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Sentenza 11 settembre 2024
Sentenza 11 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/09/2024, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10.09.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 152/2022 R.G.
TRA
rapp.ta e difesa dall' avv.to Loredana Del Sorbo e dall'avv. Parte_1
Barbara Vicedomini, come in atti
- ricorrente –
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Filippo Doni, in CP_1 virtù di procura generale alle liti, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.01.2022, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“...previa emissione di Ordinanza di Sospensione degli effetti del provvedimento impugnato ... annullare e dichiarare inefficace lo stesso, per i motivi di cui in premessa e per l'effetto condannare l' e disporre il pagamento del rdc in favore CP_1 della ricorrente per le ragioni esposte: - condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere i supplementi sui ratei non emessi con interessi come per legge, con vittoria di spese diritti ed onorari in favore dei difensori antistatari”. Nello specifico ha esposto: di essere residente in [...] ; di aver provveduto, tramite Caf, ad inoltrate tutta la documentazione per ottenere il reddito di cittadinanza;
la pratica veniva accolta e veniva attivata la carta;
in data 18/09/2021 sottoscriveva anche il patto di servizio;
i primi di Gennaio del
2022, non vedendosi accreditare più il rateo, si recava preso il Caf per ottenere spiegazioni;
le venivano stampati due provvedimenti dell' di “revoca del CP_1 beneficio” contenenti due differenti motivazioni;
detti provvedimenti non le erano mai stati recapitati in quanto inoltrati presumibilmente ad un indirizzo errato;
il diniego e/o la revoca risultavano pertanto illegittimi e gravemente lesivi dei diritti dell'istante; la ricorrente aveva sempre dichiarato lo stato detentivo del suo ex compagno padre dei suoi figli nei confronti del quale aveva sporto anche denuncia querela per maltrattamenti e violenza familiare.
Si è costituito l' resistendo con articolate e documentate argomentazioni CP_2 all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto.
Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa. La domanda deve essere rigettata per le ragioni di seguito enunciate.
Dalla documentazione allegata al ricorso, le cui deduzioni risultano assolutamente generiche, si evince che la ricorrente impugna i provvedimenti di revoca del beneficio del reddito di cittadinanza relativi alle domande del 01.03.2020 e del 02.12.2020.
In base a quanto compiutamente dedotto e documentato dall' resistente è CP_2 emerso, per quanto rileva ai fini del decidere, che in data 01.03.2020 parte ricorrente presentava la domanda abbinata alla DSU INPS-ISEE- CodiceFiscale_1
2020- 01932403U-00 del 29.01.2020 e rispettiva attestazione ISEE del 01.02.2020. In base a detta domanda iniziava a percepire il reddito di cittadinanza da aprile 2020.
L'accoglimento della domanda veniva tuttavia revocato in data 12.12.2021, per
“Omessa dichiarazione all'atto della domanda della presenza di componenti del nucleo in stato detentivo (art.3, co.13 e art.7 co.4 L. 26/2019)”. Infatti, la Guardia di
Finanza, a seguito dei controlli sul reddito di cittadinanza, in data 15.10.2021 comunicava che il Sig. facente parte anagraficamente nel nucleo Parte_2 familiare di parte ricorrente, si trovava in stato detentivo dal 28.06.2018 al
13.11.2020. Detta circostanza non era infatti stata dichiarata da parte ricorrente nella domanda di RDC in questione.
Successivamente, emergeva la non corrispondenza tra le DSU di pertinenza e le risultanze anagrafiche alla medesima data: mentre nella DSU non veniva indicato il
Sig. lo stesso compariva nella famiglia anagrafica di parte Parte_2 ricorrente di pari data.
In data 02.12.2020 parte ricorrente presentava la domanda 2020- Pt_3
3619757, abbinata per la mensilità di gennaio 2021 alla DSU Parte_4
01932403U-00 del 29.01.2020 e rispettiva attestazione ISEE del 01.02.2020, e per le mensilità da febbraio 2021 e marzo 2021 alla DSU CodiceFiscale_2 del 17.01.2021 e rispettiva attestazione ISEE del 30.01.2021 , mentre per le mensilità da aprile 2021 a novembre 2021 alla DSU del CodiceFiscale_3
08.03.2021 e rispettiva attestazione ISEE del 10. 03.2021. Detta domanda era revocata in data 16.12.2021 in quanto “Domanda presentata prima dello spirare del termine di 6 mesi di cui all'articolo 7, comma 11, della legge n. 26 del 2019”, secondo cui “In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc puo' essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilita', come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data”. Infatti, poiché in data
12.12.2021 la prestazione era stata dichiarata decaduta/revocata in seguito alla sanzione applicata alla precedente domanda andava Controparte_3 revocata/respinta ogni successiva domanda fino al 12.06.2022. Peraltro, l' ha provato che le prime due DSU relative a tale ultima domanda CP_2
(quelle del 29.01.2020 e del 17.01.2021) erano non corrispondenti alle certificazioni anagrafiche per quanto riguarda la presenza nel nucleo familiare anagrafico del Sig.
pretermesso nelle predette DSU e risultante invece dalle Parte_2 certificazioni anagrafiche relative alle medesime date.
Orbene, la detenzione di un componente del nucleo familiare deve essere dichiarata in quanto avente rilievo nella determinazione dell'importo spettante ex art. 3, comma
13, d.l. 28.01.2019, n. 4,non assumendo rilevanza le ragioni della detenzione ai fini della non spettanza del reddito di cittadinanza, che la vigente disciplina ricollega alla non corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda di RdC e in DSU e quanto risultante all'anagrafe. Parte ricorrente ha dichiarato in sede di domanda di RdC circostanze non corrispondenti al vero (omessa dichiarazione nel nucleo familiare di componenti, omessa dichiarazione della presenza di componenti del nucleo familiare in stato di detenzione) ed ha omesso di dichiarare nella DSU un componente del nucleo familiare. Queste discrepanze sono sufficienti per la perdita del beneficio in parola.
Ciò ex art. 7, comma 4, d.l. 28.01.2019, n. 4, in cui si legge: “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero
l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
La novità e peculiarità della specifica questione oggetto di giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, così provvede:
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Si comunichi. In Torre Annunziata, il 10.09.24
IL GIUDICE
dr. Rosa Molè
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10.09.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 152/2022 R.G.
TRA
rapp.ta e difesa dall' avv.to Loredana Del Sorbo e dall'avv. Parte_1
Barbara Vicedomini, come in atti
- ricorrente –
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Filippo Doni, in CP_1 virtù di procura generale alle liti, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.01.2022, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“...previa emissione di Ordinanza di Sospensione degli effetti del provvedimento impugnato ... annullare e dichiarare inefficace lo stesso, per i motivi di cui in premessa e per l'effetto condannare l' e disporre il pagamento del rdc in favore CP_1 della ricorrente per le ragioni esposte: - condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere i supplementi sui ratei non emessi con interessi come per legge, con vittoria di spese diritti ed onorari in favore dei difensori antistatari”. Nello specifico ha esposto: di essere residente in [...] ; di aver provveduto, tramite Caf, ad inoltrate tutta la documentazione per ottenere il reddito di cittadinanza;
la pratica veniva accolta e veniva attivata la carta;
in data 18/09/2021 sottoscriveva anche il patto di servizio;
i primi di Gennaio del
2022, non vedendosi accreditare più il rateo, si recava preso il Caf per ottenere spiegazioni;
le venivano stampati due provvedimenti dell' di “revoca del CP_1 beneficio” contenenti due differenti motivazioni;
detti provvedimenti non le erano mai stati recapitati in quanto inoltrati presumibilmente ad un indirizzo errato;
il diniego e/o la revoca risultavano pertanto illegittimi e gravemente lesivi dei diritti dell'istante; la ricorrente aveva sempre dichiarato lo stato detentivo del suo ex compagno padre dei suoi figli nei confronti del quale aveva sporto anche denuncia querela per maltrattamenti e violenza familiare.
Si è costituito l' resistendo con articolate e documentate argomentazioni CP_2 all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto.
Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa. La domanda deve essere rigettata per le ragioni di seguito enunciate.
Dalla documentazione allegata al ricorso, le cui deduzioni risultano assolutamente generiche, si evince che la ricorrente impugna i provvedimenti di revoca del beneficio del reddito di cittadinanza relativi alle domande del 01.03.2020 e del 02.12.2020.
In base a quanto compiutamente dedotto e documentato dall' resistente è CP_2 emerso, per quanto rileva ai fini del decidere, che in data 01.03.2020 parte ricorrente presentava la domanda abbinata alla DSU INPS-ISEE- CodiceFiscale_1
2020- 01932403U-00 del 29.01.2020 e rispettiva attestazione ISEE del 01.02.2020. In base a detta domanda iniziava a percepire il reddito di cittadinanza da aprile 2020.
L'accoglimento della domanda veniva tuttavia revocato in data 12.12.2021, per
“Omessa dichiarazione all'atto della domanda della presenza di componenti del nucleo in stato detentivo (art.3, co.13 e art.7 co.4 L. 26/2019)”. Infatti, la Guardia di
Finanza, a seguito dei controlli sul reddito di cittadinanza, in data 15.10.2021 comunicava che il Sig. facente parte anagraficamente nel nucleo Parte_2 familiare di parte ricorrente, si trovava in stato detentivo dal 28.06.2018 al
13.11.2020. Detta circostanza non era infatti stata dichiarata da parte ricorrente nella domanda di RDC in questione.
Successivamente, emergeva la non corrispondenza tra le DSU di pertinenza e le risultanze anagrafiche alla medesima data: mentre nella DSU non veniva indicato il
Sig. lo stesso compariva nella famiglia anagrafica di parte Parte_2 ricorrente di pari data.
In data 02.12.2020 parte ricorrente presentava la domanda 2020- Pt_3
3619757, abbinata per la mensilità di gennaio 2021 alla DSU Parte_4
01932403U-00 del 29.01.2020 e rispettiva attestazione ISEE del 01.02.2020, e per le mensilità da febbraio 2021 e marzo 2021 alla DSU CodiceFiscale_2 del 17.01.2021 e rispettiva attestazione ISEE del 30.01.2021 , mentre per le mensilità da aprile 2021 a novembre 2021 alla DSU del CodiceFiscale_3
08.03.2021 e rispettiva attestazione ISEE del 10. 03.2021. Detta domanda era revocata in data 16.12.2021 in quanto “Domanda presentata prima dello spirare del termine di 6 mesi di cui all'articolo 7, comma 11, della legge n. 26 del 2019”, secondo cui “In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc puo' essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilita', come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data”. Infatti, poiché in data
12.12.2021 la prestazione era stata dichiarata decaduta/revocata in seguito alla sanzione applicata alla precedente domanda andava Controparte_3 revocata/respinta ogni successiva domanda fino al 12.06.2022. Peraltro, l' ha provato che le prime due DSU relative a tale ultima domanda CP_2
(quelle del 29.01.2020 e del 17.01.2021) erano non corrispondenti alle certificazioni anagrafiche per quanto riguarda la presenza nel nucleo familiare anagrafico del Sig.
pretermesso nelle predette DSU e risultante invece dalle Parte_2 certificazioni anagrafiche relative alle medesime date.
Orbene, la detenzione di un componente del nucleo familiare deve essere dichiarata in quanto avente rilievo nella determinazione dell'importo spettante ex art. 3, comma
13, d.l. 28.01.2019, n. 4,non assumendo rilevanza le ragioni della detenzione ai fini della non spettanza del reddito di cittadinanza, che la vigente disciplina ricollega alla non corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda di RdC e in DSU e quanto risultante all'anagrafe. Parte ricorrente ha dichiarato in sede di domanda di RdC circostanze non corrispondenti al vero (omessa dichiarazione nel nucleo familiare di componenti, omessa dichiarazione della presenza di componenti del nucleo familiare in stato di detenzione) ed ha omesso di dichiarare nella DSU un componente del nucleo familiare. Queste discrepanze sono sufficienti per la perdita del beneficio in parola.
Ciò ex art. 7, comma 4, d.l. 28.01.2019, n. 4, in cui si legge: “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero
l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
La novità e peculiarità della specifica questione oggetto di giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, così provvede:
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Si comunichi. In Torre Annunziata, il 10.09.24
IL GIUDICE
dr. Rosa Molè