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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3646/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3646/2024, avente per oggetto “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da: nato in [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in AS in via Roma n. 106 presso e nello studio dell'Avv. Gerardo Pileci
(C.F. ), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso C.F._2
introduttivo e
nata in [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliata in AS in via Manno n. 55 presso e nello studio dell'Avv. Valentina Pinna
(C.F. ), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso C.F._4
introduttivo
RICORRENTI
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473bis.51 ss., c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 13/11/2024, contenente le condizioni reddituali e gli obblighi a carico delle parti hanno chiesto pagina 1 di 4 congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“ 1. i figli minori e restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati Per_1 Per_2
presso la madre, con la quale stabilmente vivono;
2. il sig. potrà vedere e trattenersi con i figli nei pomeriggi del martedì e giovedì e, a settimane Pt_1
alterne, dal sabato mattina sino alla domenica sera, salva la facoltà di modificare e derogare detti accordi anche in funzione delle esigenze e degli impegni dei ragazzi, nonché durante le vacanze estive per due settimane di vacanza anche non consecutiva, individuandone i periodi con congruo anticipo, tenendo conto delle ferie/esigenze lavorative anche della madre;
3 le vacanze natalizie verranno ripartite in due periodi dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 07/01 e regolate secondo il principio dell'alternanza come tutte le altre festività civili e religiose, fatta salva la facoltà che i ricorrenti possano derogarvi concordando congiuntamente diverse soluzioni nell'interesse dei figli;
4. resta l'obbligo che le scelte che incidono sulla formazione ed educazione dei figli vengano adottate di comune accordo tra i genitori, come pure quelle concernenti la scuola e le attività extrascolastiche, quali lo sport, corsi di lingue ecc., tenuto conto delle naturali inclinazioni dei ragazzi e nel loro esclusivo interesse;
5. a titolo di contributo per il mantenimento dei figli il sig. si impegna a versare alla entro Pt_1 Pt_2 il 1° giorno di ogni mese un contributo ordinario di € 600,00 (seicento), oltre ISTAT, fermo l'obbligo di partecipare alle spese straordinarie secondo la ripartizione adottata dal Tribunale di AS e corrispondente al protocollo licenziato dal CNF in data 29.11.2017, riconoscendosi alla sig.ra il Pt_1 diritto a riscuotere l'intero assegno unico universale di pertinenza dei ragazzi.”
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 11/02/2025 ex art. 127ter
c.p.c., i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio in BU (SS) in data Parte_1 Parte_2
16/09/2006 nozze regolarmente trascritte presso i registri dello stato civile del Comune di BU
(SS) per l'anno 2006, N. 13, Parte II, Serie A dalla cui unione sono nati i figli in data Persona_3
02/11/2007 in AS, e in data 11/06/2011 in AS, entrambi minorenni. Per_4
pagina 2 di 4 Le parti si sono in seguito separate con decreto di omologa del Tribunale di AS del 31/05/2023, pubblicato il 01/06/2023, RG 228/2023, n. 5966/2023.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli minori in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di AS, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in AS in data 01/10/1994 tra nato in [...] il [...] (C.F. ) residente in Parte_1 C.F._1
AS (SS), in via Roma n. 113 e nata in [...] il [...] (C.F. Parte_2
), residente in [...], nozze regolarmente trascritte nel C.F._3 registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di BU (SS) Anno
2006, Nr. 13, Parte II, Serie A, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di BU (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate.
Così deciso in AS nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Presidente relatore pagina 3 di 4 Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3646/2024, avente per oggetto “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da: nato in [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in AS in via Roma n. 106 presso e nello studio dell'Avv. Gerardo Pileci
(C.F. ), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso C.F._2
introduttivo e
nata in [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliata in AS in via Manno n. 55 presso e nello studio dell'Avv. Valentina Pinna
(C.F. ), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso C.F._4
introduttivo
RICORRENTI
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473bis.51 ss., c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 13/11/2024, contenente le condizioni reddituali e gli obblighi a carico delle parti hanno chiesto pagina 1 di 4 congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“ 1. i figli minori e restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati Per_1 Per_2
presso la madre, con la quale stabilmente vivono;
2. il sig. potrà vedere e trattenersi con i figli nei pomeriggi del martedì e giovedì e, a settimane Pt_1
alterne, dal sabato mattina sino alla domenica sera, salva la facoltà di modificare e derogare detti accordi anche in funzione delle esigenze e degli impegni dei ragazzi, nonché durante le vacanze estive per due settimane di vacanza anche non consecutiva, individuandone i periodi con congruo anticipo, tenendo conto delle ferie/esigenze lavorative anche della madre;
3 le vacanze natalizie verranno ripartite in due periodi dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 07/01 e regolate secondo il principio dell'alternanza come tutte le altre festività civili e religiose, fatta salva la facoltà che i ricorrenti possano derogarvi concordando congiuntamente diverse soluzioni nell'interesse dei figli;
4. resta l'obbligo che le scelte che incidono sulla formazione ed educazione dei figli vengano adottate di comune accordo tra i genitori, come pure quelle concernenti la scuola e le attività extrascolastiche, quali lo sport, corsi di lingue ecc., tenuto conto delle naturali inclinazioni dei ragazzi e nel loro esclusivo interesse;
5. a titolo di contributo per il mantenimento dei figli il sig. si impegna a versare alla entro Pt_1 Pt_2 il 1° giorno di ogni mese un contributo ordinario di € 600,00 (seicento), oltre ISTAT, fermo l'obbligo di partecipare alle spese straordinarie secondo la ripartizione adottata dal Tribunale di AS e corrispondente al protocollo licenziato dal CNF in data 29.11.2017, riconoscendosi alla sig.ra il Pt_1 diritto a riscuotere l'intero assegno unico universale di pertinenza dei ragazzi.”
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 11/02/2025 ex art. 127ter
c.p.c., i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio in BU (SS) in data Parte_1 Parte_2
16/09/2006 nozze regolarmente trascritte presso i registri dello stato civile del Comune di BU
(SS) per l'anno 2006, N. 13, Parte II, Serie A dalla cui unione sono nati i figli in data Persona_3
02/11/2007 in AS, e in data 11/06/2011 in AS, entrambi minorenni. Per_4
pagina 2 di 4 Le parti si sono in seguito separate con decreto di omologa del Tribunale di AS del 31/05/2023, pubblicato il 01/06/2023, RG 228/2023, n. 5966/2023.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli minori in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di AS, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in AS in data 01/10/1994 tra nato in [...] il [...] (C.F. ) residente in Parte_1 C.F._1
AS (SS), in via Roma n. 113 e nata in [...] il [...] (C.F. Parte_2
), residente in [...], nozze regolarmente trascritte nel C.F._3 registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di BU (SS) Anno
2006, Nr. 13, Parte II, Serie A, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di BU (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate.
Così deciso in AS nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Presidente relatore pagina 3 di 4 Elisabetta Carta
pagina 4 di 4