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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/01/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
20/01/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv. Domenico Naso
mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 5653/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. NASO DOMENICO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(dott. CAVADI RENZO Controparte_1
ex art. 417 bis c.p.c.)
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara l'abusiva reiterazione dei contratti a termine stipulati dalla parte ricorrente con incarichi annuali protrattisi oltre il triennio;
◊ condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore della parte
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ricorrente di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura di 3
mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
◊ compensa per 1/3 tra le parti le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente dei rimanenti 2/3 che, al netto di quelle già compensate, liquida in complessivi € 1.054,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n.
147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato il 6/6/2022 il ricorrente conveniva il
[...]
esponendo di aver lavorato alle sue dipendenze, in Controparte_1
qualità di insegnate di religione cattolica regolarmente provvisto di titolo di idoneità rilasciato dal vescovo diocesano, in virtù di incarichi annuali con decorrenza dal primo settembre e termine finale al 31 agosto di ogni anno reiteratisi senza soluzione di continuità dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2021/2022.
Lamentando l'illegittimità della reiterazione dei predetti contratti per un periodo superiore a 36 mesi, ha chiesto condannarsi il al conseguente CP_1
risarcimento del danno nei termini stabiliti dall'art. 32 della legge n. 183/2010 e dall'art. 28 della legge n. 81/2015.
Il si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e CP_1
chiedendone il rigetto.
◊
Con numerose sentenze (ex multis cfr. Cass. n. 23974/2022) la Corte di
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Cassazione, ripercorrendo le disposizioni di interesse dettate dalla stratificata legislazione in materia di insegnamento della religione cattolica e i principi di riferimento del diritto dell'Unione, così come recentemente declinati, in subiecta
materia, dalla sentenza della Corte di Giustizia del 13 gennaio 2022, ha affermato i seguenti principi di diritto, già applicati dalla locale Corte territoriale in numerosi pronunciamenti (ex multis cfr. Corte App. Palermo n. 846/2023) e pure quivi richiamati:
"Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono,
nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli".
"Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma
5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato".
"I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì
l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità
sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella CP_1
reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità
della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso".
Calando i suesposti principi al caso concreto, l'abuso che giustificherebbe l'accoglimento della domanda risarcitoria in esame deve essere verificato con riguardo alla tipologia ed alla durata della reiterazione dei contratti stipulati dall'odierno ricorrente: occorrerà, pertanto verificare se la reiterazione abbia riguardato rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche (senza che, medio
tempore, sia stato indetto alcun concorso per l'assunzione in ruolo), ovvero se
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro l'utilizzazione, pur discontinua, del docente (per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno) abbia comunque determinato una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità; requisiti, questi, ovviamente da accertarsi con riferimento alla data della domanda.
Da tale ambito, connotato, secondo i sopra richiamati principi, da illegittimità,
vanno esclusi i contratti stipulati per supplenze brevi e saltuarie, motivati da necessità sostitutive di docenti precedentemente incaricati o in corso di immissione in ruolo, i quali, pertanto, non verranno in considerazione né ai fini del computo del periodo triennale di reiterazione, necessario a costituire l'abuso,
né ai fini della considerazione della durata della precarizzazione, ai fini della quantificazione del risarcimento;
nessuna rilevanza può, invece, attribuirsi - come invece impropriamente eccepito dal - alla circostanza (rilevante nel CP_1
diverso ambito del sistema generale del personale scolastico) dell'attribuzione dell'incarico su organico di fatto o di diritto: va, infatti, rammentato che, secondo l'impianto della L. n. 186/2003, soltanto il 70% dei “posti funzionanti” destinati all'insegnamento della religione cattolica, sono coperti da insegnati assunti a tempo indeterminato: l'art. 3 comma 10 della L. n. 186/2003 dispone, poi, che
"per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dei dirigenti scolastici su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio"; tale personale integra il 30%
proprio degli addetti assunti a termine, non distinguendosi, al suo interno, tra posti dell'organico di fatto e diritto, distinzione categoriale estranea al richiamato impianto normativo, alla luce del particolare atteggiarsi delle esigenze di flessibilità proprie dell'ambito in esame.
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Ed, infatti, ha in proposito osservato la Suprema Corte di Cassazione, i rapporti a termine nel settore di che trattasi sono di regola destinati a rinnovarsi di anno in anno, senza limiti di tempo, se non vengano meno le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, il che denota una stabilità superiore a quella di ordinari contratti a termine ed un assetto sensibilmente diverso rispetto al sistema generale del reclutamento scolastico;
soltanto in quest'ultimo, infatti, il reclutamento dei precari avviene in ragione delle carenze di personale di ruolo rispetto alle dotazioni previsionali (supplenza su organico di diritto) o in ragione delle necessità che si manifestino (organico di fatto) successivamente alla fissazione di tali dotazioni previsionali, con la conseguenza che, in tale ambito,
non è possibile un rinnovo automatico di diritto del tipo di quello sopra descritto.
“Tale rinnovo [prosegue la Cassazione] è qui in realtà conseguenza logica della considerevole quota di fabbisogno (30%) che è lasciata alle assunzioni non di ruolo, essendo evidente che dilatazioni e contrazioni annue ben difficilmente possono raggiungere quelle misure percentuali, sicché è normale che vi sia spazio per una regola di quel tipo ed anzi è presumibile che l'ipotesi di rapporti annuali rinnovati, anche per lunga durata, sia assolutamente ricorrente.”
Ciò posto, vengono in considerazione le risultanze dello stato matricolare,
prodotto dal , come integrate dai contratti prodotti dallo stesso CP_1
ricorrente. Da tale documentazione si apprende che il docente ha lavorato,
dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2022/2023, sempre in virtù di incarichi annuali, seppur modulati anche per spezzoni orari in istituti diversi, dipanatisi sino al 31 agosto di ogni anno. Ne consegue che, alla data di deposito del ricorso, la denunciata reiterazione aveva superato, per tre anni, il triennio, indicato dalla Suprema Corte
quale soglia di legittimità dell'utilizzo dei contratti a termine. Trattasi, dunque, di
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro una situazione alla quale la Corte di Cassazione ha connesso l'abuso lamentato e la violazione della clausola 5 della Direttiva n. 70/99/CE.
Alla stregua di tali principi non può, dunque, che affermarsi l'illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati dal ricorrente, dopo il decorso dei primi 36
mesi. E dovendosi certamente procedere - nella assenza di stabilizzazione nelle more intervenuta - alla liquidazione del danno conseguente all'illegittima reiterazione di tali contratti a termine, in accordo con i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione deve farsi ricorso al sistema dell'agevolazione probatoria propria del c.d. “danno comunitario”.
Esclusa la concreta prova (ed invero financo la mera deduzione) di un danno concreto ulteriore, deve conseguentemente farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010 come confluito nell'art. 28 della legge n. 81/2015, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria.
Tenuto conto a tal fine della consistenza dimensionale dell'amministrazione di appartenenza, della durata del periodo di precarizzazione ulteriore al triennio e del numero di contratti stipulati, la determinazione del risarcimento in favore del ricorrente più fissarsi in tre mensilità, somma che appare rispondente agli esiti pregiudizievoli della “precarizzazione” dei rapporti oggetto di causa.
Sull'anzidetto importo gravano gli interessi legali decorrenti dalla presente pronuncia e non anche la rivalutazione monetaria, stante l'applicabilità alla somma liquidata a titolo di risarcimento danni della disciplina propria dei crediti pubblicistici (v. Cass. n. 13624/2020: “Il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994,
per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, si applica anche ai crediti risarcitori (nella specie, derivanti da omissione contributiva), trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che,
nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi”).
Il forte contrasto giurisprudenziale che si è verificato nella materia e l'intervento,
solo di recente, di un incisivo supporto normofilattico giustificano la compensazione, per 1/3, delle spese di lite, le quali sono liquidate avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal DM 147/2022 nelle cause di lavoro di valore inferiore ad euro 25.000,00.
◊
Così deciso in Palermo, il 22/01/2025.
LLAA GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
20/01/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv. Domenico Naso
mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 5653/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. NASO DOMENICO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(dott. CAVADI RENZO Controparte_1
ex art. 417 bis c.p.c.)
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara l'abusiva reiterazione dei contratti a termine stipulati dalla parte ricorrente con incarichi annuali protrattisi oltre il triennio;
◊ condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore della parte
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ricorrente di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura di 3
mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
◊ compensa per 1/3 tra le parti le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente dei rimanenti 2/3 che, al netto di quelle già compensate, liquida in complessivi € 1.054,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n.
147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato il 6/6/2022 il ricorrente conveniva il
[...]
esponendo di aver lavorato alle sue dipendenze, in Controparte_1
qualità di insegnate di religione cattolica regolarmente provvisto di titolo di idoneità rilasciato dal vescovo diocesano, in virtù di incarichi annuali con decorrenza dal primo settembre e termine finale al 31 agosto di ogni anno reiteratisi senza soluzione di continuità dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2021/2022.
Lamentando l'illegittimità della reiterazione dei predetti contratti per un periodo superiore a 36 mesi, ha chiesto condannarsi il al conseguente CP_1
risarcimento del danno nei termini stabiliti dall'art. 32 della legge n. 183/2010 e dall'art. 28 della legge n. 81/2015.
Il si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e CP_1
chiedendone il rigetto.
◊
Con numerose sentenze (ex multis cfr. Cass. n. 23974/2022) la Corte di
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Cassazione, ripercorrendo le disposizioni di interesse dettate dalla stratificata legislazione in materia di insegnamento della religione cattolica e i principi di riferimento del diritto dell'Unione, così come recentemente declinati, in subiecta
materia, dalla sentenza della Corte di Giustizia del 13 gennaio 2022, ha affermato i seguenti principi di diritto, già applicati dalla locale Corte territoriale in numerosi pronunciamenti (ex multis cfr. Corte App. Palermo n. 846/2023) e pure quivi richiamati:
"Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono,
nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli".
"Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma
5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato".
"I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì
l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità
sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella CP_1
reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità
della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso".
Calando i suesposti principi al caso concreto, l'abuso che giustificherebbe l'accoglimento della domanda risarcitoria in esame deve essere verificato con riguardo alla tipologia ed alla durata della reiterazione dei contratti stipulati dall'odierno ricorrente: occorrerà, pertanto verificare se la reiterazione abbia riguardato rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche (senza che, medio
tempore, sia stato indetto alcun concorso per l'assunzione in ruolo), ovvero se
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro l'utilizzazione, pur discontinua, del docente (per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno) abbia comunque determinato una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità; requisiti, questi, ovviamente da accertarsi con riferimento alla data della domanda.
Da tale ambito, connotato, secondo i sopra richiamati principi, da illegittimità,
vanno esclusi i contratti stipulati per supplenze brevi e saltuarie, motivati da necessità sostitutive di docenti precedentemente incaricati o in corso di immissione in ruolo, i quali, pertanto, non verranno in considerazione né ai fini del computo del periodo triennale di reiterazione, necessario a costituire l'abuso,
né ai fini della considerazione della durata della precarizzazione, ai fini della quantificazione del risarcimento;
nessuna rilevanza può, invece, attribuirsi - come invece impropriamente eccepito dal - alla circostanza (rilevante nel CP_1
diverso ambito del sistema generale del personale scolastico) dell'attribuzione dell'incarico su organico di fatto o di diritto: va, infatti, rammentato che, secondo l'impianto della L. n. 186/2003, soltanto il 70% dei “posti funzionanti” destinati all'insegnamento della religione cattolica, sono coperti da insegnati assunti a tempo indeterminato: l'art. 3 comma 10 della L. n. 186/2003 dispone, poi, che
"per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dei dirigenti scolastici su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio"; tale personale integra il 30%
proprio degli addetti assunti a termine, non distinguendosi, al suo interno, tra posti dell'organico di fatto e diritto, distinzione categoriale estranea al richiamato impianto normativo, alla luce del particolare atteggiarsi delle esigenze di flessibilità proprie dell'ambito in esame.
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Ed, infatti, ha in proposito osservato la Suprema Corte di Cassazione, i rapporti a termine nel settore di che trattasi sono di regola destinati a rinnovarsi di anno in anno, senza limiti di tempo, se non vengano meno le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, il che denota una stabilità superiore a quella di ordinari contratti a termine ed un assetto sensibilmente diverso rispetto al sistema generale del reclutamento scolastico;
soltanto in quest'ultimo, infatti, il reclutamento dei precari avviene in ragione delle carenze di personale di ruolo rispetto alle dotazioni previsionali (supplenza su organico di diritto) o in ragione delle necessità che si manifestino (organico di fatto) successivamente alla fissazione di tali dotazioni previsionali, con la conseguenza che, in tale ambito,
non è possibile un rinnovo automatico di diritto del tipo di quello sopra descritto.
“Tale rinnovo [prosegue la Cassazione] è qui in realtà conseguenza logica della considerevole quota di fabbisogno (30%) che è lasciata alle assunzioni non di ruolo, essendo evidente che dilatazioni e contrazioni annue ben difficilmente possono raggiungere quelle misure percentuali, sicché è normale che vi sia spazio per una regola di quel tipo ed anzi è presumibile che l'ipotesi di rapporti annuali rinnovati, anche per lunga durata, sia assolutamente ricorrente.”
Ciò posto, vengono in considerazione le risultanze dello stato matricolare,
prodotto dal , come integrate dai contratti prodotti dallo stesso CP_1
ricorrente. Da tale documentazione si apprende che il docente ha lavorato,
dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2022/2023, sempre in virtù di incarichi annuali, seppur modulati anche per spezzoni orari in istituti diversi, dipanatisi sino al 31 agosto di ogni anno. Ne consegue che, alla data di deposito del ricorso, la denunciata reiterazione aveva superato, per tre anni, il triennio, indicato dalla Suprema Corte
quale soglia di legittimità dell'utilizzo dei contratti a termine. Trattasi, dunque, di
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro una situazione alla quale la Corte di Cassazione ha connesso l'abuso lamentato e la violazione della clausola 5 della Direttiva n. 70/99/CE.
Alla stregua di tali principi non può, dunque, che affermarsi l'illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati dal ricorrente, dopo il decorso dei primi 36
mesi. E dovendosi certamente procedere - nella assenza di stabilizzazione nelle more intervenuta - alla liquidazione del danno conseguente all'illegittima reiterazione di tali contratti a termine, in accordo con i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione deve farsi ricorso al sistema dell'agevolazione probatoria propria del c.d. “danno comunitario”.
Esclusa la concreta prova (ed invero financo la mera deduzione) di un danno concreto ulteriore, deve conseguentemente farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010 come confluito nell'art. 28 della legge n. 81/2015, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria.
Tenuto conto a tal fine della consistenza dimensionale dell'amministrazione di appartenenza, della durata del periodo di precarizzazione ulteriore al triennio e del numero di contratti stipulati, la determinazione del risarcimento in favore del ricorrente più fissarsi in tre mensilità, somma che appare rispondente agli esiti pregiudizievoli della “precarizzazione” dei rapporti oggetto di causa.
Sull'anzidetto importo gravano gli interessi legali decorrenti dalla presente pronuncia e non anche la rivalutazione monetaria, stante l'applicabilità alla somma liquidata a titolo di risarcimento danni della disciplina propria dei crediti pubblicistici (v. Cass. n. 13624/2020: “Il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994,
per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, si applica anche ai crediti risarcitori (nella specie, derivanti da omissione contributiva), trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che,
nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi”).
Il forte contrasto giurisprudenziale che si è verificato nella materia e l'intervento,
solo di recente, di un incisivo supporto normofilattico giustificano la compensazione, per 1/3, delle spese di lite, le quali sono liquidate avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal DM 147/2022 nelle cause di lavoro di valore inferiore ad euro 25.000,00.
◊
Così deciso in Palermo, il 22/01/2025.
LLAA GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro