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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/07/2025, n. 3239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3239 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24091/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24091/2022
avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1
studio dell'avv. MEOLA MARINA che la rappresenta e difende in forza di procura
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da memoria del 4.09.2023)
“Voglia il Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza: PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi con addebito al marito. CONFERMARE i provvedimenti provvisori emanati dal Tribunale in data 20.04.23 nei confronti del figlio minore in particolare DISPORRE che il SI Persona_1
versi alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore la CP_1 Per_1
pagina 1 di 7 somma mensile di € 450,00, somme che saranno versate entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I SInori e contraevano matrimonio in COMARNA, provincia di Parte_1 CP_1
Iasi (Romania) il 14/08/2016.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 5.07.2019. Persona_2
Con ricorso depositato il 19/12/2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dei comportamenti del coniuge.
Chiedeva quindi disporsi l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, con collocazione presso di sé e assegnazione della casa coniugale, nonché regolamentarsi il diritto di visita con l'altro genitore come da ricorso e di porsi a carico del padre un mantenimento di € 500, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Avanti al Presidente del Tribunale, la parte convenuta non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione;
la parte ricorrente veniva sentita e, all'esito, il Presidente assumeva i provvedimenti ex art. 708 c.p.c., stabilendo l'affidamento del minore in via esclusiva alla madre, con collocazione presso la stessa, demandando alla medesima l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per il minore, nonché prevedendo un assegno di € 450,00 per il minore, oltre 50% delle spese straordinarie e incaricando i Servizi sociali competenti di depositare relazione aggiornata;
disponeva, infine, il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. la parte ricorrente si costituiva ed integrava le sue difese;
la parte resistente non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
All'udienza del 19.09.2023, il procuratore di parte ricorrente chiedeva l'assegnazione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Dopo aver svolto attività istruttoria con l'escussione di testi e aver acquisito le relazioni sociali da parte dei Servizi incaricati, all'udienza del 18.02.2025, parte ricorrente precisava le conclusioni come pagina 2 di 7 in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla domanda di addebito
La separazione deve certamente essere addebitata al SI. , il quale con il proprio CP_1
comportamento aggressivo, posto in essere in danno della moglie, contravvenendo ai doveri coniugali di assistenza morale e materiale, ha determinato il venire meno dell'affectio coniugalis.
Dall'istruttoria condotta è emerso come la SI.ra si sia allontanata dalla casa coniugale in data Pt_1
30.7.2022, a seguito di un'accesa discussione, quindi di un'aggressione posta in essere dal convenuto ai suoi danni;
in seguito a tale episodio, la ricorrente si è temporaneamente trasferita, dapprima da sola, quindi con il minore, presso la casa del fratello (SI. , il quale, escusso sul punto, Persona_3
all'udienza del 5.4.2024, ha riferito: “Sono stato chiamato dal SI. che mi disse di venire a Pt_1
prendere mia sorella;
ho trovato mia sorella rannicchiata in un angolo sulle scale, in pantaloncini e canottiera e con una sola scarpa;
Ho bussato alla porta perché lui si era chiuso in casa con il bambino;
volevo prendere alcuni vestiti di mia sorella, il SI. dopo di avermi fatto entrare mi ha concesso di Pt_1
prendere qualche vestito e ha insistito affinché portassi mia sorella via con me con il solo stretto necessario mentre il bambino è rimasto chiuso in una stanza a casa … quando ho portato a casa mia sorella mia moglie mi ha fatto vedere i lividi che mia sorella aveva sulle braccia;
si vedevano proprio i segni delle mani sulle braccia”. Le medesime circostanze sono state altresì confermate dalla SInora
, madre della ricorrente, la quale ha affermato di avere visto i segni sulle braccia e sul Persona_4
collo della figlia (v. verbale di udienza del 05.04.2024).
Risulta pertanto provato che, in esito all'aggressione subita dal marito il 30.7.2022, la SI.ra si è Pt_1
allontanata dalla casa coniugale, trasferendosi inizialmente dal proprio fratello.
pagina 3 di 7 E' altresì in atti la denuncia-querela presentata dalla ricorrente avanti al Commissariato di P.S. San
Paolo in data 17.08.2022 laddove la stessa rappresenta quanto occorso.
L'assoluta ed evidente gravità della descritta condotta (deve in tal senso rammentarsi che, secondo costante e condivisibile giurisprudenza al riguardo, “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”; ex multis: Cass. civ., sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017, Rv. 644601 -
01), la coincidenza temporale rispetto alla fine della relazione di convivenza e l'assenza di fattori causali o concausali alternativi cui imputare la cessazione dell'affectio coniugalis, impongono l'addebito della separazione al marito.
Sull'affidamento del minore, sul collocamento e sulle visite
Deve essere confermato l'affidamento esclusivo di (nato il [...]) alla Persona_1
madre, nella forma c.d. rafforzata, demandando alla stessa anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per il bambino e ferma la collocazione del minore presso tale genitore.
Come già ritenuto nell'ordinanza presidenziale, si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale del padre, come comprovato dall'istruttoria resa nel corso del presente giudizio (a quanto consta è ancora pendente, a carico del SI. , un procedimento per maltrattamenti ai danni della Pt_1
moglie).
In particolare, dall'indagine socio-sanitaria condotta, è emerso come, per lungo tempo, gli operatori non siano riusciti ad avere alcun contatto con il SI. , il quale - a quanto consta- non incontra il Pt_1
figlio da giugno 2023. Per contro, la madre è apparsa adeguata e collaborativa, provvista di una rete familiare in grado di supportarla anche nella gestione del minore (v. relazioni del 18.08.2023,
29.12.2023), il quale presenta una condizione di vita stabile, è ben inserito nel contesto scolastico e frequenta con interesse le attività didattiche (v. relazione del 07.02.2025).
Occorre segnalare che il SI. ha preso contatti con i servizi incaricati solo nel maggio 2024, (v. Pt_1
relazione del 07.02.2025): nell'occasione, egli ha utilizzato toni fortemente aggressivi, non ha accettato il colloquio propostogli (fissato per gennaio 2025) adducendo di non voler aver contatti con pagina 4 di 7 i servizi e di non attenersi alle disposizioni dell'AG italiana;
ha altresì accusato la SI.ra di aver Pt_1
rapito il bambino, riferendo generiche preoccupazioni per l'incolumità del minore. Non è stato possibile conoscere la sua situazione abitativa, lavorativa e familiare, essendosi egli limitato a riferire di trovarsi in Romania ove avrebbe un'occupazione come autotrasportatore.
A ciò si aggiunga che, nell'ultima relazione agli atti (del 07.02.2025), gli assistenti sociali hanno suggerito, stante la potenziale situazione di pregiudizio a cui risulta essere esposto il minore a causa degli agiti paterni, di subordinare l'eventuale ripresa degli incontri padre-figlio a una valutazione in ordine alla condizione psico-fisica del resistente.
Il SI. , infine, non ha fornito alcun sostegno economico per il mantenimento del figlio, anche Pt_1
minimo, nonostante il verosimile svolgimento di attività lavorativa (come riferito dallo stesso resistente ai Servizi Sociali), sostentamento cui ha dovuto provvedere integralmente l'altro genitore.
Conseguentemente e per la gravità degli aspetti testé evidenziati, unitamente alle difficoltà cui la SI.ra andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione della prole Pt_1
con l'altro genitore e alla dimostrata assenza di resipiscenza rispetto alle condotte poste in essere ai suoi danni, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c., deve essere ribadito che le decisioni di maggior interesse per il figlio dovranno essere adottate dalla madre.
In considerazione di quanto sopra, deve inoltre disporsi che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la SI.ra . Pt_1
Infine, stante l'atteggiamento serbato dal padre anche nel corso del presente giudizio, il quale ha dimostrato disinteresse rispetto alla cura e all'accudimento materiale del figlio, non ha avviato alcun percorso di riavvicinamento allo stesso, sottraendosi anche alle convocazioni da parte degli assistenti sociali, con ciò dimostrando di non comprendere gli effetti negativi delle proprie condotte sulla crescita del minore, questo Collegio reputa necessario disporre che gli incontri tra il padre e il minore potranno riprendere esclusivamente in luogo neutro e alla presenza di personale educativo ed, in ogni caso, solo laddove sia il SI. a richiederli e previo accertamento delle proprie condizioni Pt_1
personali, dell'espletamento di un percorso di sostegno psicologico e di supporto alle capacità genitoriali e previa valutazione delle condizioni psicologiche del minore.
Sul contributo al mantenimento del figlio
Devono altresì essere confermati i provvedimenti interinali assunti dal Presidente sotto il profilo degli oneri economici, atteso che non risultano medio tempore mutate le condizioni dei coniugi – come già
pagina 5 di 7 valutate in quella sede – né sono stati, da parte ricorrente, dedotti e provati fatti nuovi sopravvenuti tali da giustificare una revisione di quelle statuizioni.
In particolare, va confermato il contributo al mantenimento del figlio nell'importo di € 450,00, tenuto conto che il resistente è certamente persona dotata di capacità economica e lavorativa, avendo sempre lavorato anche in costanza di matrimonio e svolgendo, anche all'attualità, attività di autotrasportatore in Romania, come riferito agli operatori dei Servizi;
egli inoltre non contribuisce minimamente all'accudimento materiale diretto del figlio che non frequenta.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste integralmente a carico del resistente contumace.
Esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
Fase studio € 1.100,00
Fase introduttiva € 700,00
Fase istruttoria € 1.500,00
Fase decisoria € 1.800,00
TOTALE € 5.100,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 CP_1
dell'art. 151 co. 1 c.c., con addebito nei confronti di . CP_1
Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre SI.ra , demandando alla Parte_1
medesima altresì le decisioni di maggior interesse per le minori, ex art. 337 quater c.c., disponendo che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
Dispone che il padre possa riprendere gradualmente gli incontri con il figlio in idoneo ambiente neutro, da individuarsi a cura dei Servizi sociali di zona, alla presenza di personale educativo, a condizione che il genitore si presenti ai competenti Servizi sociali e Psicologici e collabori per la pagina 6 di 7 fissazione degli incontri, per l'accertamento delle proprie condizioni personali e per la verifica delle proprie capacità genitoriali e previo percorso di sostegno, nonché valutato il gradimento del minore e previa adeguata preparazione psicologica dello stesso.
Richiede ai Servizi sociali e di NPI di proseguire nella presa in carico della situazione del minore e dei suoi genitori e di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno fino a quando ritenuto opportuno e necessario, nell'interesse del minore.
Dispone che corrisponda a per il mantenimento del figlio, un CP_1 Parte_1
assegno di euro 450,00 mensili, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del
50% ciascuno.
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a le spese di lite che CP_1 Parte_1
liquida in € 5.100,00, oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24091/2022
avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1
studio dell'avv. MEOLA MARINA che la rappresenta e difende in forza di procura
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da memoria del 4.09.2023)
“Voglia il Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza: PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi con addebito al marito. CONFERMARE i provvedimenti provvisori emanati dal Tribunale in data 20.04.23 nei confronti del figlio minore in particolare DISPORRE che il SI Persona_1
versi alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore la CP_1 Per_1
pagina 1 di 7 somma mensile di € 450,00, somme che saranno versate entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I SInori e contraevano matrimonio in COMARNA, provincia di Parte_1 CP_1
Iasi (Romania) il 14/08/2016.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 5.07.2019. Persona_2
Con ricorso depositato il 19/12/2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dei comportamenti del coniuge.
Chiedeva quindi disporsi l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, con collocazione presso di sé e assegnazione della casa coniugale, nonché regolamentarsi il diritto di visita con l'altro genitore come da ricorso e di porsi a carico del padre un mantenimento di € 500, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Avanti al Presidente del Tribunale, la parte convenuta non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione;
la parte ricorrente veniva sentita e, all'esito, il Presidente assumeva i provvedimenti ex art. 708 c.p.c., stabilendo l'affidamento del minore in via esclusiva alla madre, con collocazione presso la stessa, demandando alla medesima l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per il minore, nonché prevedendo un assegno di € 450,00 per il minore, oltre 50% delle spese straordinarie e incaricando i Servizi sociali competenti di depositare relazione aggiornata;
disponeva, infine, il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. la parte ricorrente si costituiva ed integrava le sue difese;
la parte resistente non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
All'udienza del 19.09.2023, il procuratore di parte ricorrente chiedeva l'assegnazione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Dopo aver svolto attività istruttoria con l'escussione di testi e aver acquisito le relazioni sociali da parte dei Servizi incaricati, all'udienza del 18.02.2025, parte ricorrente precisava le conclusioni come pagina 2 di 7 in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla domanda di addebito
La separazione deve certamente essere addebitata al SI. , il quale con il proprio CP_1
comportamento aggressivo, posto in essere in danno della moglie, contravvenendo ai doveri coniugali di assistenza morale e materiale, ha determinato il venire meno dell'affectio coniugalis.
Dall'istruttoria condotta è emerso come la SI.ra si sia allontanata dalla casa coniugale in data Pt_1
30.7.2022, a seguito di un'accesa discussione, quindi di un'aggressione posta in essere dal convenuto ai suoi danni;
in seguito a tale episodio, la ricorrente si è temporaneamente trasferita, dapprima da sola, quindi con il minore, presso la casa del fratello (SI. , il quale, escusso sul punto, Persona_3
all'udienza del 5.4.2024, ha riferito: “Sono stato chiamato dal SI. che mi disse di venire a Pt_1
prendere mia sorella;
ho trovato mia sorella rannicchiata in un angolo sulle scale, in pantaloncini e canottiera e con una sola scarpa;
Ho bussato alla porta perché lui si era chiuso in casa con il bambino;
volevo prendere alcuni vestiti di mia sorella, il SI. dopo di avermi fatto entrare mi ha concesso di Pt_1
prendere qualche vestito e ha insistito affinché portassi mia sorella via con me con il solo stretto necessario mentre il bambino è rimasto chiuso in una stanza a casa … quando ho portato a casa mia sorella mia moglie mi ha fatto vedere i lividi che mia sorella aveva sulle braccia;
si vedevano proprio i segni delle mani sulle braccia”. Le medesime circostanze sono state altresì confermate dalla SInora
, madre della ricorrente, la quale ha affermato di avere visto i segni sulle braccia e sul Persona_4
collo della figlia (v. verbale di udienza del 05.04.2024).
Risulta pertanto provato che, in esito all'aggressione subita dal marito il 30.7.2022, la SI.ra si è Pt_1
allontanata dalla casa coniugale, trasferendosi inizialmente dal proprio fratello.
pagina 3 di 7 E' altresì in atti la denuncia-querela presentata dalla ricorrente avanti al Commissariato di P.S. San
Paolo in data 17.08.2022 laddove la stessa rappresenta quanto occorso.
L'assoluta ed evidente gravità della descritta condotta (deve in tal senso rammentarsi che, secondo costante e condivisibile giurisprudenza al riguardo, “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”; ex multis: Cass. civ., sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017, Rv. 644601 -
01), la coincidenza temporale rispetto alla fine della relazione di convivenza e l'assenza di fattori causali o concausali alternativi cui imputare la cessazione dell'affectio coniugalis, impongono l'addebito della separazione al marito.
Sull'affidamento del minore, sul collocamento e sulle visite
Deve essere confermato l'affidamento esclusivo di (nato il [...]) alla Persona_1
madre, nella forma c.d. rafforzata, demandando alla stessa anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per il bambino e ferma la collocazione del minore presso tale genitore.
Come già ritenuto nell'ordinanza presidenziale, si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale del padre, come comprovato dall'istruttoria resa nel corso del presente giudizio (a quanto consta è ancora pendente, a carico del SI. , un procedimento per maltrattamenti ai danni della Pt_1
moglie).
In particolare, dall'indagine socio-sanitaria condotta, è emerso come, per lungo tempo, gli operatori non siano riusciti ad avere alcun contatto con il SI. , il quale - a quanto consta- non incontra il Pt_1
figlio da giugno 2023. Per contro, la madre è apparsa adeguata e collaborativa, provvista di una rete familiare in grado di supportarla anche nella gestione del minore (v. relazioni del 18.08.2023,
29.12.2023), il quale presenta una condizione di vita stabile, è ben inserito nel contesto scolastico e frequenta con interesse le attività didattiche (v. relazione del 07.02.2025).
Occorre segnalare che il SI. ha preso contatti con i servizi incaricati solo nel maggio 2024, (v. Pt_1
relazione del 07.02.2025): nell'occasione, egli ha utilizzato toni fortemente aggressivi, non ha accettato il colloquio propostogli (fissato per gennaio 2025) adducendo di non voler aver contatti con pagina 4 di 7 i servizi e di non attenersi alle disposizioni dell'AG italiana;
ha altresì accusato la SI.ra di aver Pt_1
rapito il bambino, riferendo generiche preoccupazioni per l'incolumità del minore. Non è stato possibile conoscere la sua situazione abitativa, lavorativa e familiare, essendosi egli limitato a riferire di trovarsi in Romania ove avrebbe un'occupazione come autotrasportatore.
A ciò si aggiunga che, nell'ultima relazione agli atti (del 07.02.2025), gli assistenti sociali hanno suggerito, stante la potenziale situazione di pregiudizio a cui risulta essere esposto il minore a causa degli agiti paterni, di subordinare l'eventuale ripresa degli incontri padre-figlio a una valutazione in ordine alla condizione psico-fisica del resistente.
Il SI. , infine, non ha fornito alcun sostegno economico per il mantenimento del figlio, anche Pt_1
minimo, nonostante il verosimile svolgimento di attività lavorativa (come riferito dallo stesso resistente ai Servizi Sociali), sostentamento cui ha dovuto provvedere integralmente l'altro genitore.
Conseguentemente e per la gravità degli aspetti testé evidenziati, unitamente alle difficoltà cui la SI.ra andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione della prole Pt_1
con l'altro genitore e alla dimostrata assenza di resipiscenza rispetto alle condotte poste in essere ai suoi danni, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c., deve essere ribadito che le decisioni di maggior interesse per il figlio dovranno essere adottate dalla madre.
In considerazione di quanto sopra, deve inoltre disporsi che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la SI.ra . Pt_1
Infine, stante l'atteggiamento serbato dal padre anche nel corso del presente giudizio, il quale ha dimostrato disinteresse rispetto alla cura e all'accudimento materiale del figlio, non ha avviato alcun percorso di riavvicinamento allo stesso, sottraendosi anche alle convocazioni da parte degli assistenti sociali, con ciò dimostrando di non comprendere gli effetti negativi delle proprie condotte sulla crescita del minore, questo Collegio reputa necessario disporre che gli incontri tra il padre e il minore potranno riprendere esclusivamente in luogo neutro e alla presenza di personale educativo ed, in ogni caso, solo laddove sia il SI. a richiederli e previo accertamento delle proprie condizioni Pt_1
personali, dell'espletamento di un percorso di sostegno psicologico e di supporto alle capacità genitoriali e previa valutazione delle condizioni psicologiche del minore.
Sul contributo al mantenimento del figlio
Devono altresì essere confermati i provvedimenti interinali assunti dal Presidente sotto il profilo degli oneri economici, atteso che non risultano medio tempore mutate le condizioni dei coniugi – come già
pagina 5 di 7 valutate in quella sede – né sono stati, da parte ricorrente, dedotti e provati fatti nuovi sopravvenuti tali da giustificare una revisione di quelle statuizioni.
In particolare, va confermato il contributo al mantenimento del figlio nell'importo di € 450,00, tenuto conto che il resistente è certamente persona dotata di capacità economica e lavorativa, avendo sempre lavorato anche in costanza di matrimonio e svolgendo, anche all'attualità, attività di autotrasportatore in Romania, come riferito agli operatori dei Servizi;
egli inoltre non contribuisce minimamente all'accudimento materiale diretto del figlio che non frequenta.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste integralmente a carico del resistente contumace.
Esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
Fase studio € 1.100,00
Fase introduttiva € 700,00
Fase istruttoria € 1.500,00
Fase decisoria € 1.800,00
TOTALE € 5.100,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 CP_1
dell'art. 151 co. 1 c.c., con addebito nei confronti di . CP_1
Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre SI.ra , demandando alla Parte_1
medesima altresì le decisioni di maggior interesse per le minori, ex art. 337 quater c.c., disponendo che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
Dispone che il padre possa riprendere gradualmente gli incontri con il figlio in idoneo ambiente neutro, da individuarsi a cura dei Servizi sociali di zona, alla presenza di personale educativo, a condizione che il genitore si presenti ai competenti Servizi sociali e Psicologici e collabori per la pagina 6 di 7 fissazione degli incontri, per l'accertamento delle proprie condizioni personali e per la verifica delle proprie capacità genitoriali e previo percorso di sostegno, nonché valutato il gradimento del minore e previa adeguata preparazione psicologica dello stesso.
Richiede ai Servizi sociali e di NPI di proseguire nella presa in carico della situazione del minore e dei suoi genitori e di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno fino a quando ritenuto opportuno e necessario, nell'interesse del minore.
Dispone che corrisponda a per il mantenimento del figlio, un CP_1 Parte_1
assegno di euro 450,00 mensili, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del
50% ciascuno.
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a le spese di lite che CP_1 Parte_1
liquida in € 5.100,00, oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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