2020 e €
300,50 per 14^ anno 2020), oltre € 2.288,26 a titolo di TFR. Deve essere, all'uopo, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata, in subordine, dal resistente, in quanto alle differenze retributive si applica il regime di prescrizione quinquennale decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (Cass. sent. n.
26246/2022) e, dunque, posto che il ricorso è stato iscritto in data 25.01.2022, nessuna prescrizione in tal senso è maturata.
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, il ricorso risulta parzialmente fondato e deve essere accolto con condanna di al pagamento, in favore della PA ricorrente della somma complessiva pari a € 6.584,32, a titolo di Parte_1 differenze retributive sulla paga base in rapporto all'effettivo orario lavorativo accertato,
13^ e 14^ mensilità e TFR, per l'attività lavorativa svolta in favore della defunta Per_1
dal 18.09.20217 al 20.07.2020, con mansioni di badante di persona non
[...]
autosufficiente, inquadrabile al livello C Super del CCNL Colf e Badanti, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto di lavoro sino all'effettivo soddisfo.
La peculiarità della vicenda, la risalenza degli accertamenti e il parziale accoglimento della domanda costituiscono eccezionali ragioni per la compensazione al 50% delle spese di lite tra le parti;
per il restante 50% le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Massimo
Grande), in ragione del valore del quantum accolto, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
19.03.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento parziale del ricorso, condanna al pagamento in PA favore di della somma complessiva pari a € 6.584,32 per i titoli e le Parte_1
causali indicati in motivazione, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto di lavoro sino all'effettivo soddisfo;
2) dichiara compensate al 50% tra le parti le spese di giudizio;
per il restante 50%, condanna alla refusione delle spese processuali sostenute da PA
(con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Massimo Grande), Parte_1 che liquida in complessivi Euro 1.700,00 (somma già ridotta del 50%) per compensi professionali, oltre accessori di legge,
Siracusa, 26.03.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale