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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/07/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 26/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12605/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. VINCI GIUSEPPE Parte_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. LUPOLI MARIA e l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente – dopo aver premesso che 1) Con provvedimento del 13.07.2023, notificato in data 01.08.2023, l' Sede di Nardò comunicava alla sig.ra che la sua pensione n. CP_1 Parte_1
003-419029504550 Cat. SO è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2020, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2020. Il ricalcolo comprende la: incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo
1, comma 41 della legge 335/1995 per le pensioni di reversibilità, informando l'odierna ricorrente che da gennaio 2021 a luglio 2023 avrebbe ricevuto “un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di € 24.878,29” - ha chiesto: “A) in accoglimento del presente ricorso contro la delibera di reiezione del ricorso on-line del 7.08.2023, accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che l'indebito di € 19.582,29, reclamato dall e richiesto con CP_1 provvedimento notificato il 01.08.2023, non è dovuto dalla sig.ra per intervenuta Parte_1 sanatoria;
B) per l'effetto, in ogni caso, disporre il consequenziale annullamento del provvedimento dell' datato 13.07.2023 ed impugnato con ricorso on-line”. CP_1
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1 L'indebito sulla pensione cat. SO oggetto di causa trae origine dalla percezione da parte della ricorrente dei redditi da lavoro dipendente relativi all'anno 2020; essi non erano noti all , in CP_1 quanto la domanda cui ha fatto seguito la prima liquidazione conteneva, con riferimento all'anno
2019, la dichiarazione del solo reddito prodotto dalla casa di abitazione, pari ad euro 854,00, e non conteneva alcuna menzione del reddito da lavoro dipendente fruito dalla ricorrente. A seguito di comunicazione ricevuta dalla Agenzia delle Entrate relativamente ai redditi dell'anno 2020, il trattamento pensionistico fruito dalla sig.ra è stato ricalcolato, tenendo conto della Pt_1 presenza di redditi da lavoro dipendente per un importo pari ad € 29.967,00. Dalla predetta circostanza è sorto l'indebito riferito al periodo gennaio 2021 – luglio 2023, nel corso del quale la ricorrente ha percepito importi superiori a quelli spettanti, in ragione di redditi incumulabili con l'integrale importo del rateo pensionistico percepito, per la somma complessiva di € 19.582,29.
La ricorrente non ha contestato tali circostanze, limitandosi ad eccepire la violazione dell'art. 13 CP_ co. 2 L. 412/91, in base al quale “L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
L'eccezione è infondata e deve essere superata, in quanto la giurisprudenza prevalente ha stabilito che l'omessa segnalazione da parte del pensionato circa l'esistenza di fatti “incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione dovuta” rende irrilevante l'esercizio dei controlli annuali ex art. 13 comma 2 da parte dell' e giustifica la ripetizione dell'indebito anche in CP_1 caso di omesso esercizio di tali poteri. Grava quindi sul pensionato che propone azione di accertamento negativo l'onere di provare che l'indebito non è dovuto ad omessa segnalazione da parte sua ex art. 13 comma 1 l. 412/91; solo in tal caso, la mancata attivazione dell' entro i CP_1 termini previsti dall'art. 13 comma 2 L. 412/91 rende irripetibili le somme indebitamente percepite. Si veda, al riguardo, la seguente massima: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell , dell'obbligo ex art. CP_2
13, comma 2, l. n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, l. n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, CP_ anche in ragione della mancata attivazione dell' in ordine alle verifiche dei redditi del pensionato nei tempi previsti dalla legge)” (Cassazione civile sez. lav. 20/01/2011, n. 1228).
2 Nella sentenza n. 1228/2011 si dice poi espressamente che: “Al riguardo è ben vero, come si CP_ sottolinea in controricorso, che l' non si è attivato annualmente per la verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sul diritto o sulla misura delle pensioni, come prescritto dal secondo comma del citato art. 13, dal momento che, come precisato in sentenza, la richiesta CP_ dell' era del 1995 per indebiti maturati fino al dicembre 1991. Tuttavia l'attivazione in tal senso dell' ha come presupposto la segnalazione da parte dell'interessato di fatti incidenti sul CP_2 diritto a pensione o sulla sua misura, se sconosciuti all'ente erogatore, mentre, in mancanza di tale segnalazione la seconda parte del citato art. 13, comma 1, consente la ripetibilità delle somme CP_ indebitamente percepite”. Inoltre, “L'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cassa. 24 gennaio 2012 n. 953).
Nel caso di specie, l'indebito è ripetibile, in quanto la pensione era stata liquidata nel 2019 in base ad una domanda che non conteneva alcun riferimento a redditi da lavoro dipendente;
era quindi onere della ricorrente comunicare all l'esistenza di tali redditi, maturati nell'anno CP_1
2020; la loro mancata comunicazione all (a tal fine, non è sufficiente che essi fossero stati CP_1 dichiarati all'Agenzia delle Entrate) rende ripetibile l'indebito, in quanto non imputabile ad un errore dell , che si è attivato per il recupero delle somme indebitamente erogate entro il CP_2
31 dicembre dell'anno successivo al momento in cui è venuto a conoscenza dell'esistenza di tali redditi;
tale momento viene indicato dall nell'anno 2022 (a seguito di controlli incrociati CP_1 con il Fisco) e tale affermazione non è smentita da prove o deduzioni contrarie, avendo anzi la ricorrente espressamente ammesso di non avere inviato all il Modello RED;
in assenza di CP_1 tale comunicazione, non iniziava a decorrere il termine annuale ex art. 13 co. 2 L. 412/91.
Appare quindi corretta la tesi dell , secondo cui “L'indebito accertato è stato correttamente CP_1 CP_ notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12.2023 (ovvero entro l'anno successivo con cui l ha avuto contezza dei redditi percepiti diversi da pensione)”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 14/11/2023 da nei confronti dell così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00.
Lecce, lì 03/07/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 26/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12605/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. VINCI GIUSEPPE Parte_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. LUPOLI MARIA e l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente – dopo aver premesso che 1) Con provvedimento del 13.07.2023, notificato in data 01.08.2023, l' Sede di Nardò comunicava alla sig.ra che la sua pensione n. CP_1 Parte_1
003-419029504550 Cat. SO è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2020, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2020. Il ricalcolo comprende la: incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo
1, comma 41 della legge 335/1995 per le pensioni di reversibilità, informando l'odierna ricorrente che da gennaio 2021 a luglio 2023 avrebbe ricevuto “un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di € 24.878,29” - ha chiesto: “A) in accoglimento del presente ricorso contro la delibera di reiezione del ricorso on-line del 7.08.2023, accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che l'indebito di € 19.582,29, reclamato dall e richiesto con CP_1 provvedimento notificato il 01.08.2023, non è dovuto dalla sig.ra per intervenuta Parte_1 sanatoria;
B) per l'effetto, in ogni caso, disporre il consequenziale annullamento del provvedimento dell' datato 13.07.2023 ed impugnato con ricorso on-line”. CP_1
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1 L'indebito sulla pensione cat. SO oggetto di causa trae origine dalla percezione da parte della ricorrente dei redditi da lavoro dipendente relativi all'anno 2020; essi non erano noti all , in CP_1 quanto la domanda cui ha fatto seguito la prima liquidazione conteneva, con riferimento all'anno
2019, la dichiarazione del solo reddito prodotto dalla casa di abitazione, pari ad euro 854,00, e non conteneva alcuna menzione del reddito da lavoro dipendente fruito dalla ricorrente. A seguito di comunicazione ricevuta dalla Agenzia delle Entrate relativamente ai redditi dell'anno 2020, il trattamento pensionistico fruito dalla sig.ra è stato ricalcolato, tenendo conto della Pt_1 presenza di redditi da lavoro dipendente per un importo pari ad € 29.967,00. Dalla predetta circostanza è sorto l'indebito riferito al periodo gennaio 2021 – luglio 2023, nel corso del quale la ricorrente ha percepito importi superiori a quelli spettanti, in ragione di redditi incumulabili con l'integrale importo del rateo pensionistico percepito, per la somma complessiva di € 19.582,29.
La ricorrente non ha contestato tali circostanze, limitandosi ad eccepire la violazione dell'art. 13 CP_ co. 2 L. 412/91, in base al quale “L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
L'eccezione è infondata e deve essere superata, in quanto la giurisprudenza prevalente ha stabilito che l'omessa segnalazione da parte del pensionato circa l'esistenza di fatti “incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione dovuta” rende irrilevante l'esercizio dei controlli annuali ex art. 13 comma 2 da parte dell' e giustifica la ripetizione dell'indebito anche in CP_1 caso di omesso esercizio di tali poteri. Grava quindi sul pensionato che propone azione di accertamento negativo l'onere di provare che l'indebito non è dovuto ad omessa segnalazione da parte sua ex art. 13 comma 1 l. 412/91; solo in tal caso, la mancata attivazione dell' entro i CP_1 termini previsti dall'art. 13 comma 2 L. 412/91 rende irripetibili le somme indebitamente percepite. Si veda, al riguardo, la seguente massima: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell , dell'obbligo ex art. CP_2
13, comma 2, l. n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, l. n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, CP_ anche in ragione della mancata attivazione dell' in ordine alle verifiche dei redditi del pensionato nei tempi previsti dalla legge)” (Cassazione civile sez. lav. 20/01/2011, n. 1228).
2 Nella sentenza n. 1228/2011 si dice poi espressamente che: “Al riguardo è ben vero, come si CP_ sottolinea in controricorso, che l' non si è attivato annualmente per la verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sul diritto o sulla misura delle pensioni, come prescritto dal secondo comma del citato art. 13, dal momento che, come precisato in sentenza, la richiesta CP_ dell' era del 1995 per indebiti maturati fino al dicembre 1991. Tuttavia l'attivazione in tal senso dell' ha come presupposto la segnalazione da parte dell'interessato di fatti incidenti sul CP_2 diritto a pensione o sulla sua misura, se sconosciuti all'ente erogatore, mentre, in mancanza di tale segnalazione la seconda parte del citato art. 13, comma 1, consente la ripetibilità delle somme CP_ indebitamente percepite”. Inoltre, “L'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cassa. 24 gennaio 2012 n. 953).
Nel caso di specie, l'indebito è ripetibile, in quanto la pensione era stata liquidata nel 2019 in base ad una domanda che non conteneva alcun riferimento a redditi da lavoro dipendente;
era quindi onere della ricorrente comunicare all l'esistenza di tali redditi, maturati nell'anno CP_1
2020; la loro mancata comunicazione all (a tal fine, non è sufficiente che essi fossero stati CP_1 dichiarati all'Agenzia delle Entrate) rende ripetibile l'indebito, in quanto non imputabile ad un errore dell , che si è attivato per il recupero delle somme indebitamente erogate entro il CP_2
31 dicembre dell'anno successivo al momento in cui è venuto a conoscenza dell'esistenza di tali redditi;
tale momento viene indicato dall nell'anno 2022 (a seguito di controlli incrociati CP_1 con il Fisco) e tale affermazione non è smentita da prove o deduzioni contrarie, avendo anzi la ricorrente espressamente ammesso di non avere inviato all il Modello RED;
in assenza di CP_1 tale comunicazione, non iniziava a decorrere il termine annuale ex art. 13 co. 2 L. 412/91.
Appare quindi corretta la tesi dell , secondo cui “L'indebito accertato è stato correttamente CP_1 CP_ notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12.2023 (ovvero entro l'anno successivo con cui l ha avuto contezza dei redditi percepiti diversi da pensione)”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 14/11/2023 da nei confronti dell così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00.
Lecce, lì 03/07/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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