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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/07/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Emma Manzionna Presidente dott. Paola Barracchia Consigliere avv. Luigi Carmine Chiarelli Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1001/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ARCANGELA MARIA TAMBURRO, elettivamente domiciliato in VIA ARIOSTO n. 16, a SAN SEVERO, presso il difensore,
Appellante contro
Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1 NICOLA GIULIANI, elettivamente domiciliato in VIA TEANO APPULO n. 34 a SAN SEVERO, presso il difensore,
Appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, settimo comma, lett. h, del D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito con Legge n. 27 del 24.4.2020. come da note depositate telematicamente dai difensori. pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza numero 1721/2022 del 23.06.2022, il Tribunale di Foggia, I sezione civile, pronunziandosi sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
con atto di citazione notificato il Controparte_2 30.03.2011, respingeva la domanda e condannava l'attore alle spese di lite.
Con atto di citazione dell'8.07.2022, notificato l'11.07.2022, proponeva appello il , Pt_1 chiedendo: 1) - di accertare e dichiarare la nullità o, in subordine, annullare il provvedimento di ripartizione della spesa di ristrutturazione del cortile preso dall'amministratrice di CP_3 condominio p.t. in data 21 marzo 2011 in esecuzione della delibera dell'assemblea di condominio del 28 febbraio 2011, nella parte in cui all'attore addebita in violazione del regolamento di condominio o, in subordine, in violazione dell'art. 1123, comma 2, c.c. la quota-spesa pari ad euro 671,27 per l'anzidetta ristrutturazione;
2) - di condannare il convenuto, in persona dell'amministratore CP_2 p.t., alla restituzione, in favore dell'attore, della somma indebitamente corrisposta di euro 671,27 (arrotondata ad euro 672,00: in virtù dell'esecutività del suddetto provvedimento impugnato, con interessi legali dal giorno del pagamento o, in subordine, dal giorno della domanda sino al soddisfo;
3)
– di condannare il convenuto alla restituzione delle somme eventualmente pagate a titolo di spese del giudizio di merito di primo grado. Si costituiva con comparsa del 4.11.2022, depositata il 15.11.2022, il appellato, chiedendo CP_2 nel merito di rigettare l'appello avverso la sentenza n. 1721/2022, emessa in data 20.6.2022, poiché infondato in fatto ed in diritto e in conseguenza, dichiarare legittima e valida la ripartizione delle spese di ristrutturazione del cortile resa in virtù di quanto deliberato in data 21.3.2011 e, CP_3 dunque, dovuta la quota spesa 671,27. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è, ad avviso della Corte, infondato.
Con un unico motivo d'appello si sostiene un'erronea valutazione di atti, fatti e documenti, comportante violazione degli artt. 1117 e 1123 c.c., che ha comportato il mancato riconoscimento della fondatezza della domanda attorea.
La controversia ha come oggetto l'impugnativa di una delibera condominiale e degli atti di sua attuazione per l'errata scelta, a parere dell'attore, dei criteri adottati per la ripartizione della spesa prevista per l'esecuzione di alcuni lavori di manutenzione straordinaria, che gli attribuirebbero una quota, quale proprietario di un locale ricompreso nel , ma che non riguarderebbero parti CP_2 dell'edificio a lui comuni. Questione fondamentale controversia è la comunione anche all'appellante del cortile principalmente interessato dai lavori di manutenzione straordinaria.
Prima ancora di stabilire se il cortile è comune anche all'immobile del va rimarcato che già Pt_1 la sentenza di rimo grado aveva individuato ed enumerato i lavori che il aveva in CP_2 programma di eseguire come necessari alla soluzione di una problematica relative al deflusso delle acque piovane, che cadevano sulle coperture dell'edificio che procuravano danni sia ad CP_3
pagina 2 di 4 un immobile in esso ricompreso che ad altre parti comuni, anche strutturali.
L'appellante ha contestato tale circostanza supponendo che altre possano essere state le cause dei danni riscontrati dal tecnico incaricato dal condominio architetto (a cui era stato Controparte_4 affidato il compito di individuare cause e rimedi delle infiltrazioni9, ipotizzando che le infiltrazioni potessero provenire quantomeno in parte, dalla vasca d'accumulo comune ad alcuni degli immobili ricompresi nel condominio. La tesi è rimasta priva di ogni supporto probatorio per cui può ritenersi acclarata, anche in questo grado di giudizio, che la problematica sia quella individuata dal Tribunale che comporta che tutti i condomini debbano partecipare alla spesa, resa necessaria per evitare che l'acqua piovana che cade sulle coperture dell'immobile si infiltri all'interno dello stesso, procurando danni.
Ciò rende indifferente che tra le parti dell'edificio interessate dai lavori, perché danneggiate, ve ne siano alcune non comuni a tutti i condomini.
Venendo alla questione più controversa, quella della comunione del cortile anche al locale dell'appellante, che secondo l'assunto di quest'ultimo ne sarebbe escluso e quindi non dovrebbe essergli addebitata la spesa posta a suo carico, di € 671,27.
Questi anche in sede di gravame, a supporto della sua opinione, insiste nel sostenere, innanzitutto, che il primo giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che il regolamento di condominio agli atti, al primo capoverso dell'art. 2, oltre all'impianto termico ed al vano caldaia, dichiarasse comune ai soli proprietari degli appartamenti il cortile, mentre per la manutenzione dello stesso era stato deliberato, con la delibera impugnata di ripartire la spesa includendo anche il che era proprietario solo Pt_1 di un vano a piano terreno. Dalla lettura della copia del regolamento prodotto non è possibile raggiungere tale certezza. L'espressione “e il cor” non è sufficiente, potendosi, ad esempio fare riferimento ad un corridoio.
Si rileva inoltre che, appena prima, lo stesso art. 2 del regolamento stabiliva la comunione tra tutti i condomini (tra cui vi è l'appellante) dell'intero suolo interessato all'intervento edilizio e quindi anche del cortile, che senz'altro ne fa parte. Sembra potersi escludere che il paragrafo successivo possa riferirsi proprio al cortile oggetto di controversia.
Nessuna rilevanza ha poi che l'impianto idrico con la centrale relativa e la vasca di riserva, fosse dichiarato comune solo ad alcuni condomini.
L'impianto idrico e la vasca di riserva sono interessati dai lavori solo in quanto danneggiati dalle infiltrazioni di acque piovane penetrate nell'edificio a causa dei difetti e della mancata manutenzione del cortile comune a tutti i condomini.
In subordine l'appellante sostiene che vi sia comunque stata violazione dell'art. 1123, secondo comma, c.c., perché la spesa andava comunque ripartita in proporzione all'uso che del cortile i condomini potevano fare.
Gli unici condomini che “userebbero” il cortile sarebbero quelle i cui immobili si affacciano sullo stesso, prendendo cos' aria e luce.
Anche questa tesi non è condivisibile.
Il cortile, a cui si accede da un locale comune, piò, potenzialmente, essere utilizzato da tutti i pagina 3 di 4 condomini, intendendosi per utilizzo dello stesso l'introdursi in esso ed il sostarvi. Ben altri sono i beni suscettibili di essere utilizzati solo o in maniera diversa da alcuni dei condomini. A titolo di esempio, scale, ascensori ed impianti vari.
Per tutto questo, giustificata e corretta appare la suddivisione della spesa, operata dall'amministratore sulla scorta della delibera impugnata, in base alla tabella millesimale che tiene conto del valore dei singoli immobili.
L'appello non è pertanto accoglibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/22, con applicazione dello scaglione fino ad € 1.100,00 e compensi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella di trattazione.
Si dà atto che ai sensi del D.P.R. n.155 del 2002 art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con atto di citazione notificato il 15.07.2022 nei confronti del
[...]
, avverso la sentenza n. 1721/2022 del Tribunale di Foggia, Controparte_2 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante alle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 584,00 oltre R.S.G., i.v.a e c.a.p., come per legge.
3) Dà atto che ai sensi del D.P.R. n.155 del 2002 art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, in data 26.06.2025.
Il Presidente Dott.ssa Emma MANZIONNA Il Giudice Ausiliario Relatore Avv. Luigi Carmine CHIARELLI
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Emma Manzionna Presidente dott. Paola Barracchia Consigliere avv. Luigi Carmine Chiarelli Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1001/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ARCANGELA MARIA TAMBURRO, elettivamente domiciliato in VIA ARIOSTO n. 16, a SAN SEVERO, presso il difensore,
Appellante contro
Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1 NICOLA GIULIANI, elettivamente domiciliato in VIA TEANO APPULO n. 34 a SAN SEVERO, presso il difensore,
Appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, settimo comma, lett. h, del D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito con Legge n. 27 del 24.4.2020. come da note depositate telematicamente dai difensori. pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza numero 1721/2022 del 23.06.2022, il Tribunale di Foggia, I sezione civile, pronunziandosi sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
con atto di citazione notificato il Controparte_2 30.03.2011, respingeva la domanda e condannava l'attore alle spese di lite.
Con atto di citazione dell'8.07.2022, notificato l'11.07.2022, proponeva appello il , Pt_1 chiedendo: 1) - di accertare e dichiarare la nullità o, in subordine, annullare il provvedimento di ripartizione della spesa di ristrutturazione del cortile preso dall'amministratrice di CP_3 condominio p.t. in data 21 marzo 2011 in esecuzione della delibera dell'assemblea di condominio del 28 febbraio 2011, nella parte in cui all'attore addebita in violazione del regolamento di condominio o, in subordine, in violazione dell'art. 1123, comma 2, c.c. la quota-spesa pari ad euro 671,27 per l'anzidetta ristrutturazione;
2) - di condannare il convenuto, in persona dell'amministratore CP_2 p.t., alla restituzione, in favore dell'attore, della somma indebitamente corrisposta di euro 671,27 (arrotondata ad euro 672,00: in virtù dell'esecutività del suddetto provvedimento impugnato, con interessi legali dal giorno del pagamento o, in subordine, dal giorno della domanda sino al soddisfo;
3)
– di condannare il convenuto alla restituzione delle somme eventualmente pagate a titolo di spese del giudizio di merito di primo grado. Si costituiva con comparsa del 4.11.2022, depositata il 15.11.2022, il appellato, chiedendo CP_2 nel merito di rigettare l'appello avverso la sentenza n. 1721/2022, emessa in data 20.6.2022, poiché infondato in fatto ed in diritto e in conseguenza, dichiarare legittima e valida la ripartizione delle spese di ristrutturazione del cortile resa in virtù di quanto deliberato in data 21.3.2011 e, CP_3 dunque, dovuta la quota spesa 671,27. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è, ad avviso della Corte, infondato.
Con un unico motivo d'appello si sostiene un'erronea valutazione di atti, fatti e documenti, comportante violazione degli artt. 1117 e 1123 c.c., che ha comportato il mancato riconoscimento della fondatezza della domanda attorea.
La controversia ha come oggetto l'impugnativa di una delibera condominiale e degli atti di sua attuazione per l'errata scelta, a parere dell'attore, dei criteri adottati per la ripartizione della spesa prevista per l'esecuzione di alcuni lavori di manutenzione straordinaria, che gli attribuirebbero una quota, quale proprietario di un locale ricompreso nel , ma che non riguarderebbero parti CP_2 dell'edificio a lui comuni. Questione fondamentale controversia è la comunione anche all'appellante del cortile principalmente interessato dai lavori di manutenzione straordinaria.
Prima ancora di stabilire se il cortile è comune anche all'immobile del va rimarcato che già Pt_1 la sentenza di rimo grado aveva individuato ed enumerato i lavori che il aveva in CP_2 programma di eseguire come necessari alla soluzione di una problematica relative al deflusso delle acque piovane, che cadevano sulle coperture dell'edificio che procuravano danni sia ad CP_3
pagina 2 di 4 un immobile in esso ricompreso che ad altre parti comuni, anche strutturali.
L'appellante ha contestato tale circostanza supponendo che altre possano essere state le cause dei danni riscontrati dal tecnico incaricato dal condominio architetto (a cui era stato Controparte_4 affidato il compito di individuare cause e rimedi delle infiltrazioni9, ipotizzando che le infiltrazioni potessero provenire quantomeno in parte, dalla vasca d'accumulo comune ad alcuni degli immobili ricompresi nel condominio. La tesi è rimasta priva di ogni supporto probatorio per cui può ritenersi acclarata, anche in questo grado di giudizio, che la problematica sia quella individuata dal Tribunale che comporta che tutti i condomini debbano partecipare alla spesa, resa necessaria per evitare che l'acqua piovana che cade sulle coperture dell'immobile si infiltri all'interno dello stesso, procurando danni.
Ciò rende indifferente che tra le parti dell'edificio interessate dai lavori, perché danneggiate, ve ne siano alcune non comuni a tutti i condomini.
Venendo alla questione più controversa, quella della comunione del cortile anche al locale dell'appellante, che secondo l'assunto di quest'ultimo ne sarebbe escluso e quindi non dovrebbe essergli addebitata la spesa posta a suo carico, di € 671,27.
Questi anche in sede di gravame, a supporto della sua opinione, insiste nel sostenere, innanzitutto, che il primo giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che il regolamento di condominio agli atti, al primo capoverso dell'art. 2, oltre all'impianto termico ed al vano caldaia, dichiarasse comune ai soli proprietari degli appartamenti il cortile, mentre per la manutenzione dello stesso era stato deliberato, con la delibera impugnata di ripartire la spesa includendo anche il che era proprietario solo Pt_1 di un vano a piano terreno. Dalla lettura della copia del regolamento prodotto non è possibile raggiungere tale certezza. L'espressione “e il cor” non è sufficiente, potendosi, ad esempio fare riferimento ad un corridoio.
Si rileva inoltre che, appena prima, lo stesso art. 2 del regolamento stabiliva la comunione tra tutti i condomini (tra cui vi è l'appellante) dell'intero suolo interessato all'intervento edilizio e quindi anche del cortile, che senz'altro ne fa parte. Sembra potersi escludere che il paragrafo successivo possa riferirsi proprio al cortile oggetto di controversia.
Nessuna rilevanza ha poi che l'impianto idrico con la centrale relativa e la vasca di riserva, fosse dichiarato comune solo ad alcuni condomini.
L'impianto idrico e la vasca di riserva sono interessati dai lavori solo in quanto danneggiati dalle infiltrazioni di acque piovane penetrate nell'edificio a causa dei difetti e della mancata manutenzione del cortile comune a tutti i condomini.
In subordine l'appellante sostiene che vi sia comunque stata violazione dell'art. 1123, secondo comma, c.c., perché la spesa andava comunque ripartita in proporzione all'uso che del cortile i condomini potevano fare.
Gli unici condomini che “userebbero” il cortile sarebbero quelle i cui immobili si affacciano sullo stesso, prendendo cos' aria e luce.
Anche questa tesi non è condivisibile.
Il cortile, a cui si accede da un locale comune, piò, potenzialmente, essere utilizzato da tutti i pagina 3 di 4 condomini, intendendosi per utilizzo dello stesso l'introdursi in esso ed il sostarvi. Ben altri sono i beni suscettibili di essere utilizzati solo o in maniera diversa da alcuni dei condomini. A titolo di esempio, scale, ascensori ed impianti vari.
Per tutto questo, giustificata e corretta appare la suddivisione della spesa, operata dall'amministratore sulla scorta della delibera impugnata, in base alla tabella millesimale che tiene conto del valore dei singoli immobili.
L'appello non è pertanto accoglibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/22, con applicazione dello scaglione fino ad € 1.100,00 e compensi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella di trattazione.
Si dà atto che ai sensi del D.P.R. n.155 del 2002 art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con atto di citazione notificato il 15.07.2022 nei confronti del
[...]
, avverso la sentenza n. 1721/2022 del Tribunale di Foggia, Controparte_2 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante alle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 584,00 oltre R.S.G., i.v.a e c.a.p., come per legge.
3) Dà atto che ai sensi del D.P.R. n.155 del 2002 art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, in data 26.06.2025.
Il Presidente Dott.ssa Emma MANZIONNA Il Giudice Ausiliario Relatore Avv. Luigi Carmine CHIARELLI
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