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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 21/10/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 792/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Anna Rita Pasca - Presidente
2) Dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
2) Dott. Virginia Zuppetta - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 792 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022.
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso da sé medesimo, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce, alla Via Taranto n. 183, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in questo grado;
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1 C.F._2
OV IF, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Presicce – Acquarica (Le), alla
Via Caduti di Marcinelle n. 3, in virtù di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
-APPELLATO-
All'udienza collegiale dell'11.06.2025, previo deposito di note di trattazione scritte, da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art.190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15.12.2017, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 3096/17, emesso l'8.11.2017 dal Tribunale di Lecce, su ricorso di , con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma Controparte_1
di euro 25.243,61, oltre interessi e spese di procedura. In particolare, l'opponente rappresentava di aver contratto un prestito con l'opposta per l'ammontare complessivo di euro 40.000,00 frutto di finanziamenti da quest'ultima contratti, a sua volta, con Neos Finance S.p.a. e Compass S.p.a. e di aver consegnato alla , a garanzia del proprio debito, gli assegni posti a fondamento del CP_1
ricorso per decreto ingiuntivo.
Sosteneva di aver già corrisposto non solo la somma di euro 14.756,30 come anche da lei sostenuto,
ma la maggior somma di 37.226,00 euro (euro 14.708,00 tramite bonifici bancari;
euro 15.518,00
tramite versamenti su carta poste pay;
euro 6.000,00 mediante assegno circolare;
euro 1.000,00 in contanti).
Tutto quanto premesso, instava acchè il Tribunale adito, previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, 1) revocasse il decreto ingiuntivo impugnato, tenendo indenne l'opponente da ogni pretesa creditizia;
2) in subordine, riducesse gli importi dovuti, in ragione delle somme già corrisposte;
3) il tutto con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la impugnando e contestando la domanda CP_1
attorea, e rappresentando che alcune somme ex adverso documentate, come quella di cui all'assegno circolare, erano state corrisposte anteriormente all'8.07.2013, data della consegna degli assegni e,
pertanto, nel quantificare l'importo residuo di un prestito di ammontare maggiore a euro 40.000,00 si era tenuto conto del denaro già corrisposto.
Inoltre, specificava che non era mai avvenuto il pagamento in contanti di euro 1.000,00, né il pagamento a Compass di euro 524,71 con denaro proprio del Pt_1
Concludeva, pertanto, chiedendo - previa conferma della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato - il rigetto della domanda attorea e la conferma del decreto ingiuntivo opposto,
con vittoria di spese e competenze di causa.
Con ordinanza del 20.06.2018 il primo giudice rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. La causa, istruita mediante acquisizione in via documentale e tramite prove orali, veniva definita con sentenza n. 3133/2022 del 7.09.2022, con la quale il Tribunale adito: 1) rigettava l'opposizione e
confermava il decreto ingiuntivo opposto n. 3096/2017, emesso in data 8.11.2017 dal Tribunale di
Lecce; 2) condannava l'avv. al pagamento nei confronti dell'avv. Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite.
[...]
Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, interponeva Parte_1
appello, cui si opponeva la chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, CP_1
con vittoria delle spese del presente gravame.
Con ordinanza del 5.05.2023 il Collegio rigettava la richiesta, di parte appellante, di ammissione del giuramento decisorio dell'appellata , ai sensi degli artt. 345 e 233 c.p.c., rilevatane CP_1
l'irrilevanza e l'inconferenza ai fini della decisione della causa.
All'udienza collegiale dell'11.06.2025, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art.190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va delibata l'eccezione, proposta dall'appellata, di inammissibilità dell'appello,
per carente formulazione dello stesso, alla stregua delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
2. Detta eccezione è infondata.
Al riguardo, viene richiamata la nota sentenza n. 27199/17 delle Sezioni Unite della Suprema Corte,
la quale ha chiarito la portata prescrittiva dei requisiti in materia di “forma dell'appello” previsti dall'art. 342 c.p.c., escludendone una interpretazione formalistica. L'interpretazione delineata dalla
Suprema Corte rafforza l'indirizzo, già in precedenza seguito da questa Corte, secondo cui deve escludersi l'inammissibilità dell'atto d'appello ove lo stesso, pur in mancanza di una strutturazione formalmente conforme al disposto di cui all'art. 342 c.p.c., tuttavia, esaminato nel complesso delle sue articolazioni, consenta, comunque, di individuare le argomentazioni contrapposte da parte appellante a quelle del Tribunale, al fine di incrinarne il fondamento giuridico, nonché le ipotizzate violazioni di legge ed il nesso causale tra esse e la decisione censurata, nella prospettiva di una riforma della sentenza in senso conforme al contenuto delle proprie domande ed eccezioni.
Orbene l'atto introduttivo del presente giudizio, valutato nel suo complesso, è coerente con il dettato di cui all'art. 342 c.p.c. per come interpretato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, ciò in quanto in esso risultano esaustivamente specificati, sia i 'motivi' in base ai quali si ritiene che la pronuncia appellata debba essere integralmente riformata – e la propria domanda accolta – sia le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
3. Con un unico motivo di gravame, l'appellante contesta il difetto assoluto di motivazione della
impugnata sentenza nonché la sua manifesta illogicità.
In particolare, il rappresenta che il Giudice di prime cure abbia erroneamente omesso di Pt_1
considerare i documenti allegati, relativi ai vari pagamenti eseguiti tra il 2013 e il 2017 nei confronti della controparte, tra cui le ricevute dei bonifici e dei pagamenti presso lottomatica e poste pay.
Evidenzia come non sia revocabile in dubbio che gli importi di detti versamenti siano corrispondenti alle rate di rimborso dei finanziamenti ex adverso contratti, al contrario del pagamento della somma di euro 1000,00 corrisposta in contanti, che non risulta provata da alcuna ricevuta.
Contesta, altresì, che nella sentenza impugnata il Giudice di prime cure non abbia tenuto conto a) del pagamento Compass di euro 527,00, eseguito “per conto di ”, come Controparte_1
esplicitamente riportato nella relativa ricevuta versata in atti;
b) dell'assegno circolare n. 52-
04.733.568 08 emesso dall'Istituto centrale delle Banche popolari italiane S.p.a.-Milano datato
05.07.2013, di euro 6.000,00, evidentemente imputabile al rimborso del debito contratto, nonostante la data di emissione fosse precedente alla ricognizione di debito risalente all'8.07.2013.
Evidenzia, inoltre, che nessun preciso riscontro probatorio potesse scaturire dalle dichiarazioni rese dal teste , in ragione del rapporto di parentela con l'appellata e della sua estraneità rispetto Tes_1
ai pagamenti ricevuti da quest'ultima.
4. Detto motivo è infondato. Con riferimento ai versamenti effettuati dal nei confronti della , emerge ex actis Pt_1 CP_1
che lo stesso abbia eseguito a suo favore versamenti in più soluzioni e con vari mezzi di pagamento,
tra cui bonifici bancari, documentati dagli estratti conto della Banca Sella, versamento Compass del
21/02/2015, assegni bancari, ricariche mediante poste pay,.
Preliminarmente, occorre distinguere i pagamenti effettuati in data anteriore all'8.07.2013 - giorno attestante la ricognizione di debito mediante la quale il riconosceva di essere debitore della Pt_1
somma di euro 40.000,00 nei confronti della - da quelli eseguiti successivamente. CP_1
Il Collegio rileva che non possono non considerarsi esclusi, dalla somma così individuata in sede di ricognizione di debito (8/7/13), i bonifici disposti dal in date precedenti e, cioè, il bonifico Pt_1
di euro 3.200,00 dell'8.03.2013, il bonifico di euro 70,00 del 14.03.2013, l'assegno circolare di euro
3.000,00 dell'8.03.2013 nonché l'assegno circolare n. 52-04.733.568 08 emesso il 05.07.2013,
dall'Istituto centrale delle Banche popolari italiane S.p.a.- Milano, pari ad euro 6.000,00.
In particolare, non si può che ritenere che, ai fini della quantificazione dell'ammontare del debito residuo alla data della ricognizione di debito, l'appellante abbia tenuto conto dei versamenti precedentemente effettuati a favore della . Pertanto, l'assegno circolare di cui sopra va CP_1
espunto dagli euro 40.000,00 dovuti all'appellata.
Quanto ai pagamenti eseguiti successivamente alla data della ricognizione di debito, gli stessi devono ritenersi volti all'adempimento del residuo debito del nei confronti della controparte e, Pt_1
pertanto, detratti dalla somma di euro 40.000,00 così come riconosciuto dall'appellante.
Più precisamente, con riferimento alla documentazione esibita dall'appellante si evidenzia quanto segue.
Ed invero, dagli estratti conto prodotti risultano pagamenti effettuati a favore della , con CP_1
bonifico dal conto corrente n. 0E 5260 414676 0 intestato al presso Banca Sella nel periodo Pt_1
successivo all'8.07.2013 e fino al 2014, per un ammontare pari a euro 7588,00. Con riferimento alla produzione documentale relativa al pagamento di euro 527,00, effettuato a il 21.02.2015, risulta evidente che Controparte_2
l'operazione di versamento sia stata eseguita dall'appellante “per conto” della . CP_1
Sul punto, per un vero è provato che l'esborso di denaro sia stato effettuato dal per conto Pt_1
dell'appellata, diversamente controparte non ha fornito la prova che la provvista sia stata conferita dalla stessa all'appellante; pertanto, tale versamento non può che essere imputato a deconto del maggior debito dovuto dal all'appellata. Pt_1
Avuto riguardo alla produzione documentale relativa alle ricevute di ricariche poste pay e lottomatica,
il Collegio rileva che le medesime non consentono di verificare che i pagamenti siano stati eseguiti a favore della controparte, eccezion fatta per le ricevute della Banca ITB S.p.a., rispettivamente del
2.03.2016, per una ricarica di euro 282,00, e del 20.07.2015, per una ricarica di euro 252,00 -
entrambe accreditate su carta prepagata intestata alla , come evidente dal relativo codice CP_1
fiscale sulle stesse riportato.
Come evidenziato dallo stesso appellante, non risulta provato il pagamento di euro 1.000,00, eseguito in contanti, non essendo stata prodotta dall'appellante alcuna ricevuta che lo attesti.
Con riferimento alle censure relative all'attendibilità della prova testimoniale, e all'ammissibilità del giuramento decisorio, considerata la circostanza per cui la prova dei pagamenti risulta per tabulas, in virtù della documentazione esibita - ancorché parzialmente imputabile a de conto del maggior debito dell'appellante, per quanto innanzi detto - non assumono valore dirimente le dichiarazioni della teste escussa in primo grado, né poteva rimettersi la decisione della causa al giuramento decisorio, deferito in questa sede dall'appellante.
Pertanto, rilevato che le somme di cui si è provato il pagamento non superano, in ogni caso, la cifra di euro 14.756,30, già riconosciuta dalla controparte in primo grado, il Collegio ritiene infondato l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
5. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al rimborso, in favore dell'appellato,
delle spese del presente gravame, liquidate sulla scorta dei criteri sanciti dal D.M. n.55/2014 -
applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater,
T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità
2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il
31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, con riferimento al rigetto dell'appello.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto notificato in data 5/10/2022, nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, avverso la sentenza n. 3133/2022, del Tribunale di Lecce, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di , delle spese del Controparte_1
presente gravame che liquida, in complessivi euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n.
228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello di Lecce, in data 9 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Virginia Zuppetta dr.ssa Anna Rita Pasca
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta dal Magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Marta Crusi con la direzione della Consigliera relatrice dott.ssa Virginia Zuppetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Anna Rita Pasca - Presidente
2) Dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
2) Dott. Virginia Zuppetta - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 792 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022.
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso da sé medesimo, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce, alla Via Taranto n. 183, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in questo grado;
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1 C.F._2
OV IF, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Presicce – Acquarica (Le), alla
Via Caduti di Marcinelle n. 3, in virtù di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
-APPELLATO-
All'udienza collegiale dell'11.06.2025, previo deposito di note di trattazione scritte, da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art.190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15.12.2017, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 3096/17, emesso l'8.11.2017 dal Tribunale di Lecce, su ricorso di , con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma Controparte_1
di euro 25.243,61, oltre interessi e spese di procedura. In particolare, l'opponente rappresentava di aver contratto un prestito con l'opposta per l'ammontare complessivo di euro 40.000,00 frutto di finanziamenti da quest'ultima contratti, a sua volta, con Neos Finance S.p.a. e Compass S.p.a. e di aver consegnato alla , a garanzia del proprio debito, gli assegni posti a fondamento del CP_1
ricorso per decreto ingiuntivo.
Sosteneva di aver già corrisposto non solo la somma di euro 14.756,30 come anche da lei sostenuto,
ma la maggior somma di 37.226,00 euro (euro 14.708,00 tramite bonifici bancari;
euro 15.518,00
tramite versamenti su carta poste pay;
euro 6.000,00 mediante assegno circolare;
euro 1.000,00 in contanti).
Tutto quanto premesso, instava acchè il Tribunale adito, previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, 1) revocasse il decreto ingiuntivo impugnato, tenendo indenne l'opponente da ogni pretesa creditizia;
2) in subordine, riducesse gli importi dovuti, in ragione delle somme già corrisposte;
3) il tutto con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la impugnando e contestando la domanda CP_1
attorea, e rappresentando che alcune somme ex adverso documentate, come quella di cui all'assegno circolare, erano state corrisposte anteriormente all'8.07.2013, data della consegna degli assegni e,
pertanto, nel quantificare l'importo residuo di un prestito di ammontare maggiore a euro 40.000,00 si era tenuto conto del denaro già corrisposto.
Inoltre, specificava che non era mai avvenuto il pagamento in contanti di euro 1.000,00, né il pagamento a Compass di euro 524,71 con denaro proprio del Pt_1
Concludeva, pertanto, chiedendo - previa conferma della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato - il rigetto della domanda attorea e la conferma del decreto ingiuntivo opposto,
con vittoria di spese e competenze di causa.
Con ordinanza del 20.06.2018 il primo giudice rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. La causa, istruita mediante acquisizione in via documentale e tramite prove orali, veniva definita con sentenza n. 3133/2022 del 7.09.2022, con la quale il Tribunale adito: 1) rigettava l'opposizione e
confermava il decreto ingiuntivo opposto n. 3096/2017, emesso in data 8.11.2017 dal Tribunale di
Lecce; 2) condannava l'avv. al pagamento nei confronti dell'avv. Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite.
[...]
Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, interponeva Parte_1
appello, cui si opponeva la chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, CP_1
con vittoria delle spese del presente gravame.
Con ordinanza del 5.05.2023 il Collegio rigettava la richiesta, di parte appellante, di ammissione del giuramento decisorio dell'appellata , ai sensi degli artt. 345 e 233 c.p.c., rilevatane CP_1
l'irrilevanza e l'inconferenza ai fini della decisione della causa.
All'udienza collegiale dell'11.06.2025, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art.190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va delibata l'eccezione, proposta dall'appellata, di inammissibilità dell'appello,
per carente formulazione dello stesso, alla stregua delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
2. Detta eccezione è infondata.
Al riguardo, viene richiamata la nota sentenza n. 27199/17 delle Sezioni Unite della Suprema Corte,
la quale ha chiarito la portata prescrittiva dei requisiti in materia di “forma dell'appello” previsti dall'art. 342 c.p.c., escludendone una interpretazione formalistica. L'interpretazione delineata dalla
Suprema Corte rafforza l'indirizzo, già in precedenza seguito da questa Corte, secondo cui deve escludersi l'inammissibilità dell'atto d'appello ove lo stesso, pur in mancanza di una strutturazione formalmente conforme al disposto di cui all'art. 342 c.p.c., tuttavia, esaminato nel complesso delle sue articolazioni, consenta, comunque, di individuare le argomentazioni contrapposte da parte appellante a quelle del Tribunale, al fine di incrinarne il fondamento giuridico, nonché le ipotizzate violazioni di legge ed il nesso causale tra esse e la decisione censurata, nella prospettiva di una riforma della sentenza in senso conforme al contenuto delle proprie domande ed eccezioni.
Orbene l'atto introduttivo del presente giudizio, valutato nel suo complesso, è coerente con il dettato di cui all'art. 342 c.p.c. per come interpretato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, ciò in quanto in esso risultano esaustivamente specificati, sia i 'motivi' in base ai quali si ritiene che la pronuncia appellata debba essere integralmente riformata – e la propria domanda accolta – sia le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
3. Con un unico motivo di gravame, l'appellante contesta il difetto assoluto di motivazione della
impugnata sentenza nonché la sua manifesta illogicità.
In particolare, il rappresenta che il Giudice di prime cure abbia erroneamente omesso di Pt_1
considerare i documenti allegati, relativi ai vari pagamenti eseguiti tra il 2013 e il 2017 nei confronti della controparte, tra cui le ricevute dei bonifici e dei pagamenti presso lottomatica e poste pay.
Evidenzia come non sia revocabile in dubbio che gli importi di detti versamenti siano corrispondenti alle rate di rimborso dei finanziamenti ex adverso contratti, al contrario del pagamento della somma di euro 1000,00 corrisposta in contanti, che non risulta provata da alcuna ricevuta.
Contesta, altresì, che nella sentenza impugnata il Giudice di prime cure non abbia tenuto conto a) del pagamento Compass di euro 527,00, eseguito “per conto di ”, come Controparte_1
esplicitamente riportato nella relativa ricevuta versata in atti;
b) dell'assegno circolare n. 52-
04.733.568 08 emesso dall'Istituto centrale delle Banche popolari italiane S.p.a.-Milano datato
05.07.2013, di euro 6.000,00, evidentemente imputabile al rimborso del debito contratto, nonostante la data di emissione fosse precedente alla ricognizione di debito risalente all'8.07.2013.
Evidenzia, inoltre, che nessun preciso riscontro probatorio potesse scaturire dalle dichiarazioni rese dal teste , in ragione del rapporto di parentela con l'appellata e della sua estraneità rispetto Tes_1
ai pagamenti ricevuti da quest'ultima.
4. Detto motivo è infondato. Con riferimento ai versamenti effettuati dal nei confronti della , emerge ex actis Pt_1 CP_1
che lo stesso abbia eseguito a suo favore versamenti in più soluzioni e con vari mezzi di pagamento,
tra cui bonifici bancari, documentati dagli estratti conto della Banca Sella, versamento Compass del
21/02/2015, assegni bancari, ricariche mediante poste pay,.
Preliminarmente, occorre distinguere i pagamenti effettuati in data anteriore all'8.07.2013 - giorno attestante la ricognizione di debito mediante la quale il riconosceva di essere debitore della Pt_1
somma di euro 40.000,00 nei confronti della - da quelli eseguiti successivamente. CP_1
Il Collegio rileva che non possono non considerarsi esclusi, dalla somma così individuata in sede di ricognizione di debito (8/7/13), i bonifici disposti dal in date precedenti e, cioè, il bonifico Pt_1
di euro 3.200,00 dell'8.03.2013, il bonifico di euro 70,00 del 14.03.2013, l'assegno circolare di euro
3.000,00 dell'8.03.2013 nonché l'assegno circolare n. 52-04.733.568 08 emesso il 05.07.2013,
dall'Istituto centrale delle Banche popolari italiane S.p.a.- Milano, pari ad euro 6.000,00.
In particolare, non si può che ritenere che, ai fini della quantificazione dell'ammontare del debito residuo alla data della ricognizione di debito, l'appellante abbia tenuto conto dei versamenti precedentemente effettuati a favore della . Pertanto, l'assegno circolare di cui sopra va CP_1
espunto dagli euro 40.000,00 dovuti all'appellata.
Quanto ai pagamenti eseguiti successivamente alla data della ricognizione di debito, gli stessi devono ritenersi volti all'adempimento del residuo debito del nei confronti della controparte e, Pt_1
pertanto, detratti dalla somma di euro 40.000,00 così come riconosciuto dall'appellante.
Più precisamente, con riferimento alla documentazione esibita dall'appellante si evidenzia quanto segue.
Ed invero, dagli estratti conto prodotti risultano pagamenti effettuati a favore della , con CP_1
bonifico dal conto corrente n. 0E 5260 414676 0 intestato al presso Banca Sella nel periodo Pt_1
successivo all'8.07.2013 e fino al 2014, per un ammontare pari a euro 7588,00. Con riferimento alla produzione documentale relativa al pagamento di euro 527,00, effettuato a il 21.02.2015, risulta evidente che Controparte_2
l'operazione di versamento sia stata eseguita dall'appellante “per conto” della . CP_1
Sul punto, per un vero è provato che l'esborso di denaro sia stato effettuato dal per conto Pt_1
dell'appellata, diversamente controparte non ha fornito la prova che la provvista sia stata conferita dalla stessa all'appellante; pertanto, tale versamento non può che essere imputato a deconto del maggior debito dovuto dal all'appellata. Pt_1
Avuto riguardo alla produzione documentale relativa alle ricevute di ricariche poste pay e lottomatica,
il Collegio rileva che le medesime non consentono di verificare che i pagamenti siano stati eseguiti a favore della controparte, eccezion fatta per le ricevute della Banca ITB S.p.a., rispettivamente del
2.03.2016, per una ricarica di euro 282,00, e del 20.07.2015, per una ricarica di euro 252,00 -
entrambe accreditate su carta prepagata intestata alla , come evidente dal relativo codice CP_1
fiscale sulle stesse riportato.
Come evidenziato dallo stesso appellante, non risulta provato il pagamento di euro 1.000,00, eseguito in contanti, non essendo stata prodotta dall'appellante alcuna ricevuta che lo attesti.
Con riferimento alle censure relative all'attendibilità della prova testimoniale, e all'ammissibilità del giuramento decisorio, considerata la circostanza per cui la prova dei pagamenti risulta per tabulas, in virtù della documentazione esibita - ancorché parzialmente imputabile a de conto del maggior debito dell'appellante, per quanto innanzi detto - non assumono valore dirimente le dichiarazioni della teste escussa in primo grado, né poteva rimettersi la decisione della causa al giuramento decisorio, deferito in questa sede dall'appellante.
Pertanto, rilevato che le somme di cui si è provato il pagamento non superano, in ogni caso, la cifra di euro 14.756,30, già riconosciuta dalla controparte in primo grado, il Collegio ritiene infondato l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
5. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al rimborso, in favore dell'appellato,
delle spese del presente gravame, liquidate sulla scorta dei criteri sanciti dal D.M. n.55/2014 -
applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater,
T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità
2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il
31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, con riferimento al rigetto dell'appello.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto notificato in data 5/10/2022, nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, avverso la sentenza n. 3133/2022, del Tribunale di Lecce, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di , delle spese del Controparte_1
presente gravame che liquida, in complessivi euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n.
228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello di Lecce, in data 9 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Virginia Zuppetta dr.ssa Anna Rita Pasca
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta dal Magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Marta Crusi con la direzione della Consigliera relatrice dott.ssa Virginia Zuppetta