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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 38453/2023 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
TRA
(nata a [...] - RC - il 15.11.1990), elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma, viale Giuseppe Mazzini 123, presso lo studio dell'avv.
Francesco Tucci che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Claudio Monteverdi 16, presso lo studio dell'avv. Francesco Rudilosso Consolo che la rappresenta e difende in virtù di delega (in favore di nuovo difensore) in atti convenuta all'esito dell'udienza del 19.12.2024 (sostituita con il deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., effettuato da entrambe le parti) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO condanna la l risarcimento del danno in favore Controparte_1
di nella misura di € 22.358,44, oltre rivalutazione monetaria Parte_1
e interessi legali dalla presente pronuncia e fino al saldo;
condanna la società convenuta a rimborsare in favore della parte ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 4.628,50, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISI
[...]
ha lavorato alle dipendenze di dopo Parte_2 Controparte_1
aver stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato avente decorrenza 27.5.2022 e scadenza 5.12.2022; il contratto è stato poi prorogato fino al
5.6.2023. L'attività lavorativa prestata dalla è stata quella di addetta Pt_1 all'ufficio eventi e l'orario di lavoro è stato a tempo pieno. Alla scadenza del termine prorogato (come detto, 5.6.2023), il rapporto di lavoro è cessato.
La ha denunciato un comportamento posto in essere dalla società Pt_1
e ritenuto discriminatorio, non avendo la stessa proceduto, contrariamente a quanto in precedenza rassicuratole verbalmente, alla trasformazione a tempo indeterminato del contratto, una volta venuta a conoscenza del suo stato di gravidanza;
comportamento discriminatorio confermato da una comunicazione del 9.6.2023 da parte della responsabile risorse umane della società.
Introducendo una controversia in materia di discriminazione (ex art. 28
d.lgs. n. 150/2011) la ha invocato il suo diritto di vedersi trasformato a Pt_1
tempo indeterminato il rapporto di lavoro, con conseguente ordine di riammissione in servizio e condanna della società, a titolo risarcitorio, al pagamento delle retribuzioni non percepite dalla cessazione del rapporto e fino alla riammissione in servizio;
in subordine ha chiesto la condanna della società al risarcimento del danno pari alle retribuzioni non percepite dalla data della domanda e fino al pensionamento. si è costituita in giudizio eccependo la Controparte_1
inammissibilità del ricorso e negando di aver posto in essere un comportamento discriminatorio, come confermato dalla circostanza che la proroga del contratto a termine era stata disposta (nel novembre 2022) quando la società era già a conoscenza dello stato di gravidanza della aggiungendo che non vi era Pt_1
stata alcuna proposta concreta e formale di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, come confermato da una comunicazione della stessa;
sottolineando infine che la decisione di interrompere ogni Pt_1
forma di collaborazione, alla scadenza del termine, era stata dettata da esigenze organizzative, slegate dallo stato di gravidanza della ricorrente, come confermato dalla circostanza che nessuna nuova assunzione era intervenuta in relazione al ruolo ricoperto dalla Pt_1
Espletata prova per testimoni e autorizzato il deposito di note, la causa è stata decisa.
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2 All'esito del giudizio, la domanda della deve ritenersi fondata, nei Pt_1
limiti e nei termini che seguono.
In via preliminare, deve essere sottolineato che al di là dell'intestazione formale del ricorso introduttivo del presente giudizio (“ricorso ex art. 28 D. Lgs.
n. 150/2011”) la presente controversia è stata trattata, fin dall'origine - con decisione accettata, sia pur implicitamente, da entrambe le parti - con l'ordinario rito del lavoro ex artt. 414 e ss. c.p.c.
Va altresì premesso che in tema di denunciati comportamenti datoriali discriminatori fondati sul sesso, l'art. 40 del d.lgs. n. 198 del 2006 stabilisce un'attenuazione del regime probatorio ordinario in favore della parte ricorrente, che è tenuta solo a dimostrare o un'ingiustificata differenza di trattamento o una posizione di particolare svantaggio, dovute al fattore di rischio tipizzato dalla legge, competendo poi al datore la prova dell'assenza di discriminazione (per tutte, Cass. 3.2.2023, n. 3361 e Cass. 26.2.2021, n.
5476).
Nel caso in esame, la ha allegato che prima della scadenza del Pt_1
contratto a termine il Presidente dell'Hotel (Roberto B. Wirth) le aveva manifestato la volontà di procedere alla trasformazione a tempo indeterminato del contratto, come ricavabile dalla mail che la stessa aveva inviato allo Pt_1
stesso Presidente il giorno 26.5.2023 (“Come da nostri precedenti accordi, Le comunico che, qualora Lei fosse ancora della stessa opinione, opterei per la trasformazione a tempo indeterminato del contratto in essere e senza interruzione”: doc. 5 ), nonché ricavabile dalla risposta data dal Pt_1
Presidente al sollecito avanzato dalla (“Buonasera , ne avevo Pt_1 Pt_1 parlato con che l'avrebbe contattata in settimana per stabilire una data Per_1
per l'inizio del contratto. : doc. 6 OC); e soprattutto la Controparte_2
ha allegato, a fondamento della discriminazione denunciata, quanto a Pt_1
lei comunicato dalla responsabile risorse umane con mail del 9.6.2023 (“Con riferimento alla Sua mail del 7 giugno 2023, tenendo conto che il rapporto di lavoro a tempo determinato si è già concluso in data 5/6/2023 e considerato anche il suo stato di prossima gravidanza, è a nostro avviso inopportuno procedere ora alla eventuale trasformazione del contratto a tempo
3 indeterminato. Ribadendo l'apprezzamento espresso nei suoi confronti durante il trascorso periodo di lavoro, Le confermiamo la nostra disponibilità a riassumerla nel momento in cui Lei si rendesse disponibile” (doc. 8 ). Pt_1
A fronte di ciò, la società convenuta ha escluso la discriminazione invocando quanto accaduto in sede di proroga del contratto a termine (effettuata nel novembre 2022, quando la società era già al corrente dello stato di gravidanza della;
ha aggiunto che non vi era stata alcuna proposta Pt_1
concreta e formale di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro e ha dedotto infine che la decisione di interrompere ogni forma di collaborazione, alla scadenza del termine prorogato, era stata dettata da esigenze organizzative.
In ordine alle difese della società, deve essere osservato, in primo luogo, che un'eventuale assenza di discriminazione in fase di proroga del contratto a termine non comporta necessariamente e ugualmente l'assenza di essa in una fase temporale successiva;
in altre parole, il fatto che prima non vi sia stata discriminazione non è indice di assenza di discriminazione successiva.
In secondo luogo, la documentazione in atti, in uno con le risultanze della prova per testimoni, consentono di poter affermare che tra la ricorrente e il
Presidente Wirth, prima della scadenza del termine prorogato, vi fossero state trattative e accordi diretti o alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro o quantomeno all'ulteriore proroga del contratto a termine.
In questo senso, infatti, devono essere interpretati i messaggi che le parti si sono scambiati, laddove la afferma che “Come da nostri precedenti accordi, Pt_1
Le comunico che, qualora Lei fosse ancora della stessa opinione, opterei per la trasformazione a tempo indeterminato del contratto in essere e senza interruzione” (doc. 5 ricorrente), ed il Presidente risponde “Buonasera , Pt_1 ne avevo parlato con che l'avrebbe contattata in settimana per stabilire Per_1
una data per l'inizio del contratto. Sollecito domani” (doc. 6 OC). E sempre nello stesso senso deve essere interpretato quanto riferito dalle testimoni
[...]
e le quali hanno entrambe riferito di aver Tes_1 Testimone_2 saputo, sia pure dalla stessa OC della quale sono amiche, che a quest'ultima era stata verbalmente manifestata la volontà di prorogare il suo contratto a termine o di trasformarlo a tempo indeterminato.
4 In terzo luogo, le “ragioni organizzative aziendali” che avrebbero determinato la decisione di interrompere ogni forma di collaborazione tra le parti non sono ben chiarite ed esplicitate.
Non è dato sapere, infatti, che fine abbia fatto l'attività svolta dalla ricorrente (“organizzare eventi all'interno dell'Hotel”, secondo il testimone
, né che ruolo abbia avuto al riguardo l'assunzione di una Testimone_3
nuova figura di event manager, assunzione che secondo il testimone Tes_4
sarebbe avvenuta dopo la cessazione della mentre secondo il
[...] Pt_1
testimone (responsabile del personale dell'Hotel) tale nuova Testimone_3
assunzione sarebbe avvenuta nel marzo del 2023, e cioè tre mesi prima la cessazione definitiva del rapporto della e comunque in concomitanza Pt_1
con l'astensione obbligatoria per maternità della ricorrente.
In quarto e ultimo luogo tutte le argomentazioni difensive della società appaiono decisamente smentite dal chiaro e inequivoco tenore della nota che la responsabile del personale ha inviato alla ricorrente dopo pochi giorni dalla cessazione definitiva del rapporto (“Con riferimento alla Sua mail del 7 giugno
2023, tenendo conto che il rapporto di lavoro a tempo determinato si è già concluso in data 5/6/2023 e considerato anche il suo stato di prossima gravidanza, è a nostro avviso inopportuno procedere ora alla eventuale trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Ribadendo
l'apprezzamento espresso nei suoi confronti durante il trascorso periodo di lavoro, Le confermiamo la nostra disponibilità a riassumerla nel momento in cui Lei si rendesse disponibile”: doc. 8 ricorrente).
Come a dire, lo stato di prossima gravidanza non consente la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto, e disponibilità tuttavia a nuova assunzione quando cesserà questo stato.
L'insieme di detti elementi, pertanto, consente di poter affermare che la società convenuta abbia posto in essere nei confronti della ricorrente un comportamento discriminatorio, consistito nel fatto che il suo stato di gravidanza ha impedito la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto o comunque ha impedito l'ulteriore proroga del termine.
Le conseguenze di quanto detto non possono tuttavia essere quelle richieste dalla in via principale (conversione giudiziale del rapporto a Pt_1
5 tempo indeterminato), bensì quelle richieste in via subordinata, a titolo risarcitorio del danno da perdita di chance.
La misura di detto risarcimento deve essere parametrata alla retribuzione in godimento della durante lo svolgimento del rapporto a termine (€ Pt_1
1.719,88 mensili, come da cedolini paga in atti) e deve essere equitativamente limitata ad un periodo di 13 mesi, periodo pari alla complessiva durata del rapporto di lavoro a termine svolto dalla ricorrente.
La società convenuta va di conseguenza condannata a pagare alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 22.358,44, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla presente pronuncia e fino al saldo.
Visto l'esito del giudizio, le spese di esso vanno compensate per la metà.
La restante metà, liquidata come in dispositivo, va posta a carico della società convenuta.
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 3 (cause di lavoro) allegata al DM n. 147/2022, del valore della controversia
(indeterminabile e quindi scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) e si sono considerate tutte e quattro le fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) nei rispettivi valori medi. La somma di tali valori (€ 9.257,00) è stata infine dimezzata per la compensazione al 50%.
Roma, 3.1.2025.
Il giudice
Massimo Pagliarini
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