Sentenza 28 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 28/09/2021, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/09/2021
N. 01133/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00381/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 381 del 2021, proposto da
Azienda Agricola “ Al Codei ” s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Galdi e Patrizia Ghiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vodo di Cadore, non costituito in giudizio;
per la declaratoria di illegittimità
- del silenzio serbato dal Comune di Vodo a seguito e in relazione alla istanza del 22 febbraio 2021 di concessione di autorizzazione al transito, su strade silvo-pastorali, del veicolo di proprietà del legale rappresentante della Azienda Agricola “ Al Codei ” s.s., signor AB De LU, Quoad Polaris XP 850 tg. DW78890, per raggiungere la proprietà della detta azienda sita in località Col Botei, ai sensi degli artt. 1 e 2 dell’allegato “A” alla DGR 341 del 2012 ove non ritenuto silenzio-assenso;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non conosciuti;
nonché per l’accertamento
dell’obbligo di provvedere in relazione all’istanza così come inviata dalla ricorrente e del carattere non discrezionale e definitivo della attività posta in essere dall’ente locale garantendo così il diritto di quest’ultima ad accedere ai beni di sua proprietà.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, il dott. Filippo Dallari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso:
- che con istanza del 22 febbraio 2022, sottoscritta dal signor AB De LU , la società Azienda Agricola “Al Codei” s.s. ha chiesto al Comune di Vodo di Cadore (in seguito il Comune di Vodo) “ l’autorizzazione al transito del veicolo di proprietà dell’istante - Quad Polaris XP 850 tg. DW78890, per raggiungere la proprietà sita in località COL BOTEI ”;
- che con atto del 13 marzo 2021, il Comune di Vodo ha comunicato al signor AB De LU di fare proprio il parere del “ Responsabile del Servizio di Polizia Locale V. Istruttore Canadier Mauro” , acquisito in data 4 marzo 2021 prot. n. 968 , e di respingere “ la richiesta di autorizzazione al transito su percorsi per motoslitte pervenuta in data 23.02.2021 prot. 786, riferita al veicolo quadriciclo Quoad Polaris targato DW78890”;
- che con ricorso, notificato in data 12 aprile 2021 e depositato in data 26 aprile 2021, la società ricorrente ha agito, “ ex Art. 31 e 117 C.P.A. ”, “ per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Vodo a seguito e in relazione alla istanza del 22 febbraio 2021 di concessione di autorizzazione al transito, su strade silvo-pastorali, del veicolo di proprietà del legale rappresentante della Azienda Agricola “Al Codei” s.s., signor AB De LU, Quoad Polaris XP 850 tg. DW78890, per raggiungere la proprietà della detta azienda sita in località Col Botei, ai sensi degli artt. 1 e 2 dell’allegato “A” alla DGR 341 del 2012 ove non ritenuto silenzio-assenso ”;
- che il Comune benché regolarmente notificato non si è costituito in giudizio;
- che con note di udienza depositate in data 12 luglio 2021 la ricorrente ha chiesto:
“1) in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune di Vodo di Cadore, accertarne e dichiararne l’inadempimento riguardo l’obbligo di provvedere, entro il termine previsto dalla legge (30 giorni), sull’istanza autorizzatoria de quo avanzata dalla odierna ricorrente;
2) per l’effetto di cui al punto 1), avuto riguardo alle doglianze e censure tutte avanzate dalla ricorrente nella narrativa del presente atto, voglia accogliere il ricorso e per l’effetto ordinare all’amministrazione di provvedere entro un congruo termine di trenta giorni, all’uopo disponendo nella medesima sentenza la nomina di un Commissario ad Acta con potere di sostituirsi alla P.A. per l’adozione del provvedimento autorizzatorio positivo richiesto nel caso la P.A. persistesse nella sua inerzia oltre tale termine;
3) in ogni caso, accertare e dichiarare l’avvenuto silenzio-assenso riguardo il provvedimento autorizzatorio richiesto dalla odierna ricorrente con ogni e consequenziale atto ”;
- che alla camera di consiglio del 14 luglio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato:
- che il presupposto per l’accoglimento della proposta azione ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. è l’accertamento dell’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di provvedere sull’istanza presentata da parte ricorrente;
- che nel caso di specie il Comune di Vodo risulta avere respinto l’istanza del 22 febbraio 2021, presentata dall’Azienda Agricola “Al Codei” s.s., con atto del 13 marzo 2021, anteriormente alla proposizione del presente ricorso;
- che nessun rilievo ha il fatto che il predetto atto del 13 marzo 2021 di reiezione dell’istanza sia stato comunicato al signor AB De LU, alla pec della società Studio De LU s.a.s., senza altresì precisare “ in qualità di Legale Rapp.te della Azienda Agricola Al Codei s.s. ”;
- che infatti il signor AB De LU risulta tuttora il legale rappresentante della società ricorrente tant’è che ha sottoscritto sia l’istanza del 22 febbraio 2021 sia la procura relativa al presente ricorso;
- che in ogni caso la società ricorrente ha dimostrato di conoscere la risposta del Comune, tant’è che l’ha prodotta in giudizio come documento n. 8 in data 26 aprile 2021;
- che nel corso del giudizio parte ricorrente non ha evidenziato di avere impugnato tale provvedimento di reiezione e il termine per la proposizione dell’azione di annullamento di cui all’art. 29 cod. proc. amm. risulta scaduto;
- che per costante giurisprudenza la mancata indicazione dell’autorità giudiziaria avverso cui proporre l’impugnazione, della “ quantificazione del termine per la proposizione della stessa ” e del numero di protocollo costituisce mera irregolarità e non causa di inesistenza-nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 21 septies della legge n. 241 del 1990 ( ex multis : Cons. Stato, Sez. V, 28 luglio 2015, n. 3710);
- che la lamentata assenza di motivazione costituisce eventualmente un vizio di legittimità del provvedimento e non causa di nullità dello stesso, con conseguente necessità di proporre l’azione di annullamento nei termini di cui all’art. 29 cod. proc. amm.;
- che anche gli ulteriori rilievi svolti circa la fondatezza della pretesa di cui all’istanza del 22 febbraio 2021 dovevano essere fatti valere con la tempestiva proposizione dell’azione di annullamento avverso il provvedimento del 13 marzo 2021;
- che, stante la risposta del 13 marzo 2021, non può ritenersi formato alcun silenzio assenso sull’istanza del 22 febbraio 2021;
- che ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. “ il giudice non può conoscere della legittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l’azione di annullamento di cui all’art. 29 ”;
- che, in ragione del principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non risulta nemmeno possibile procedere alla riqualificazione della proposta azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. in azione di annullamento;
- che, stante il decorso del temine di cui all’art. 29 cod. proc. amm., tale azione sarebbe in ogni caso inammissibile;
Ritenuto pertanto di respingere il ricorso;
Ritenuto altresì che, in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune di Vodo, non vi è luogo a pronuncia sulle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO