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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 5706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5706 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39572/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 39572 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avvocato Valentino de Parte_1 C.F._1
Castello e dall'avv. Mario DI Iullo, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Milano, via Durini n. 25 c/o de Castello Società tra s.r.l. CP_1
Email_1
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Controparte_2
Lugano/5192 (CH) NPA 6917 Barbengo Via Cantonale 2 Cantone Ticino, iscritta dal 14.04.2017 presso l'Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino al Numero d'ordine PEC: C.F._2
Email_2
RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: contratto di mutuo
CONCLUSIONI Parte ricorrente:
“Voglia l'Onorevole Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e domanda reietta, In via principale nel merito:
▪ condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_2 restituzione della somma erogata a prestito di € 100.000,00 (centomila) oltre interessi convenzionali al 4% dal 01.01.2022 al giorno del saldo effettivo.
▪ condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, ad ogni Controparte_2 spesa di lite, ivi comprese quelle per la procedura di mediazione”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. il signor ha chiesto la condanna della Parte_1 società al pagamento della somma di euro 100.000,00, oltre interessi al tasso Controparte_2 convenzionale pattuito. A fondamento della domanda, il ricorrente ha sostenuto che: pagina 1 di 3 - con contratto del 14.03.2020 il ricorrente aveva mutuato alla società resistente l'importo di € 100.000,00 (doc. 1);
- le parti avevano pattuito la corresponsione da parte del mutuatario di un tasso di interesse annuo del 4% da corrispondersi ogni sei mesi, alle date del 2 gennaio e dell'1 luglio, nonché la durata del contratto, di due anni, con scadenza il 4.03.2022, nonché il rimborso del capitale alla scadenza indicata, mediante la restituzione della somma capitale di euro 100.000,00 oppure mediante l'attribuzione di una o più proprietà immobiliari da “offrirsi” mediante lettera A.R. da inviare entro la data di scadenza indicata (doc. 1);
- l'importo mutuato era stato erogato con bonifico bancario in data 1/04/2020 (doc. 2);
- la società resistente aveva provveduto al pagamento degli interessi per il 1° e il 2° trimestre dell'anno 2020 e per il 1° e il 2° semestre dell'anno 2021, come da estratti del conto corrente del ricorrente (doc.3), ma non aveva restituito l'importo di euro 100.000,00 nella forma di rimborso del capitale nè in quella di attribuzione di proprietà immobiliari, né erano stati corrisposti interessi in riferimento all'anno 2022;
- la diffida di pagamento inoltrata in data 22 marzo 2022 non aveva avuto esito (doc. 4) e, analogamente, la procedura di mediazione instaurata prima del giudizio, non aveva avuto riscontro da parte della resistente. Il signor a quindi instaurato il giudizio chiedendo la restituzione dell'importo di euro 100.000,00 Pt_1 oltre agli interessi al tasso convenzionale con decorrenza dal giorno 1 giugno 2022. 2. All'esito della prima udienza di comparizione del 4 marzo 2025 il giudice originariamente assegnatario della causa, verificato il mancato rispetto dei termini a comparire, ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c.. Alla successiva udienza del 2 luglio 2025, il nuovo giudice assegnatario del fascicolo ( a seguito di provvedimento del Presidente di sezione del 12 giugno 2025), verificata la regolarità della notificazione perfezionatasi in data 15 aprile 2025, ha dichiarato la contumacia della società e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha Controparte_2 invitato il procuratore della ricorrente a precisate le conclusioni e discutere la causa ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., trattenendo poi la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.. 3. Giova premettere che chi agisce per la ripetizione di somme asseritamente mutuate ha l'onere di dimostrare l'erogazione delle somme e che il soggetto che ha ricevuto le somme o in favore del quale i pagamenti sono stati eseguiti si era impegnato a restituirli, ai sensi dell'art. 1813 c.c., ossia deve provare il titolo che giustifica la restituzione, considerato che la dazione di una somma di denaro può avvenire per svariate ragioni, in ipotesi, anche in adempimento di un dovere di natura soltanto morale o sociale. La prova della materiale messa a disposizione del denaro o delle altre cose fungibili che sono oggetto del mutuo in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituiscono condizioni dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che chiede in restituzione la res oggetto del contratto di mutuo, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale (Cass., ord. 22 novembre 2021 n. 35959). Tanto premesso, la domanda proposta da non può essere accolta. Parte_1
Il ricorrente ha chiesto la condanna della società al pagamento di € 100.00,00, Controparte_2
a titolo di restituzione del mutuo concesso in data 4 marzo 2020. Come appena evidenziato, integrando il contratto di mutuo un contratto reale, chi agisce per la ripetizione di somme asseritamente mutuate ha l'onere di dimostrare, in primo luogo, l'avvenuta consegna del denaro in favore del mutuatario e, in secondo luogo, l'esistenza di un obbligo restitutorio a carico di quest'ultimo. Alla luce della documentazione prodotta, si ritiene che il signor non abbia soddisfatto l'onere Pt_1 probatorio sullo stesso gravante con riferimento al primo profilo indicato. pagina 2 di 3 In particolare, non appare dimostrata l'erogazione delle somme a beneficio della società
[...]
in relazione allo specifico contratto di mutuo oggetto di causa. Controparte_2
Parte ricorrente ha affermato di aver erogato alla società resistente la somma di euro 100.000,00 in esecuzione del mutuo del 4 marzo 2020 con bonifico eseguito in data 1 aprile 2020 (doc. 1) ma tale circostanza non trova corrispondenza nella contabile di bonifico prodotta né risulta dimostrata in altro modo. In effetti, la contabile dell'1 aprile 2020 reca la seguente causale: “Pagamento per cessione di credito contratto del 22 03 2020”. La descrizione dell'operazione inserita dal soggetto che effettua il bonifico, quindi, nella specie, dall'asserito mutuante, non reca alcun riferimento al contratto di finanziamento del 4 marzo 2020 ma indica un diverso rapporto cui imputare il pagamento. Ne consegue che la causale indicata è del tutto inidonea a ricollegare il versamento effettuato al contratto di mutuo dedotto in giudizio né sono stati forniti altri elementi che inducano a ritenere dimostrata la erogazione della somma mutuata. Non possono ritenersi a tal fine sufficienti gli estratti conto (doc. 3) dai quali dovrebbe evincersi il pagamento di interessi ad opera della società atteso che, in ipotesi, CP_2 potrebbe trattarsi di somme dovute a titolo di interessi ma in virtù di altri rapporti in essere tra le parti. In conclusione, ha provato solamente di aver eseguito un versamento di euro 100.000,00 Parte_1 in favore della società , senza però dimostrare che tale esborso si collegasse al Controparte_2 mutuo oggetto di causa. La domanda proposta deve essere rigettata. 4. Nulla viene disposto in merito alla spese di lite in considerazione della contumacia della parte resistente;
in questa prospettiva, la Suprema Corte ha affermato che: “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)” (Cass., ord. 15 maggio 2019 n. 12897)
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
a. rigetta la domanda;
b. nulla dispone sulle spese di lite. Così deciso a Milano, in data 9 luglio 2025
Il giudice Ada Favarolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 39572 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avvocato Valentino de Parte_1 C.F._1
Castello e dall'avv. Mario DI Iullo, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Milano, via Durini n. 25 c/o de Castello Società tra s.r.l. CP_1
Email_1
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Controparte_2
Lugano/5192 (CH) NPA 6917 Barbengo Via Cantonale 2 Cantone Ticino, iscritta dal 14.04.2017 presso l'Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino al Numero d'ordine PEC: C.F._2
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RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: contratto di mutuo
CONCLUSIONI Parte ricorrente:
“Voglia l'Onorevole Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e domanda reietta, In via principale nel merito:
▪ condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_2 restituzione della somma erogata a prestito di € 100.000,00 (centomila) oltre interessi convenzionali al 4% dal 01.01.2022 al giorno del saldo effettivo.
▪ condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, ad ogni Controparte_2 spesa di lite, ivi comprese quelle per la procedura di mediazione”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. il signor ha chiesto la condanna della Parte_1 società al pagamento della somma di euro 100.000,00, oltre interessi al tasso Controparte_2 convenzionale pattuito. A fondamento della domanda, il ricorrente ha sostenuto che: pagina 1 di 3 - con contratto del 14.03.2020 il ricorrente aveva mutuato alla società resistente l'importo di € 100.000,00 (doc. 1);
- le parti avevano pattuito la corresponsione da parte del mutuatario di un tasso di interesse annuo del 4% da corrispondersi ogni sei mesi, alle date del 2 gennaio e dell'1 luglio, nonché la durata del contratto, di due anni, con scadenza il 4.03.2022, nonché il rimborso del capitale alla scadenza indicata, mediante la restituzione della somma capitale di euro 100.000,00 oppure mediante l'attribuzione di una o più proprietà immobiliari da “offrirsi” mediante lettera A.R. da inviare entro la data di scadenza indicata (doc. 1);
- l'importo mutuato era stato erogato con bonifico bancario in data 1/04/2020 (doc. 2);
- la società resistente aveva provveduto al pagamento degli interessi per il 1° e il 2° trimestre dell'anno 2020 e per il 1° e il 2° semestre dell'anno 2021, come da estratti del conto corrente del ricorrente (doc.3), ma non aveva restituito l'importo di euro 100.000,00 nella forma di rimborso del capitale nè in quella di attribuzione di proprietà immobiliari, né erano stati corrisposti interessi in riferimento all'anno 2022;
- la diffida di pagamento inoltrata in data 22 marzo 2022 non aveva avuto esito (doc. 4) e, analogamente, la procedura di mediazione instaurata prima del giudizio, non aveva avuto riscontro da parte della resistente. Il signor a quindi instaurato il giudizio chiedendo la restituzione dell'importo di euro 100.000,00 Pt_1 oltre agli interessi al tasso convenzionale con decorrenza dal giorno 1 giugno 2022. 2. All'esito della prima udienza di comparizione del 4 marzo 2025 il giudice originariamente assegnatario della causa, verificato il mancato rispetto dei termini a comparire, ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c.. Alla successiva udienza del 2 luglio 2025, il nuovo giudice assegnatario del fascicolo ( a seguito di provvedimento del Presidente di sezione del 12 giugno 2025), verificata la regolarità della notificazione perfezionatasi in data 15 aprile 2025, ha dichiarato la contumacia della società e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha Controparte_2 invitato il procuratore della ricorrente a precisate le conclusioni e discutere la causa ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., trattenendo poi la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.. 3. Giova premettere che chi agisce per la ripetizione di somme asseritamente mutuate ha l'onere di dimostrare l'erogazione delle somme e che il soggetto che ha ricevuto le somme o in favore del quale i pagamenti sono stati eseguiti si era impegnato a restituirli, ai sensi dell'art. 1813 c.c., ossia deve provare il titolo che giustifica la restituzione, considerato che la dazione di una somma di denaro può avvenire per svariate ragioni, in ipotesi, anche in adempimento di un dovere di natura soltanto morale o sociale. La prova della materiale messa a disposizione del denaro o delle altre cose fungibili che sono oggetto del mutuo in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituiscono condizioni dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che chiede in restituzione la res oggetto del contratto di mutuo, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale (Cass., ord. 22 novembre 2021 n. 35959). Tanto premesso, la domanda proposta da non può essere accolta. Parte_1
Il ricorrente ha chiesto la condanna della società al pagamento di € 100.00,00, Controparte_2
a titolo di restituzione del mutuo concesso in data 4 marzo 2020. Come appena evidenziato, integrando il contratto di mutuo un contratto reale, chi agisce per la ripetizione di somme asseritamente mutuate ha l'onere di dimostrare, in primo luogo, l'avvenuta consegna del denaro in favore del mutuatario e, in secondo luogo, l'esistenza di un obbligo restitutorio a carico di quest'ultimo. Alla luce della documentazione prodotta, si ritiene che il signor non abbia soddisfatto l'onere Pt_1 probatorio sullo stesso gravante con riferimento al primo profilo indicato. pagina 2 di 3 In particolare, non appare dimostrata l'erogazione delle somme a beneficio della società
[...]
in relazione allo specifico contratto di mutuo oggetto di causa. Controparte_2
Parte ricorrente ha affermato di aver erogato alla società resistente la somma di euro 100.000,00 in esecuzione del mutuo del 4 marzo 2020 con bonifico eseguito in data 1 aprile 2020 (doc. 1) ma tale circostanza non trova corrispondenza nella contabile di bonifico prodotta né risulta dimostrata in altro modo. In effetti, la contabile dell'1 aprile 2020 reca la seguente causale: “Pagamento per cessione di credito contratto del 22 03 2020”. La descrizione dell'operazione inserita dal soggetto che effettua il bonifico, quindi, nella specie, dall'asserito mutuante, non reca alcun riferimento al contratto di finanziamento del 4 marzo 2020 ma indica un diverso rapporto cui imputare il pagamento. Ne consegue che la causale indicata è del tutto inidonea a ricollegare il versamento effettuato al contratto di mutuo dedotto in giudizio né sono stati forniti altri elementi che inducano a ritenere dimostrata la erogazione della somma mutuata. Non possono ritenersi a tal fine sufficienti gli estratti conto (doc. 3) dai quali dovrebbe evincersi il pagamento di interessi ad opera della società atteso che, in ipotesi, CP_2 potrebbe trattarsi di somme dovute a titolo di interessi ma in virtù di altri rapporti in essere tra le parti. In conclusione, ha provato solamente di aver eseguito un versamento di euro 100.000,00 Parte_1 in favore della società , senza però dimostrare che tale esborso si collegasse al Controparte_2 mutuo oggetto di causa. La domanda proposta deve essere rigettata. 4. Nulla viene disposto in merito alla spese di lite in considerazione della contumacia della parte resistente;
in questa prospettiva, la Suprema Corte ha affermato che: “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)” (Cass., ord. 15 maggio 2019 n. 12897)
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
a. rigetta la domanda;
b. nulla dispone sulle spese di lite. Così deciso a Milano, in data 9 luglio 2025
Il giudice Ada Favarolo
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