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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 11/04/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 376/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. dott. SANTANGELO ROSA LORETA
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. dott. REALE RAFFAELE
pagina 1 di 10 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Di parte ricorrente
A) = Accertare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il ricorrente e la parte resistente, secondo le modalità ed i contenuti evidenziati nella narrativa del presente atto, nonché di quelli emersi dall'espletanda istruttoria.
B) = Accertare e dichiarare legittimi i conteggi eseguiti e le ragioni degli stessi, di cui alla narrativa del presente atto, per i corrispondenti periodi lavorativi
(dichiarandosi sin d'ora pronti ad apportare correzioni, se esistenti vizi od errori materiali).
C) = Conseguentemente condannare parte resistente residente al pagamento della somma di € 35.161,42 per differenze retributive, € 223,56 per interessi legali (alla data di presentazione del ricorso), € 67,68 per differenze sul TFR;
il tutto per il complessivo importo pari ad € 35.452,66 oltre interessi e rivalutazione dall'insorgenza del credito sino all'effettivo soddisfo, ovvero a quella somma che sarà determinata dal nominando C.T.U., ovvero a quella somma che l'On.
Giudicante riterrà equa e di giustizia, nella qualità di peritus peritorum.
D) = Condannare parte resistente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in seguito all'accertamento giudiziario de quo.
pagina 2 di 10 E) = Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di difesa da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari;
Di parte convenuta
1) in via preliminare ed assorbente dichiarare l'incompetenza per territorio del
Tribunale adito per essere competente il Tribunale del Lavoro di Bari;
2) sempre in via preliminare, dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per le ragioni tutte analiticamente e dettagliatamente esposte nel presente atto;
3) nel merito, rigettare il ricorso così come proposto dal ricorrente poiché infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte indicate nel presente atto;
4) condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze di cui al presente giudizio.
pagina 3 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente sig. deduce di essere stato dipendente della società Parte_1
assunto con contratto di lavoro subordinato a Controparte_1
tempo indeterminato in data 17 ottobre 2016 e cessato il 19 dicembre 2019.
Durante tale periodo, il sig. ha ricoperto il ruolo di autista con Pt_1
inquadramento al livello 3J del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, successivamente trasformato in livello 3S a decorrere da agosto 2017.
Per l'intera durata del rapporto di lavoro, il sig. avrebbe svolto mansioni di Pt_1
autista alla guida di autocarri di proprietà della parte datoriale, con partenza prevalentemente da IA (FG) verso diverse località, principalmente nelle province di Caserta e Salerno, per la consegna di merci. Gli itinerari e i dettagli delle attività sono riportati nella documentazione allegata al presente ricorso sub allegato 5A (composta da 20 documenti).
L'orario di lavoro del sig. variava in ragione delle esigenze di trasporto e Pt_1
consegna, presentando le seguenti fasce indicative:
Partenza da IA generalmente tra le ore 06:00-07:30 e rientro tra le ore 18:00-
19:30;
In alcuni casi, partenza alle ore 20:00 con guida in orario notturno e rientro il mattino successivo intorno alle ore 08:00.
pagina 4 di 10 Tali orari, dettagliatamente riportati nei documenti allegati, superavano costantemente il limite previsto dal CCNL, senza che fosse corrisposta la retribuzione straordinaria dovuta.
A causa delle gravi e reiterate violazioni elencate in ricorso, in data 19 dicembre
2019, il sig. ha rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa, Pt_1
evidenziando nella comunicazione la mancata corresponsione di elementi retributivi.
Con il ricorso, quindi, chiede:
Il riconoscimento del diritto alla qualifica superiore spettante;
La corresponsione delle differenze retributive maturate;
Il pagamento delle ore straordinarie non retribuite;
Il pagamento della tredicesima mensilità non erogata nell'ultima busta paga
(dicembre 2019);
La liquidazione delle differenze sul T.F.R.;
La corresponsione degli interessi legali maturati sulle somme spettanti.
Alla stregua dei conteggi redatti dal consulente tecnico di parte, le somme dovute al sig. sono dettagliate nella perizia depositata agli atti ed ammontano in € Pt_1
35.161,42.
2. si costituisce solo successivamente alla prima udienza ed eccepisce CP_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bolzano, sostenendo che il rapporto di pagina 5 di 10 lavoro è sorto presso la sede di Bari della società e che le attività organizzative e gestionali si svolgevano esclusivamente in quella sede.
Secondo l'art. 413 c.p.c. i criteri alternativi per determinare la competenza territoriale del giudice del lavoro sono:
Il luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro;
Il luogo in cui si trova la dipendenza alla quale era addetto il lavoratore al momento della cessazione del rapporto.
La documentazione allegata dal ricorrente indica che l'attività lavorativa veniva svolta in modo prevalente con partenza da IA e destinazioni nel sud Italia, il che potrebbe costituire un punto di collegamento territoriale.
Infatti, i testimoni chiamati sarebbero tutti di Bari.
La parte convenuta lamenta, poi, che il ricorso introduttivo non rispetta i requisiti previsti dall'art. 414 c.p.c., non specificando sufficientemente i punti in relazione alle conclusioni rassegnate.
Il datore di lavoro sostiene che il ricorrente non abbia indicato dettagliatamente le mansioni svolte, né fornito un confronto tra queste e le declaratorie contrattuali relative ai livelli 3J e 3S.
Entrando nel merito, la società richiama l'art. 11 e 11bis del CCNL di categoria, specificando le condizioni di lavoro per il personale viaggiante e le caratteristiche del lavoro discontinuo. Il lavoratore sarebbe stato inquadrato correttamente.
pagina 6 di 10 Come prova in ordine agli orari di lavoro fanno riferimento ai cronotachigrafi digitali, strumento oggettivo, non alterabile, e ufficialmente riconosciuto per registrare le ore di lavoro effettive (guida, pause, attività non lavorative).
Rapportini del ricorrente: sarebbero l'esatto contrario.
Sotto il profilo dei compensi il ricorrente avrebbe percepito tutto quanto dovuto, e addirittura somme maggiori. Sotto il profilo dell'orario non sarebbe configurabile lavoro straordinario per le attività descritte, vista la natura discontinua del rapporto.
La società conclude pertanto per il rigetto della domanda del ricorrente.
3. Sulla competenza territoriale: si ritiene che il Tribunale di Bolzano sia competente, in quanto sede legale della società, e quindi previsto dall'art 413 cpc quale potenziale foro. ammette che a Bolzano si troverebbe la sede CP_1
amministrativa dell'azienda. In tema di competenza territoriale nelle controversie di lavoro, il foro speciale costituito dal luogo in cui si trova l'azienda ex art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., va determinato, per le imprese gestite in forma societaria, in riferimento al luogo in cui si accentrano di fatto i poteri di direzione ed amministrazione dell'azienda medesima (di norma coincidente con la sede sociale). Parte resistente avrebbe dovuto - tempestivamente - dedurre e offrire la prova che la sede effettiva si trovi altrove. La tardiva costituzione impedisce tali deduzioni in forma valida, l'eccezione è quindi meritevole di reiezione.
4. È stata espletata prova delegata, ancor prima della costituzione in giudizio di
I testi hanno confermato gli orari di lavoro indicati in atto di ricorso e CP_1
pagina 7 di 10 documenti allegati. Hanno confermato i rapportini e la prassi che gli autisti la redigessero per trasmetterle all'azienda (che poi ometteva di pagare tutte le ore).
I testi hanno confermato gli orari risultanti dal doc. n.
5. La CTU è partita dal lavoro straordinario quotidiano e del sabato.
I documenti allegati dalla resistente sono da considerarsi inammissibili in quanto tardivi.
In atto di ricorso, parte ricorrente non ha dedotto per quale motivo avrebbe dovuto avere la qualifica 3S invece che 3J, ha solo dedotto che ad un certo punto la qualifica è stata modificata. Essendo un elemento costitutivo di tale parte di domanda, non poteva essere allegato in un momento successivo. La CTU, comunque, ha tenuto conto di tale circostanza.
La CTU è stata espletata in base ai seguenti presupposti in fatto:
a) Rapporto di lavoro dal 17.10.2016 al 19.12.2019 (pacifico);
b) Ccnl autista di livello 3J del CCNL Logistica, prima, poi 3S (vedi infra)
c) Lavorato 6 gg. su 7 (prova testimoniale);
d) Pausa giornaliera di ca 1 h (prova testimoniale);
e) lavoro diurno di ca 11 h (prova testimoniale);
f) Ferie godute regolarmente (deduzione totalmente generica);
g) Percezione di quanto risulta dalle buste paga (facendo una media aritmetica)
pagina 8 di 10 Le differenze retributive dovute ammontano in € 24.839,98.
Infine, va sottolineato come la tardiva costituzione della resistente fa si che qualsiasi deduzione in fatto sia irrilevante. Tutte le deduzioni in ordine al reale tempo di lavoro e come veniva calcolato e rilevato sono prive di rilevanza processuale.
5. Le spese seguono la soccombenza;
si applicano i valori medi in base al liquidatum;
per la fase istruttoria si applicano i valori massimi;
spese di ctu a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Condanna la convenuta a pagare al Controparte_1
ricorrente a titolo di differenze retributive l'importo pari Parte_1
ad € 24.839,98 oltre interessi legali dalla domanda;
• Condanna altresì la parte a Controparte_1
rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
5.974 per compenso, oltre accessori di legge.
• Pone a carico definitivo di parte resistente le spese di ctu.
pagina 9 di 10 11 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 376/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. dott. SANTANGELO ROSA LORETA
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. dott. REALE RAFFAELE
pagina 1 di 10 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Di parte ricorrente
A) = Accertare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il ricorrente e la parte resistente, secondo le modalità ed i contenuti evidenziati nella narrativa del presente atto, nonché di quelli emersi dall'espletanda istruttoria.
B) = Accertare e dichiarare legittimi i conteggi eseguiti e le ragioni degli stessi, di cui alla narrativa del presente atto, per i corrispondenti periodi lavorativi
(dichiarandosi sin d'ora pronti ad apportare correzioni, se esistenti vizi od errori materiali).
C) = Conseguentemente condannare parte resistente residente al pagamento della somma di € 35.161,42 per differenze retributive, € 223,56 per interessi legali (alla data di presentazione del ricorso), € 67,68 per differenze sul TFR;
il tutto per il complessivo importo pari ad € 35.452,66 oltre interessi e rivalutazione dall'insorgenza del credito sino all'effettivo soddisfo, ovvero a quella somma che sarà determinata dal nominando C.T.U., ovvero a quella somma che l'On.
Giudicante riterrà equa e di giustizia, nella qualità di peritus peritorum.
D) = Condannare parte resistente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in seguito all'accertamento giudiziario de quo.
pagina 2 di 10 E) = Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di difesa da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari;
Di parte convenuta
1) in via preliminare ed assorbente dichiarare l'incompetenza per territorio del
Tribunale adito per essere competente il Tribunale del Lavoro di Bari;
2) sempre in via preliminare, dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per le ragioni tutte analiticamente e dettagliatamente esposte nel presente atto;
3) nel merito, rigettare il ricorso così come proposto dal ricorrente poiché infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte indicate nel presente atto;
4) condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze di cui al presente giudizio.
pagina 3 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente sig. deduce di essere stato dipendente della società Parte_1
assunto con contratto di lavoro subordinato a Controparte_1
tempo indeterminato in data 17 ottobre 2016 e cessato il 19 dicembre 2019.
Durante tale periodo, il sig. ha ricoperto il ruolo di autista con Pt_1
inquadramento al livello 3J del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, successivamente trasformato in livello 3S a decorrere da agosto 2017.
Per l'intera durata del rapporto di lavoro, il sig. avrebbe svolto mansioni di Pt_1
autista alla guida di autocarri di proprietà della parte datoriale, con partenza prevalentemente da IA (FG) verso diverse località, principalmente nelle province di Caserta e Salerno, per la consegna di merci. Gli itinerari e i dettagli delle attività sono riportati nella documentazione allegata al presente ricorso sub allegato 5A (composta da 20 documenti).
L'orario di lavoro del sig. variava in ragione delle esigenze di trasporto e Pt_1
consegna, presentando le seguenti fasce indicative:
Partenza da IA generalmente tra le ore 06:00-07:30 e rientro tra le ore 18:00-
19:30;
In alcuni casi, partenza alle ore 20:00 con guida in orario notturno e rientro il mattino successivo intorno alle ore 08:00.
pagina 4 di 10 Tali orari, dettagliatamente riportati nei documenti allegati, superavano costantemente il limite previsto dal CCNL, senza che fosse corrisposta la retribuzione straordinaria dovuta.
A causa delle gravi e reiterate violazioni elencate in ricorso, in data 19 dicembre
2019, il sig. ha rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa, Pt_1
evidenziando nella comunicazione la mancata corresponsione di elementi retributivi.
Con il ricorso, quindi, chiede:
Il riconoscimento del diritto alla qualifica superiore spettante;
La corresponsione delle differenze retributive maturate;
Il pagamento delle ore straordinarie non retribuite;
Il pagamento della tredicesima mensilità non erogata nell'ultima busta paga
(dicembre 2019);
La liquidazione delle differenze sul T.F.R.;
La corresponsione degli interessi legali maturati sulle somme spettanti.
Alla stregua dei conteggi redatti dal consulente tecnico di parte, le somme dovute al sig. sono dettagliate nella perizia depositata agli atti ed ammontano in € Pt_1
35.161,42.
2. si costituisce solo successivamente alla prima udienza ed eccepisce CP_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bolzano, sostenendo che il rapporto di pagina 5 di 10 lavoro è sorto presso la sede di Bari della società e che le attività organizzative e gestionali si svolgevano esclusivamente in quella sede.
Secondo l'art. 413 c.p.c. i criteri alternativi per determinare la competenza territoriale del giudice del lavoro sono:
Il luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro;
Il luogo in cui si trova la dipendenza alla quale era addetto il lavoratore al momento della cessazione del rapporto.
La documentazione allegata dal ricorrente indica che l'attività lavorativa veniva svolta in modo prevalente con partenza da IA e destinazioni nel sud Italia, il che potrebbe costituire un punto di collegamento territoriale.
Infatti, i testimoni chiamati sarebbero tutti di Bari.
La parte convenuta lamenta, poi, che il ricorso introduttivo non rispetta i requisiti previsti dall'art. 414 c.p.c., non specificando sufficientemente i punti in relazione alle conclusioni rassegnate.
Il datore di lavoro sostiene che il ricorrente non abbia indicato dettagliatamente le mansioni svolte, né fornito un confronto tra queste e le declaratorie contrattuali relative ai livelli 3J e 3S.
Entrando nel merito, la società richiama l'art. 11 e 11bis del CCNL di categoria, specificando le condizioni di lavoro per il personale viaggiante e le caratteristiche del lavoro discontinuo. Il lavoratore sarebbe stato inquadrato correttamente.
pagina 6 di 10 Come prova in ordine agli orari di lavoro fanno riferimento ai cronotachigrafi digitali, strumento oggettivo, non alterabile, e ufficialmente riconosciuto per registrare le ore di lavoro effettive (guida, pause, attività non lavorative).
Rapportini del ricorrente: sarebbero l'esatto contrario.
Sotto il profilo dei compensi il ricorrente avrebbe percepito tutto quanto dovuto, e addirittura somme maggiori. Sotto il profilo dell'orario non sarebbe configurabile lavoro straordinario per le attività descritte, vista la natura discontinua del rapporto.
La società conclude pertanto per il rigetto della domanda del ricorrente.
3. Sulla competenza territoriale: si ritiene che il Tribunale di Bolzano sia competente, in quanto sede legale della società, e quindi previsto dall'art 413 cpc quale potenziale foro. ammette che a Bolzano si troverebbe la sede CP_1
amministrativa dell'azienda. In tema di competenza territoriale nelle controversie di lavoro, il foro speciale costituito dal luogo in cui si trova l'azienda ex art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., va determinato, per le imprese gestite in forma societaria, in riferimento al luogo in cui si accentrano di fatto i poteri di direzione ed amministrazione dell'azienda medesima (di norma coincidente con la sede sociale). Parte resistente avrebbe dovuto - tempestivamente - dedurre e offrire la prova che la sede effettiva si trovi altrove. La tardiva costituzione impedisce tali deduzioni in forma valida, l'eccezione è quindi meritevole di reiezione.
4. È stata espletata prova delegata, ancor prima della costituzione in giudizio di
I testi hanno confermato gli orari di lavoro indicati in atto di ricorso e CP_1
pagina 7 di 10 documenti allegati. Hanno confermato i rapportini e la prassi che gli autisti la redigessero per trasmetterle all'azienda (che poi ometteva di pagare tutte le ore).
I testi hanno confermato gli orari risultanti dal doc. n.
5. La CTU è partita dal lavoro straordinario quotidiano e del sabato.
I documenti allegati dalla resistente sono da considerarsi inammissibili in quanto tardivi.
In atto di ricorso, parte ricorrente non ha dedotto per quale motivo avrebbe dovuto avere la qualifica 3S invece che 3J, ha solo dedotto che ad un certo punto la qualifica è stata modificata. Essendo un elemento costitutivo di tale parte di domanda, non poteva essere allegato in un momento successivo. La CTU, comunque, ha tenuto conto di tale circostanza.
La CTU è stata espletata in base ai seguenti presupposti in fatto:
a) Rapporto di lavoro dal 17.10.2016 al 19.12.2019 (pacifico);
b) Ccnl autista di livello 3J del CCNL Logistica, prima, poi 3S (vedi infra)
c) Lavorato 6 gg. su 7 (prova testimoniale);
d) Pausa giornaliera di ca 1 h (prova testimoniale);
e) lavoro diurno di ca 11 h (prova testimoniale);
f) Ferie godute regolarmente (deduzione totalmente generica);
g) Percezione di quanto risulta dalle buste paga (facendo una media aritmetica)
pagina 8 di 10 Le differenze retributive dovute ammontano in € 24.839,98.
Infine, va sottolineato come la tardiva costituzione della resistente fa si che qualsiasi deduzione in fatto sia irrilevante. Tutte le deduzioni in ordine al reale tempo di lavoro e come veniva calcolato e rilevato sono prive di rilevanza processuale.
5. Le spese seguono la soccombenza;
si applicano i valori medi in base al liquidatum;
per la fase istruttoria si applicano i valori massimi;
spese di ctu a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Condanna la convenuta a pagare al Controparte_1
ricorrente a titolo di differenze retributive l'importo pari Parte_1
ad € 24.839,98 oltre interessi legali dalla domanda;
• Condanna altresì la parte a Controparte_1
rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
5.974 per compenso, oltre accessori di legge.
• Pone a carico definitivo di parte resistente le spese di ctu.
pagina 9 di 10 11 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
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