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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 24/11/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
n. 377/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. UM GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Irene COLLADET giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: scioglimento S E N T E N Z A del matrimonio nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
377/2025 promosso con ricorso depositato in data 20/05/2025
da
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. OBIZZI FEDERICA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. OBIZZI FEDERICA
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ) con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. TI ST elettivamente domiciliata in VIA
IPPOLITO CAFFI, 3 32100 BELLUNO presso il difensore avv.
TI ST
1 RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso scioglimento del matrimonio ai sensi
dell'art. 473 bis.47 c.p.c.
Conclusioni del ricorrente: come da ricorso
Conclusioni della resistente: come da comparsa
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
A seguito del ricorso proposto in data 20.5.2025, all'udienza del
5.11.2025 l'attore ha chiesto la pronuncia della sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
ritenuto di dover pronunciare sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio ‒ a norma dell'art. 4, 12° comma, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dall'art. 8 della legge 6.3.1987
n. 74 e dalla legge 14.5.2005 n. 80 ‒ disponendo la prosecuzione del giudizio in ordine alle altre questioni, con rimessione della causa in istruttoria sulle ulteriori domande proposte dalle parti, mediante
2 separata ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 279, 3° comma,
c.p.c.;
considerato che la pronuncia sulle spese del giudizio va riservata alla sentenza definitiva;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14.5.2013 in
Comune di Gorizia da
Parte_1
e
CP_1
trascritto al n. 34, parte II serie C anno 2013 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Gorizia;
provvede con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
riserva la decisione sulle spese alla pronuncia definitiva.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Belluno, il 20/11/2025
Il presidente est.
UM LL
3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. UM GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Irene COLLADET giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: scioglimento S E N T E N Z A del matrimonio nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
377/2025 promosso con ricorso depositato in data 20/05/2025
da
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. OBIZZI FEDERICA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. OBIZZI FEDERICA
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ) con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. TI ST elettivamente domiciliata in VIA
IPPOLITO CAFFI, 3 32100 BELLUNO presso il difensore avv.
TI ST
1 RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso scioglimento del matrimonio ai sensi
dell'art. 473 bis.47 c.p.c.
Conclusioni del ricorrente: come da ricorso
Conclusioni della resistente: come da comparsa
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
A seguito del ricorso proposto in data 20.5.2025, all'udienza del
5.11.2025 l'attore ha chiesto la pronuncia della sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
ritenuto di dover pronunciare sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio ‒ a norma dell'art. 4, 12° comma, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dall'art. 8 della legge 6.3.1987
n. 74 e dalla legge 14.5.2005 n. 80 ‒ disponendo la prosecuzione del giudizio in ordine alle altre questioni, con rimessione della causa in istruttoria sulle ulteriori domande proposte dalle parti, mediante
2 separata ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 279, 3° comma,
c.p.c.;
considerato che la pronuncia sulle spese del giudizio va riservata alla sentenza definitiva;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14.5.2013 in
Comune di Gorizia da
Parte_1
e
CP_1
trascritto al n. 34, parte II serie C anno 2013 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Gorizia;
provvede con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
riserva la decisione sulle spese alla pronuncia definitiva.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Belluno, il 20/11/2025
Il presidente est.
UM LL
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