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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/12/2025, n. 2747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2747 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 10 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 447/25 R.G. e vertente TRA nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
CO EL e NO EL;
– ricorrente –
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difesa dall'avv. Itala De CP_1
Benedictis;
– resistente – MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.01.25, la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- 002318728, emessa a titolo di sanzione amministrativa per un importo complessivo di euro 2.182,38. A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto, l'intervenuta prescrizione e la decadenza ex art. 14 L. 689/81. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, con vittorie di spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo emettersi CP_1 sentenza di cessata materia del contendere atteso l'intervenuto annullamento in autotutela. La causa viene decisa mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Va dichiarata cessata la materia del contendere, come da concorde richiesta delle parti. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve, invero, essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, l' ha documentato l'avvenuta definizione del CP_2 procedimento sanzionatorio in forza dell'avvenuto annullamento in autotutela. Con riferimento alle spese di lite, è noto che in caso di cessazione della materia del contendere la statuizione sulle stesse segue il principio della cd. soccombenza virtuale. Nel caso di specie, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, atteso l'intervento della Corte di Cassazione in merito all'applicabilità dell'art. 14 rispetto alle fattispecie per cui è causa, solo in epoca successiva al deposito del ricorso. A ciò va aggiunto che il ricorso è stato depositato in data 21.01.2025, mentre l'ordinanza risulta notificata il 19.12.24, sicchè appare decorso il termine di 30 giorni per proporre opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 10.12.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 10 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 447/25 R.G. e vertente TRA nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
CO EL e NO EL;
– ricorrente –
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difesa dall'avv. Itala De CP_1
Benedictis;
– resistente – MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.01.25, la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- 002318728, emessa a titolo di sanzione amministrativa per un importo complessivo di euro 2.182,38. A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto, l'intervenuta prescrizione e la decadenza ex art. 14 L. 689/81. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, con vittorie di spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo emettersi CP_1 sentenza di cessata materia del contendere atteso l'intervenuto annullamento in autotutela. La causa viene decisa mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Va dichiarata cessata la materia del contendere, come da concorde richiesta delle parti. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve, invero, essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, l' ha documentato l'avvenuta definizione del CP_2 procedimento sanzionatorio in forza dell'avvenuto annullamento in autotutela. Con riferimento alle spese di lite, è noto che in caso di cessazione della materia del contendere la statuizione sulle stesse segue il principio della cd. soccombenza virtuale. Nel caso di specie, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, atteso l'intervento della Corte di Cassazione in merito all'applicabilità dell'art. 14 rispetto alle fattispecie per cui è causa, solo in epoca successiva al deposito del ricorso. A ciò va aggiunto che il ricorso è stato depositato in data 21.01.2025, mentre l'ordinanza risulta notificata il 19.12.24, sicchè appare decorso il termine di 30 giorni per proporre opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 10.12.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli