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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/07/2025, n. 3013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3013 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 10.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.2329 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
TRA
, avv. COLONNA F P Parte_1 ricorrente avv. G BORRELLI CP_1 resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio CP_ l' chiedendo di accertare il diritto alla riliquidazione della pensione da marittimo percepita con il riconoscimento delle settimane non calcolate che nel complesso superano le 936 previste dalla normativa di settore con conseguente condanna dell'ente intimato a tale riliquidazione computando le
54 settimane comprese quelle di malattia dal 18.7.1977 al 9.4.1993 ed al pagamento delle relative CP_ differenze maturate dal 1.10.2021 con interessi come per legge. Si costituiva in giudizio l' che contestava la fondatezza dell'azione svolta. Istruita con produzioni documentali e con ctu contabile, all'odierna udienza, si discuteva la causa ed il giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ex actis risulta che: l'istante è percettore di pensione quale marittimo;
con provvedimento del 30.3.2022 tale pensione veniva riliquidata;
con provvedimento del 3.5.2022 veniva rigetta la domanda di ricostituzione di pensione avanzata da costui.
2.1. Alla luce delle conclusioni della ctu ammessa, i cui rilievi si richiamano per relationem nella odierna sede e che si condividono in quanto scevri da vizi logico – giuridici -, deve ritenersi che la riliquidazione gravata si appalesa erronea in quanto: le settimane mancanti ammontano a 12; i prolungamenti mancanti ammontano a 20 e quelli utilizzati in modo illegittimo a 5; la malattia non riconosciuta è pari a 17 settimane.
2.2. Va sottolineato che l'ente intimato non ha partecipato alle operazioni peritali nè in relazione alle conclusioni anzidette ha opposto alcuna contestazione specifica all'udienza successiva al deposito di ctu. In definitiva, nella riliquidazione contestata in modo erroneo non sono state considerate 54 settimane il cui computo unitamente alle 911 riconosciute implica il superamento delle
936 settimane utili per la normativa di settore a percepire la pensione di vecchiaia de qua. In CP_ conclusione, previo accertamento del diritto, condanna l' alla riliquidazione in favore dell'istante della pensione di vecchia in godimento, computando le 54 settimane non riconosciute, nonché al pagamento delle relative differenze sui ratei riscossi dal 1.10.2021 oltre accessori di legge.
3. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
4. Le spese di causa vanno poste a carico della parte intimata per la soccombenza in considerazione dell'attività svolta e del valore della causa. Le spese di ctu liquidate con separato decreto restano a carico della parte intimata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede: CP_ previo accertamento del diritto, condanna l' alla riliquidazione in favore dell'istante della pensione di vecchia in godimento, computando le 54 settimane non riconosciute, nonché al pagamento delle relative differenze sui ratei riscossi dal 1.10.2021 oltre accessori di legge, nei termini di cui in motivazione;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di causa in favore dell'istante che si liquidano complessivamente in euro 3500,00 oltre rimborso spese di causa anche forfettario iva e cpa come per legge da distrarre in favore del procuratore anticipatario;
le spese di ctu liquidate con separato decreto restano a carico della parte intimata.
Bari 10.7.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Minervini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 10.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.2329 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
TRA
, avv. COLONNA F P Parte_1 ricorrente avv. G BORRELLI CP_1 resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio CP_ l' chiedendo di accertare il diritto alla riliquidazione della pensione da marittimo percepita con il riconoscimento delle settimane non calcolate che nel complesso superano le 936 previste dalla normativa di settore con conseguente condanna dell'ente intimato a tale riliquidazione computando le
54 settimane comprese quelle di malattia dal 18.7.1977 al 9.4.1993 ed al pagamento delle relative CP_ differenze maturate dal 1.10.2021 con interessi come per legge. Si costituiva in giudizio l' che contestava la fondatezza dell'azione svolta. Istruita con produzioni documentali e con ctu contabile, all'odierna udienza, si discuteva la causa ed il giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ex actis risulta che: l'istante è percettore di pensione quale marittimo;
con provvedimento del 30.3.2022 tale pensione veniva riliquidata;
con provvedimento del 3.5.2022 veniva rigetta la domanda di ricostituzione di pensione avanzata da costui.
2.1. Alla luce delle conclusioni della ctu ammessa, i cui rilievi si richiamano per relationem nella odierna sede e che si condividono in quanto scevri da vizi logico – giuridici -, deve ritenersi che la riliquidazione gravata si appalesa erronea in quanto: le settimane mancanti ammontano a 12; i prolungamenti mancanti ammontano a 20 e quelli utilizzati in modo illegittimo a 5; la malattia non riconosciuta è pari a 17 settimane.
2.2. Va sottolineato che l'ente intimato non ha partecipato alle operazioni peritali nè in relazione alle conclusioni anzidette ha opposto alcuna contestazione specifica all'udienza successiva al deposito di ctu. In definitiva, nella riliquidazione contestata in modo erroneo non sono state considerate 54 settimane il cui computo unitamente alle 911 riconosciute implica il superamento delle
936 settimane utili per la normativa di settore a percepire la pensione di vecchiaia de qua. In CP_ conclusione, previo accertamento del diritto, condanna l' alla riliquidazione in favore dell'istante della pensione di vecchia in godimento, computando le 54 settimane non riconosciute, nonché al pagamento delle relative differenze sui ratei riscossi dal 1.10.2021 oltre accessori di legge.
3. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
4. Le spese di causa vanno poste a carico della parte intimata per la soccombenza in considerazione dell'attività svolta e del valore della causa. Le spese di ctu liquidate con separato decreto restano a carico della parte intimata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede: CP_ previo accertamento del diritto, condanna l' alla riliquidazione in favore dell'istante della pensione di vecchia in godimento, computando le 54 settimane non riconosciute, nonché al pagamento delle relative differenze sui ratei riscossi dal 1.10.2021 oltre accessori di legge, nei termini di cui in motivazione;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di causa in favore dell'istante che si liquidano complessivamente in euro 3500,00 oltre rimborso spese di causa anche forfettario iva e cpa come per legge da distrarre in favore del procuratore anticipatario;
le spese di ctu liquidate con separato decreto restano a carico della parte intimata.
Bari 10.7.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Minervini
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