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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/11/2025, n. 2585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2585 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa LA ME,
in esito all'udienza del 18 novembre 2025, ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione – la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 3565/2025 R.G. vertente
TRA
, c.f.: , nata a [...] l'[...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via G. Natoli n. 143, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Ridolfo, giusta procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO
, - in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma Via Ennio Quirino Visconti n.
8 - c.f.
CONTUMACE P.IVA_1
(già , Controparte_2 Controparte_3
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore. CONTUMACE P.IVA_2
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 2.7.2025 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29520259010177677/000, con la quale l' Controparte_4
[..
[...] gli aveva chiesto il pagamento di euro 232,56, in riferimento alla sottesa cartella
[...] di pagamento n. 29520200000145710000, asseritamente notificata in data 24.2.2020 relativa a contributi previdenziali relativi all'anno 2012.
Lamentava innanzitutto che la cartella esattoriale presupposta, asseritamente notificata in data
24.2.2020, in realtà mai era stata notificata ad ella ricorrente.
Eccepiva, altresì, che il diritto di credito in questione risultava ormai ampiamente prescritto, essendo decorsi oltre dieci anni dalla data in cui lo stesso avrebbe potuto essere esercitato.
Contestava, infine, il diritto della di pretendere i contributi richiesti nei confronti di ella CP_1 ricorrente, la quale non aveva mai esercitato la professione forense e, in particolare, nell'anno
2012 non risultava iscritta all'Albo degli Avvocati, non possedendo, altresì, i requisiti per un'iscrizione d'ufficio alla né, peraltro, aveva mai presentato domanda d'iscrizione, né CP_1 aveva mai beneficiato di alcuna forma di assistenza o previdenza.
Chiedeva, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e di ogni atto ad esso presupposto e, nel merito, di dichiarare l'estinzione della pretesa impositiva ed annullare l'intimazione di pagamento opposta ed ogni atto presupposto. Con vittoria di spese e compensi di lite.
2.- La e l' Controparte_5 Controparte_2
(già , benché regolarmente citate, non si costituivano in
[...] Controparte_3 giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia.
3.- All'udienza del 18.11.2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
Va rilevato che parte ricorrente, con istanza depositata in data 12.11.2025, ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, deducendo che le somme indicate nell'intimazione di pagamento opposto risultavano integralmente saldate, e depositando in atti la relativa ricevuta di pagamento concernente il credito oggetto della presente impugnazione;
chiedeva altresì la compensazione delle spese di lite, rilevando di aver tempestivamente notificato alle parti convenute la suddetta ricevuta, come attestato dalla documentazione versata in atti.
Conformemente alla richiesta di parte ricorrente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con annullamento della intimazione di pagamento impugnata.
5.- Non si provvede alla liquidazione delle spese di giudizio stante la contumacia dei convenuti.
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P. Q. M.
definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da con ricorso Parte_1 depositato in data 2.7.2025, avverso l'intimazione di pagamento n. 29520259010177677/000, nei confronti della e Controparte_5 dell' (già , in Controparte_2 Controparte_3 persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia della Controparte_5
e dell' ;
[...] Controparte_2
- dichiara cessata la materia del contendere, disponendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta;
- nulla in ordine alle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Messina, lì 18 novembre 2025 Il Giudice del lavoro
LA ME
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