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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 23/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BU ZI
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 3183/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale promosso in data 06.09.2024 da
(C.F. ), con gli Avv.ti BANFI STEFANO e Parte_1 C.F._1
CARIDI ELISABETTA,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con gli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
PALAMARA ANNUNZIATA e NOCERA UMBERTO FELICE,
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come da accordo perfezionatosi tra le parti private all'udienza celebrata in data 22.01.2025 (di seguito riportato per esteso).
Pag. 2 di 6
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno celebrato matrimonio concordatario in data 09.08.2018, in BOVA
MARINA (RC) e dalla loro unione è nato (il 10.05.2019). Per_1
La casa coniugale sita in Palizzi (RC), Via Rocchette Trav. 3, è di proprietà del resistente
(donatagli dai genitori che vivono nello stesso complesso immobiliare). La ricorrente e il figlio vivono dal 2020 a TO SI (prima in locazione nell'immobile sito in Via Pontida
n. 14 e dal gennaio 2023 nell'immobile sito in Via Milazzo n. 42 di proprietà della
Pag. 3 di 6 ricorrente, gravato da mutuo avente rata mensile dell'importo di circa € 850,00 ciascuna e scadenza nell'anno 2053).
A mezzo del ricorso depositato in data 06.09.2024, per quello che qui rileva, la ricorrente ha allegato di aver rilasciato la casa coniugale nell'agosto 2020 con il figlio minore a seguito della vincita di un concorso come dirigente veterinario presso ATS Insubria in TO
SI1 e, tra l'altro, ha chiesto pronunciare la separazione personale dei coniugi, disporre l'affido condiviso di , il suo collocamento prevalente presso di sé e quantificare Per_1
il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto del minore nell'importo mensile di € 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere per lo stesso.
Costituendosi in giudizio in data 08.11.2024, tra l'altro, il resistente ha allegato di percepire uno stipendio mensile netto medio di circa € 1.500,00, ha aderito alla domanda sullo status
e ha chiesto quantificare nell'importo mensile di € 150,00 il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto di . Per_1
***
Alla prima udienza celebrata in data 11.12.2024, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato di percepire l'intero importo dell'AU che ammonta a € 50,00; il giudice relatore ha proposto ai coniugi di consensualizzare la vertenza con la conferma dei provvedimenti contestualmente adottati in via provvisoria e urgente:
“1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto,
2) dispone l'affido condiviso del figlio minore e il suo collocamento prevalente presso la madre nell'immobile sito in TO SI di cui la madre è proprietaria piena ed esclusiva;
3) dà atto che non vi è contesa rispetto alla casa sita in Palizzi Marina di proprietà esclusiva del resistente (già rilasciata dalla ricorrente);
4) dispone che il padre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario di versando alla Per_1
madre l'importo mensile di € 250,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per il mino-re nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
5) conferma l'integrale percezione dell'assegno unico e universale spettante per da parte della Per_1
madre che già lo percepisce in forza di pregresso accordo;
Pag. 4 di 6 6) fatti salvi i migliori accordi che le parti sapranno siglare (anche con l'ausilio del Co.ge ove nominato: v. il successivo punto n. 7), dispone che il padre frequenti il minore a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, con rientro presso l'abitazione materna entro le ore 19:00 nel periodo scolastico;
equa ripartizione delle vacanze di Natale tra i genitori secondo la regola dell'alternanza, Pasqua con il padre, ponti e altre festività scolastiche con il padre se in prossimità del weekend di sua competenza
e/o compatibili con i suoi impegni di lavoro;
le vacanze estive (i mesi di luglio e agosto) verranno ripartite tra i genitori pariteticamente entro il 30.04 di ogni anno tenuto conto delle rispettive ferie e, per il restante periodo, appoggiandosi ai rispettivi genitori favorendo la frequentazione dei rispettivi rami anche quando affidato al genitore del ramo opposto;
7) invita le parti ad avviare senza ritardo un percorso individuale di sostegno alla genitorialità e un percorso di coordinazione genitoriale al fine di facilitare il dialogo tra di esse, la composizione dei punti di disaccordo, la condivisione delle informazioni “fondamentali” relative a e l'assunzione delle Per_1
decisioni più importanti avuto riguardo al superiore interesse morale e materiale del minore, garantire la regolare frequentazione padre/figlio, segnalare le eventuali criticità riscontrate nello svolgimento di detto incarico, la necessità di un eventuale approfondimento delle capacità genitoriali e/o le eventuali misure di sostegno da attivare e ogni altra situazione potenzialmente pregiudizievole per la minore;
8) suggerisce alle parti il nominativo dei seguenti professionisti: dott.ssa , Persona_2
dott.ssa e dott.ssa . Persona_3 Persona_4
Successivamente, nell'udienza celebrata in data 22.01.2025, le parti hanno depositato l'accordo raggiunto per regolamentare consensualmente i loro rapporti (innanzi integralmente riportato).
***
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (invero già cessata).
Le condizioni concordate rispetto alla prole non presentano profili di contrarietà né al buon costume, né all'ordine pubblico e, ove rispettate, appaiono idonee a garantire a il diritto a una crescita sana ed equilibrata. Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di TO SI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
Pag. 5 di 6 1) OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
alle condizioni innanzi integralmente richiamate;
[...]
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in TO SI, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
23.01.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Dagli allegati emerge uno stipendio mensile a CU di circa € 3300/m nel 2021, € 3700/m nel 2022 e € 3900/m nel 2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BU ZI
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 3183/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale promosso in data 06.09.2024 da
(C.F. ), con gli Avv.ti BANFI STEFANO e Parte_1 C.F._1
CARIDI ELISABETTA,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con gli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
PALAMARA ANNUNZIATA e NOCERA UMBERTO FELICE,
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come da accordo perfezionatosi tra le parti private all'udienza celebrata in data 22.01.2025 (di seguito riportato per esteso).
Pag. 2 di 6
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno celebrato matrimonio concordatario in data 09.08.2018, in BOVA
MARINA (RC) e dalla loro unione è nato (il 10.05.2019). Per_1
La casa coniugale sita in Palizzi (RC), Via Rocchette Trav. 3, è di proprietà del resistente
(donatagli dai genitori che vivono nello stesso complesso immobiliare). La ricorrente e il figlio vivono dal 2020 a TO SI (prima in locazione nell'immobile sito in Via Pontida
n. 14 e dal gennaio 2023 nell'immobile sito in Via Milazzo n. 42 di proprietà della
Pag. 3 di 6 ricorrente, gravato da mutuo avente rata mensile dell'importo di circa € 850,00 ciascuna e scadenza nell'anno 2053).
A mezzo del ricorso depositato in data 06.09.2024, per quello che qui rileva, la ricorrente ha allegato di aver rilasciato la casa coniugale nell'agosto 2020 con il figlio minore a seguito della vincita di un concorso come dirigente veterinario presso ATS Insubria in TO
SI1 e, tra l'altro, ha chiesto pronunciare la separazione personale dei coniugi, disporre l'affido condiviso di , il suo collocamento prevalente presso di sé e quantificare Per_1
il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto del minore nell'importo mensile di € 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere per lo stesso.
Costituendosi in giudizio in data 08.11.2024, tra l'altro, il resistente ha allegato di percepire uno stipendio mensile netto medio di circa € 1.500,00, ha aderito alla domanda sullo status
e ha chiesto quantificare nell'importo mensile di € 150,00 il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto di . Per_1
***
Alla prima udienza celebrata in data 11.12.2024, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato di percepire l'intero importo dell'AU che ammonta a € 50,00; il giudice relatore ha proposto ai coniugi di consensualizzare la vertenza con la conferma dei provvedimenti contestualmente adottati in via provvisoria e urgente:
“1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto,
2) dispone l'affido condiviso del figlio minore e il suo collocamento prevalente presso la madre nell'immobile sito in TO SI di cui la madre è proprietaria piena ed esclusiva;
3) dà atto che non vi è contesa rispetto alla casa sita in Palizzi Marina di proprietà esclusiva del resistente (già rilasciata dalla ricorrente);
4) dispone che il padre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario di versando alla Per_1
madre l'importo mensile di € 250,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per il mino-re nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
5) conferma l'integrale percezione dell'assegno unico e universale spettante per da parte della Per_1
madre che già lo percepisce in forza di pregresso accordo;
Pag. 4 di 6 6) fatti salvi i migliori accordi che le parti sapranno siglare (anche con l'ausilio del Co.ge ove nominato: v. il successivo punto n. 7), dispone che il padre frequenti il minore a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, con rientro presso l'abitazione materna entro le ore 19:00 nel periodo scolastico;
equa ripartizione delle vacanze di Natale tra i genitori secondo la regola dell'alternanza, Pasqua con il padre, ponti e altre festività scolastiche con il padre se in prossimità del weekend di sua competenza
e/o compatibili con i suoi impegni di lavoro;
le vacanze estive (i mesi di luglio e agosto) verranno ripartite tra i genitori pariteticamente entro il 30.04 di ogni anno tenuto conto delle rispettive ferie e, per il restante periodo, appoggiandosi ai rispettivi genitori favorendo la frequentazione dei rispettivi rami anche quando affidato al genitore del ramo opposto;
7) invita le parti ad avviare senza ritardo un percorso individuale di sostegno alla genitorialità e un percorso di coordinazione genitoriale al fine di facilitare il dialogo tra di esse, la composizione dei punti di disaccordo, la condivisione delle informazioni “fondamentali” relative a e l'assunzione delle Per_1
decisioni più importanti avuto riguardo al superiore interesse morale e materiale del minore, garantire la regolare frequentazione padre/figlio, segnalare le eventuali criticità riscontrate nello svolgimento di detto incarico, la necessità di un eventuale approfondimento delle capacità genitoriali e/o le eventuali misure di sostegno da attivare e ogni altra situazione potenzialmente pregiudizievole per la minore;
8) suggerisce alle parti il nominativo dei seguenti professionisti: dott.ssa , Persona_2
dott.ssa e dott.ssa . Persona_3 Persona_4
Successivamente, nell'udienza celebrata in data 22.01.2025, le parti hanno depositato l'accordo raggiunto per regolamentare consensualmente i loro rapporti (innanzi integralmente riportato).
***
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (invero già cessata).
Le condizioni concordate rispetto alla prole non presentano profili di contrarietà né al buon costume, né all'ordine pubblico e, ove rispettate, appaiono idonee a garantire a il diritto a una crescita sana ed equilibrata. Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di TO SI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
Pag. 5 di 6 1) OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
alle condizioni innanzi integralmente richiamate;
[...]
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in TO SI, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
23.01.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Dagli allegati emerge uno stipendio mensile a CU di circa € 3300/m nel 2021, € 3700/m nel 2022 e € 3900/m nel 2023