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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1455/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Altomonte, Via Parte_1
Costa Andrea n. 21, presso lo studio dell'Avv. Marcello Tripicchio che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della
[...]
CP_
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. Controparte_2
22, presso gli uffici dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello Carnovale, CP_1
Umberto Ferrato, Carmela Filice e Stefania Di Cato - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Cosenza, Via N. Serra n. 96, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Fava che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - Nel merito: - Accertare e dichiarare l'omessa -
inesistente notifica dell'avviso di addebito di cui in premessa e, per l'effetto, revocare ed
1 annullare l'impugnata intimazione di pagamento per l'importo di cui all'avviso di addebito
nonché tale stesso avviso di addebito quale atto presupposti;
- Accertare e dichiarare, in
ogni caso, l'estinzione per prescrizione quinquennale del ruolo (crediti contributivi,
interessi e somme aggiuntive) dell'avviso di addebito preteso con l'impugnata intimazione
di pagamento per l'importo di cui al medesimo avviso di addebito e, per l'effetto, revocare
ed annullare l'intimazione di pagamento e l'atto presupposto, ossia l'avviso di addebito di
cui in premessa e per esso il relativo ruolo;
- Emettere ogni altro provvedimento di
Giustizia e conseguenziale all'accoglimento della presente domanda. Con vittoria di spese
e competenze giudiziali, CAP come per legge e senza IVA, da distrarsi in favore del
sottoscritto procuratore antistatario …”.
CP_ Conclusioni dell : “… in via preliminare dichiarare il ricorso avversario inammissibile
per tutti i motivi esposti in narrativa e nel merito rigettare l'opposizione avversaria perché
infondata in fatto ed in diritto, con condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo
contributivo per cui è giudizio ed al pagamento degli importi residui per cui è causa con
accessori di legge e con vittoria di spese. Gradatamente, ove dovesse dichiarare (anche
solo) parziale prescrizione dei crediti contributivi maturata successivamente alla notifica
delle cartelle di pagamento, mandare assolto l da ogni eventuale onere di CP_1
soccombenza, trattandosi di circostanza imputabile tecnicamente al concessionario di
Riscossione …”; “… in via preliminare, dichiarare i difetto di legittimazione passiva della
soc. ed estrometterla dal giudizio …”. CP_2
Conclusioni di : “… accogliere le difese illustrate con il Controparte_3
presente atto e di conseguenza rigettare la domanda nel merito, in quanto infondata in
fatto ed in diritto con condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in
favore dell'agente della riscossione …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420189010532100000, alla quale è sotteso anche l'avviso di addebito n.
CP_ 33420112000626684000 afferente a crediti .
2 La parte ricorrente ha contestato principalmente l'omessa notifica dell'avviso di addebito e l'intervenuta prescrizione del credito, formulando le conclusioni sopra trascritte.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente l'inammissibilità e tardività della domanda;
l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito;
il rispettivo difetto di legittimazione passiva per alcuni aspetti della controversia;
l'insussistenza della prescrizione. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'udienza del 16.9.2022 (tenuta con modalità telematica) è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata da parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 13.12.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente e hanno depositato note scritte. Controparte_3
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
CP_ La richiesta di “estromissione” formulata dall per la posizione di
[...]
CP_ crediti , alla quale ha aderito anche parte ricorrente Controparte_2
nelle note scritte depositate in data 8.12.2024 (in cui si legge che la parte ricorrente “…
Chiede l'estromissione della al presente giudizio …”, in senso contraddittorio con CP_2
CP_ la chiamata in giudizio operata dalla stessa parte), è inammissibile, atteso che l è
costituito per entrambi gli enti, sicché non è ravvisabile una duplicità di posizioni processuali, lasciandosi in disparte ogni ulteriore considerazione sulla possibilità
processuale di estromissione dal giudizio.
L'odierno procedimento deve qualificarsi in termini di accertamento negativo della sussistenza del credito portato dall'avviso di addebito indicato e del diritto di procedere in via esecutiva in relazione a tale atto.
La parte ricorrente fa valere in maniera ammissibile una fattispecie estintiva del debito successiva alla asserita notifica dell'avviso di addebito, sicché - considerato il termine di
3 prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge 335/1995 e richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 23397/2016
secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre
opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999,
pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce
soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare
anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale,
secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai
sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in
cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo
natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” -
deve dirsi che il credito portato dall'avviso di addebito oggetto di giudizio è estinto per intervenuta prescrizione, atteso che l'intimazione di pagamento è stata notificata oltre il termine quinquennale decorrente dalla notifica intervenuta nel 2011, senza che sia stata allegata e provata la notifica di ulteriori atti di interruzione del detto termine prescrizionale.
CP_ Deve aggiungersi che l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall non poteva essere ammessa per l'incompiutezza di allegazione di atti interruttivi, trattandosi peraltro di istanza inammissibile perché “ad explorandum”, laddove, anche ex 94 disp. att. c.p.c.,
l'istanza di esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione del documento medesimo e del suo contenuto, anche per permettere al Giudice di valutarne l'indispensabilità ai fini del decidere (cfr. principi affermati da Cass. Sez. Lav. 26943/2007;
Cass. 13072/2003 e Cass. 4504/2017).
Deve conseguentemente dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per il credito portato dall'avviso di addebito oggetto di giudizio.
Per la domanda proposta nei confronti di , le spese di Controparte_3
lite si compensano nella misura della metà, attesa l'infondatezza dell'eccezione della
CP_ parte ricorrente sulla notifica dell'avviso di addebito, dimostrata dall .
4 Per la restante metà si pongono a carico di sulla base Controparte_3
del principio di causalità, trattandosi della parte che, con la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di giudizio contenente crediti prescritti, ha dato origine al procedimento.
Per la stessa ragione, le spese di lite si compensano integralmente per la domanda
CP_ proposta nei confronti dell , estraneo alle vicende relative alla notifica dell'intimazione di pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. accoglie la domanda nei termini indicati e, per l'effetto, dichiara il credito portato dall'avviso di addebito n. 33420112000626684000 estinto per intervenuta prescrizione;
2. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per l'avviso di addebito indicato al punto 1;
3. per la domanda proposta nei confronti di compensa Controparte_3
le spese di lite nella misura della metà e condanna Controparte_3
al pagamento, in favore di parte ricorrente, della restante metà delle spese di lite, che si liquida in €. 450,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge,
con distrazione in favore del procuratore costituito;
4. compensa integralmente le spese di lite per la domanda proposta nei confronti
CP_ dell .
Si comunichi
Cosenza, 8.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1455/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Altomonte, Via Parte_1
Costa Andrea n. 21, presso lo studio dell'Avv. Marcello Tripicchio che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della
[...]
CP_
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. Controparte_2
22, presso gli uffici dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello Carnovale, CP_1
Umberto Ferrato, Carmela Filice e Stefania Di Cato - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Cosenza, Via N. Serra n. 96, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Fava che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - Nel merito: - Accertare e dichiarare l'omessa -
inesistente notifica dell'avviso di addebito di cui in premessa e, per l'effetto, revocare ed
1 annullare l'impugnata intimazione di pagamento per l'importo di cui all'avviso di addebito
nonché tale stesso avviso di addebito quale atto presupposti;
- Accertare e dichiarare, in
ogni caso, l'estinzione per prescrizione quinquennale del ruolo (crediti contributivi,
interessi e somme aggiuntive) dell'avviso di addebito preteso con l'impugnata intimazione
di pagamento per l'importo di cui al medesimo avviso di addebito e, per l'effetto, revocare
ed annullare l'intimazione di pagamento e l'atto presupposto, ossia l'avviso di addebito di
cui in premessa e per esso il relativo ruolo;
- Emettere ogni altro provvedimento di
Giustizia e conseguenziale all'accoglimento della presente domanda. Con vittoria di spese
e competenze giudiziali, CAP come per legge e senza IVA, da distrarsi in favore del
sottoscritto procuratore antistatario …”.
CP_ Conclusioni dell : “… in via preliminare dichiarare il ricorso avversario inammissibile
per tutti i motivi esposti in narrativa e nel merito rigettare l'opposizione avversaria perché
infondata in fatto ed in diritto, con condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo
contributivo per cui è giudizio ed al pagamento degli importi residui per cui è causa con
accessori di legge e con vittoria di spese. Gradatamente, ove dovesse dichiarare (anche
solo) parziale prescrizione dei crediti contributivi maturata successivamente alla notifica
delle cartelle di pagamento, mandare assolto l da ogni eventuale onere di CP_1
soccombenza, trattandosi di circostanza imputabile tecnicamente al concessionario di
Riscossione …”; “… in via preliminare, dichiarare i difetto di legittimazione passiva della
soc. ed estrometterla dal giudizio …”. CP_2
Conclusioni di : “… accogliere le difese illustrate con il Controparte_3
presente atto e di conseguenza rigettare la domanda nel merito, in quanto infondata in
fatto ed in diritto con condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in
favore dell'agente della riscossione …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420189010532100000, alla quale è sotteso anche l'avviso di addebito n.
CP_ 33420112000626684000 afferente a crediti .
2 La parte ricorrente ha contestato principalmente l'omessa notifica dell'avviso di addebito e l'intervenuta prescrizione del credito, formulando le conclusioni sopra trascritte.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente l'inammissibilità e tardività della domanda;
l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito;
il rispettivo difetto di legittimazione passiva per alcuni aspetti della controversia;
l'insussistenza della prescrizione. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'udienza del 16.9.2022 (tenuta con modalità telematica) è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata da parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 13.12.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente e hanno depositato note scritte. Controparte_3
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
CP_ La richiesta di “estromissione” formulata dall per la posizione di
[...]
CP_ crediti , alla quale ha aderito anche parte ricorrente Controparte_2
nelle note scritte depositate in data 8.12.2024 (in cui si legge che la parte ricorrente “…
Chiede l'estromissione della al presente giudizio …”, in senso contraddittorio con CP_2
CP_ la chiamata in giudizio operata dalla stessa parte), è inammissibile, atteso che l è
costituito per entrambi gli enti, sicché non è ravvisabile una duplicità di posizioni processuali, lasciandosi in disparte ogni ulteriore considerazione sulla possibilità
processuale di estromissione dal giudizio.
L'odierno procedimento deve qualificarsi in termini di accertamento negativo della sussistenza del credito portato dall'avviso di addebito indicato e del diritto di procedere in via esecutiva in relazione a tale atto.
La parte ricorrente fa valere in maniera ammissibile una fattispecie estintiva del debito successiva alla asserita notifica dell'avviso di addebito, sicché - considerato il termine di
3 prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge 335/1995 e richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 23397/2016
secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre
opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999,
pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce
soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare
anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale,
secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai
sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in
cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo
natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” -
deve dirsi che il credito portato dall'avviso di addebito oggetto di giudizio è estinto per intervenuta prescrizione, atteso che l'intimazione di pagamento è stata notificata oltre il termine quinquennale decorrente dalla notifica intervenuta nel 2011, senza che sia stata allegata e provata la notifica di ulteriori atti di interruzione del detto termine prescrizionale.
CP_ Deve aggiungersi che l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall non poteva essere ammessa per l'incompiutezza di allegazione di atti interruttivi, trattandosi peraltro di istanza inammissibile perché “ad explorandum”, laddove, anche ex 94 disp. att. c.p.c.,
l'istanza di esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione del documento medesimo e del suo contenuto, anche per permettere al Giudice di valutarne l'indispensabilità ai fini del decidere (cfr. principi affermati da Cass. Sez. Lav. 26943/2007;
Cass. 13072/2003 e Cass. 4504/2017).
Deve conseguentemente dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per il credito portato dall'avviso di addebito oggetto di giudizio.
Per la domanda proposta nei confronti di , le spese di Controparte_3
lite si compensano nella misura della metà, attesa l'infondatezza dell'eccezione della
CP_ parte ricorrente sulla notifica dell'avviso di addebito, dimostrata dall .
4 Per la restante metà si pongono a carico di sulla base Controparte_3
del principio di causalità, trattandosi della parte che, con la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di giudizio contenente crediti prescritti, ha dato origine al procedimento.
Per la stessa ragione, le spese di lite si compensano integralmente per la domanda
CP_ proposta nei confronti dell , estraneo alle vicende relative alla notifica dell'intimazione di pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. accoglie la domanda nei termini indicati e, per l'effetto, dichiara il credito portato dall'avviso di addebito n. 33420112000626684000 estinto per intervenuta prescrizione;
2. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per l'avviso di addebito indicato al punto 1;
3. per la domanda proposta nei confronti di compensa Controparte_3
le spese di lite nella misura della metà e condanna Controparte_3
al pagamento, in favore di parte ricorrente, della restante metà delle spese di lite, che si liquida in €. 450,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge,
con distrazione in favore del procuratore costituito;
4. compensa integralmente le spese di lite per la domanda proposta nei confronti
CP_ dell .
Si comunichi
Cosenza, 8.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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