Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00255/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00338/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 338 del 2025, proposto da
AB PE, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Crupi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.; Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'ottemperanza
del giudicato di cui alla sentenza n. 900/2024 pubblicata il 4.8.2024 (R.G. n. 4277/2023) emessa dal Tribunale di Locri, Sez. Civile, avente ad oggetto il riconoscimento della Carta del Docente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale Calabria e dell’Ufficio Scolastico Regionale Calabria - Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. ME GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
PREMESSO che:
- il ricorrente ha agito per l’ottemperanza del giudicato, attestato in atti, di cui alla sentenza in epigrafe, con cui è stato dichiarato il suo diritto all’attribuzione del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per le annualità ivi indicate e per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione, in suo favore, l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico documentato in ricorso (c.d. “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, avente destinazione vincolata), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;
- il Ministero intimato, l’Ufficio Scolastico Regionale Calabria, l’Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria si sono costituiti con atto di mera forma;
RILEVATO che, in occasione della camera di consiglio del 25.3.2026, fissata per la trattazione della controversia, il procuratore delegato di parte ricorrente ha dichiarato che il Ministero intimato aveva provveduto alla “ricarica” della carta docente ed ha insistito per la liquidazione delle spese in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale;
RITENUTO che l’odierno ricorso debba essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, stante la mancata dimostrazione, in atti, dell’effettiva e integrale ottemperanza al giudicato e in particolare della data in cui l’amministrazione ha ottemperato con l’accredito delle somme dovute;
RITENUTA la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite, fatto salvo l’obbligo del rimborso del contributo unificato, ex art. 13, comma 6-bis. 1, D.P.R. n. 115 del 2002
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate, fatto salvo il rimborso, a cura dell’amministrazione resistente, del contributo unificato, ex art. 13, comma 6-bis. 1, D.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI SC, Presidente
ME GA, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ME GA | RI SC |
IL SEGRETARIO