Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/05/2025, n. 2135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2135 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'esito della camera di consiglio del 26.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.7416 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
avv. MONTUORI C Parte_1
CONTRO
avv. S CARABELLESE Controparte_1
conclusioni: come in atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2024 l'istante proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 014 2024 9014421263 000 nei termini ivi in dettaglio indicati. Si costituiva in giudizio la parte intimata deducendo l'infondatezza dell'azione anche in rito. Istruita con prove documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente osservarsi che l'opposizione proposta ha ad oggetto l'intimazione sopra individuata in relazione alla cartella di pagamento n.014 2008 0000515086000.
2. Va disattesa anzitutto la prima doglianza articolata in ricorso con la quale l'opponente ha dedotto la nullità della notifica dell'intimazione gravata, essendo stata effettuata a mezzo pec all'indirizzo invalido , anziché Email_1
t. Invero, come chiarito da Cassazione civile sez. trib., Email_3
03/07/2023, n.18684, in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro. In specie, l'opponente non ha dedotto i pregiudizi al suo diritto di difesa conseguenti a tale presunta invalida notifica sicchè essi devono ritenersi inesistenti con conseguente validità della notifica.
3.1. Del pari va rigettata la doglianza afferente alla presunta nullità dell'intimazione per carenza di motivazione atteso che ivi non è specificato il criterio di computo degli interessi moratori reclamati.
Invero, la decorrenza degli interessi, la misura ed il tasso, sono tutti elementi determinabili ex lege e compete al debitore provare che eventualmente il calcolo è errato. Ciò è conforme ad un reiterato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (espresso da Cass., Sez. 5, n. 8508 del 2019) secondo cui la cartella di pagamento reca i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege, un'operazione matematica conseguente alla dichiarazione da cui deriva il debito di imposte. Né a diverse conclusioni si giunge alla luce dell'insegnamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte con sentenza n. 22281 del 14/07/2022, perché l'atto impugnato in questa sede – l'avviso di intimazione di pagamento - non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale e data la pacifica rituale notifica della cartella sottostante il contribuente si trovava nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la base normativa e di calcolo relativa agli interessi reclamati.
3.2. In ogni caso, l'opponente non ha dedotto in che misura il presunto vizio di motivazione de quo abbia arrecato un danno al suo diritto di difesa (cfr in termini Cassazione civile sez. trib.,
09/03/2025, n.6288).
4.1. Infondata è anche la doglianza mossa dall'opponente circa la maturata prescrizione dei contributi reclamati.
4.2. Va evidenziato a riguardo che in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui all'art. 107 o 102
c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c. (Cass.. SS.UU. 8 febbraio 2022, n.
7514); e infatti sussiste la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore poiché
l'azione ha ad oggetto il merito della pretesa contributiva (vale a dire, la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo) rispetto al quale- in conformità all'art. 24 d.lgs. 49 del 1999- l'agente della riscossione resta estraneo. Parimenti non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario (Cass. ord. 21 novembre 2022, n. 34256) (Cfr. Tribunale Velletri sez. lav., 19/04/2023,
n.402).
4.3. In relazione ad una fattispecie del tutto analoga a quella di che trattasi si è pronunciato anche Tribunale Tivoli sez. lav., 08/11/2022, n.1271 secondo cui :” I. La domanda non può essere accolta in quanto essa è stata rivolta nei confronti di un soggetto carente di legittimazione a resistervi. Invero, il ricorso in esame postula esclusivamente questioni attinenti al merito delle pretese previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e
2 l'inesigibilità dei crediti contributivi;
tuttavia, la domanda è stata proposta unicamente nei confronti dell
[...]
la quale è priva di legittimazione a contraddire su tali censure. ….Infatti, le Sezioni Unite della Controparte_1
Suprema Corte di Cassazione, sollecitate recentemente a comporre il suddetto contrasto giurisprudenziale, hanno affermato, in un caso analogo a quello in esame, che 'In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi del D.Lgs. n.
46 del 1999, art. 24 nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere
l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.' (Cass. sez. un. n. 7514/22). La stessa giurisprudenza ha precisato che ' (...) limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 29 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria. (...) Deve ritersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario'. Nel caso di specie, l'azione proposta dal P. si sostanzia in un accertamento negativo del credito in quanto, pur avendo denunciato il difetto di notifica degli avvisi di addebito
(peraltro, attività questa di esclusiva competenza dell' , la domanda tende ad ottenere Pt_2
l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria per intervenuto estinzione della medesima, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva. Tuttavia, il giudizio è stato introdotto dal ricorrente solo nei confronti di un soggetto non legittimato a contraddire, poiché privo della titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio alla luce dei principi giurisprudenziali sopra esposti. In base alle argomentazioni illustrate, in ragione della constatata carenza di legittimazione a contraddire dell'Agente della Riscossione convenuto in giudizio dal
P., il ricorso non può trovare accoglimento per difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente di un soggetto carente di legittimazione passiva.”
5. Anche Corte d'Appello Bari Sez. lavoro, Sent., 12/05/2023 si è espressa in termini analoghi:
“ Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina dell'art. 24 D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui
l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a
3 suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102
c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746)
o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006
n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo. 14. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: "l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n.
11190 del 1995; Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010) ... da tale accertamento discende la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, atteso che la causa non poteva essere proposta." Il principio è enunciato anche da Cass. 20 giugno 2006 n. 14266: "L'accertamento del difetto di "legitimatio ad causam", eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione" (nello stesso senso anche
Cass. 4 aprile 2012 n. 5375 e Cass. 8 agosto 2012 n. 14243)".
Ne deriva che, alla luce delle coordinate ermeneutiche su riferite, siccome la doglianza de qua riguarda CP_ l'estinzione dei crediti azionati la cui titolarità è soggetto pacificamente non evocato in Pt_2 giudizio, essa va disattesa in quanto esperita verso un soggetto (il concessionario) privo di legittimazione passiva, non potendo supplire a tale deficit neppure in astratto (la mancante) richiesta di l'autorizzazione alla chiamata in causa per manleva dall'ente convenuto sul presupposto del suo difetto di titolarità del rapporto in contestazione, né la (mancante) richiesta di integrazione del contraddittorio articolata, ipotesi in specie non ricorrente, come sopra chiarito. In parte qua, va dunque dichiarata l'inammissibilità dell'azione in adesione all'eccezione sollevata dall'ente convenuto che a pag.20 della memoria di costituzione in giudizio ha espresso di non accettare a riguardo il contraddittorio, trattandosi di questione di competenza dell'ente impositore.
6. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il
4 profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro
Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214;
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017;
Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
7. Le spese di causa vanno compensate per l'opinabilità delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sull'opposizione di cui in epigrafe, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede: dichiara inammissibile in parte qua il ricorso e lo rigetta per la parte residua, nei termini di cui motivazione;
spese compensate.
Bari, 26.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe Minervini
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