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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2025, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6109/2023 del Ruolo generale affari contenziosi e vertente
TRA
(c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
Appellante
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Amerigo Maggi Controparte_1 C.F._1
Appellato
Oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale civile di Roma del 30 novembre 2023 resa nel procedimento iscritto al n.r.g. 7974/2023 – risarcimento danno da ritardato adeguamento dello Stato italiano alle direttive europee Conclusioni: come in atti.
Motivi della decisione
§1. ha agito in giudizio lamentando la tardiva trasposizione della direttiva Controparte_1
362/75/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 (conosciuta come “direttiva riconoscimento”) e della direttiva 363/75/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 (conosciuta come “direttiva coordinamento”), come modificate dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, il cui art. 13 ha aggiunto alla direttiva “coordinamento” un allegato il quale prevede che l'attività di formazione debba essere oggetto di un'adeguata remunerazione, indicando nel 31 dicembre 1982 il termine entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto adeguare i rispettivi ordinamenti interni.
L'attore ha lamentato il fatto di non avere ricevuto alcuna forma di compenso per il periodo di frequenza del corso di specializzazione in Oncologia a cui è stato iscritto presso l'Università degli
Studi di Bari dall'anno accademico 1990/1991 sino all'anno accademico 1995/1996, e ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno derivante Parte_1
dalla mancata remunerazione del periodo di formazione specialistica e dal mancato riconoscimento del titolo e del punteggio lui spettante in base alle direttive comunitarie, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 30 novembre 2023 resa nel procedimento iscritto al n.r.g.
7974/2023, rigettando l'eccezione di prescrizione avanzata dalla Parte_1
ha accolto la domanda di risarcimento del danno formulata dal , condannando
[...] CP_1
l'Amministrazione al pagamento della somma di 26.855,76 € a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla data di prima messa in mora.
La ha impugnato la suddetta ordinanza deducendo che il Parte_1
tribunale ha erroneamente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno al nonostante il CP_1
corso di specializzazione da quest'ultimo frequentato (Oncologia) non sia ricompreso negli elenchi di cui alle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 93/16/CEE.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato. Controparte_1
La causa veniva trattata e decisa all'udienza del 12.3.2025.
§2. L'appello è fondato e va pertanto accolto.
In tema di diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento delle direttive comunitarie, la
Corte di Cassazione ha statuito reiteratamente che “Non spetta il diritto al risarcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, a coloro che abbiano frequentato corsi di specializzazione non comuni ad almeno due Stati dell'UE in base agli elenchi di dette direttive
e li abbiano conclusi prima dei decreti ministeriali di conformità delle specializzazioni conseguite a quelle elencate, non potendosi ravvisare un illecito comunitario nel mancato ampliamento del novero delle specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati membri e non già un obbligo imposto dalla normativa comunitaria” (tra le più recenti, Cass. 20303/2019).
La stessa citata sentenza, con riguardo agli elenchi in oggetto, ha poi rilevato quanto segue:
“L'art. 5, comma 3, della Direttiva 75/362/CEE elenca le seguenti specializzazioni comuni a tutti gli
Stati membri: anestesia e rianimazione;
chirurgia generale;
neurochirurgia; ostetricia e ginecologia;
medicina interna;
oculistica; otorinolaringoiatria;
pediatria; tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;
urologia; ortopedia e traumatologia.
Il successivo art. 7, comma 2, della medesima Direttiva stabilisce l'equipollenza in almeno due Stati membri tra le seguenti ulteriori specializzazioni: biologia clinica;
ematologia biologica;
microbiologia - batteriologia;
anatomia patologica;
biochimica; immunologia;
chirurgia plastica;
chirurgia toracica;
chirurgia pediatrica;
chirurgia vascolare;
cardiologia; gastroenterologia;
reumatologia; ematologia generale;
endocrinologia; fisioterapia;
stomatologia; neurologia;
psichiatria; neuropsichiatria;
dermatologia e venereologia;
radiologia; radio diagnostica;
radioterapia; medicina tropicale;
psichiatria infantile;
geriatria; malattie renali;
malattie infettive;
community medicine;
farmacologia; occupational medicine;
allergologia; chirurgia dell'apparato digerente”.
Da ultimo, sono nuovamente intervenute le Sezioni Unite ribadendo che “i medici che, prima del
1991, hanno iniziato a frequentare una scuola di specializzazione non contemplata dalle direttive
75/362/CEE e 75/363/CEE e successive integrazioni - e della quale non sia stata dimostrata
l'equipollenza di fatto a quelle ivi previste - non hanno diritto al risarcimento del danno nei confronti dello Stato per tardiva attuazione delle suddette direttive, a nulla rilevando che la specializzazione conseguita sia stata successivamente inclusa tra quelle qualificate “conformi alle norme delle Comunità economiche europee” dal d.m. 31 ottobre 1991” (v. Cass. Sez. Un.
26603/2024).
Applicando tali principi al caso di specie si osserva quanto segue. Il corso di specializzazione in Oncologia frequentato da non è ricompreso negli Controparte_1 elenchi di cui agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE, né risulta che l'appellato abbia fornito alcuna prova dell'equipollenza con corsi previsti in almeno altri due Stati membri.
Non è rilevante il fatto che la specializzazione in esame sia stata espressamente contemplata dall'elenco di cui al d.m. 31 ottobre 1991 del , Controparte_2
poiché il si è immatricolato alla scuola di specializzazione in data antecedente (il 10 maggio CP_1
1991 – v. doc. 01 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente).
Alla luce delle considerazioni appena svolte, in accoglimento dell'appello, la domanda formulata in primo grado da deve essere rigettata. Controparte_1
§3. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dalla avverso l'ordinanza del Parte_1
Tribunale di Roma del 30 novembre 2023 resa nel procedimento iscritto al n.r.g. 7974/2023;
2) condanna al pagamento in favore della delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite del doppio grado di giudizio liquidandole in complessivi 3.500,00 € per compensi per il primo grado di giudizio e in complessivi 3.500,00 € per compensi per il presente grado di giudizio.
Roma, 12.3.2025.
Il consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Aversano dott. Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6109/2023 del Ruolo generale affari contenziosi e vertente
TRA
(c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
Appellante
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Amerigo Maggi Controparte_1 C.F._1
Appellato
Oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale civile di Roma del 30 novembre 2023 resa nel procedimento iscritto al n.r.g. 7974/2023 – risarcimento danno da ritardato adeguamento dello Stato italiano alle direttive europee Conclusioni: come in atti.
Motivi della decisione
§1. ha agito in giudizio lamentando la tardiva trasposizione della direttiva Controparte_1
362/75/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 (conosciuta come “direttiva riconoscimento”) e della direttiva 363/75/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 (conosciuta come “direttiva coordinamento”), come modificate dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, il cui art. 13 ha aggiunto alla direttiva “coordinamento” un allegato il quale prevede che l'attività di formazione debba essere oggetto di un'adeguata remunerazione, indicando nel 31 dicembre 1982 il termine entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto adeguare i rispettivi ordinamenti interni.
L'attore ha lamentato il fatto di non avere ricevuto alcuna forma di compenso per il periodo di frequenza del corso di specializzazione in Oncologia a cui è stato iscritto presso l'Università degli
Studi di Bari dall'anno accademico 1990/1991 sino all'anno accademico 1995/1996, e ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno derivante Parte_1
dalla mancata remunerazione del periodo di formazione specialistica e dal mancato riconoscimento del titolo e del punteggio lui spettante in base alle direttive comunitarie, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 30 novembre 2023 resa nel procedimento iscritto al n.r.g.
7974/2023, rigettando l'eccezione di prescrizione avanzata dalla Parte_1
ha accolto la domanda di risarcimento del danno formulata dal , condannando
[...] CP_1
l'Amministrazione al pagamento della somma di 26.855,76 € a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla data di prima messa in mora.
La ha impugnato la suddetta ordinanza deducendo che il Parte_1
tribunale ha erroneamente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno al nonostante il CP_1
corso di specializzazione da quest'ultimo frequentato (Oncologia) non sia ricompreso negli elenchi di cui alle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 93/16/CEE.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato. Controparte_1
La causa veniva trattata e decisa all'udienza del 12.3.2025.
§2. L'appello è fondato e va pertanto accolto.
In tema di diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento delle direttive comunitarie, la
Corte di Cassazione ha statuito reiteratamente che “Non spetta il diritto al risarcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, a coloro che abbiano frequentato corsi di specializzazione non comuni ad almeno due Stati dell'UE in base agli elenchi di dette direttive
e li abbiano conclusi prima dei decreti ministeriali di conformità delle specializzazioni conseguite a quelle elencate, non potendosi ravvisare un illecito comunitario nel mancato ampliamento del novero delle specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati membri e non già un obbligo imposto dalla normativa comunitaria” (tra le più recenti, Cass. 20303/2019).
La stessa citata sentenza, con riguardo agli elenchi in oggetto, ha poi rilevato quanto segue:
“L'art. 5, comma 3, della Direttiva 75/362/CEE elenca le seguenti specializzazioni comuni a tutti gli
Stati membri: anestesia e rianimazione;
chirurgia generale;
neurochirurgia; ostetricia e ginecologia;
medicina interna;
oculistica; otorinolaringoiatria;
pediatria; tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;
urologia; ortopedia e traumatologia.
Il successivo art. 7, comma 2, della medesima Direttiva stabilisce l'equipollenza in almeno due Stati membri tra le seguenti ulteriori specializzazioni: biologia clinica;
ematologia biologica;
microbiologia - batteriologia;
anatomia patologica;
biochimica; immunologia;
chirurgia plastica;
chirurgia toracica;
chirurgia pediatrica;
chirurgia vascolare;
cardiologia; gastroenterologia;
reumatologia; ematologia generale;
endocrinologia; fisioterapia;
stomatologia; neurologia;
psichiatria; neuropsichiatria;
dermatologia e venereologia;
radiologia; radio diagnostica;
radioterapia; medicina tropicale;
psichiatria infantile;
geriatria; malattie renali;
malattie infettive;
community medicine;
farmacologia; occupational medicine;
allergologia; chirurgia dell'apparato digerente”.
Da ultimo, sono nuovamente intervenute le Sezioni Unite ribadendo che “i medici che, prima del
1991, hanno iniziato a frequentare una scuola di specializzazione non contemplata dalle direttive
75/362/CEE e 75/363/CEE e successive integrazioni - e della quale non sia stata dimostrata
l'equipollenza di fatto a quelle ivi previste - non hanno diritto al risarcimento del danno nei confronti dello Stato per tardiva attuazione delle suddette direttive, a nulla rilevando che la specializzazione conseguita sia stata successivamente inclusa tra quelle qualificate “conformi alle norme delle Comunità economiche europee” dal d.m. 31 ottobre 1991” (v. Cass. Sez. Un.
26603/2024).
Applicando tali principi al caso di specie si osserva quanto segue. Il corso di specializzazione in Oncologia frequentato da non è ricompreso negli Controparte_1 elenchi di cui agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE, né risulta che l'appellato abbia fornito alcuna prova dell'equipollenza con corsi previsti in almeno altri due Stati membri.
Non è rilevante il fatto che la specializzazione in esame sia stata espressamente contemplata dall'elenco di cui al d.m. 31 ottobre 1991 del , Controparte_2
poiché il si è immatricolato alla scuola di specializzazione in data antecedente (il 10 maggio CP_1
1991 – v. doc. 01 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente).
Alla luce delle considerazioni appena svolte, in accoglimento dell'appello, la domanda formulata in primo grado da deve essere rigettata. Controparte_1
§3. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dalla avverso l'ordinanza del Parte_1
Tribunale di Roma del 30 novembre 2023 resa nel procedimento iscritto al n.r.g. 7974/2023;
2) condanna al pagamento in favore della delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite del doppio grado di giudizio liquidandole in complessivi 3.500,00 € per compensi per il primo grado di giudizio e in complessivi 3.500,00 € per compensi per il presente grado di giudizio.
Roma, 12.3.2025.
Il consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Aversano dott. Diego Rosario Antonio Pinto