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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 24/06/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1482/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1482 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 29.4.2025 e vertente
T R A
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Parte_1 C.F._1
Prosaici
Parte attrice
E
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Marzio Controparte_1 C.F._2
Tullio Corneli
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.4.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Parte attrice ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni riportati in seguito all'intervento di implantologia dell'elemento dentario n. 36, eseguito dal convenuto presso il proprio studio in data 14.6.2017.
L'attrice ha ipotizzato la responsabilità del convenuto sulla scorta delle seguenti allegazioni: l'attrice avrebbe avvertito, immediatamente dopo l'intervento, un dolore nella pagina 1 di 9 sede dell'impianto, con progressiva perdita della sensibilità all'emilabbro inferiore sinistro e alla lingua;
nonostante le rassicurazioni del convenuto -informato dall'attrice circa la sintomatologia dolorosa- e la sottoposizione dell'attrice all'esame di ortopanoramica, il convenuto avrebbe successivamente ultimato la protesizzazione dell'impianto, ricevendo dall'attrice il compenso pattuito per l'intervento; persistenti i dolori nei mesi e negli anni successivi all'intervento, l'attrice si sarebbe rivolta per una consulenza ad altro dentista, che avrebbe ricondotto all'intervento svolto dal convenuto la lesione/compressione del canale mandibolare;
il convenuto avrebbe riconosciuto di aver cagionato la lesione della ramificazione del nervo, ma, nonostante le trattative tra le parti, non avrebbe da ultimo risarcito all'attrice il danno alla medesima causato.
Dalla negligenza ascrivibile al convenuto sarebbero derivati all'attrice postumi permanenti, consistiti nella perdita della sensibilità e della funzionalità dell'emilabbro inferiore, di parte della gengiva, della lingua e della guancia sinistra, e un correlativo danno biologico. L'attrice avrebbe subito anche un danno patrimoniale.
La parte ha concluso chiedendo al Tribunale di accertare la responsabilità del convenuto e di condannarlo al risarcimento del danno, stimato in € 15.000,00 o in quella accertata in giudizio.
Si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha eccepito, in rito, l'improcedibilità
dell'avversa domanda per mancato esperimento dell'a.t.p. ante causam;
nel merito, che l'intervento sulla persona dell'attrice sarebbe stato eseguito correttamente, di non aver sottovalutato la sintomatologia descritta dall'attrice durante il decorso post intervento, che il pregiudizio ex adverso lamentato -peraltro non dimostrato- sarebbe una conseguenza fisiologica e minima dell'intervento.
Ha concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare, in rito, improcedibile la domanda attorea;
di respingere, nel merito, la domanda dell'attrice.
In corso di causa è stata esperita la mediazione, costituente condizione di procedibilità
della domanda attorea, con conseguente superamento dell'eccezione di improcedibilità svolta pagina 2 di 9 dal convenuto;
la causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti;
è stata svolta in giudizio la c.t.u.
*******
1. Per valutare la sussistenza dei profili di responsabilità sanitaria del convenuto, è stata svolta in giudizio c.t.u.
L'accertamento peritale, del quale il Tribunale intende condividere le analitiche e motivate risultanze –anche per quanto concerne le puntuali risposte alle osservazioni delle parti veicolate tramite i rispettivi c.t.p.-, evidenzia quanto di seguito si riporta.
Il convenuto ha eseguito, sul piano diagnostico, unicamente della radiografia endorale;
tuttavia, poiché la medesima non risulta in atti, non può ritenersi esistente la necessità, nel caso di specie, di eseguire la diagnostica tramite la diversa radiografia tridimensionale (TAC
tradizionale o Cone Beam), sicché in relazione a questo profilo dell'operato del convenuto il
Tribunale non reputa, contrariamente a quanto ipotizzati dai c.t.u., configurabile la negligenza del convenuto.
Viene, invece, ritenuta negligente l'esecuzione dell'intervento di impianto, connotato dall'inserimento di un impianto che si estende inferiormente agli apici dei denti contigui per circa 4 millimetri: non è stato scelto un impianto di dimensioni sovrapponibili alla lunghezza delle contigue radici, di cui il convenuto avrebbe dovuto conoscere le dimensioni, avendo il medesimo fatto precedere l'intervento dall'esecuzione della radiografia.
La terza criticità riguarda la negligente gestione del post operatorio: permanendo lo stato di ipo/anestesia della zona, il convenuto avrebbe dovuto immediatamente far effettuare alla paziente una radiografia (preferibilmente tridimensionale), o meglio ancora, rimuovere immediatamente la fixture, posto che in questa fase l'impianto non è certamente integrato e la vite è facilmente rimovibile;
la tempestiva rimozione della vite avrebbe permesso al nervo di recuperare e avrebbe, quindi, consentito la riduzione delle conseguenze dell'erroneo impianto realizzato dal convenuto o, addirittura, la completa guarigione della paziente.
2. Dalla relazione peritale emergono, dunque, i profili di negligenza professionale lamentati dall'attrice e deve concludersi per l'esistenza di un rapporto causale diretto tra la pagina 3 di 9 condotta negligente del convenuto e i postumi riportati dall'attrice; a quest'ultima sono derivati, quali postumi permanenti dell'intervento negligente del convenuto, la perdita e l'alterata sensibilità della cute, dei denti e delle mucose orali innervate dal nervo alveolare inferiore: il danno al nervo alveolare è significativo in correlazione sia all'estensione dell'area interessata, (sia cutanea che mucosa, con interessamento parziale del pure del lato controlaterale, spiegabile anatomicamente dalla invasione che le fibre nervose del nervo che invadono parzialmente il lato opposto), sia alla sua severità (franca anestesia di gran parte della zona colpita, con aree ipoestesiche periferiche).
Detti postumi sono stati valutati dai periti incaricati in 4 punti percentuali;
la temporanea inabilità è stata, inoltre, parziale al 25% per 15 giorni;
le spese mediche sono pari ad € 330,00.
Non spetta all'attrice la restituzione del compenso corrisposto al convenuto per l'intervento in contestazione, atteso che la medesima non ha formulato in giudizio domanda risolutoria e che “Nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela” (Cassazione civile sez. II, 18/10/2024, n. 27042).
3. Quanto al pregiudizio non patrimoniale, è necessario premettere che, con le note sentenze delle Sezioni Unite del novembre del 2008 (sentenze dell'11/11/2008, nn. 26972 –
26975), si è chiarito che "il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è
inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico,
sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno pagina 4 di 9 biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale".
Da un lato, dunque, il danno non patrimoniale (nelle varie sottocategorie in cui è stato variamente suddiviso) deve essere integralmente risarcito in tutte le sue componenti,
dall'altro, tuttavia, sono banditi tutti i precedenti automatismi tali da condurre ad indebite duplicazioni: "deve pertanto ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico". Quindi, "definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale.
Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti,
ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso,
sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo".
Quanto all'incidenza dinamico relazionale, alla luce della definizione del danno biologico espressa agli arrt. 138 e 139 D.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) quale "lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito", si è pacificamente attribuita al danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva.
Inoltre, nell'elaborazione dell'Osservatorio del Tribunale di Milano che ha portato all'approvazione delle tabelle del 2009, da ultimo aggiornate nel 2024, alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, si è proposto un adeguamento dei valori di liquidazione pagina 5 di 9 del danno non patrimoniale aumentando il valore del punto in modo da comprendervi la liquidazione congiunta sia del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale",
comprensiva dei risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire -si legge nella relazione esplicativa delle tabelle- "la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di: c.d. danno biologico "standard", c.d. personalizzazione -per particolari condizioni soggettive- del danno biologico, c.d. danno morale"; rispetto a tali valori è poi prevista una percentuale di aumento da utilizzare per una adeguata
"personalizzazione" complessiva "laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato".
Poiché, dunque, nel valore del punto si è già tenuto conto della liquidazione unitaria dell'unico danno non patrimoniale comprensivo dei diversi pregiudizi che lo compongono
(quali in precedenza etichettati come danno morale, esistenziale, alla vita di relazione ecc.)
nella misura presuntivamente correlata alla menomazione accertata in relazione all'età della vittima, la maggiorazione a titolo di sofferenza soggettiva o personalizzazione richiede l'esistenza di specifiche circostanze ulteriori, idonee a differenziare il caso rispetto a quelli analoghi, provocando una sofferenza o una compromissione della vita di relazione e dell'esistenza maggiore rispetto a quelle provocate da analoghe lesioni su un'altra persona della stessa età.
Orbene nel caso di specie non si ritiene di riconoscere alcuna personalizzazione del pregiudizio in favore dell'attrice, atteso che la parte non ha descritto circostanze particolari di sofferenza soggettiva.
4. Venendo all'applicazione delle tabelle di Milano predisposte per l'anno 2024 per la liquidazione del danno da lesioni micropermanenti in relazione all'età dell'attrice al momento del discusso intervento (anni 64), il pregiudizio non patrimoniale liquidabile in favore dell'attrice è pari ad € 5.400,67.
pagina 6 di 9 L'obbligazione risarcitoria a carico del convenuto rappresenta un'obbligazione di valore,
da monetizzarsi con riferimento alla data di liquidazione attraverso la rivalutazione monetaria. L'operazione di rivalutazione costituisce una componente intrinseca del danno e,
per l'esattezza, il danno causato dal decorso del tempo (Cass., ss.uu., n. 1712/1995).
Gli importi rivalutati non comprendono l'ulteriore e diverso danno da lucro cessante,
rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta e dalla mancata fruizione delle utilità che questa avrebbe potuto dare, provocato dal ritardo con cui viene liquidato e pagato al danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Infatti, qualora il debitore di un'obbligazione di valore ritardi l'adempimento (e ciò avviene sempre in quanto il danno è
liquidato al valore calcolato al momento della sentenza ma l'obbligazione deve essere adempiuta al momento di verificazione del pregiudizio), il creditore può subire un nocumento ulteriore rispetto a quello rappresentato dal deprezzamento della moneta. Il
creditore infatti, non disponendo tempestivamente della somma dovutagli, perde la possibilità di effettuare investimenti e di ricavare così un lucro finanziario.
Tale danno va liquidato dal giudice in via equitativa, anche facendo ricorso ad un saggio di interessi (c.d. interessi compensativi) i quali non costituiscono un frutto civile dell'obbligazione principale, ma una mera componente dell'unico danno da fatto illecito
(Cass. n. 17115/2012). Esso può essere liquidato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già sulla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte
(sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT.
Al fine di procedere alla rivalutazione all'attualità dell'importo capitale di € 5.400,67
secondo i criteri suindicati (rivalutazione e interessi calcolati sulla somma rivalutata di anno in anno), è preliminarmente necessario devalutare l'importo capitale alla data dell'intervento
(14.6.2017).
Eseguendo le operazioni di devalutazione si ottiene un capitale pari ad € 4.493,07;
applicando sull'importo così ricavato rivalutazione e interessi secondo il criterio richiamato si pagina 7 di 9 ottiene l'importo di € 5.946,28; su tale importo, costituente debito di valuta per effetto della liquidazione, decorrono gli interessi al tasso di legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
5. Nessuna somma spetta, invece, all'attrice a titolo di ristoro del danno da lesione dell'autodeterminazione, causata in tesi dalla prestazione di un consenso non esaustivo rispetto all'intervento subito, atteso che nella specie nessuna precisa allegazione l'attrice ha svolto sul punto nell'atto di citazione, che perimetra la causa petendi del giudizio, essendosi la parte limitata a richiedere il ristoro di tale forma di pregiudizio soltanto in sede di precisazione delle conclusioni.
6. In accoglimento della domanda attorea, il convenuto viene condannata al risarcimento del danno in favore dell'attrice, quantificato nell'indicata misura.
7. Le spese di lite, comprensive delle spese di c.t.u., seguono il criterio della soccombenza dell'ente convenuto e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore della causa e della sua semplicità.
All'attrice è, inoltre, dovuto il rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica;
tali spese rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate e nella specie le spese, pari ad € 750,00, oltre a i.v.a. (cfr. nota spese), non sono ritenute eccessive (Cass. 3-1-2013 n. 84; Cass. 16-6-1990 n.
6056; Cass. 11-6-1980 n. 3716).
Non spetta, invece, all'attrice il rimborso delle spese per la mediazione obbligatoria, posto che non è stato dimostrato in giudizio il relativo ammontare (“In tema di mediazione obbligatoria, le spese sostenute per l'espletamento del procedimento sono recuperabili come esborsi, ed il soccombente può certamente essere condannato al rimborso della relativa somma che la parte vittoriosa dimostri di aver sostenuto quale passaggio obbligato per l'accesso all'accertamento giudiziale della responsabilità del soccombente. Tuttavia, come tutte le spese stragiudiziali, a differenza da quelle giudiziali vere e proprie, esse hanno natura di "danno emergente" e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe pagina 8 di 9 forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova” Corte appello L'Aquila,
03/03/2025, n.262).
Non ricorrono, infine, i presupposti applicativi dell'art. 96 c.p.c. invocato dall'attrice.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice e condanna, per l'effetto, al Controparte_1
risarcimento del danno in favore di , quantificato nell'importo di € 5.946,28, Parte_1
oltre a interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1
che liquida in € 264,00 per esborsi, € 2.540,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%, € 750,00, oltre a i.v.a., per spese di c.t.p.;
3) pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u., liquidate con separato Controparte_1
decreto.
Così deciso in Spoleto, il 23.6.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1482 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 29.4.2025 e vertente
T R A
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Parte_1 C.F._1
Prosaici
Parte attrice
E
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Marzio Controparte_1 C.F._2
Tullio Corneli
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.4.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Parte attrice ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni riportati in seguito all'intervento di implantologia dell'elemento dentario n. 36, eseguito dal convenuto presso il proprio studio in data 14.6.2017.
L'attrice ha ipotizzato la responsabilità del convenuto sulla scorta delle seguenti allegazioni: l'attrice avrebbe avvertito, immediatamente dopo l'intervento, un dolore nella pagina 1 di 9 sede dell'impianto, con progressiva perdita della sensibilità all'emilabbro inferiore sinistro e alla lingua;
nonostante le rassicurazioni del convenuto -informato dall'attrice circa la sintomatologia dolorosa- e la sottoposizione dell'attrice all'esame di ortopanoramica, il convenuto avrebbe successivamente ultimato la protesizzazione dell'impianto, ricevendo dall'attrice il compenso pattuito per l'intervento; persistenti i dolori nei mesi e negli anni successivi all'intervento, l'attrice si sarebbe rivolta per una consulenza ad altro dentista, che avrebbe ricondotto all'intervento svolto dal convenuto la lesione/compressione del canale mandibolare;
il convenuto avrebbe riconosciuto di aver cagionato la lesione della ramificazione del nervo, ma, nonostante le trattative tra le parti, non avrebbe da ultimo risarcito all'attrice il danno alla medesima causato.
Dalla negligenza ascrivibile al convenuto sarebbero derivati all'attrice postumi permanenti, consistiti nella perdita della sensibilità e della funzionalità dell'emilabbro inferiore, di parte della gengiva, della lingua e della guancia sinistra, e un correlativo danno biologico. L'attrice avrebbe subito anche un danno patrimoniale.
La parte ha concluso chiedendo al Tribunale di accertare la responsabilità del convenuto e di condannarlo al risarcimento del danno, stimato in € 15.000,00 o in quella accertata in giudizio.
Si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha eccepito, in rito, l'improcedibilità
dell'avversa domanda per mancato esperimento dell'a.t.p. ante causam;
nel merito, che l'intervento sulla persona dell'attrice sarebbe stato eseguito correttamente, di non aver sottovalutato la sintomatologia descritta dall'attrice durante il decorso post intervento, che il pregiudizio ex adverso lamentato -peraltro non dimostrato- sarebbe una conseguenza fisiologica e minima dell'intervento.
Ha concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare, in rito, improcedibile la domanda attorea;
di respingere, nel merito, la domanda dell'attrice.
In corso di causa è stata esperita la mediazione, costituente condizione di procedibilità
della domanda attorea, con conseguente superamento dell'eccezione di improcedibilità svolta pagina 2 di 9 dal convenuto;
la causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti;
è stata svolta in giudizio la c.t.u.
*******
1. Per valutare la sussistenza dei profili di responsabilità sanitaria del convenuto, è stata svolta in giudizio c.t.u.
L'accertamento peritale, del quale il Tribunale intende condividere le analitiche e motivate risultanze –anche per quanto concerne le puntuali risposte alle osservazioni delle parti veicolate tramite i rispettivi c.t.p.-, evidenzia quanto di seguito si riporta.
Il convenuto ha eseguito, sul piano diagnostico, unicamente della radiografia endorale;
tuttavia, poiché la medesima non risulta in atti, non può ritenersi esistente la necessità, nel caso di specie, di eseguire la diagnostica tramite la diversa radiografia tridimensionale (TAC
tradizionale o Cone Beam), sicché in relazione a questo profilo dell'operato del convenuto il
Tribunale non reputa, contrariamente a quanto ipotizzati dai c.t.u., configurabile la negligenza del convenuto.
Viene, invece, ritenuta negligente l'esecuzione dell'intervento di impianto, connotato dall'inserimento di un impianto che si estende inferiormente agli apici dei denti contigui per circa 4 millimetri: non è stato scelto un impianto di dimensioni sovrapponibili alla lunghezza delle contigue radici, di cui il convenuto avrebbe dovuto conoscere le dimensioni, avendo il medesimo fatto precedere l'intervento dall'esecuzione della radiografia.
La terza criticità riguarda la negligente gestione del post operatorio: permanendo lo stato di ipo/anestesia della zona, il convenuto avrebbe dovuto immediatamente far effettuare alla paziente una radiografia (preferibilmente tridimensionale), o meglio ancora, rimuovere immediatamente la fixture, posto che in questa fase l'impianto non è certamente integrato e la vite è facilmente rimovibile;
la tempestiva rimozione della vite avrebbe permesso al nervo di recuperare e avrebbe, quindi, consentito la riduzione delle conseguenze dell'erroneo impianto realizzato dal convenuto o, addirittura, la completa guarigione della paziente.
2. Dalla relazione peritale emergono, dunque, i profili di negligenza professionale lamentati dall'attrice e deve concludersi per l'esistenza di un rapporto causale diretto tra la pagina 3 di 9 condotta negligente del convenuto e i postumi riportati dall'attrice; a quest'ultima sono derivati, quali postumi permanenti dell'intervento negligente del convenuto, la perdita e l'alterata sensibilità della cute, dei denti e delle mucose orali innervate dal nervo alveolare inferiore: il danno al nervo alveolare è significativo in correlazione sia all'estensione dell'area interessata, (sia cutanea che mucosa, con interessamento parziale del pure del lato controlaterale, spiegabile anatomicamente dalla invasione che le fibre nervose del nervo che invadono parzialmente il lato opposto), sia alla sua severità (franca anestesia di gran parte della zona colpita, con aree ipoestesiche periferiche).
Detti postumi sono stati valutati dai periti incaricati in 4 punti percentuali;
la temporanea inabilità è stata, inoltre, parziale al 25% per 15 giorni;
le spese mediche sono pari ad € 330,00.
Non spetta all'attrice la restituzione del compenso corrisposto al convenuto per l'intervento in contestazione, atteso che la medesima non ha formulato in giudizio domanda risolutoria e che “Nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela” (Cassazione civile sez. II, 18/10/2024, n. 27042).
3. Quanto al pregiudizio non patrimoniale, è necessario premettere che, con le note sentenze delle Sezioni Unite del novembre del 2008 (sentenze dell'11/11/2008, nn. 26972 –
26975), si è chiarito che "il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è
inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico,
sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno pagina 4 di 9 biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale".
Da un lato, dunque, il danno non patrimoniale (nelle varie sottocategorie in cui è stato variamente suddiviso) deve essere integralmente risarcito in tutte le sue componenti,
dall'altro, tuttavia, sono banditi tutti i precedenti automatismi tali da condurre ad indebite duplicazioni: "deve pertanto ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico". Quindi, "definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale.
Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti,
ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso,
sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo".
Quanto all'incidenza dinamico relazionale, alla luce della definizione del danno biologico espressa agli arrt. 138 e 139 D.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) quale "lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito", si è pacificamente attribuita al danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva.
Inoltre, nell'elaborazione dell'Osservatorio del Tribunale di Milano che ha portato all'approvazione delle tabelle del 2009, da ultimo aggiornate nel 2024, alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, si è proposto un adeguamento dei valori di liquidazione pagina 5 di 9 del danno non patrimoniale aumentando il valore del punto in modo da comprendervi la liquidazione congiunta sia del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale",
comprensiva dei risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire -si legge nella relazione esplicativa delle tabelle- "la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di: c.d. danno biologico "standard", c.d. personalizzazione -per particolari condizioni soggettive- del danno biologico, c.d. danno morale"; rispetto a tali valori è poi prevista una percentuale di aumento da utilizzare per una adeguata
"personalizzazione" complessiva "laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato".
Poiché, dunque, nel valore del punto si è già tenuto conto della liquidazione unitaria dell'unico danno non patrimoniale comprensivo dei diversi pregiudizi che lo compongono
(quali in precedenza etichettati come danno morale, esistenziale, alla vita di relazione ecc.)
nella misura presuntivamente correlata alla menomazione accertata in relazione all'età della vittima, la maggiorazione a titolo di sofferenza soggettiva o personalizzazione richiede l'esistenza di specifiche circostanze ulteriori, idonee a differenziare il caso rispetto a quelli analoghi, provocando una sofferenza o una compromissione della vita di relazione e dell'esistenza maggiore rispetto a quelle provocate da analoghe lesioni su un'altra persona della stessa età.
Orbene nel caso di specie non si ritiene di riconoscere alcuna personalizzazione del pregiudizio in favore dell'attrice, atteso che la parte non ha descritto circostanze particolari di sofferenza soggettiva.
4. Venendo all'applicazione delle tabelle di Milano predisposte per l'anno 2024 per la liquidazione del danno da lesioni micropermanenti in relazione all'età dell'attrice al momento del discusso intervento (anni 64), il pregiudizio non patrimoniale liquidabile in favore dell'attrice è pari ad € 5.400,67.
pagina 6 di 9 L'obbligazione risarcitoria a carico del convenuto rappresenta un'obbligazione di valore,
da monetizzarsi con riferimento alla data di liquidazione attraverso la rivalutazione monetaria. L'operazione di rivalutazione costituisce una componente intrinseca del danno e,
per l'esattezza, il danno causato dal decorso del tempo (Cass., ss.uu., n. 1712/1995).
Gli importi rivalutati non comprendono l'ulteriore e diverso danno da lucro cessante,
rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta e dalla mancata fruizione delle utilità che questa avrebbe potuto dare, provocato dal ritardo con cui viene liquidato e pagato al danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Infatti, qualora il debitore di un'obbligazione di valore ritardi l'adempimento (e ciò avviene sempre in quanto il danno è
liquidato al valore calcolato al momento della sentenza ma l'obbligazione deve essere adempiuta al momento di verificazione del pregiudizio), il creditore può subire un nocumento ulteriore rispetto a quello rappresentato dal deprezzamento della moneta. Il
creditore infatti, non disponendo tempestivamente della somma dovutagli, perde la possibilità di effettuare investimenti e di ricavare così un lucro finanziario.
Tale danno va liquidato dal giudice in via equitativa, anche facendo ricorso ad un saggio di interessi (c.d. interessi compensativi) i quali non costituiscono un frutto civile dell'obbligazione principale, ma una mera componente dell'unico danno da fatto illecito
(Cass. n. 17115/2012). Esso può essere liquidato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già sulla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte
(sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT.
Al fine di procedere alla rivalutazione all'attualità dell'importo capitale di € 5.400,67
secondo i criteri suindicati (rivalutazione e interessi calcolati sulla somma rivalutata di anno in anno), è preliminarmente necessario devalutare l'importo capitale alla data dell'intervento
(14.6.2017).
Eseguendo le operazioni di devalutazione si ottiene un capitale pari ad € 4.493,07;
applicando sull'importo così ricavato rivalutazione e interessi secondo il criterio richiamato si pagina 7 di 9 ottiene l'importo di € 5.946,28; su tale importo, costituente debito di valuta per effetto della liquidazione, decorrono gli interessi al tasso di legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
5. Nessuna somma spetta, invece, all'attrice a titolo di ristoro del danno da lesione dell'autodeterminazione, causata in tesi dalla prestazione di un consenso non esaustivo rispetto all'intervento subito, atteso che nella specie nessuna precisa allegazione l'attrice ha svolto sul punto nell'atto di citazione, che perimetra la causa petendi del giudizio, essendosi la parte limitata a richiedere il ristoro di tale forma di pregiudizio soltanto in sede di precisazione delle conclusioni.
6. In accoglimento della domanda attorea, il convenuto viene condannata al risarcimento del danno in favore dell'attrice, quantificato nell'indicata misura.
7. Le spese di lite, comprensive delle spese di c.t.u., seguono il criterio della soccombenza dell'ente convenuto e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore della causa e della sua semplicità.
All'attrice è, inoltre, dovuto il rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica;
tali spese rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate e nella specie le spese, pari ad € 750,00, oltre a i.v.a. (cfr. nota spese), non sono ritenute eccessive (Cass. 3-1-2013 n. 84; Cass. 16-6-1990 n.
6056; Cass. 11-6-1980 n. 3716).
Non spetta, invece, all'attrice il rimborso delle spese per la mediazione obbligatoria, posto che non è stato dimostrato in giudizio il relativo ammontare (“In tema di mediazione obbligatoria, le spese sostenute per l'espletamento del procedimento sono recuperabili come esborsi, ed il soccombente può certamente essere condannato al rimborso della relativa somma che la parte vittoriosa dimostri di aver sostenuto quale passaggio obbligato per l'accesso all'accertamento giudiziale della responsabilità del soccombente. Tuttavia, come tutte le spese stragiudiziali, a differenza da quelle giudiziali vere e proprie, esse hanno natura di "danno emergente" e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe pagina 8 di 9 forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova” Corte appello L'Aquila,
03/03/2025, n.262).
Non ricorrono, infine, i presupposti applicativi dell'art. 96 c.p.c. invocato dall'attrice.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice e condanna, per l'effetto, al Controparte_1
risarcimento del danno in favore di , quantificato nell'importo di € 5.946,28, Parte_1
oltre a interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1
che liquida in € 264,00 per esborsi, € 2.540,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%, € 750,00, oltre a i.v.a., per spese di c.t.p.;
3) pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u., liquidate con separato Controparte_1
decreto.
Così deciso in Spoleto, il 23.6.2025
Il Giudice
Agata Stanga
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