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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 10564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10564 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 28511/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 28511/2024 R.G.,
e vertente tra
, c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23.08.1949 residente in [...]de Los Cristianos Av.da Amsterdam 26 Te-
nerife Spagna iscritta AIRA nel Comune di Caserta ed, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Giordano Bruno 183, presso lo studio del suo difensore avv.
LO BARTIROMO, c.f. che la rappresenta e difende C.F._2
giusta procura come in atti;
- Opponente
contro
(già ) con sede legale in Controparte_1 CP_1
Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, capitale sociale interamente versato Euro
22.000.000,00 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
1
Venezia Rovigo al n. REA n. 420580, P.IVA socie- P.IVA_1 P.IVA_2
tà con socio unico, appartenente al "Gruppo Banca IFIS", soggetta all'attività di direzione e coordinamento di iscritta nell'Albo degli Interme- Controparte_2
diari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, e per essa - giusta procura in data 9
dicembre 2020 per atto Notaio di Mestre, rep. 42351 racc. 15678 Persona_1
registrato a Venezia il 11 dicembre 2020 al n. 26080 serie 1T - CP_3
, con sede legale in Venezia-Mestre, via Terraglio n° 63, codice
[...]
fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia - Rovigo
partecipante al gruppo Partita IVA iscritta all'Albo P.IVA_3 P.IVA_2
Contr degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 , società con socio unico appartenente al Gruppo Banca Ifis e soggetta all'attività Controparte_1
di direzione e coordinamento di in persona della Dott.ssa Controparte_2 [...]
(C.F. ) appartenente alla categoria dei Parte_2 C.F._3
Quadri Direttivi presso Controparte_5
in virtù dei poteri alla stessa conferiti con Atto di Conferimento di Poteri
[...]
di Rappresentanza al Personale di “ del 02/05/2024 per Controparte_5
atto Notaio , rep. n. 45937 e racc. n. 17771, registrato a Venezia il Persona_1
giorno 6 maggio 2024 al n. 11476 serie 1T, elettivamente domiciliata in Ravenna
(RA), Via Alfredo Baccarini n. 52, presso lo studio degli Avv.ti Carlotta CA-
SAMORATA, C.F. , e Marina VANDINI, C.F._4
, del Foro di Ravenna, i quali, congiuntamente e di- CodiceFiscale_5
sgiuntamente tra loro, la rappresentano, assistono e difendono, giusta procura come in atti;
- Opposta
2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale del 31.10.25.
Per “si riporta ai propri atti difensivi chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni Ivi precisare. Verificato che agli atti del proce-
dimento non risulta depositato il verbale della mediazione che l'opposta era one-
rata entro l'odierna udienza di esperire, chiede dichiararsi l'improcedibilita' della domanda giudiziale della come previsto dall'art. 5 Controparte_1
bis del Dlgs 28/2010 e dalla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della
Cassazione ( sent. 19596/2020). In via subordinata ed eventuale chiede rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni. Si precisa altresì che la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale dell'opposta determina, ovviamente,
la revoca del decreto ingiuntivo opposto.”
Per , in qualità di mandataria di Controparte_5 Controparte_1
: “ Si insiste, in via preliminare, per il rigetto dell'istanza di sospensione
[...]
dell'esecutività del d.i. opposto, nonché per l'accoglimento delle conclusioni già
rassegnate, evidenziando, con riferimento alla presunta mancata prova della ces-
sione del credito, che è stato prodotto la GU, il contratto di cessione ed il relativo allegato indicante i crediti ceduti, dal quale si evince la posizione oggi esaminata.
Chiede rinvio per precisazione delle conclusioni.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 5686/2024 emesso dal Tribunale di
Napoli in data 4.11.24, e notificata in data 21.11.24, su ricorso di Controparte_6
(nel prosieguo “ ”), in qualità di mandataria di
[...] CP_5 Parte_3
[...
[...] [...]
(nel prosieguo “ ”) con il quale è stato ingiunto a
[...] CP_1 [...]
di pagare con immediatezza la somma di € 77.427,68, oltre interessi Parte_4
contrattuali come in ricorso dal 24.09.24 e sino al soddisfo, spese della procedura liquidate in € 406,50, ed € 1.850,00, per compenso, nonché rimborso di spese ge-
nerali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge, quale credito residuo derivante dall'inadempimento al contratto di mutuo fondiario (rep. n. 70817 racc. n. 17138
– doc. 8 fasc. monitorio) stipulato dall'ingiunto con (nel Controparte_7
prosieguo “ ”) in data 22.11.05. Il credito è stato oggetto di cessione in Pt_5
blocco sino all'attuale titolarità in capo all'opposta.
Nell'opporsi all'ingiunzione, ha eccepito difetto di legittima- Parte_1
zione attiva e titolarità, in particolare denunciando la mancata prova dei poteri rappresentativi asseritamente vantati da e mancata prova della ces- CP_5
sione. ha eccepito la vessatorietà delle clausole negoziali, in particolare il nego-
zio non definisce le nozioni di «spese di istruttoria» o di «commissione» né spe-
cifica a quali prestazioni concrete esse corrispondano. Il tutto con vittoria di spe-
se e competenze di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario avv.
LO AR.
Nel costituirsi in giudizio, ha esposto quanto segue. Stante CP_5
la mancata restituzione delle somme prese a mutuo, ai danni dell'opponente ve-
niva azionata la garanzia ipotecaria ed intrapresa procedura espropriativa (atto di pignoramento del 26.5.15 – R.G.E. n. 437/2015, doc. 9 fasc. monitorio) la quale si concludeva in data 23.2.22 mediante approvazione del piano di riparto in virtù
del quale veniva assegnata ad (già la somma di € CP_1 Parte_6
28.650 (doc. 11 fasc. monitorio). Ha respinto l'eccezione di carenza di legittima-
zione e difetto di procura, richiamato la procura notarile Rep. 42351 Racc. 15678
4
del 09.12.2020 a rogito del Notaio Dott. , con la quale l'allora Persona_1
poi divenuta , ha conferito mandato alla Controparte_1 CP_1 CP_8
poi denominata (doc. 1 fasc. monitorio), nonché prodotto co-
[...] CP_5
pia del contratto di cessione e lista crediti ceduti (doc. 5 fasc. opposta). Ha ecce-
pito la genericità dell'eccezione di vessatorietà delle clausole negoziali, in ogni caso infondata, anche in considerazione della predisposizione del negozio di mu-
tuo ad opera di soggetto terzo (notaio) e non dello stesso istituto mutuante. In ca-
so di accoglimento, ha chiesto la condanna al pagamento della maggiore o minor somma accertata in corso di causa. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Istruita con scambio di memorie, sospesa l'esecuzione provvisoria ed as-
segnato termine per l'inizio della procedura di mediazione (verb. negativo depo-
sitato in data 31.10.25), inizialmente rinviata all'udienza del 16.12.25, la causa veniva rinviata al 14.11.25 per discussione orale.
L'opposizione deve essere rigettata ed il decreto confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Devono essere superate le eccezioni preliminari sollevate da Parte_1
È infondata l'eccezione di difetto di potere rappresentativo in capo all'opposta, vista la procura del 9.12.20 depositata in atti (doc. 1 fasc. monitorio),
con cui è poi divenuta , ha conferito mandato alla Controparte_1 CP_1
poi denominata , di compiere “tutti gli atti sostanziali e CP_8 CP_5
processuali, anche ai sensi dell'art. 77 c.p.c., adempimenti e formalità per lo svolgimento dell'attività di gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti vantati dalla mandante nei confronti di terzi”.
5
Altresì infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e titola-
rità, essendovi ampia prova della cessione avvenuta in data 16.10.20 tra Pt_5
e . CP_1
È infatti ormai pacifico che, in tema di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Uf-
ficiale contenente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco sia suf-
ficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che oc-
corra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comu-
ni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetti della cessione (Cass. n.
31188/2017; Cass. n. 4277/2023). Si è aggiunto che, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Uf-
ficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concre-
te, dovendosi in ogni caso procedere ad un accertamento complessivo delle risul-
tanze di fatto, nell'ambito del quale, la notificazione può rivestire un valore indi-
ziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass.
n. 17944/2023).
Risultano depositati agli atti: proposta e accettazione delle parti, sottoscrit-
te dagli amministratori delle stesse, in data 6.10.22 (doc. 5 fasc. opposta); comu-
6
nicazione di avvenuta cessione e intimazione di pagamento spedita dalla cessio-
naria del 16.10.20 (doc. 12 fasc. monitorio); estratto della g.u. n. 128 del
31.10.20 (doc. 7 fasc. monitorio); lista crediti ceduti (doc. 5 fasc. opposta).
Venendo al merito, giova premettere che nel giudizio di opposizione a de-
creto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posi-
zione di attore e l'opposto quella di convenuto: è il creditore ad assumere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. Di conseguenza, le difese dell'opponente funzionali ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso sono da qualificare alla stregua di eccezione, non collocandosi sul versante della domanda (Cass. n. 6421/2003;
Cass. n. 11368/2006; Cass. n. 8423/2006; Cass. n. 5415/2019; Cass. n.
6091/2020). Tale principio non altera la normale ripartizione dell'onere probato-
rio in punto di adempimento contrattuale: provata ad opera del creditore la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ed allegato l'inadempimento di controparte, è onere del debitore convenuto dare prova dell'esistenza di fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. u. n. 13533/2001; Cass. n.
826/2015; Cass. n. 98/2019; Cass. n. 3587/2021; Cass. n. 22244/2022).
, in aggiunta alla documentazione sopra menzionata, ha as- CP_9
solto all'onere probatorio su di essa gravante mediante produzione di: copia del contratto di mutuo fondiario (rep. n. 70817 racc. n. 17138 – doc. 8 fasc. monito-
rio) stipulato dall'ingiunto con (nel prosieguo “ ”) in Controparte_7 Pt_5
data 22.11.05 (doc. 8 fasc. monitorio); atto di pignoramento (doc. 9); decreto di chiusura dell'esecuzione ed approvazione del progetto di distribuzione (doc. 10 e
7
11); comunicazione di avvenuta cessione e intimazione di pagamento spedito da
CP
(doc. 12); certificato ex art. 50 tub (doc. 13). Conseguentemente, è priva di fondamento l'eccezione di carenza probatoria sollevata dall'opponente.
Al fine di paralizzare la pretesa per come provata in giudizio, l'opponente ha eccepito la vessatorietà delle clausole negoziali, in particolare denunciando la mancanza in negozio di precisazioni circa la voce «spese di istruttoria» o di
«commissione». La vessatorietà è stata invece esclusa dall'opposta sul presuppo-
sto della predisposizione da parte del notaio del testo negoziale.
L'assunto dal quale muove l'opposta è privo di fondamento, finendo per confondere la disciplina contenuta nel codice del consumo con la diversa disci-
plina di cui all'art. 1341 cod. civ. (negozio unilateralmente predisposto da una sola delle parti). Infatti, il codice del consumo trova applicazione, a prescindere dal tipo contrattuale e dalla natura della prestazione, sia in caso di predisposizio-
ne unilaterale ad opera di una delle due parti di moduli o formulari in vista dell'u-
tilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto ( Cass. n. 6802/2010; Cass. n. 24262/2008). Al fine di escluderne l'applicazione è necessario provare che ogni clausola presuntivamente abusiva risulti essere stata fatto oggetto di specifica trattativa, non ammettendosi in caso di negoziazione meramente parziale, limitata solo ad alcune clausole. Di conse-
guenza, allorquando il testo contrattuale venga predisposto da un notaio o da altri professionisti (quali ad esempio un avvocato o un commercialista) l'applicabilità
della disciplina di tutela del consumatore può ritenersi esclusa solo a condizione che lo stesso contenuto sia stato oggetto di trattativa (seria, effettiva ed individua-
le) tra le parti, ossia allorquando il consumatore abbia avuto la possibilità di con-
cretamente incidere, anche provocandone la modifica o l'integrazione, sul conte-
8
nuto del contratto così predisposto. Solo la partecipazione della parte debole alla formazione del contenuto negoziale scongiura il rischio di approfittamento del professionista ai suoi danni. Nel caso in esame, non avendo l'opposta provato lo svolgimento di trattative individuali aventi ad oggetto il contenuto del negozio, è
irrilevante la predisposizione dello stesso ad opera del notaio, la quale, di per sé,
non implica che il contenuto delle clausole negoziali sia stato oggetto di trattativa individuale (Cass. n. 18834/2025); ricadendo, pertanto, sotto l'applicazione del codice del consumo.
Ciò chiarito, deve escludersi la vessatorietà delle clausole negoziali, e ciò
anche a seguito del vaglio di vessatorietà reso d'ufficio in conformità
all'orientamento della giurisprudenza nazionale e sovranazionale (Cass. sez. u n.
9479/2023; CGUE del 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19,
[...]
e Banco di Desio, in causa C-600/19 Ibercaja Banco Sa, in causa C- CP_10
725/19 Io c. Impuls Leasing e in causa C-869/19 L. c. Unicaja Banco).
Non vi è dubbio, infatti, che rivesta la qualifica di consumatore, Parte_1
da cui l'applicazione della normativa in questione. È noto che, al fine della disci-
plina consumeristica, deve qualificarsi come "consumatore" la persona fisica che,
pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività,
mentre è "professionista" la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che uti-
lizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stessa. Non vi è prova agli atti della riconducibilità del finanziamento allo svolgimento di attività professionale ad opera dell'opponente.
La vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della
9
natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condot-
to le parti alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Direttiva n. 93/13/CCE). Sulla
scorta delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine, è necessario stabilire quali sarebbero state le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confron-
tarle con quelle eventualmente fissate dalle parti. L'accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contrattazione ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore. Occorre verificare “se il professionista, qualora aves-
se trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevol-
mente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte giust., 14 marzo 2013, C-415/11, Per_2
. Si noti, inoltre, come tale indagine può condurre all'accertamento circa
[...]
l'abusività della clausola “malgrado la buona fede” (art. 33, primo comma, cod.
cons.) del professionista.
Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi, si ritiene che la misura dei tassi d'interessi medi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il con-
tratto – come risultante dal rilevazioni statistiche periodicamente condotte dalla
Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e conte-
nute nel dm 21 settembre 2005 applicabile ratione temporis - possa costituire uti-
le parametro per valutare la probabilità di adesione da parte del consumatore
(all'esito di un negoziato individuale condotto dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola quale quella pattuita per il caso di inadempimento del debi-
tore, tenuto conto del canone di lealtà ed equità che deve informare la contratta-
zione. È ragionevole ritenere, infatti, che il consumatore non avrebbe pattuito e/o accettato una clausola negoziale volta a prevedere un interesse moratorio superio-
10
re a quello mediamente praticato sul mercato né l'applicazione di penali così
gravose che si sommano alle conseguenze economiche prodotte dall'inadempimento al debito originario. Con ciò non si intende stabilire un rigi-
do automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola bensì soltanto ritiene che la rilevazione media – in senso elastico - sia parametro idoneo per la verifica;
non diversamente, d'altronde, da quanto affer-
mato nel diverso caso di verifica della natura usuraria del tasso d'interesse mora-
torio prima della sua inclusione nelle rilevazioni del TEGM ad opera della Banca
d'Italia (Cass. n. 26286/2019; Sez. u n. 19597/2020; Cass. n. 16526/2024). La
diversità d'oggetto non impedisce di applicare lo stesso ragionamento al caso in esame di accertamento dell'abusività o meno della clausola. Nel campo d'indagine, il criterio è adoperato nello stesso senso dall'Arbitro bancario e fi-
nanziario (v. ABF, Collegio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746).
Si aggiunga, inoltre, che l'utilità di un simile criterio si rinviene anche nel fatto che le suddette rilevazioni sono acquisibili ex officio in forza del “principio di equivalenza” (CGUE, 16 dicembre 1976, C-33/76, Rewe-Zentralfinanz eG;
CGUE, 16 dicembre 1976, causa C-45/76, Comet;
CGUE, 4 giugno 2915, C-
497/13, CGUE, 14 febbraio 2019, C-562/17, NE SA contro. Parte_7
Agencia Estatal de la Administración Tributaria), secondo cui, ferma l'autonomia concessa ai singoli Stati membri, la tutela processuale di situazione dipendente dal diritto UE non può essere disciplinata in senso meno favorevole di quanto previsto per situazioni simili a quelle ma dipendenti dal diritto nazionale. Su tale scorta, è possibile estendere al caso in esame le tutele approntate dal diritto inter-
no in materia di usura, in cui è prevista la possibilità per il giudice, anche d'ufficio, di avere conoscenza dei decreti ministeriali contenenti le rilevazioni re-
11
lative al tasso soglia operate dalla Banca d'Italia e previste dalla l. 108/1996
(Cass. n. 29240/2021; Cass. n. 35102/2022).
Facendo applicazione dei principi sopraesposti, deve escludersi la vessato-
rietà delle clausole relative a spese di istruttoria e commissioni, non sussistendo profili di opacità nella previsione della spesa né essendovi prova della loro effet-
tiva applicazione. Quanto alle ulteriori condizioni volte a stabilire le conseguenze del ritardo o mancato pagamento, giusto quanto previsto dal contratto (doc. 8
fasc. monitorio), “il tasso di mora è pattuito nella misura massima di 2 (due) pun-
ti in più del tasso convenuto, comunque nel rispetto dei limiti fissati dalla legge
7.3.96 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, con decorrenza dal giorno dell'inadempienza a quello dell'effettivo pagamento” (art. 5). Tenuto conto che,
nel trimestre ottobre-dicembre 2005, la maggiorazione media stabilita contrat-
tualmente per i casi di ritardato pagamento è di 2,1% , deve escludersene la ves-
satorietà.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto conferma-
to e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parame-
tri minimi vista la natura solo documentale della controversia in € 7.052,00, per compensi oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese generali, e spese della mediazione obbligatoria se affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così
provvede:
- rigetta l'opposizione; conferma e dichiara definitivamente esecuti-
vo il decreto ingiuntivo n. 5686/2024 emesso nei confronti di Parte_1
12
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
di , in qualità di mandataria di , che Controparte_5 Controparte_1
liquida in € 7.052,00, per compensi oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spe-
se generali, e spese della mediazione obbligatoria se affrontate.
Napoli 17/11/2025
Il Giudice
(dott. Diego Ragozini)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 28511/2024 R.G.,
e vertente tra
, c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23.08.1949 residente in [...]de Los Cristianos Av.da Amsterdam 26 Te-
nerife Spagna iscritta AIRA nel Comune di Caserta ed, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Giordano Bruno 183, presso lo studio del suo difensore avv.
LO BARTIROMO, c.f. che la rappresenta e difende C.F._2
giusta procura come in atti;
- Opponente
contro
(già ) con sede legale in Controparte_1 CP_1
Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, capitale sociale interamente versato Euro
22.000.000,00 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
1
Venezia Rovigo al n. REA n. 420580, P.IVA socie- P.IVA_1 P.IVA_2
tà con socio unico, appartenente al "Gruppo Banca IFIS", soggetta all'attività di direzione e coordinamento di iscritta nell'Albo degli Interme- Controparte_2
diari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, e per essa - giusta procura in data 9
dicembre 2020 per atto Notaio di Mestre, rep. 42351 racc. 15678 Persona_1
registrato a Venezia il 11 dicembre 2020 al n. 26080 serie 1T - CP_3
, con sede legale in Venezia-Mestre, via Terraglio n° 63, codice
[...]
fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia - Rovigo
partecipante al gruppo Partita IVA iscritta all'Albo P.IVA_3 P.IVA_2
Contr degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 , società con socio unico appartenente al Gruppo Banca Ifis e soggetta all'attività Controparte_1
di direzione e coordinamento di in persona della Dott.ssa Controparte_2 [...]
(C.F. ) appartenente alla categoria dei Parte_2 C.F._3
Quadri Direttivi presso Controparte_5
in virtù dei poteri alla stessa conferiti con Atto di Conferimento di Poteri
[...]
di Rappresentanza al Personale di “ del 02/05/2024 per Controparte_5
atto Notaio , rep. n. 45937 e racc. n. 17771, registrato a Venezia il Persona_1
giorno 6 maggio 2024 al n. 11476 serie 1T, elettivamente domiciliata in Ravenna
(RA), Via Alfredo Baccarini n. 52, presso lo studio degli Avv.ti Carlotta CA-
SAMORATA, C.F. , e Marina VANDINI, C.F._4
, del Foro di Ravenna, i quali, congiuntamente e di- CodiceFiscale_5
sgiuntamente tra loro, la rappresentano, assistono e difendono, giusta procura come in atti;
- Opposta
2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale del 31.10.25.
Per “si riporta ai propri atti difensivi chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni Ivi precisare. Verificato che agli atti del proce-
dimento non risulta depositato il verbale della mediazione che l'opposta era one-
rata entro l'odierna udienza di esperire, chiede dichiararsi l'improcedibilita' della domanda giudiziale della come previsto dall'art. 5 Controparte_1
bis del Dlgs 28/2010 e dalla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della
Cassazione ( sent. 19596/2020). In via subordinata ed eventuale chiede rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni. Si precisa altresì che la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale dell'opposta determina, ovviamente,
la revoca del decreto ingiuntivo opposto.”
Per , in qualità di mandataria di Controparte_5 Controparte_1
: “ Si insiste, in via preliminare, per il rigetto dell'istanza di sospensione
[...]
dell'esecutività del d.i. opposto, nonché per l'accoglimento delle conclusioni già
rassegnate, evidenziando, con riferimento alla presunta mancata prova della ces-
sione del credito, che è stato prodotto la GU, il contratto di cessione ed il relativo allegato indicante i crediti ceduti, dal quale si evince la posizione oggi esaminata.
Chiede rinvio per precisazione delle conclusioni.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 5686/2024 emesso dal Tribunale di
Napoli in data 4.11.24, e notificata in data 21.11.24, su ricorso di Controparte_6
(nel prosieguo “ ”), in qualità di mandataria di
[...] CP_5 Parte_3
[...
[...] [...]
(nel prosieguo “ ”) con il quale è stato ingiunto a
[...] CP_1 [...]
di pagare con immediatezza la somma di € 77.427,68, oltre interessi Parte_4
contrattuali come in ricorso dal 24.09.24 e sino al soddisfo, spese della procedura liquidate in € 406,50, ed € 1.850,00, per compenso, nonché rimborso di spese ge-
nerali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge, quale credito residuo derivante dall'inadempimento al contratto di mutuo fondiario (rep. n. 70817 racc. n. 17138
– doc. 8 fasc. monitorio) stipulato dall'ingiunto con (nel Controparte_7
prosieguo “ ”) in data 22.11.05. Il credito è stato oggetto di cessione in Pt_5
blocco sino all'attuale titolarità in capo all'opposta.
Nell'opporsi all'ingiunzione, ha eccepito difetto di legittima- Parte_1
zione attiva e titolarità, in particolare denunciando la mancata prova dei poteri rappresentativi asseritamente vantati da e mancata prova della ces- CP_5
sione. ha eccepito la vessatorietà delle clausole negoziali, in particolare il nego-
zio non definisce le nozioni di «spese di istruttoria» o di «commissione» né spe-
cifica a quali prestazioni concrete esse corrispondano. Il tutto con vittoria di spe-
se e competenze di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario avv.
LO AR.
Nel costituirsi in giudizio, ha esposto quanto segue. Stante CP_5
la mancata restituzione delle somme prese a mutuo, ai danni dell'opponente ve-
niva azionata la garanzia ipotecaria ed intrapresa procedura espropriativa (atto di pignoramento del 26.5.15 – R.G.E. n. 437/2015, doc. 9 fasc. monitorio) la quale si concludeva in data 23.2.22 mediante approvazione del piano di riparto in virtù
del quale veniva assegnata ad (già la somma di € CP_1 Parte_6
28.650 (doc. 11 fasc. monitorio). Ha respinto l'eccezione di carenza di legittima-
zione e difetto di procura, richiamato la procura notarile Rep. 42351 Racc. 15678
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del 09.12.2020 a rogito del Notaio Dott. , con la quale l'allora Persona_1
poi divenuta , ha conferito mandato alla Controparte_1 CP_1 CP_8
poi denominata (doc. 1 fasc. monitorio), nonché prodotto co-
[...] CP_5
pia del contratto di cessione e lista crediti ceduti (doc. 5 fasc. opposta). Ha ecce-
pito la genericità dell'eccezione di vessatorietà delle clausole negoziali, in ogni caso infondata, anche in considerazione della predisposizione del negozio di mu-
tuo ad opera di soggetto terzo (notaio) e non dello stesso istituto mutuante. In ca-
so di accoglimento, ha chiesto la condanna al pagamento della maggiore o minor somma accertata in corso di causa. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Istruita con scambio di memorie, sospesa l'esecuzione provvisoria ed as-
segnato termine per l'inizio della procedura di mediazione (verb. negativo depo-
sitato in data 31.10.25), inizialmente rinviata all'udienza del 16.12.25, la causa veniva rinviata al 14.11.25 per discussione orale.
L'opposizione deve essere rigettata ed il decreto confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Devono essere superate le eccezioni preliminari sollevate da Parte_1
È infondata l'eccezione di difetto di potere rappresentativo in capo all'opposta, vista la procura del 9.12.20 depositata in atti (doc. 1 fasc. monitorio),
con cui è poi divenuta , ha conferito mandato alla Controparte_1 CP_1
poi denominata , di compiere “tutti gli atti sostanziali e CP_8 CP_5
processuali, anche ai sensi dell'art. 77 c.p.c., adempimenti e formalità per lo svolgimento dell'attività di gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti vantati dalla mandante nei confronti di terzi”.
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Altresì infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e titola-
rità, essendovi ampia prova della cessione avvenuta in data 16.10.20 tra Pt_5
e . CP_1
È infatti ormai pacifico che, in tema di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Uf-
ficiale contenente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco sia suf-
ficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che oc-
corra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comu-
ni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetti della cessione (Cass. n.
31188/2017; Cass. n. 4277/2023). Si è aggiunto che, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Uf-
ficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concre-
te, dovendosi in ogni caso procedere ad un accertamento complessivo delle risul-
tanze di fatto, nell'ambito del quale, la notificazione può rivestire un valore indi-
ziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass.
n. 17944/2023).
Risultano depositati agli atti: proposta e accettazione delle parti, sottoscrit-
te dagli amministratori delle stesse, in data 6.10.22 (doc. 5 fasc. opposta); comu-
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nicazione di avvenuta cessione e intimazione di pagamento spedita dalla cessio-
naria del 16.10.20 (doc. 12 fasc. monitorio); estratto della g.u. n. 128 del
31.10.20 (doc. 7 fasc. monitorio); lista crediti ceduti (doc. 5 fasc. opposta).
Venendo al merito, giova premettere che nel giudizio di opposizione a de-
creto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posi-
zione di attore e l'opposto quella di convenuto: è il creditore ad assumere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. Di conseguenza, le difese dell'opponente funzionali ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso sono da qualificare alla stregua di eccezione, non collocandosi sul versante della domanda (Cass. n. 6421/2003;
Cass. n. 11368/2006; Cass. n. 8423/2006; Cass. n. 5415/2019; Cass. n.
6091/2020). Tale principio non altera la normale ripartizione dell'onere probato-
rio in punto di adempimento contrattuale: provata ad opera del creditore la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ed allegato l'inadempimento di controparte, è onere del debitore convenuto dare prova dell'esistenza di fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. u. n. 13533/2001; Cass. n.
826/2015; Cass. n. 98/2019; Cass. n. 3587/2021; Cass. n. 22244/2022).
, in aggiunta alla documentazione sopra menzionata, ha as- CP_9
solto all'onere probatorio su di essa gravante mediante produzione di: copia del contratto di mutuo fondiario (rep. n. 70817 racc. n. 17138 – doc. 8 fasc. monito-
rio) stipulato dall'ingiunto con (nel prosieguo “ ”) in Controparte_7 Pt_5
data 22.11.05 (doc. 8 fasc. monitorio); atto di pignoramento (doc. 9); decreto di chiusura dell'esecuzione ed approvazione del progetto di distribuzione (doc. 10 e
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11); comunicazione di avvenuta cessione e intimazione di pagamento spedito da
CP
(doc. 12); certificato ex art. 50 tub (doc. 13). Conseguentemente, è priva di fondamento l'eccezione di carenza probatoria sollevata dall'opponente.
Al fine di paralizzare la pretesa per come provata in giudizio, l'opponente ha eccepito la vessatorietà delle clausole negoziali, in particolare denunciando la mancanza in negozio di precisazioni circa la voce «spese di istruttoria» o di
«commissione». La vessatorietà è stata invece esclusa dall'opposta sul presuppo-
sto della predisposizione da parte del notaio del testo negoziale.
L'assunto dal quale muove l'opposta è privo di fondamento, finendo per confondere la disciplina contenuta nel codice del consumo con la diversa disci-
plina di cui all'art. 1341 cod. civ. (negozio unilateralmente predisposto da una sola delle parti). Infatti, il codice del consumo trova applicazione, a prescindere dal tipo contrattuale e dalla natura della prestazione, sia in caso di predisposizio-
ne unilaterale ad opera di una delle due parti di moduli o formulari in vista dell'u-
tilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto ( Cass. n. 6802/2010; Cass. n. 24262/2008). Al fine di escluderne l'applicazione è necessario provare che ogni clausola presuntivamente abusiva risulti essere stata fatto oggetto di specifica trattativa, non ammettendosi in caso di negoziazione meramente parziale, limitata solo ad alcune clausole. Di conse-
guenza, allorquando il testo contrattuale venga predisposto da un notaio o da altri professionisti (quali ad esempio un avvocato o un commercialista) l'applicabilità
della disciplina di tutela del consumatore può ritenersi esclusa solo a condizione che lo stesso contenuto sia stato oggetto di trattativa (seria, effettiva ed individua-
le) tra le parti, ossia allorquando il consumatore abbia avuto la possibilità di con-
cretamente incidere, anche provocandone la modifica o l'integrazione, sul conte-
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nuto del contratto così predisposto. Solo la partecipazione della parte debole alla formazione del contenuto negoziale scongiura il rischio di approfittamento del professionista ai suoi danni. Nel caso in esame, non avendo l'opposta provato lo svolgimento di trattative individuali aventi ad oggetto il contenuto del negozio, è
irrilevante la predisposizione dello stesso ad opera del notaio, la quale, di per sé,
non implica che il contenuto delle clausole negoziali sia stato oggetto di trattativa individuale (Cass. n. 18834/2025); ricadendo, pertanto, sotto l'applicazione del codice del consumo.
Ciò chiarito, deve escludersi la vessatorietà delle clausole negoziali, e ciò
anche a seguito del vaglio di vessatorietà reso d'ufficio in conformità
all'orientamento della giurisprudenza nazionale e sovranazionale (Cass. sez. u n.
9479/2023; CGUE del 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19,
[...]
e Banco di Desio, in causa C-600/19 Ibercaja Banco Sa, in causa C- CP_10
725/19 Io c. Impuls Leasing e in causa C-869/19 L. c. Unicaja Banco).
Non vi è dubbio, infatti, che rivesta la qualifica di consumatore, Parte_1
da cui l'applicazione della normativa in questione. È noto che, al fine della disci-
plina consumeristica, deve qualificarsi come "consumatore" la persona fisica che,
pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività,
mentre è "professionista" la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che uti-
lizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stessa. Non vi è prova agli atti della riconducibilità del finanziamento allo svolgimento di attività professionale ad opera dell'opponente.
La vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della
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natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condot-
to le parti alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Direttiva n. 93/13/CCE). Sulla
scorta delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine, è necessario stabilire quali sarebbero state le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confron-
tarle con quelle eventualmente fissate dalle parti. L'accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contrattazione ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore. Occorre verificare “se il professionista, qualora aves-
se trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevol-
mente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte giust., 14 marzo 2013, C-415/11, Per_2
. Si noti, inoltre, come tale indagine può condurre all'accertamento circa
[...]
l'abusività della clausola “malgrado la buona fede” (art. 33, primo comma, cod.
cons.) del professionista.
Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi, si ritiene che la misura dei tassi d'interessi medi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il con-
tratto – come risultante dal rilevazioni statistiche periodicamente condotte dalla
Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e conte-
nute nel dm 21 settembre 2005 applicabile ratione temporis - possa costituire uti-
le parametro per valutare la probabilità di adesione da parte del consumatore
(all'esito di un negoziato individuale condotto dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola quale quella pattuita per il caso di inadempimento del debi-
tore, tenuto conto del canone di lealtà ed equità che deve informare la contratta-
zione. È ragionevole ritenere, infatti, che il consumatore non avrebbe pattuito e/o accettato una clausola negoziale volta a prevedere un interesse moratorio superio-
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re a quello mediamente praticato sul mercato né l'applicazione di penali così
gravose che si sommano alle conseguenze economiche prodotte dall'inadempimento al debito originario. Con ciò non si intende stabilire un rigi-
do automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola bensì soltanto ritiene che la rilevazione media – in senso elastico - sia parametro idoneo per la verifica;
non diversamente, d'altronde, da quanto affer-
mato nel diverso caso di verifica della natura usuraria del tasso d'interesse mora-
torio prima della sua inclusione nelle rilevazioni del TEGM ad opera della Banca
d'Italia (Cass. n. 26286/2019; Sez. u n. 19597/2020; Cass. n. 16526/2024). La
diversità d'oggetto non impedisce di applicare lo stesso ragionamento al caso in esame di accertamento dell'abusività o meno della clausola. Nel campo d'indagine, il criterio è adoperato nello stesso senso dall'Arbitro bancario e fi-
nanziario (v. ABF, Collegio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746).
Si aggiunga, inoltre, che l'utilità di un simile criterio si rinviene anche nel fatto che le suddette rilevazioni sono acquisibili ex officio in forza del “principio di equivalenza” (CGUE, 16 dicembre 1976, C-33/76, Rewe-Zentralfinanz eG;
CGUE, 16 dicembre 1976, causa C-45/76, Comet;
CGUE, 4 giugno 2915, C-
497/13, CGUE, 14 febbraio 2019, C-562/17, NE SA contro. Parte_7
Agencia Estatal de la Administración Tributaria), secondo cui, ferma l'autonomia concessa ai singoli Stati membri, la tutela processuale di situazione dipendente dal diritto UE non può essere disciplinata in senso meno favorevole di quanto previsto per situazioni simili a quelle ma dipendenti dal diritto nazionale. Su tale scorta, è possibile estendere al caso in esame le tutele approntate dal diritto inter-
no in materia di usura, in cui è prevista la possibilità per il giudice, anche d'ufficio, di avere conoscenza dei decreti ministeriali contenenti le rilevazioni re-
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lative al tasso soglia operate dalla Banca d'Italia e previste dalla l. 108/1996
(Cass. n. 29240/2021; Cass. n. 35102/2022).
Facendo applicazione dei principi sopraesposti, deve escludersi la vessato-
rietà delle clausole relative a spese di istruttoria e commissioni, non sussistendo profili di opacità nella previsione della spesa né essendovi prova della loro effet-
tiva applicazione. Quanto alle ulteriori condizioni volte a stabilire le conseguenze del ritardo o mancato pagamento, giusto quanto previsto dal contratto (doc. 8
fasc. monitorio), “il tasso di mora è pattuito nella misura massima di 2 (due) pun-
ti in più del tasso convenuto, comunque nel rispetto dei limiti fissati dalla legge
7.3.96 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, con decorrenza dal giorno dell'inadempienza a quello dell'effettivo pagamento” (art. 5). Tenuto conto che,
nel trimestre ottobre-dicembre 2005, la maggiorazione media stabilita contrat-
tualmente per i casi di ritardato pagamento è di 2,1% , deve escludersene la ves-
satorietà.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto conferma-
to e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parame-
tri minimi vista la natura solo documentale della controversia in € 7.052,00, per compensi oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese generali, e spese della mediazione obbligatoria se affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così
provvede:
- rigetta l'opposizione; conferma e dichiara definitivamente esecuti-
vo il decreto ingiuntivo n. 5686/2024 emesso nei confronti di Parte_1
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- condanna alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
di , in qualità di mandataria di , che Controparte_5 Controparte_1
liquida in € 7.052,00, per compensi oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spe-
se generali, e spese della mediazione obbligatoria se affrontate.
Napoli 17/11/2025
Il Giudice
(dott. Diego Ragozini)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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