TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 464/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to ZANUTEL SABRINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to Controparte_1 C.F._2
RIBETTI FRANCESCO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio in Marocco il 24/02/1995, registrato in
Marocco e non trascritto in Italia;
con i seguenti figli: nato in [...] il [...], CP_2
maggiorenne e coniugato, , nato in [...] il [...], Persona_1
, nato a [...] il [...] e , Controparte_3 CP_4
1 nato a [...] al Tagliamento (PN) il 05/05/2001, maggiorenni;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 22/11/2024 e cioè “- Accertata l'intervenuta pronuncia di divorzio n. 177
del 20.03.2023 emessa dal Tribunale di Marrakech tra i signori
[...]
e ad integrazione della medesima, assegnarsi la casa Pt_1 Controparte_1
coniugale sita a Pordenone in via L. Pirandello n. 12 alla signora
[...]
che l'abiterà con i figli;
Pt_1
- Le spese di locazione e le utenze saranno a carico della signora
[...]
; Pt_1
- Darsi atto che il signor ha già lasciato l'abitazione familiare Controparte_1
portando con sé i suoi effetti personali ed i beni di sua proprietà.
- Spese compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio in Marocco il 24/02/1995 e che il matrimonio non è stato trascritto in Italia, premesso, inoltre che, con sentenza n. 177 del 20/03/2023, il Tribunale di prima istanza di Marrakech ha dichiarato il divorzio per discordia tra le parti, con ricorso depositato il
13/03/2024 ha chiesto una revisione del provvedimento Parte_1
emesso dall'Autorità Giudiziaria del Marocco, rispetto all'assegnazione della casa familiare, in cui chiede che la stessa vi abiti con i figli, dichiarando,
altresì, la mancata osservanza da parte di di quanto stabilito in Controparte_1
detta pronuncia e chiedendo che quest'ultimo lasci l'abitazione entro e non oltre 15 giorni dalla data di comparizione delle parti, con rifusione di compensi e spese.
, nel costituirsi nel procedimento, non si è opposto Controparte_1
2 all'accertamento della intervenuta pronuncia di divorzio n. 177 del 20/03/2023,
emessa dal Tribunale di Marrakech;
non si è opposto alla richiesta di assegnazione dell'abitazione alla ricorrente affinché la abiti con i figli,
chiedendo che le spese di affitto dell'abitazione e delle utenze vadano a carico di , con rifusione di compensi e spese, oltre accessori. Parte_1
All'udienza del 17/06/2024, i difensori hanno chiesto un breve differimento per poter depositare conclusioni congiunte e il Giudice relatore ha rinviato la causa al 22/11/2024.
Le parti hanno, dunque, raggiunto un accordo e, con ordinanza del 22/11/2024,
in seguito ad udienza tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
DIRITTO
Ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'art. 3, lett a), ii), del Regolamento UE 2019/1111, è ammissibile la modifica, da parte del giudice italiano, delle condizioni di divorzio stabilite da tribunale straniero in ordine ad un matrimonio non trascritto in Italia, posto che ai sensi dell'art. 28
L. 218/1995 “il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei due coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello stato di comune residenza in tale momento” e che, a norma degli artt. 64 e 67, L.
n.218/1995, le sentenze straniere sono automaticamente riconosciute nel nostro ordinamento, laddove sussistono i requisiti della competenza giurisdizionale del Giudice che l'ha emessa, del rispetto del principio del contraddittorio e di difesa del convenuto, del passaggio in giudicato secondo la legge del luogo in cui è pronunciata, della non contrarietà ad altra decisione pronunciata in
Italia, della non pendenza di altro procedimento con il medesimo oggetto e le stesse parti instaurato nel nostro territorio e della non contrarietà all'ordine
3 pubblico, requisiti che, allo stato attuale degli atti e dei documenti allegati,
appaiono soddisfatti, vista la sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale
di Marrakech, n. 177 del 20.03.2023, prodotta in atti con pertinente traduzione asseverata, non specificatamente contestata dal convenuto nella sua conformità all'originale, anzi, pacificamente riconosciuta quale sentenza divorzile intervenuta tra le parti.
Sussistono giustificati motivi per la revisione dei provvedimenti divorzili,
considerato che i coniugi hanno dichiarato la sopravvenienza del rilascio della casa familiare da parte del marito, a seguito di applicazione di misura cautelare, e la pacifica coabitazione di parte attrice con tre dei figli, di cui uno non autonomo economicamente, sussistendo così i requisiti ex art. 337-sexies c.c., richiamato dall'art.6, secondo comma, L.898/70 e successive modifiche.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti,
stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in modifica della sentenza n. 177
del 20/03/2023, pronunciata dal Tribunale di primo grado Marrakech, Regno
del Marocco, così provvede:
assegna la casa familiare, sita a Pordenone in via L. Pirandello n. 12, a
Parte_1
dà atto che, per accordo tra le parti, le spese di locazione e le utenze della casa coniugale saranno a carico di e che Parte_1 Controparte_1
ha già lasciato l'abitazione familiare portando con sé i suoi effetti personali ed i beni di sua proprietà;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 14/01/2025
4 IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 464/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to ZANUTEL SABRINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to Controparte_1 C.F._2
RIBETTI FRANCESCO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio in Marocco il 24/02/1995, registrato in
Marocco e non trascritto in Italia;
con i seguenti figli: nato in [...] il [...], CP_2
maggiorenne e coniugato, , nato in [...] il [...], Persona_1
, nato a [...] il [...] e , Controparte_3 CP_4
1 nato a [...] al Tagliamento (PN) il 05/05/2001, maggiorenni;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 22/11/2024 e cioè “- Accertata l'intervenuta pronuncia di divorzio n. 177
del 20.03.2023 emessa dal Tribunale di Marrakech tra i signori
[...]
e ad integrazione della medesima, assegnarsi la casa Pt_1 Controparte_1
coniugale sita a Pordenone in via L. Pirandello n. 12 alla signora
[...]
che l'abiterà con i figli;
Pt_1
- Le spese di locazione e le utenze saranno a carico della signora
[...]
; Pt_1
- Darsi atto che il signor ha già lasciato l'abitazione familiare Controparte_1
portando con sé i suoi effetti personali ed i beni di sua proprietà.
- Spese compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio in Marocco il 24/02/1995 e che il matrimonio non è stato trascritto in Italia, premesso, inoltre che, con sentenza n. 177 del 20/03/2023, il Tribunale di prima istanza di Marrakech ha dichiarato il divorzio per discordia tra le parti, con ricorso depositato il
13/03/2024 ha chiesto una revisione del provvedimento Parte_1
emesso dall'Autorità Giudiziaria del Marocco, rispetto all'assegnazione della casa familiare, in cui chiede che la stessa vi abiti con i figli, dichiarando,
altresì, la mancata osservanza da parte di di quanto stabilito in Controparte_1
detta pronuncia e chiedendo che quest'ultimo lasci l'abitazione entro e non oltre 15 giorni dalla data di comparizione delle parti, con rifusione di compensi e spese.
, nel costituirsi nel procedimento, non si è opposto Controparte_1
2 all'accertamento della intervenuta pronuncia di divorzio n. 177 del 20/03/2023,
emessa dal Tribunale di Marrakech;
non si è opposto alla richiesta di assegnazione dell'abitazione alla ricorrente affinché la abiti con i figli,
chiedendo che le spese di affitto dell'abitazione e delle utenze vadano a carico di , con rifusione di compensi e spese, oltre accessori. Parte_1
All'udienza del 17/06/2024, i difensori hanno chiesto un breve differimento per poter depositare conclusioni congiunte e il Giudice relatore ha rinviato la causa al 22/11/2024.
Le parti hanno, dunque, raggiunto un accordo e, con ordinanza del 22/11/2024,
in seguito ad udienza tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
DIRITTO
Ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'art. 3, lett a), ii), del Regolamento UE 2019/1111, è ammissibile la modifica, da parte del giudice italiano, delle condizioni di divorzio stabilite da tribunale straniero in ordine ad un matrimonio non trascritto in Italia, posto che ai sensi dell'art. 28
L. 218/1995 “il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei due coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello stato di comune residenza in tale momento” e che, a norma degli artt. 64 e 67, L.
n.218/1995, le sentenze straniere sono automaticamente riconosciute nel nostro ordinamento, laddove sussistono i requisiti della competenza giurisdizionale del Giudice che l'ha emessa, del rispetto del principio del contraddittorio e di difesa del convenuto, del passaggio in giudicato secondo la legge del luogo in cui è pronunciata, della non contrarietà ad altra decisione pronunciata in
Italia, della non pendenza di altro procedimento con il medesimo oggetto e le stesse parti instaurato nel nostro territorio e della non contrarietà all'ordine
3 pubblico, requisiti che, allo stato attuale degli atti e dei documenti allegati,
appaiono soddisfatti, vista la sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale
di Marrakech, n. 177 del 20.03.2023, prodotta in atti con pertinente traduzione asseverata, non specificatamente contestata dal convenuto nella sua conformità all'originale, anzi, pacificamente riconosciuta quale sentenza divorzile intervenuta tra le parti.
Sussistono giustificati motivi per la revisione dei provvedimenti divorzili,
considerato che i coniugi hanno dichiarato la sopravvenienza del rilascio della casa familiare da parte del marito, a seguito di applicazione di misura cautelare, e la pacifica coabitazione di parte attrice con tre dei figli, di cui uno non autonomo economicamente, sussistendo così i requisiti ex art. 337-sexies c.c., richiamato dall'art.6, secondo comma, L.898/70 e successive modifiche.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti,
stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in modifica della sentenza n. 177
del 20/03/2023, pronunciata dal Tribunale di primo grado Marrakech, Regno
del Marocco, così provvede:
assegna la casa familiare, sita a Pordenone in via L. Pirandello n. 12, a
Parte_1
dà atto che, per accordo tra le parti, le spese di locazione e le utenze della casa coniugale saranno a carico di e che Parte_1 Controparte_1
ha già lasciato l'abitazione familiare portando con sé i suoi effetti personali ed i beni di sua proprietà;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 14/01/2025
4 IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
5