TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/11/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
11.11.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127- ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute e le richieste ivi contenute, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1867/2025, con motivazione contestuale
TRA
, rappresentato e difeso come in atti Parte_1 dall'avv. Yvonne Messi ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Alfonsino Imparato resistente
OGGETTO: ape sociale
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 30.07.2025 regolarmente notificato,
agiva in giudizio nei confronti dell' , innanzi Parte_1 CP_1 all'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ivi sentire accertare il proprio diritto a percepire l'ape sociale, sussistendone le condizioni di legge, con conseguente condanna dell' convenuto a corrisponderle le relative provvidenze CP_1 economiche con decorrenza dalla domanda amministrativa.
La ricorrente, in particolare, assumeva di aver lavorato con contratto a tempo indeterminato per lo
[...]
e di essere stata licenziata per Controparte_2 giustificato motivo oggettivo in data 13.02.2024; in data
11.10.2024, presentava domanda per il riconoscimento delle condizioni di accesso all'ape sociale, respinta dall' perché “la CP_1 domanda di NASPI risulta essere respinta…”; rigetto confermato in sede di riesame, dal momento che “…la signora non ha mai percepito l'indennità di NASPI, condizione essenziale per perfezionare il diritto alla certificazione”. Si rendeva, dunque, necessaria la presente azione giudiziaria.
Si costituiva in giudizio l , con memoria depositata in data CP_1
25.09.2025, contestando la fondatezza delle argomentazioni avversarie e insistendo, quindi, per l'integrale rigetto della domanda avversaria. L' , in particolare, riteneva la CP_1 percezione della PI come condizione essenziale per avere diritto alla certificazione per l'ape sociale stante il chiaro disposto legislativo.
La causa veniva trattata con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Senza necessità di approfondimenti istruttori, il Giudice tratteneva la causa in decisione, come da richiesta congiunta delle parti avanzata con le note di trattazione scritta. La causa veniva, quindi, decisa con motivazione contestuale entro il termine di cui all'art. 127-ter, co. 3 c.p.c.
Il ricorso è fondato, pertanto, merita di essere accolto.
***
L'art. 1, co. 179-186, L. n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017) prevede un'indennità a carico dello Stato erogata dall a CP_1 soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni e 5 mesi di età (nel 2024) e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero.
L'indennità in questione, cd. Ape Sociale è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'art. 24, co. 6, d.l. n. 201/2011, convertito in
L. n. 214/2011 (c.d. legge ). Persona_1
L'Ape Sociale spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione
Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione Separata di cui all'art. 2, co. 26, L. n. 335/1995, i quali si trovino in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della L. n.
604/1966, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.
L'odierna ricorrente ha presentato domanda per il riconoscimento delle condizioni di accesso all'Ape Sociale, rigettata dall' per CP_1 assenza di una condizione essenziale rappresentata dal percepimento della PI, tesi avallata anche da precedente di questo Tribunale prodotto dall' (v. sent. n. 585/2025). CP_1
L'assunto, però, non può essere condiviso da questo Giudice.
L'istituto de quo ha il chiaro scopo di tutelare i soggetti che hanno subito una disoccupazione involontaria e, in questo senso, la cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, rectius, lo stato di disoccupazione rappresenta la condizione essenziale ed indefettibile per accedere al beneficio, anziché l'aver percepito la
PI.
In questo senso si è espressa recentemente la Corte di Cassazione
(sent. n. 24950/2024), secondo cui: “Una interpretazione letterale
e logica della norma milita nel senso che è richiesto il requisito della distanza temporale tra la disoccupazione e l'APE sociale solo dove sia stata fruita concretamente l'indennità di disoccupazione, laddove tale fruizione non condiziona affatto il diritto all'APE.
Invero, la lettera della norma non prevede la condizione positiva della fruizione dell'indennità di disoccupazione, ma solo la condizione negativa della cessazione della fruizione della stessa.
Del resto, la norma richiama una contribuzione di 30 anni e dunque ammette implicitamente che i requisiti dell'APE sociale sono diversi da quelli della disoccupazione. La norma, peraltro, non collega l'APE all'indennità di disoccupazione anche perché, se ciò avesse voluto fare, avrebbe posto in continuità le due prestazioni, laddove invece impone una cesura tra le stesse. Invero, proprio il richiamo alla cessazione della fruizione dell'indennità di disoccupazione evidenzia - alla base dell'intervento previdenziale di sostegno - uno stato di bisogno della persona, che evidentemente il legislatore ritiene meritevole della tutela e della protezione con la prestazione in discorso. Ciò tanto più in considerazione che il soggetto beneficiario maggiormente della tutela in discorso è proprio il soggetto che non ha fruito neppure dell'indennità di disoccupazione. Può dunque affermarsi che il diritto all'APE sociale, in applicazione dell'articolo 1, comma 179, legge n. 232 del 2016, richiede - tra gli altri requisiti - uno stato di disoccupazione in capo al beneficiario, ma non postula che lo stesso abbia anche beneficiato dell'indennità di disoccupazione”.
Principio di diritto ribadito con la successiva pronuncia n.
7846/2025: “Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il diritto all'indennità (c.d. APE sociale) richiede bensì, tra gli altri requisiti, la condizione di disoccupazione del beneficiario, ma non anche che questi abbia in concreto anche fruito dell'indennità di disoccupazione, prevedendo soltanto che, ove quest'ultima sia stata percepita, debbano essere trascorsi almeno tre mesi dalla sua cessazione (Cass. n. 24950 del 2024). A sostegno dell'anzidetta interpretazione si è evidenziato che la lettera della norma non istituisce alcuna correlazione positiva tra la percezione dell'indennità di disoccupazione e la fruizione dell'APE sociale: diversi sono infatti i requisiti contributivi per l'accesso alle due prestazioni, né è prevista alcuna continuità tra di esse, ché anzi ove si sia percepita l'una debbono trascorrere almeno tre mesi per poter beneficiare dell'altra; ed è proprio tale correlazione meramente negativa ad indurre a ritenere che il riferimento alla cessazione da almeno tre mesi della fruizione dell'indennità di disoccupazione valga semplicemente ad evidenziare un particolare stato di bisogno della persona che il legislatore ha ritenuto meritevole di tutela e protezione e che, ovviamente, è tanto più rilevante allorché non si sia nemmeno fruito dell'indennità di disoccupazione”.
Gli Ermellini hanno poi chiarito che “Deve anzitutto escludersi che, per questa via, l'accesso alla prestazione in questione possa consentirsi anche a coloro che, pur avendo maturato il diritto di usufruire delle prestazioni tutela della disoccupazione, omettano di richiederle in via amministrativa: coerentemente con il principio più volte ribadito da questa Corte di indisponibilità delle prestazioni previdenziali, che comporta l'impossibilità di rimettere alla scelta discrezionale dell'assicurato la determinazione del periodo di godimento del trattamento a sostegno del reddito(in tal senso, da ult., Cass. n. 11965 de l 2024), deve piuttosto ritenersi che l'accesso all'APE sociale da parte di coloro che non hanno fruito dell'indennità di disoccupazione sia possibile solo sul presupposto che essi non ne avessero diritto, vuoi in relazione all'attività lavorativa esercitata, vuoi per non essere in possesso del prescritto requisito contributivo. In secondo luogo, deve rimarcarsi che la diversa interpretazione propugnata dall' (e CP_1 fatta propria dalla Procura generale nella sua requisitoria) indurrebbe facilmente sospetti di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 179, lett. a), I. n. 232/2016, non potendo logicamente giustificarsi la disparità di trattamento degli assicurati a fronte di una situazione di bisogno che, per coloro che non hanno potuto avere accesso alla tutela per la disoccupazione,
è perfino più grave di coloro che, invece, hanno potuto beneficiarne… Né contrari argomenti possono desumersi dal fatto che l'anzidetta interpretazione potrebbe comportare un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari, con conseguente aggravio di spesa e pregiudizio per la verifica periodica delle risorse finanziarie disponibili: vero è, infatti, che
l'art. 38, comma 2°, Cost., rimette alla discrezionalità del legislatore la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento con la soddisfazione di altri diritti, anch'essi costituzionalmente garantiti, e nei limiti delle compatibilità finanziarie (Corte cost. n. 426 del 2006), ma non è meno vero che il valore dell'equilibrio finanziario non può occupare una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali (Corte cost. n. 264 del 2012) e che, in ultima analisi, non sono certo l'eguaglianza e la solidarietà a poter essere sacrificate alle esigenze dell'equilibrio di bilancio, ma è piuttosto
l'equilibrio di bilancio a dover essere perseguito in modo tale da rispettare i principi di eguaglianza e solidarietà (arg. ex Corte cost. n. 275 del 2016)” (Cass. n. 7846/2025 cit.).
In conclusione, la Suprema Corte – con ragionamento del tutto condivisibile – ha ritenuto che la legge non imponga la fruizione effettiva della PI come condizione indispensabile per accedere all'Ape sociale;
tra l'altro, la mancata percezione dell'indennità di disoccupazione, può derivare da cause oggettive, che non devono penalizzare i lavoratori. Invero, la Cassazione ha chiarito che, per il riconoscimento del suddetto beneficio, sia sufficiente trovarsi in stato di disoccupazione e possedere gli altri requisiti, quali l'età e l'anzianità contributiva. L'interpretazione restrittiva adottata dall' non rispetta, quindi, i principi costituzionali di CP_1 uguaglianza, solidarietà e buon andamento dell'amministrazione, pertanto, l'art. 1, comma 179, lett. a), L. n. 232/2016, deve essere interpretato nel senso che l'Ape sociale spetta non solo a chi abbia precedentemente fruito dell'indennità di disoccupazione, ma anche a chi, seppur in stato di disoccupazione, non abbia goduto dell'indennità di disoccupazione, purché in possesso degli ulteriori requisiti anagrafici e di anzianità contributiva (qui non in contestazione).
Sulla scorta di tutto quanto esposto, è possibile accogliere la domanda di parte attrice: la ricorrente ha, infatti, diritto a percepire l'ape sociale a far data dalla domanda amministrativa e l' sarà CP_1 tenuto a corrispondere alla stesso le provvidenze economiche ex L.
n. 232/2016, a far data dalla domanda amministrativa, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso;
- accerta il diritto della ricorrente a percepire l'ape sociale a far data dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere a le provvidenze CP_1 Parte_1 economiche dovute ex L. n. 232/2016 (cd. Ape Sociale) a far data dalla domanda amministrativa, oltre interessi dal dovuto al saldo.
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che si liquidano CP_1 in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Così deciso in Bergamo, 17.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
11.11.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127- ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute e le richieste ivi contenute, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1867/2025, con motivazione contestuale
TRA
, rappresentato e difeso come in atti Parte_1 dall'avv. Yvonne Messi ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Alfonsino Imparato resistente
OGGETTO: ape sociale
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 30.07.2025 regolarmente notificato,
agiva in giudizio nei confronti dell' , innanzi Parte_1 CP_1 all'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ivi sentire accertare il proprio diritto a percepire l'ape sociale, sussistendone le condizioni di legge, con conseguente condanna dell' convenuto a corrisponderle le relative provvidenze CP_1 economiche con decorrenza dalla domanda amministrativa.
La ricorrente, in particolare, assumeva di aver lavorato con contratto a tempo indeterminato per lo
[...]
e di essere stata licenziata per Controparte_2 giustificato motivo oggettivo in data 13.02.2024; in data
11.10.2024, presentava domanda per il riconoscimento delle condizioni di accesso all'ape sociale, respinta dall' perché “la CP_1 domanda di NASPI risulta essere respinta…”; rigetto confermato in sede di riesame, dal momento che “…la signora non ha mai percepito l'indennità di NASPI, condizione essenziale per perfezionare il diritto alla certificazione”. Si rendeva, dunque, necessaria la presente azione giudiziaria.
Si costituiva in giudizio l , con memoria depositata in data CP_1
25.09.2025, contestando la fondatezza delle argomentazioni avversarie e insistendo, quindi, per l'integrale rigetto della domanda avversaria. L' , in particolare, riteneva la CP_1 percezione della PI come condizione essenziale per avere diritto alla certificazione per l'ape sociale stante il chiaro disposto legislativo.
La causa veniva trattata con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Senza necessità di approfondimenti istruttori, il Giudice tratteneva la causa in decisione, come da richiesta congiunta delle parti avanzata con le note di trattazione scritta. La causa veniva, quindi, decisa con motivazione contestuale entro il termine di cui all'art. 127-ter, co. 3 c.p.c.
Il ricorso è fondato, pertanto, merita di essere accolto.
***
L'art. 1, co. 179-186, L. n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017) prevede un'indennità a carico dello Stato erogata dall a CP_1 soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni e 5 mesi di età (nel 2024) e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero.
L'indennità in questione, cd. Ape Sociale è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'art. 24, co. 6, d.l. n. 201/2011, convertito in
L. n. 214/2011 (c.d. legge ). Persona_1
L'Ape Sociale spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione
Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione Separata di cui all'art. 2, co. 26, L. n. 335/1995, i quali si trovino in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della L. n.
604/1966, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.
L'odierna ricorrente ha presentato domanda per il riconoscimento delle condizioni di accesso all'Ape Sociale, rigettata dall' per CP_1 assenza di una condizione essenziale rappresentata dal percepimento della PI, tesi avallata anche da precedente di questo Tribunale prodotto dall' (v. sent. n. 585/2025). CP_1
L'assunto, però, non può essere condiviso da questo Giudice.
L'istituto de quo ha il chiaro scopo di tutelare i soggetti che hanno subito una disoccupazione involontaria e, in questo senso, la cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, rectius, lo stato di disoccupazione rappresenta la condizione essenziale ed indefettibile per accedere al beneficio, anziché l'aver percepito la
PI.
In questo senso si è espressa recentemente la Corte di Cassazione
(sent. n. 24950/2024), secondo cui: “Una interpretazione letterale
e logica della norma milita nel senso che è richiesto il requisito della distanza temporale tra la disoccupazione e l'APE sociale solo dove sia stata fruita concretamente l'indennità di disoccupazione, laddove tale fruizione non condiziona affatto il diritto all'APE.
Invero, la lettera della norma non prevede la condizione positiva della fruizione dell'indennità di disoccupazione, ma solo la condizione negativa della cessazione della fruizione della stessa.
Del resto, la norma richiama una contribuzione di 30 anni e dunque ammette implicitamente che i requisiti dell'APE sociale sono diversi da quelli della disoccupazione. La norma, peraltro, non collega l'APE all'indennità di disoccupazione anche perché, se ciò avesse voluto fare, avrebbe posto in continuità le due prestazioni, laddove invece impone una cesura tra le stesse. Invero, proprio il richiamo alla cessazione della fruizione dell'indennità di disoccupazione evidenzia - alla base dell'intervento previdenziale di sostegno - uno stato di bisogno della persona, che evidentemente il legislatore ritiene meritevole della tutela e della protezione con la prestazione in discorso. Ciò tanto più in considerazione che il soggetto beneficiario maggiormente della tutela in discorso è proprio il soggetto che non ha fruito neppure dell'indennità di disoccupazione. Può dunque affermarsi che il diritto all'APE sociale, in applicazione dell'articolo 1, comma 179, legge n. 232 del 2016, richiede - tra gli altri requisiti - uno stato di disoccupazione in capo al beneficiario, ma non postula che lo stesso abbia anche beneficiato dell'indennità di disoccupazione”.
Principio di diritto ribadito con la successiva pronuncia n.
7846/2025: “Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il diritto all'indennità (c.d. APE sociale) richiede bensì, tra gli altri requisiti, la condizione di disoccupazione del beneficiario, ma non anche che questi abbia in concreto anche fruito dell'indennità di disoccupazione, prevedendo soltanto che, ove quest'ultima sia stata percepita, debbano essere trascorsi almeno tre mesi dalla sua cessazione (Cass. n. 24950 del 2024). A sostegno dell'anzidetta interpretazione si è evidenziato che la lettera della norma non istituisce alcuna correlazione positiva tra la percezione dell'indennità di disoccupazione e la fruizione dell'APE sociale: diversi sono infatti i requisiti contributivi per l'accesso alle due prestazioni, né è prevista alcuna continuità tra di esse, ché anzi ove si sia percepita l'una debbono trascorrere almeno tre mesi per poter beneficiare dell'altra; ed è proprio tale correlazione meramente negativa ad indurre a ritenere che il riferimento alla cessazione da almeno tre mesi della fruizione dell'indennità di disoccupazione valga semplicemente ad evidenziare un particolare stato di bisogno della persona che il legislatore ha ritenuto meritevole di tutela e protezione e che, ovviamente, è tanto più rilevante allorché non si sia nemmeno fruito dell'indennità di disoccupazione”.
Gli Ermellini hanno poi chiarito che “Deve anzitutto escludersi che, per questa via, l'accesso alla prestazione in questione possa consentirsi anche a coloro che, pur avendo maturato il diritto di usufruire delle prestazioni tutela della disoccupazione, omettano di richiederle in via amministrativa: coerentemente con il principio più volte ribadito da questa Corte di indisponibilità delle prestazioni previdenziali, che comporta l'impossibilità di rimettere alla scelta discrezionale dell'assicurato la determinazione del periodo di godimento del trattamento a sostegno del reddito(in tal senso, da ult., Cass. n. 11965 de l 2024), deve piuttosto ritenersi che l'accesso all'APE sociale da parte di coloro che non hanno fruito dell'indennità di disoccupazione sia possibile solo sul presupposto che essi non ne avessero diritto, vuoi in relazione all'attività lavorativa esercitata, vuoi per non essere in possesso del prescritto requisito contributivo. In secondo luogo, deve rimarcarsi che la diversa interpretazione propugnata dall' (e CP_1 fatta propria dalla Procura generale nella sua requisitoria) indurrebbe facilmente sospetti di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 179, lett. a), I. n. 232/2016, non potendo logicamente giustificarsi la disparità di trattamento degli assicurati a fronte di una situazione di bisogno che, per coloro che non hanno potuto avere accesso alla tutela per la disoccupazione,
è perfino più grave di coloro che, invece, hanno potuto beneficiarne… Né contrari argomenti possono desumersi dal fatto che l'anzidetta interpretazione potrebbe comportare un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari, con conseguente aggravio di spesa e pregiudizio per la verifica periodica delle risorse finanziarie disponibili: vero è, infatti, che
l'art. 38, comma 2°, Cost., rimette alla discrezionalità del legislatore la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento con la soddisfazione di altri diritti, anch'essi costituzionalmente garantiti, e nei limiti delle compatibilità finanziarie (Corte cost. n. 426 del 2006), ma non è meno vero che il valore dell'equilibrio finanziario non può occupare una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali (Corte cost. n. 264 del 2012) e che, in ultima analisi, non sono certo l'eguaglianza e la solidarietà a poter essere sacrificate alle esigenze dell'equilibrio di bilancio, ma è piuttosto
l'equilibrio di bilancio a dover essere perseguito in modo tale da rispettare i principi di eguaglianza e solidarietà (arg. ex Corte cost. n. 275 del 2016)” (Cass. n. 7846/2025 cit.).
In conclusione, la Suprema Corte – con ragionamento del tutto condivisibile – ha ritenuto che la legge non imponga la fruizione effettiva della PI come condizione indispensabile per accedere all'Ape sociale;
tra l'altro, la mancata percezione dell'indennità di disoccupazione, può derivare da cause oggettive, che non devono penalizzare i lavoratori. Invero, la Cassazione ha chiarito che, per il riconoscimento del suddetto beneficio, sia sufficiente trovarsi in stato di disoccupazione e possedere gli altri requisiti, quali l'età e l'anzianità contributiva. L'interpretazione restrittiva adottata dall' non rispetta, quindi, i principi costituzionali di CP_1 uguaglianza, solidarietà e buon andamento dell'amministrazione, pertanto, l'art. 1, comma 179, lett. a), L. n. 232/2016, deve essere interpretato nel senso che l'Ape sociale spetta non solo a chi abbia precedentemente fruito dell'indennità di disoccupazione, ma anche a chi, seppur in stato di disoccupazione, non abbia goduto dell'indennità di disoccupazione, purché in possesso degli ulteriori requisiti anagrafici e di anzianità contributiva (qui non in contestazione).
Sulla scorta di tutto quanto esposto, è possibile accogliere la domanda di parte attrice: la ricorrente ha, infatti, diritto a percepire l'ape sociale a far data dalla domanda amministrativa e l' sarà CP_1 tenuto a corrispondere alla stesso le provvidenze economiche ex L.
n. 232/2016, a far data dalla domanda amministrativa, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso;
- accerta il diritto della ricorrente a percepire l'ape sociale a far data dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere a le provvidenze CP_1 Parte_1 economiche dovute ex L. n. 232/2016 (cd. Ape Sociale) a far data dalla domanda amministrativa, oltre interessi dal dovuto al saldo.
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che si liquidano CP_1 in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Così deciso in Bergamo, 17.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta