Sentenza breve 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza breve 12/01/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00129/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04814/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4814 del 2025, proposto da
Comune di San Giuliano Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Csea Cassa Servizi Energetici e Ambientali ex Cassa Conguaglio Settore Elettrico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
dell’intimazione di pagamento, emessa da CSEA, per mancato versamento delle componenti perequative UR1,a, e UR2,a, di cui alla Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 386/2023/R/Rif del 3 agosto 2023 e s.m.i. -Reg.Uff 2025-0022181del 3/6/2025, notificata al Comune di San Giuliano Terme in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e di Csea Cassa Servizi Energetici e Ambientali ex Cassa Conguaglio Settore Elettrico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. TO Di RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune ricorrente ha trasposto in sede giurisdizionale il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con il quale ha impugnato l’intimazione di pagamento, emessa da CSEA, per mancato versamento delle componenti perequative UR1,a, e UR2,a, di cui alla Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 386/2023/R/Rif del 3 agosto 2023 e s.m.i. -Reg.Uff 2025-0022181del 3/6/2025, e la Deliberazione dell’Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 386/2023/R/Rif del 3 agosto 2023 ove interpretata nel senso in cui faccia gravare sull’Amministrazione comunale l’obbligazione al versamento delle componenti perequative accertate e non incassate, sollevando i seguenti motivi di ricorso.
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost. e dell’art. 1 L. 241/1990.
2. Errata interpretazione della disciplina regolatoria da parte di CSEA. Violazione e falsa applicazione L. 60/2022 e legge 147/2013.
3. Violazione e falsa applicazione L. 60/2022 e legge 147/2013. Eccesso di potere, irragionevolezza e manifesta illogicità dell’atto.
La difesa di ARERA ha eccepito che l’atto di costituzione in giudizio di controparte è tardivo ed in subordine ne ha chiesto la reiezione.
Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è irricevibile per tardività del deposito del ricorso in sede giurisdizionale.
Dall’esame degli atti risulta che a seguito della notifica in data 17 ottobre 2025 dell’istanza di trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale ex art. 10 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199, la ricorrente ha provveduto a costituirsi in giudizio avanti al Tar Lombardia, depositando il relativo atto in data 5 dicembre 2025.
L’art. 48 c.p.a., nel disciplinare il giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario, dispone che « qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante
notificazione alle altre parti ».
Il presente giudizio rientra nell’ambito di quelli disciplinati dall’art. 119 c.p.a. lettera b) secondo il quale “ 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a: b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti ” in quanto il ricorrente ha impugnato anche la Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 386/2023/R/Rif del 3 agosto 2023 in quanto atto presupposto avente gli stessi vizi del provvedimento impugnato in via principale.
Ai sensi dell’art. 119 c. 2 c.p.a. “ 2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo”.
La giurisprudenza in merito (Cons. Stato, IV, 19/03/2025 n. 2266) ha chiarito che “ Quanto alla dedotta inapplicabilità, nelle materie di cui all’art. 119 comma 1, c.p.a., della regola del dimezzamento dei termini al deposito dell’atto di costituzione in giudizio ed all’avviso di cui all’art. 48 c.p.a., la tesi non è condivisa dal Collegio ed è già stata disattesa dalla giurisprudenza di questo Consiglio, puntualmente richiamata dal T.a.r. con riferimenti pertinenti.
In particolare non sussistono motivi per discostarsi da quanto osservato in tema da Cons. Stato, sez. VI, 20 agosto 2019, n. 5771 che si richiama, quale precedente conforme, ai sensi dell’art. 88, comma 2 lett. d) c.p.a. ed al quale il Collegio intende dare continuità.
La VI Sezione, in linea peraltro con Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2007, n. 4136 (ma con le precisazioni ivi operate al punto 4 della motivazione), ha precisato, al riguardo, quanto segue: “Innanzitutto va rilevato che dal principio di alternatività del ricorso straordinario rispetto al ricorso giurisdizionale - previsto dall’art. 8, comma 2, D.P.R. 1199/1971 - discende che in tale ricorso amministrativo la vera e propria fase che possa ritenersi “proposizione del ricorso introduttivo” deve individuarsi, secondo il successivo art. 9, nella notificazione del ricorso ad uno almeno dei controinteressati e successiva presentazione all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, ma non anche in quella eventualmente successiva dell’atto di costituzione in giudizio al TAR, per proseguirlo a seguito di opposizione ex art. 10, primo comma cit. Tant’è vero che la disposizione ult. cit. aggiunge che, in tal caso, il giudizio segue in sede giurisdizionale secondo le norme di rito vigenti.
Ed è appena il caso di considerare che, sempre in base alla disposizione ult. cit., ciò che va notificato al fine ivi previsto, a pena di inammissibilità, è solo l’avviso di voler insistere nel ricorso, ma non anche il ricorso stesso, che oltretutto è stato già notificato e non può più essere modificato o integrato nei motivi e nelle conclusioni, dovendo semplicemente essere depositato al TAR, nei termini previsti. 6. Da quanto detto discendono ulteriori conseguenze in ordine alle domande ed alle conclusioni presentate dall’appellante…..Viceversa, nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, per le materie soggette al rito speciale di cui all’art. 23 bis, commi 1, lett. b, e 2, della legge n. 1034 del 1971, non si è mai dubitato che il deposito dell’atto di costituzione ex art. 10 primo comma cit. presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente, ivi definito atto successivo alla proposizione del ricorso, dovesse eseguirsi nel termine dimidiato di 30 giorni.
Il che ovviamente esclude in radice che si sia verificato un contrasto di giurisprudenza che possa ritenersi rilevante ai fini della decisione della presente controversia.” (cfr. in termini Cons. Stato, sez. IV, 26 ottobre 2018, n. 6124).
Quanto precede è coerente con l’affermazione per cui l’atto di trasposizione in nessun modo può essere equiparato alla proposizione del ricorso già introdotto, così come nemmeno l’avviso di voler insistere nel ricorso può essere assimilato alla notificazione del ricorso introduttivo in primo grado (Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 1443 del 9 febbraio 2023) e ciò conferma l’insussistenza nel caso di specie delle esigenze difensive che giustificano l’inapplicabilità del termine dimezzato alla notificazione del ricorso introduttivo, risolvendosi la trasposizione in adempimenti che consistono di operazioni giuridicamente rilevanti per gli effetti che ne scaturiscono ma che non incidono sul diritto di difesa in senso stretto, inteso come diritto ad articolare difese compiute in un tempo ritenuto congruo; ed anzi proprio il carattere elementare dell’operazione di deposito presso la segreteria del T.a.r di un atto che riproduce pedissequamente il contenuto del ricorso originario presentato in sede giustiziale, giustifica l’assoggettamento del termine entro cui deve essere adempiuta alla regola del dimezzamento, ciò al fine di assicurare la celere definizione del giudizio in materie particolarmente sensibili in cui, accanto al principio della ragionevole durata del processo, rileva l’esigenza di garantire che una serie di interventi particolarmente rilevanti possano essere realizzati celermente, in un quadro di sicurezza giuridica, riducendo i tempi di definizione del contenzioso.
Inoltre non sussistono i presupposti per la concessione del beneficio della rimessione in termini poiché, come osservato da Cons. Stato, sez. VI, n. 5771 del 2019 cit., in situazione sostanzialmente identica “L’art. 37 c.p.a. prevede che “Il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o per gravi impedimenti di fatto”.
La giurisprudenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, III, 10-8-2017, n. 3992) ha chiarito che nel processo amministrativo l’errore scusabile, di cui all’art. 37 c.p.a., è beneficio con carattere eccezionale nella misura in cui si risolve in una deroga al principio di perentorietà dei termini processuali ed è quindi soggetto a regole di stretta interpretazione, giacché i termini processuali sono stabiliti dal legislatore per ragioni di interesse generale e i relativi presupposti sono individuabili solo: nell’oscurità del quadro normativo, nelle oscillazioni della giurisprudenza, in comportamenti ambigui della pubblica amministrazione, nell’ordine del giudice di compiere un determinato adempimento processuale in violazione dei termini effettivamente previsti dalla legge, nel caso fortuito e nella forza maggiore.
Orbene, dalla disamina in precedenza svolta non risultano configurabili i presupposti dell’incertezza del quadro normativo e neppure delle oscillazioni della giurisprudenza.”.
In particolare nel caso di specie non sussistono oscillazioni nella giurisprudenza del giudice di appello e il quadro interpretativo deve ritenersi da tempo definitivamente chiarito nei termini ricostruiti dalla menzionata sentenza della VI sezione (cfr. in termini Cons. Stato, sez. VII, 9 febbraio 2023, n. 1443 che definisce l’orientamento del giudice di appello sul punto come ormai “granitico”)”.
Ne consegue che, poiché il ricorrente ha depositato il ricorso oltre il termine dimezzato di trenta giorni dalla notifica in data 17 ottobre 2025 dell’istanza di trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale ex art. 10 del DPR 24 novembre 1971, il ricorso è irricevibile per tardività.
3. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività del deposito.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN RR, Presidente
TO Di RI, Consigliere, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO Di RI | AN RR |
IL SEGRETARIO