Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/03/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7109/2018 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 13/03/2025, alle ore 08.32, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribuna- le di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri, è chiamata la causa
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dalle parti decide la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, pronunzia la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 7109/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Clemente Matrisciano n. 194, e, successivamente, dai suoi eredi Parte_2
[.
, e , a seguito del suo decesso in data Controparte_1 Persona_1
02/02/2023, rappresentati e difesi dall'Avv. Carmine Mazzarella, del foro di No- la, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Nola, Via San Paolo Bel Sito n. 18, come da mandato in atti. Attori CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Clemente Matrisciano n. 192 , nata a [...] il [...], re- CP_3 sidente in Marigliano, Via Clemente Matrisciano n. 192 rappresentati e difesi dall'Avv. , del foro di Nola, ed elettivamente domiciliati presso Controparte_2 il suo studio in Marigliano, Corso Vittorio Emanuele III n. 96, come da mandato in atti convenuti
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Clemente Matrisciano n. 192 , nata a [...] il Controparte_5
28/11/1962, residente in [...] rappresen- tati e difesi dall'Avv. Angela Iovane, del foro di Nola, ed elettivamente domici- liati presso il suo studio in Brusciano, Via Majorana n.9, come da mandato in atti Convenuti
. OGGETTO: diritti reali
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e nelle note depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine dalla domanda proposta dall'attore Parte_3
[.
, il quale ha convenuto in giudizio i sigg. , Controparte_2 CP_3 [...]
e , proprietari del fabbricato confinante con la CP_6 Controparte_5 sua proprietà, sito in Marigliano, Via Clemente Matrisciano n. 194. L'attore ha dedotto di essere proprietario e possessore del proprio immobile dal 30 luglio 1976, in forza di atto di donazione e di aver esercitato ininterrottamente e pacificamente una servitù di veduta diretta e obliqua verso il fondo dei conve- nuti, attraverso il parapetto esistente sul lastrico solare del proprio fabbricato. Ha, inoltre, lamentato che i convenuti, mediante la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica in aderenza al loro edificio, abbiano limitato e compresso il suo diritto di veduta, arrecandogli un pregiudizio giuridicamente rilevante. In particolare, ha sostenuto che la nuova costruzione si addossa alla parete del suo fabbricato e si sviluppa per un'altezza inferiore di circa 1,80 metri rispetto al livello del proprio lastrico solare, riducendo così la possibilità di esercizio della servitù di veduta, in violazione dell'art. 907, comma 3, c.c., che prevede l'obbligo di mantenere una distanza di almeno 3 metri al di sotto della linea di af- faccio. L'attore ha quindi richiesto:
1) L'accertamento della servitù di veduta per usucapione, sostenendo di aver esercitato il diritto di affaccio per oltre vent'anni in modo pacifico e continuo.
2) L'ordine di demolizione della sopraelevazione realizzata dai convenuti, nella parte in cui pregiudica la sua veduta, ripristinando lo stato dei luoghi.
3) Il risarcimento dei danni subiti per la limitazione della veduta e la compromis- sione del godimento del proprio immobile. I convenuti e , costituitisi in giudizio con compar- Controparte_2 CP_3 sa di risposta, hanno formulato eccezioni preliminari e difese nel merito. In via pregiudiziale, hanno eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato espe- rimento della mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, D.lgs. 28/2010. Nel merito, hanno contestato integralmente la fondatezza della domanda attorea, negando che l'attore abbia mai esercitato una servitù di veduta nei termini de- scritti in citazione. Hanno sostenuto che:
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1) Il parapetto del lastrico solare dell'attore non costituisce un'opera idonea all'esercizio di una veduta giuridicamente tutelabile.
2) L'attuale conformazione del fabbricato attoreo non garantisce una veduta di- retta e agevole, poiché non dotata di strutture che ne consentano un affaccio co- modo e sicuro, in linea con i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di servitù apparenti.
3) L'attore non ha maturato alcuna servitù di veduta per usucapione, poiché non vi è prova del suo esercizio continuativo per oltre vent'anni mediante un'opera stabile e riconoscibile.
4) In via riconvenzionale, hanno chiesto l'arretramento del muro posto sul solaio di copertura dell'attore, ritenendo che lo stesso sia stato realizzato a una distanza non conforme al confine. Hanno inoltre domandato l'abbattimento di un cancello realizzato dall'attore su un muro di esclusiva proprietà dei convenuti e la regola- rizzazione della veduta posta al primo piano, ritenuta difforme rispetto ai criteri imposti dall'art. 901 c.c. I convenuti e , costituitisi separatamente in CP_4 Controparte_5 giudizio, hanno eccepito la loro carenza di legittimazione passiva, sostenendo di non essere proprietari della porzione di immobile oggetto di contestazione e chiedendo, conseguentemente, la loro estromissione dal giudizio. Hanno, inoltre, aderito alle difese di e , chiedendo Controparte_2 CP_3 il rigetto della domanda attorea per assenza di prova in merito alla maturazione della servitù di veduta per usucapione. All'esito della prima udienza, il Giudice ha rilevato la necessità di procedere alla mediazione obbligatoria, che ha avuto esito negativo. Successivamente, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) al fine di accertare la sussisten- za di elementi materiali idonei a dimostrare l'esercizio della servitù di veduta. A seguito del deposito della CTU, il giudizio ha subito un'interruzione per il de- cesso dell'attore in data 02/02/2023. I convenuti hanno quindi Parte_1 provveduto alla riassunzione del processo nei confronti degli eredi dell'attore, ri- proponendo tutte le domande, istanze ed eccezioni già formulate nella precedente fase processuale. Alla luce delle risultanze peritali e delle difese delle parti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione. 1) Domanda principale. La domanda principale va rigettata. Essa parte dal presupposto che le opere visibili in cui si estrinseca e si sostanzia la servitù di veduta sul lato ovest risalgano a 20 anni dalla data della citazione, con conseguente acquisto di servitù di veduta per usucapione sul fondo dei con- venuti. Tale circostanza risulta tuttavia sconfessata dagli stessi rilievi documentali su cui parte attrice poggia le proprie difese. In conformità ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, la servitù di veduta può essere acquistata per usucapione qualora ne sia stato esercitato l'uso in modo continuo, pacifico e pubblico per almeno venti anni, e purché tale eser- cizio risulti manifestato da opere permanenti e obiettivamente destinate alla fun- zione di inspicere e prospicere (Cass. n. 1094/1998, Cass. n. 8736/2001, Cass. n. 3076/2005).
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In tale prospettiva, il primo accertamento necessario è quello sull'esistenza di opere che consentano l'esercizio della veduta, valutando sia la loro presenza at- tuale, sia il momento della loro realizzazione, in quanto l'esistenza della servitù acquisita per usucapione rappresenta una questione pregiudiziale rispetto alla domanda proposta. A tal fine, la giurisprudenza ha chiarito che, sebbene la funzione principale di un lastrico solare sia quella di copertura di un edificio, ciò non esclude che possa es- sere utilizzato anche per l'inspicere e il prospicere, dando luogo all'acquisto della servitù di veduta per usucapione (Cass. n. 2025/2004, Cass. n. 13270/2001). Tut- tavia, perché tale situazione si verifichi, è necessario che il lastrico sia dotato di opere strutturali che consentano un comodo affaccio, non essendo sufficiente la sola transitabilità dello stesso (Cass. n. 1063/1990). Inoltre “un lastrico solare in- tanto può ritenersi destinato all'Esercizio di una servitù di veduta nel fondo vici- no in quanto il mezzo predisposto per l'accesso a tale manufatto possa essere usato, senza pericolo per la propria incolumità, anche da soggetti che non di- spongano di particolari attitudini o di specifica esperienza e non si avvalgano di particolari accorgimenti o cautele” (Cass. n. 854/1986). Inoltre, per poter configurare una servitù acquisita per usucapione, è indispensa- bile che l'apparenza della servitù risulti inequivocabilmente dalle opere esistenti, le quali devono dimostrare in modo chiaro e stabile il peso imposto al fondo ser- vente (Cass. n. 25355/2017). Ne consegue che occorre accertare se le opere esi- stenti siano obiettivamente destinate e funzionali all'esercizio della servitù, se- condo parametri oggettivi, e non sulla base della volontà soggettiva del titolare del fondo dominante (Cass. n. 854/1996). Infine, ai fini della prova dell'esistenza e dell'uso pubblico della servitù, si deve verificare se le opere che ne consentono l'esercizio fossero visibili dal fondo ser- vente o da un altro punto accessibile al proprietario dello stesso, come una strada pubblica, da cui egli avesse libero e agevole accesso (Cass. n. 24401/2014). Pertanto, l'accertamento tecnico deve verificare con precisione: L'esistenza di opere che consentano l'esercizio della veduta e la loro natura di opera stabile e permanente. La datazione delle opere per valutare l'eventuale decorso del termine utile per l'usucapione. La loro effettiva destinazione obiettiva alla funzione di veduta, escludendo utiliz- zi meramente occasionali o secondari. La loro visibilità e percepibilità dal fondo servente o da luoghi liberamente ac- cessibili al suo proprietario. Ciò detto in punto di diritto, ai fini della verifica della sussistenza della servitù di veduta esercitata dall'attore , il CTU ha ricostruito in modo detta- Parte_1 gliato l'evoluzione edilizia dell'immobile di proprietà dello stesso, con particola- re riferimento alla realizzazione del parapetto sul lastrico solare, elemento essen- ziale per l'esercizio della servitù. Dall'analisi della documentazione urbanistica e catastale, nonché dal confronto tra i diversi stati di fatto rilevati nel corso degli anni, è emerso che, al momento della donazione del bene all'attore nel 1976, il fabbricato si componeva di un so- lo vano terraneo con una camera suppennata al piano primo, priva di qualsiasi opera assimilabile a un parapetto idoneo all'affaccio.
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Tale configurazione è stata successivamente modificata nel corso degli anni. Con pratica edilizia n. 9025 del 28/04/1986, relativa alla richiesta di condono per ope- re eseguite senza titolo edilizio, è stata accertata per la prima volta la presenza di un fabbricato composto da due livelli fuori terra e un piano seminterrato, ma pri- vo di parapetto perimetrale sul lastrico solare. Dalla documentazione grafica al- legata alla suddetta pratica, infatti, si evince che la copertura dell'edificio si con- figurava ancora come un semplice tetto praticabile, non idoneo all'esercizio di una veduta. Nessun indizio della realizzazione di un parapetto si può ricavare da una fotogra- fia che a dire di parte attrice è datata 12 agosto 1995, fornita dal figlio dell'attore solo in sede di CTU e depositata pertanto in spregio alle preclusioni processuali per il deposito della documentazione (art 183 co 6 n. 2 ). Peraltro, in tale imma- gine si osserva la presenza di un parapetto unicamente lungo il confine con la proprietà ma non su tutto il perimetro del lastrico, circostanza che lascia CP_2 supporre che l'opera fosse ancora in fase di completamento e non idonea a un utilizzo stabile, continuativo e soprattutto comodo e sicuro per l'affaccio, condi- zioni indispensabili, come visto, per ritenersi al cospetto di un'opera funzionale all'esercizio del diritto di veduta (Cass. n. 854/1986 su richiamata). Tale conformazione incompleta del parapetto risale al 2009, come emerge dalla integrazione alla domanda di condono edilizio presentata dall'attore in data 07/07/2009 (prot. n. 21547). In tale documento, allegato agli atti comunali, viene rappresentato graficamente il fabbricato attoreo con la chiara indicazione della presenza di un parapetto in muratura ma solo lungo il lato ovest. Tale rappresen- tazione è ulteriormente avvalorata da una fotografia allegata alla stessa pratica edilizia, nella quale si può riscontrare visivamente la presenza del parapetto pe- rimetrale ovest. L'esame congiunto della documentazione tecnica e delle prove fotografiche ha portato il CTU a concludere che il parapetto da cui si affaccia l'attore è stato rea- lizzato con certezza entro il 2009, mentre non esistono elementi che ne attestino la presenza in una data antecedente al 1995. L'elemento decisivo per la datazione della realizzazione del parapetto nella sua conformazione attuale, idonea a consentire una veduta diretta, è rappresentato da una successiva integrazione alla domanda di condono, presentata il 25/11/2013 (prot. n. 26941), in cui il fabbricato viene rappresentato con il lastrico solare mu- nito di parapetto lungo tutti e quattro i lati, inclusi quelli precedentemente non documentati. Tale documentazione conferma che entro il 2013 l'opera era stata ultimata nella sua configurazione attuale. Nemmeno può soccorrere in proposito (diversa datazione del completamento del parapetto) l'istanza di prova testimoniale avanzata inizialmente da parte attrice, del tutto inammissibile poiché formulata in via del tutto generica ed in contrasto con la documentazione da essa stessa depositata ed analiticamente analizzata dal CTU;
istanza, per altro verso, oggetto di rinunciata per facta concludentia, a fronte dell'implicito rigetto della stessa da parte del giudice istruttore e del suo mancato reitero da parte dell'attore. Ai fini della verifica dell'eventuale acquisto per usucapione della servitù di vedu- ta, tale accertamento riveste carattere dirimente. Come noto, ai sensi dell'art. 1061 c.c., le servitù apparenti possono essere acquisite per usucapione ove sia ri-
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scontrabile un uso pacifico, ininterrotto e continuato per il periodo di venti anni. Nel caso di specie, anche a voler retrodatare la presenza del parapetto nel senso più favorevole a parte attrice (dal 2009), non può dirsi ancora decorso il termine ventennale richiesto dalla legge per la maturazione dell'usucapione. Ne consegue che la servitù di veduta, per quanto materialmente esercitabile dal parapetto esistente, non risulta ancora consolidata a titolo di usucapione, non es- sendo trascorsi al momento della domanda 20 anni dalla data di realizzazione dell'opera. 2) domande riconvenzionali. 2.1) domanda riconvenzionale di arretramento. Dal rigetto della domanda attorea discende l'accoglimento della domanda ricon- venzionale di arretramento del parapetto, posto che la veduta che consente non rispetta le distanze legali. Sul punto L'art. 905 c.c. stabilisce che: “non si possono aprire vedute dirette ver- so il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo. Non si possono parimenti costruire balconi o al- tri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere”. Per l'apertura di vedute, al fine di rendere regolari le stesse, si devono rispettare delle distanze, in particolare per le vedute dirette sul fondo del vicino è necessario che tra il fon- do di quest'ultimo e la faccia esteriore del muro su cui si aprano le vedute vi sia una distanza di almeno 1,50 m”. Stante che le vedute, consentendo l'inspectio e la prospectio in alienum, limitano in maniera più incisiva, rispetto alle luci, la libertà del vicino ed in particolare la sua privacy, la loro apertura è assoggettata a particolari cautele, che consistono nel rispetto di determinate distanze tra le vedute ed il fondo del vicino, e ciò per tutelare quest'ultimo dall'altrui indiscrezione. La norma in commento disciplina l'apertura delle vedute dirette, stabilendo che non si possono aprire tali vedute di- rette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo. Parimenti, non si possono costruire bal- coni o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permet- ta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere. L'art. 905, inteso a salvaguardare i fondi dalle indiscrezioni dipendenti dall'aper- tura di vedute negli edifici vicini, impone un divieto di carattere assoluto, da ri- spettarsi prescindendo dal danno in concreto verificatosi in conseguenza alla vio- lazione delle norme in materia di distanze nella realizzazione di opere idonee all'inspectio e alla prospectio, sicché il soggetto leso non è tenuto a fornire alcuna prova del danno subìto, identificatosi quest'ultimo nella violazione stessa, che dà luogo ad un asservimento di fatto del fondo altrui. Resta inteso che l'autorizza- zione all'apertura di una veduta a distanza inferiore, da quella legale e la rinuncia a pretenderne l'eliminazione, avendo ad oggetto la costituzione di un vincolo di natura reale sul bene, richiedono, ai sensi dell'art. 1350, la forma scritta ad sub- stantiam.
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È opportuno premettere che la disposizione normativa di cui all'art. 873, dettata in tema di distanze tra fabbricati e diretta a tutelare interessi generali di igiene, decoro e sicurezza degli abitanti (tale, pertanto, da consentire anche una più rigo- rosa valutazione in sede locale) non ha alcuna correlazione con la norma di cui all'art. 905, relativa alla distanza delle vedute e volta, dal suo canto, a salvaguar- dare il fondo finitimo dalle indiscrezioni attuabili mediante la realizzazione e l'u- so di una opera obbiettivamente destinata a tale scopo. Occorre poi tener presente che, con il termine fondo, il presente articolo intende far riferimento non soltanto ad un'area inedificata, ma pure alle costruzioni site nel terreno. Poiché nel concetto di fondo va ricompreso qualsiasi immobile recin- tato o aperto, coperto o scoperto, la norma de qua si applica a vantaggio di qual- siasi costruzione, anche sollevata dal suolo, come ballatoi, ripiani, terrazze e per- sino muri di confine, dovendo considerarsi sufficiente, perché si applichi il regi- me legale, anche un'astratta possibilità di danno, com'è attestato anche dall'art. 905, che impone il rispetto delle distanze pure nel caso in cui la veduta dia sul tetto del vicino. Nell'ipotesi in cui il fondo su cui insiste il fabbricato sul quale si vuole aprire una veduta e quello confinante, edificato o non, sul quale la stessa è destinata ad esse- re esercitata, siano siti a livelli o a piani diversi, la distanza minima di m. 1,50 che la veduta deve rispettare dal confine del fondo finitimo, ai sensi dell'art. 905, comma 1, deve essere misurata tra la soglia della veduta, o faccia esteriore del muro in cui la stessa si apre, ed il piano ideale elevato perpendicolarmente sulla linea di confine tra i due fondi (Cass. II, n. 2533/2017). Per la misurazione delle distanze dalle vedute l'art. 905, comma 1, pone come da- ti di riferimento da un lato la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette, dall'altro la linea di confine, dovendo correre dall'uno all'altro lo spazio di almeno un metro e mezzo, sicché la distanza minima da osservare va calcolata con esclusivo riguardo all'immediato piano di superficie dell'apertura verso l'e- sterno. Nel caso di specie, non essendo rispettata la distanza di 150 cm dal fondo vicino e non risultando né l'acquisto per usucapione né in altro modo del diritto di parte attrice di mantenere una veduta sul fondo del vicino ad una distanza inferiore a quelle legali va accolta la domanda riconvenzionale di arretramento di 150 cm del parapetto posto sul lato ovest del solaio di copertura di parte attrice. 2.2) abbattimento del cancello carraio. Non può essere accolta la domanda di abbattimento del cancello carraio, in quan- to esso insiste sulla proprietà esclusiva di parte attrice, non violando alcun diritto di parte convenuta. Sul punto, non si ritiene di utilizzare i rilievi del CTU, che ha accertato l'innesto sul muro insistente sulla proprietà esclusiva di parte convenuta si altre opere (piccola sezione di muro di parte attrice, cassetta delle lettere e mattonelle) in re- lazione alle quali non è stata avanzata domanda (nelle conclusioni parte convenu- ta chiede solo la riduzione in pristino del cancello, che è posto sulla proprietà di parte attrice. 2.3) regolarizzazione delle vedute.
Il sig. ha aperto una finestra sul lato ovest del fabbricato e quindi Parte_1 verso il fondo di parte convenuta, la quale ha chiesto in via riconvenzionale di
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accertare la difformità rispetto a quanto previsto dall'art 901 c.c. e di ordinare la regolarizzazione secondo i dettami di tale disposizione. Come osservato dal CTU (vd pg. 31-34 della consulenza, qui da intendersi inte- gralmente richiamata e trascritta), la finestra in questione è da considerarsi luce irregolare e non veduta (mancando le prerogative dell'inspectio e della prospec- tio), irrispettosa dei principi di cui all'art 901 c.c. In tali casi il vicino può chiede- re sempre che sia resa conforme a quanto stabilito dalla predetta disposizione. Pertanto la finestra in questione deve essere munita di una grata con maglia di 3 cm quadrati (quella esistente ha una maglia di 225 cm quadrati) e deve es- sere alzata fino alla quota di 2 m dal piano interno di calpestio. Non si ravvisano gli elementi del dolo o della colpa grave nella difesa in giudi- zio, tali da poter accogliere le domande ex art 96 cpc. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in appli- cazione dei parametri di cui al dm n. 55/2014.
PQM
Il giudice definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda principale
• Accoglie la domanda riconvenzionale volta all'arretramento del parapetto e per l'effetto:
• Condanna gli attori ed ad arretrare il parapet- Controparte_7 Controparte_8 to posto sul lato ovest del solaio di copertura del fabbricato sito in Marigliano al- la via Clemente Matrisciano n. 190 (in atti meglio individuato) fino a 150 cm dal confine;
• Rigetta la domanda riconvenzionale di abbattimento del cancello;
• Accoglie la domanda di regolarizzazione della veduta posta a servizio del piano secondo del fabbricato di parte attorea e posta sul lato ovest del suo fabbricato
(meglio individuata in atti ed in ctu) e per l'effetto;
• Condanna gli attori a munire la predetta finestra di una grata con maglia di 3 cm quadrati in luogo di quella esistente di 225 cm quadrati e ad alzarla fino alla quota di 2 m dal piano interno di calpestio.
• Condanna gli attori ed al pagamento delle Controparte_7 Controparte_8 spese di lite in favore di e delle spese di CP_4 Controparte_5 lite che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
• Condanna gli attori ed al pagamento delle Controparte_7 Controparte_8 spese di lite in favore di e delle spese di lite che Controparte_2 CP_3 si liquidano in euro 7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese for- fettario come per legge.
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico degli attori ed Controparte_7
Controparte_8
E' verbale, si comunichi.
Il Giudice
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(dott. Andrea Francesco Fabbri)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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