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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/11/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1010 /2025 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti DI GIACOMO STEFANO e Antonino Di GIACOMO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.PEREGO NADIA CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Va dichiarata cessata la materia del contendere dal momento che costituendosi in giudizio ha dato atto di aver proceduto, in via di autotutela, all'abbandono della richiesta di ripetizione di indebito di cui al presente giudizio.
In virtù del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite vanno poste a carico dell' convenuto CP_2 che ha provveduto in autotutela in epoca successiva al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la parte convenuta alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 800, per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, con la maggiorazione del 30% prevista per i collegamenti ipertestuali.
Busto Arsizio, 17.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1010 /2025 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti DI GIACOMO STEFANO e Antonino Di GIACOMO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.PEREGO NADIA CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Va dichiarata cessata la materia del contendere dal momento che costituendosi in giudizio ha dato atto di aver proceduto, in via di autotutela, all'abbandono della richiesta di ripetizione di indebito di cui al presente giudizio.
In virtù del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite vanno poste a carico dell' convenuto CP_2 che ha provveduto in autotutela in epoca successiva al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la parte convenuta alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 800, per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, con la maggiorazione del 30% prevista per i collegamenti ipertestuali.
Busto Arsizio, 17.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Franca Molinari